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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 141 -2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Aniello Matrone.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
Acquisita documentazione, la causa é stata definita con sentenza il cui dispositivo, letto in udienza, é stato allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi la ricorrente è titolare della prestazione di invalidità civile n. 07351177 con decorrenza dal 01/07/2009. L'indebito notificatole il 20/12/2024 è conseguenza del superamento dei limiti di reddito previsti per l'invalidità civile parziale per l'anno 2023. · La ricorrente ha percepito redditi da lavoro autonomo per
€ 6.903,00, oltre a redditi da terreni e fabbricati per € 298,00 nell'anno d'imposta 2022, superando la soglia reddituale prevista. Come ammesso dall' il reddito 2022 è stato CP_1
correttamente proiettato per il 2023, come da prassi consolidata,
e ha inciso sulla verifica dei requisiti reddituali per l'anno successivo (cioè per l'anno 2023).
Ne consegue che non può trovare idonea motivazione l'indebito invece richiesto dall' per l'anno 2024, annualità nella quale CP_1
non risulta rilevato superamento del reddito alcuno. Ché, anzi, la ricorrente ha documento che per tale annualità il suo reddito non ha superato i limii di legge.
Il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta all' la CP_1
somma di € 3.666,50 da parte della ricorrente, così come richiesta dall' con lettera del 18.11.2024, non sussistendo CP_2
i requisiti dell'indebito oggettivo;
condanna l al pagamento CP_1
della metà delle spese di lite determinate per intero in euro
1.200,00, oltre accessori legali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Aniello Matrone.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
Acquisita documentazione, la causa é stata definita con sentenza il cui dispositivo, letto in udienza, é stato allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintesi la ricorrente è titolare della prestazione di invalidità civile n. 07351177 con decorrenza dal 01/07/2009. L'indebito notificatole il 20/12/2024 è conseguenza del superamento dei limiti di reddito previsti per l'invalidità civile parziale per l'anno 2023. · La ricorrente ha percepito redditi da lavoro autonomo per
€ 6.903,00, oltre a redditi da terreni e fabbricati per € 298,00 nell'anno d'imposta 2022, superando la soglia reddituale prevista. Come ammesso dall' il reddito 2022 è stato CP_1
correttamente proiettato per il 2023, come da prassi consolidata,
e ha inciso sulla verifica dei requisiti reddituali per l'anno successivo (cioè per l'anno 2023).
Ne consegue che non può trovare idonea motivazione l'indebito invece richiesto dall' per l'anno 2024, annualità nella quale CP_1
non risulta rilevato superamento del reddito alcuno. Ché, anzi, la ricorrente ha documento che per tale annualità il suo reddito non ha superato i limii di legge.
Il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta all' la CP_1
somma di € 3.666,50 da parte della ricorrente, così come richiesta dall' con lettera del 18.11.2024, non sussistendo CP_2
i requisiti dell'indebito oggettivo;
condanna l al pagamento CP_1
della metà delle spese di lite determinate per intero in euro
1.200,00, oltre accessori legali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 16.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)