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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 878/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/2/2025, scaduti in data 28/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Iacovacci, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio;
P.IVA_1
- appellato contumace
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 368/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
23/9/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/11/2021”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/2/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - il difensore dell'appellante , unica parte costituita, ha precisato le conclusioni Parte_1 come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza gravata emessa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa Tesei Roberta CP_1 contraddistinta dal n. 368/2021 depositata il 30/11/2021 nonché per tutti i suesposti motivi: - condannare la in persona del Prefetto p.t., a rifondere all'appellante le spese e le Controparte_1 competenze professionali del Giudizio di Primo Grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario;
- condannare la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso professionale del Secondo Grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da appare tempestivo oltreché fondato, per i Parte_1 motivi di seguito esplicati.
Premesso in fatto che:
− con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (iscritto al RGNR 4/2021) Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione “Prot. M_IT
[...]
PR_FMSPC 00002590 05/11/2020 Area III” emessa nei relativi confronti dalla per il pagamento della somma di euro 445,34 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa per la violazione dell'art. 146 co. 3 C.d.S. - accertata con verbale n.
542/T/20 emesso in data 8/7/2020 dal Comando di Polizia Locale di “per CP_1 avere quale conducente del veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo vietassero la marcia in Fermo S.S. 16 intersezione Casabianca dir. Sud con veicolo tipo autocarro targa
XA527EX di proprietà del medesimo”;
− nel giudizio di primo grado si è costituita la , deducendo la Controparte_1
legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso;
2 − all'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente, con sentenza n.
368/2021 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e, tuttavia, ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite tra le parti - dando atto in motivazione che
“dall'esame dei fotogrammi depositati agli atti dall'Amministrazione opposta non emerge in modo chiaro la riferibilità del fatto contestato all'auto del ricorrente. Invero, oltre al fatto che non sono individuabili le targhe dei veicoli che vengono ritratti, questi risultano non aver oltrepassato la linea di arresto relativa all'impianto semaforico in questione. Ogni ulteriore eccezione deve considerarsi assorbita. In relazione a quanto sopra, la contestazione a carico del ricorrente appare del tutto illegittima e, anche ai sensi dell'art. 6 co. 11 D.lgs. 150/11, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione oggetto dell'ordinanza impugnata. Stante la decisione allo stato degli atti, compensa le spese tra le parti”.;
− avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
chiedendo la riforma del solo capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite (nonostante l'integralmente accoglimento il ricorso), per carenza di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
− nel presente grado d'appello nessuno si è costituito per la , la Controparte_1 quale – ritualmente convenuta – è stata dichiarata contumace all'udienza del
19/10/2023.
2. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse, l'appello proposto da è da ritenere fondato e va accolto - con conseguente parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese di lite.
3. Appare opportuno preliminarmente richiamare i principi ritenuti applicabili al caso di specie.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, sicché "l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma", non essendo ammissibile neppure il ricorso ad "impugnazione incidentale tardiva" (Cass. Sez. 2, sent. 18 settembre 2006, n. 20126, Rv. 592051-01; analogamente
Cass. Sez. 5, sent. 12 dicembre 2011, n. 26507, Rv. 620948-01). Principio ribadito pure con specifico riferimento all'appello, essendosi affermato che, "in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico
3 motivo d'impugnazione" (Cass. Sez. Lav., sent. 1° giugno 2016, n. 11423, Rv. 639931-01)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, n. 4009 del 20/02/2018).
L' art. 91 c.p.c. sancisce, per il processo di cognizione, il principio generale della soccombenza, in forza del quale il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. La ratio della norma è quella di riequilibrare il rapporto fra le parti, evitando che la parte vittoriosa possa subire un pregiudizio per il solo fatto della costituzione in giudizio.
Temperamenti al principio di soccombenza, ispirati a ragioni di equità, sono disciplinati dall' art. 92 co. 2 c.p.c. - il quale prevede che il giudice possa compensare le spese in tutto o in parte, solo in presenza di una soccombenza reciproca, o in caso di assoluta novità della questione, ovvero, se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (cfr. Corte appello , Napoli , sez. IX , 17/06/2022 , n. 2778).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la nozione di soccombenza in senso tecnico è il presupposto per decidere dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell'art. 92, co. 2, c.p.c.,che disciplina l'ipotesi di soccombenza reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92, CO. 2, c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (cfr.
Cass. 3438/2016).
Secondo la giurisprudenza prevalente, le gravi ed eccezionali ragioni che, oltre alla soccombenza, possono giustificare la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare al principio della soccombenza, il mero
4 riferimento alla peculiarità della materia del contendere (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
21/06/2022 , n. 20049).
Quanto alla condanna alle spese del contumace, va rilevato che “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (cfr. Cass. 5813/2023).
4. In applicazioni di tali principi, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui, pur avendo integralmente accolto il ricorso proposto da (ed annullato Parte_1
l'ordinanza ingiunzione), ha compensato le spese di lite tra le parti sulla base del presupposto della “decisione allo stato degli atti” – motivazione che appare del tutto generica ed in violazione dell'art. 91 c.p.c., considerate le ulteriori statuizioni assunte dal giudice di primo grado
(divenute definitive) ed il fatto che l'istruzione documentale della causa non esonera il giudice dall'applicazione del generale principio di soccombenza.
5. L'appello sotto tale profilo viene pertanto accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata con condanna, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., della CP_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate – in
[...] assenza di nota spese tempestivamente depositata in primo grado ed in ogni caso in applicazione del DM 55/2014 in considerazione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto che non è stata svolta istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione senza il deposito di memorie conclusive e, dunque, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi studio e introduttiva ad ai parametri minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria) - in euro 207,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario (come dallo stesso domandato all'udienza del 10/6/2021).
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della odierna appellata e si liquidano in favore di ai sensi del DM 55/2014 avuto Parte_1 riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad €
1.100) e alle attività effettivamente svolte (parametri medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, non essendo stata svolta istruttoria e non essendo state depositate memorie conclusive) a titolo di compenso professionale in complessivi € 362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e C.p.a, se dovute, come per legge - disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario (come dallo stesso domandato con atto di citazione in appello). 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 878/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da , siccome fondato per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione, e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 368/2021 emessa in data
23/9/2021 dal Giudice di Pace di e depositata in data 30/11/2021, CP_1
CONDANNA
l'appellato Controparte_1 alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida in complessivi € 207,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva
e C.p.a, se dovute, come per legge - disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA
l'appellato Controparte_1 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida - per le ragioni di cui in motivazione - in complessivi € 362,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva e C.p.a, se dovute, come per legge – disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fermo 27/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 878/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/2/2025, scaduti in data 28/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Iacovacci, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio;
P.IVA_1
- appellato contumace
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 368/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
23/9/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 30/11/2021”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/2/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - il difensore dell'appellante , unica parte costituita, ha precisato le conclusioni Parte_1 come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza gravata emessa dal Giudice di Pace di in persona del dott.ssa Tesei Roberta CP_1 contraddistinta dal n. 368/2021 depositata il 30/11/2021 nonché per tutti i suesposti motivi: - condannare la in persona del Prefetto p.t., a rifondere all'appellante le spese e le Controparte_1 competenze professionali del Giudizio di Primo Grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario;
- condannare la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso professionale del Secondo Grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da appare tempestivo oltreché fondato, per i Parte_1 motivi di seguito esplicati.
Premesso in fatto che:
− con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (iscritto al RGNR 4/2021) Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione “Prot. M_IT
[...]
PR_FMSPC 00002590 05/11/2020 Area III” emessa nei relativi confronti dalla per il pagamento della somma di euro 445,34 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa per la violazione dell'art. 146 co. 3 C.d.S. - accertata con verbale n.
542/T/20 emesso in data 8/7/2020 dal Comando di Polizia Locale di “per CP_1 avere quale conducente del veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo vietassero la marcia in Fermo S.S. 16 intersezione Casabianca dir. Sud con veicolo tipo autocarro targa
XA527EX di proprietà del medesimo”;
− nel giudizio di primo grado si è costituita la , deducendo la Controparte_1
legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso;
2 − all'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente, con sentenza n.
368/2021 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e, tuttavia, ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite tra le parti - dando atto in motivazione che
“dall'esame dei fotogrammi depositati agli atti dall'Amministrazione opposta non emerge in modo chiaro la riferibilità del fatto contestato all'auto del ricorrente. Invero, oltre al fatto che non sono individuabili le targhe dei veicoli che vengono ritratti, questi risultano non aver oltrepassato la linea di arresto relativa all'impianto semaforico in questione. Ogni ulteriore eccezione deve considerarsi assorbita. In relazione a quanto sopra, la contestazione a carico del ricorrente appare del tutto illegittima e, anche ai sensi dell'art. 6 co. 11 D.lgs. 150/11, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione oggetto dell'ordinanza impugnata. Stante la decisione allo stato degli atti, compensa le spese tra le parti”.;
− avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
chiedendo la riforma del solo capo che ha disposto la compensazione delle spese di lite (nonostante l'integralmente accoglimento il ricorso), per carenza di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
− nel presente grado d'appello nessuno si è costituito per la , la Controparte_1 quale – ritualmente convenuta – è stata dichiarata contumace all'udienza del
19/10/2023.
2. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse, l'appello proposto da è da ritenere fondato e va accolto - con conseguente parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese di lite.
3. Appare opportuno preliminarmente richiamare i principi ritenuti applicabili al caso di specie.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, sicché "l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma", non essendo ammissibile neppure il ricorso ad "impugnazione incidentale tardiva" (Cass. Sez. 2, sent. 18 settembre 2006, n. 20126, Rv. 592051-01; analogamente
Cass. Sez. 5, sent. 12 dicembre 2011, n. 26507, Rv. 620948-01). Principio ribadito pure con specifico riferimento all'appello, essendosi affermato che, "in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico
3 motivo d'impugnazione" (Cass. Sez. Lav., sent. 1° giugno 2016, n. 11423, Rv. 639931-01)” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, n. 4009 del 20/02/2018).
L' art. 91 c.p.c. sancisce, per il processo di cognizione, il principio generale della soccombenza, in forza del quale il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. La ratio della norma è quella di riequilibrare il rapporto fra le parti, evitando che la parte vittoriosa possa subire un pregiudizio per il solo fatto della costituzione in giudizio.
Temperamenti al principio di soccombenza, ispirati a ragioni di equità, sono disciplinati dall' art. 92 co. 2 c.p.c. - il quale prevede che il giudice possa compensare le spese in tutto o in parte, solo in presenza di una soccombenza reciproca, o in caso di assoluta novità della questione, ovvero, se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (cfr. Corte appello , Napoli , sez. IX , 17/06/2022 , n. 2778).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la nozione di soccombenza in senso tecnico è il presupposto per decidere dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell'art. 92, co. 2, c.p.c.,che disciplina l'ipotesi di soccombenza reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92, CO. 2, c.p.c.: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi. La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (cfr.
Cass. 3438/2016).
Secondo la giurisprudenza prevalente, le gravi ed eccezionali ragioni che, oltre alla soccombenza, possono giustificare la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare al principio della soccombenza, il mero
4 riferimento alla peculiarità della materia del contendere (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
21/06/2022 , n. 20049).
Quanto alla condanna alle spese del contumace, va rilevato che “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (cfr. Cass. 5813/2023).
4. In applicazioni di tali principi, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui, pur avendo integralmente accolto il ricorso proposto da (ed annullato Parte_1
l'ordinanza ingiunzione), ha compensato le spese di lite tra le parti sulla base del presupposto della “decisione allo stato degli atti” – motivazione che appare del tutto generica ed in violazione dell'art. 91 c.p.c., considerate le ulteriori statuizioni assunte dal giudice di primo grado
(divenute definitive) ed il fatto che l'istruzione documentale della causa non esonera il giudice dall'applicazione del generale principio di soccombenza.
5. L'appello sotto tale profilo viene pertanto accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata con condanna, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., della CP_1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate – in
[...] assenza di nota spese tempestivamente depositata in primo grado ed in ogni caso in applicazione del DM 55/2014 in considerazione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto che non è stata svolta istruttoria e la causa è stata trattenuta in decisione senza il deposito di memorie conclusive e, dunque, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi studio e introduttiva ad ai parametri minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria) - in euro 207,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario (come dallo stesso domandato all'udienza del 10/6/2021).
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della odierna appellata e si liquidano in favore di ai sensi del DM 55/2014 avuto Parte_1 riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad €
1.100) e alle attività effettivamente svolte (parametri medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, non essendo stata svolta istruttoria e non essendo state depositate memorie conclusive) a titolo di compenso professionale in complessivi € 362,00 oltre spese generali al 15%, Iva e C.p.a, se dovute, come per legge - disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario (come dallo stesso domandato con atto di citazione in appello). 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 878/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto da , siccome fondato per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione, e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 368/2021 emessa in data
23/9/2021 dal Giudice di Pace di e depositata in data 30/11/2021, CP_1
CONDANNA
l'appellato Controparte_1 alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida in complessivi € 207,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva
e C.p.a, se dovute, come per legge - disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA
l'appellato Controparte_1 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida - per le ragioni di cui in motivazione - in complessivi € 362,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva e C.p.a, se dovute, come per legge – disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fermo 27/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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