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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1079/2024 RG avente ad oggetto:
“retribuzione – ferie – inclusione retribuzione variabile - operatore qualificato della mobilità - operatore di esercizio/autista- operatore qualificato della mobilità/verificatore – coordinatori della mobilità/capi squadra - coordinatore della mobilità/gestore squadre - marinaio “
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
e – rappresentati e difesi dall'Avvocato Pt_11 Parte_12
NASTARI DOMENICO ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato CONTE GIORGIO ed elettivamente domiciliata in VIA
ALLEGRI N. 29 30174 MESTRE VENEZIA,
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti, ciascuno con riferimento alla qualifica attribuita e per il relativo periodo, al
1 pagamento per ogni giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità di presenza (per operatore qualificato della mobilità/verificatore, per coordinatore della mobilità, per operatore di esercizio/autista, per marinaio, incentivi bigliettazione e incentivazione biglietti imob (per operatore qualificato della mobilità/verificatore, per coordinatore della mobilità, per marinaio, indennità pro tempore (per operatore qualificato della mobilità/verificatore, per coordinatore della mobilità, per marinaio), compenso sanzioni amministrative (per operatore qualificato della mobilità/verificatore e coordinatore della mobilità), indennità di guida ( per operatori di esercizio/autista), indennità di guida aggiuntiva (per operatori di esercizio/autista), indennità autosnodati ( per operatori di esercizio/autista, incentivi bigliettazione/incentivi bigliettazione
OB (per operatori di esercizio/autista), aggi palmari vendita e aggi palmari controlli (per marinaio), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10.5.2022, se versato, nei limiti della prescrizione dal
18/7/2007, e con le precisazioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.
Att c.p.c. dal dovuto la saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800 CP_1
+ 30% per ogni ricorrente oltre al primo, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 259,00).
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 05/03/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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