Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA VA - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV RD, elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo Orbiteli n. 31, presso il prof. avv. Vincenzo Zeno-Zencovich, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SARDEGNA S.p.a., in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Virgilio n. 8, presso l'avv. Enrico Ciccotti che, con l'avv. Andrea Delitala del Foro di Oristano, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 22/00 del 27 gennaio 2000, notificata il 14 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, il prof. avv. Zeno Zencovich e l'avv. Ciccotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio, il quale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che, con atto notificato il 9 aprile 1993, il signor VA RD conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano, il Banco di Sardegna S.p.a., proponendo opposizione al decreto con il quale il Presidente di quel Tribunale alla s.r.l. Società Montiferru Lattiero Casearia, quale debitrice principale, e ad esso opponente, quale fideiussore, nonché sempre nella stessa qualità, ai signori IA De SO e ZI RO, il pagamento della somma di L. 105.490.609, oltre interessi e spese, al tasso del 19% annuo e con capitalizzatone trimestrale;
- che l'opponente contestava di essere tenuto al pagamento della somma richiesta, facendo presente che la pretesa della Banca si riferiva ad un periodo successivo alla data (13 novembre 1992) in cui aveva "revocato" la fideiussione, ed eccepiva inoltre che doveva essere preventivamente escusso il patrimonio della società e degli altri coobbligati;
- che l'opposizione era rigettata dal Tribunale, che tuttavia riduceva parzialmente la somma spettante alla Banca, prendendo atto di un versamento effettuato dopo la "revoca" della fideiussione;
che l' RD proponeva appello, censurando la sentenza impugnata sotto due profili: a) per aver respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e degli altri fideiussori;
b) per non aver preso in considerazione, ai fini della determinazione dell'ammontare della somma dovuta, il saldo esistente al momento della "revoca" della fideiussione;
che il gravame era respinto dalla Corte territoriale sotto entrambi i profili;
- che l' RD chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi;
che la Banca resiste, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze formulate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con i due motivi di ricorso, il ricorrente - denunziando violazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, in relazione all'art. 644 c. pen., e dell'art. 1283 c.c. - censura la sentenza impugnata:
a) per aver riconosciuto la validità della clausola che determinava gli interessi dovuti alla banca sul saldo passivo di conto corrente in misura pari al 19% per anno e, quindi, in una misura superiore, in base alle disposizioni applicabili nel caso di specie, al tasso soglia stabilito ai fini della individuazione degli interessi usurari;
b) per aver riconosciuto altresì legittima la capitalizza rione trimestrale di tali interessi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.;
- che, rispetto ai debiti pecuniari, gli interessi hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione cui accedono (Cass. 19 febbraio 2000, n. 1913; 20 dicembre 1999, n. 14311) e, pertanto, in caso di condanna al pagamento sia per capitale che per interessi, l'impugnazione che la parte soccombente proponga solo avverso il capo concernente la determinazione del capitale comporta acquiescenza rispetto alle questioni concernenti la determinazione degli interessi e il loro conseguente passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c. (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1502);
- che nel caso di specie, come si è posto in evidenza, il ricorrente ha formulato per la prima volta in questa sede censure attinenti al debito per interessi;
- che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
- che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidandole in complessivi _ 3.600,00 (tremilaseicento/00), di cui _ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali e accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004