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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5432/2022 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
[...] Parte_22 Parte_23 Pt_24
rappresentati e difesi, giuste procure in atti,
[...] dall'avv. Domenico Menorello e dall'avv. Andrea Scuttari
E
rappresentato e ONroparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
, rappresentato e difeso ONroparte_2 ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
, rappresentato ONroparte_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
rappresentato e difeso ex Parte_25 lege dall'Avvocatura dello Stato;
,rappresentata Parte_26
e difesa dal dott.Fernando De Donato FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti convenivano in giudizio il , ONroparte_1 la il ONroparte_2 [...]
e l' ONroparte_3 Parte_25
chiedendo “
[...]
1) disporre ogni ordine e statuizione al fine di assicurare, in accoglimento di quanto esposto nel presente ricorso, la piena esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n.
160/2019 e delle norme della contrattazione collettiva[…] riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, all'indennità di amministrazione anche ai ricorrenti dipendenti dell' Parte_25 di cui al D. Lgs n. 149/2015 nella uguale misura assicurata ai dipendenti del ONroparte_3
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 87 CCNL ONroparte_4
12.2.2018 e di ogni disposizione della
[...] contrattazione collettiva ad essa connessa e in narrativa citata, quale l'art. 56 del nuovo CCNL,, nella misura indicata dal DPCM 23.12.2021 pubblicato in GU dell'11.3.2022 ovvero in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019, comunque allo scopo di riscontrare positivamente quanto rappresentato nel presente ricorso, previa, in via subordinata e per quanto occorrer possa, la disapplicazione del citato Dpcm 23.12.2021 nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli incrementi dell'indennità di amministrazione citata anche ai dipendenti dell'
[...]
di cui al D. Lgs n. 149/2015; ONroparte_5
3) conseguentemente, condannare il ONroparte_1
nonché, se del caso, la
[...] CP_2
Consiglio dei Ministri ovvero le altre Amministrazioni aventi titolo a corrispondere ai ricorrenti almeno le seguenti somme come esposte al paragrafo 5) del ricorso e di seguito indicate per ciascuno di essi sulla base del DPCM 23.12.2021 nella misura minima di diritto ovvero in altra che sarà più precisamente individuata in corso di causa[…..] nonché, atteso che le somme suesposte per il 2022 si riferiscono a proiezioni riferibili al solo periodo da gennaio 2022 ad aprile 2022, condannare dal mese di ottobre 2022 alla corresponsione di un incremento mensile dell'indennità di amministrazione per i mesi a partire da ottobre 2022 nella misura minima pari alla media mensile indicata a fianco di ciascun ricorrente e ciò fino alla applicazione, ai sensi del
CCNL del comparto centrali per il triennio ONroparte_4
2019-2021, dell'art. 52 dello stesso e della relativa Tabella
G in ordine alla quantificazione della stessa indennità, con la relativa ulteriore condanna a proseguire, per il periodo successivo a quello previsto dal citato art. 52, alla corresponsione di somme a titolo di indennità di amministrazione come quantificate in ragione della menzionata tabella G del CCNL 2019/2021;
4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare la nullità e/o, in subordine, accertare la illegittimità, per quanto occorrer possa, di ogni atto nullo nelle parti che risultano incoerenti con quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei sensi indicati al profilo n. 4) di ricorso del
Dpcm 23.12.2021, pubblicato in GU 11.3.2022;
5) condannare il resistente alla corresponsione CP_1 delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nell'ammontare che sarà dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia[…]”.
Esponevano : di essere tutti vincitori di un concorso per i ruoli del presso il quale venivano incardinati ONroparte_3 nelle strutture dell'Ispettorato Territoriale di CO , soggetti alla normazione di cui al CCNL del comparto centrali di cui all'art. 3 del CCNQ ONroparte_4
13.7.2016 che la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), all'art. 1, comma 7, lett. l), conferiva al Governo delega per l'emanazione di atti con valore di legge in tema di
“razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell' e dell' CP_6 [...]
” ; ONroparte_7 che il Governo assumeva, di conseguenza, il Decreto legislativo 14.9.2015, n. 149, che istituiva, all'indicato fine di “razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi”, la prevista Agenzia di cui all'art. 8 del D. Lgs.
n. 300/1999, denominata “ispettorato nazionale del lavoro”
(anche solo “ispettorato” o “INL”), “che integra”, subentrandovi, “i servizi ispettivi del Ministero del lavoro
e delle politiche sociale, dell' e dell' ”; CP_6 CP_7 che l'art.6 della citata legge n. 149/2015 nel definire i temi relativi alla disciplina del personale, trasferito ex lege sanciva , al comma 1, che nella “dotazione organica dell' ” fossero “ricomprese le unità di personale Parte_25 già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per
l'attività ispettiva del lavoro e delle CP_3 politiche sociali” e che “Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, Parte_25 rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto ”; Pt_27 che in attuazione del menzionato art. 6 del Jobs Act, l'art. 22 del DPCM 23.2.2016 sanciva, senza la previa acquisizione di alcuna forma di consenso dei ricorrenti, il trasferimento
“nei ruoli dell' ” del “personale dirigenziale e Parte_25 non dirigenziale già in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso la Direzione generale per l'attività ispettiva e presso le direzioni interregionali
e territoriali del lavoro del e delle ONroparte_3 politiche sociali” e ribadiva che “Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all' ”; Parte_25 che per l' esecuzione dello stesso art. 22 del DPCM 23.2.2016 veniva, quindi, emanato il Decreto Interministeriale
29.12.2016,che stabiliva il concreto perimetro del trasferimento dei dipendenti dal ONroparte_3 all'INL, fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2017; che era stato loro applicato, una volta in forza all'INL, il CCNL siglato il 12.2.2018 del comparto Ministeri-funzioni centrali e con esso l'indennità oggetto della domanda, quella recante il codice “667” ed identificante “le indennità di amministrazione” di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del
CCNL 12.2.2018, ora art. 56 del CCNL firmato il 9 maggio 2022, ma successivamente interveniva l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“legge di stabilità 2020”) che disponeva che: “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei , è istituito nello stato Pt_27 di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; che la medesima disposizione prevedeva, nell'ambito dei
“trattamenti accessori” del personale ministeriale, che alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei
Ministeri al fine di ridurne il differenziale fossero destinate le risorse del fondo nella misura del 90 per cento, mentre il restante 10% era destinato all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni;
infine, era stato previsto che la
Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'esercizio finanziario 2020, incrementasse il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo”; che l'8.2.2021 il coordinatore nazionale del sindacato CISL- aveva inviato al Direttore dell'INL una nota, Pt_28 ricordandogli che il sopra menzionato fondo derivava “dai risparmi di spesa del fondo Unico di amministrazione”, cui aveva fornito un significativo apporto anche l' che, Pt_29 comunque si trovava “attualmente a far parte a tutti gli effetti di legge del comparto funzioni centrali”, cosicché si sollecitavano “tutte le azioni necessarie per dare attuazione alla citata disposizione” anche ai dipendenti dell'INL; il Direttore si era rivolto al
[...]
evidenziando che l'INL derivava ONroparte_1 dallo scorporo di strutture del , con il ONroparte_3 compito di svolgere le attività ispettive prima attribuite al e chiedendo “il coinvolgimento nei tavoli CP_1 tecnici che verranno istituiti per la armonizzazione” di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 riguardo alla perequazione (anche) dell'indennità di amministrazione, la quale veniva in effetti incrementata con il DPCM 23.12.2021, pubblicato sulla GU dell'11.3.2022 che recava l'indicazione degli importi annui lordi, precisando che detti incrementi andavano recepiti nei rinnovi contrattuali, tanto che il nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, recepiva anche gli incrementi disposti dalla perequazione di cui all'art. 1, comma 143, Legge 160/2019, tanto che l'art. 56 del nuovo CCNL prevedeva che si continuasse a corrispondere l'indennità di amministrazione di cui all'originario art. 31 del CCNL 14.9.2007, già confermato dall'art. 87 del CCN
12.2.2018, come ridefinite dalla sopravvenuta normativa, con la precisazione da parte dell'art. 52 e dell'art. 18, che dette indennità dovessero in parte diminuire all'entrata in vigore degli aumenti stipendiali tabellari incrementati dal nuovo contratto;
che nell'ambito della nuova contrattazione, applicabile ex lege anche all'INL, erano stati recepiti gli incrementi dell'indennità di amministrazione di cui al DPCM 23.12.2021-
11.3.2022 ed in effetti nella rata di maggio 2022 era stata adeguata l'indennità di amministrazione per i dipendenti del che avevano ricevuto arretrati 2020- ONroparte_3
2021 per la perequata “indennità di amministrazione” per €
3.374,43, e detta indennità risultava raddoppiata, per €
725,32, rispetto all'ordine di grandezza medio precedente, ma detto adeguamento non aveva riguardato i dipendenti dell'INL.
Eccepivano:
“la violazione del diritto dei dipendenti dell'
[...] al riconoscimento del medesimo Parte_25 trattamento previsto per i dipendenti del comparto Pt_27
e la violazione del diritto degli stessi dipendenti dell'INL
a essere destinatari della corresponsione delle somme tutte previste per i dipendenti del medesimo comparto Pt_27 fra cui le medesime quantificazioni dell'”indennità di amministrazione” ; la violazione sotto un ulteriore profilo del diritto dei dipendenti dell' al Parte_25 riconoscimento del medesimo trattamento previsto per i dipendenti del comparto ––Illiceità dell'omessa Pt_27 corresponsione in ragione del ribaltamento degli obiettivi della riforma perequativa sui trattamenti accessori del salario;
la violazione della disciplina di settore D. Lgs. n. 149/2015 che assimila gli INL al ONroparte_3
.
[...]
In via del tutto subordinata deducevano l'illiceità e illegittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.3.2022 e la violazione dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 6 del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e delle relative norme attuative”
Concludevano come sopra.
Si costituivano la il ONroparte_2
il ONroparte_1 [...]
e l' ONroparte_3 Parte_25 eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] della del ONroparte_2 [...]
e del ONroparte_1 ONroparte_3 [...]
[...]
[...]
[...]
e nel merito chiedendo il rigetto del
[...] ricorso.
Si costituiva tardivamente la Parte_26
deducendo che la Circolare del MEF 19 aprile
[...]
2022, avvisava chiaramente che “in applicazione del DPCM
23/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo
2022, n. 59, si sarebbe provveduto per tutti (inclusi i ricorrenti) all'adeguamento dell'indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei , ai fini della progressiva Pt_27 armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale. In particolare, sono stati rideterminati dall'1/01/2020 e dall'1/01/2021 gli importi dell'indennità di amministrazione (codice assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2 del sopracitato DPCM”, assegnando al CP_3
il sottocodice “667/G”; che la medesima circolare
[...] specificava che “gli importi di arretrato spettanti sono stati determinati tramite lavorazione centralizzata e liquidati con emissione urgente con esigibilità entro il mese di aprile con i seguenti codici arretrato: 4P3, 4P4”sia per i dipendenti del che per i dipendenti ONroparte_3 dell' e che per Parte_30 quest'ultimi , sebbene si sia proceduto ad inserire le lavorazioni centralizzate, per un mero disguido tecnico- informatico, i pagamenti non sono stati materialmente accreditati.
Concludeva pertanto, essendo intervenuta la regolarizzazione dei pagamenti in parola, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Istruita documentalmente , la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 28.3.2025 , sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Nelle note l'avvocatura dello stato per la Presidenza del consiglio dei Ministri,il Ministero dell'economia e delle Finanze, il e ONroparte_3
l' rilevava che la Parte_25 perequazione dell'indennità in questione era stata prevista,
a far data dal 1.1.2023, anche in favore dei dipendenti INL dalla legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, mentre la successiva legge n. 191/2023, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha riconosciuto ai dipendenti INL una indennità al medesimo titolo anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Rappresentava, altresì, che l' aveva Parte_25 erogato a tutti i propri dipendenti, e tra questi gli odierni ricorrenti, quanto ex lege dovuto al predetto titolo a decorrere dal 1.1.2023 oltre a corrispondere le somme dovute per gli anni 2020-2022, per il tramite delle competenti RTS, con emissione speciale nel cedolino del mese di maggio 2024; che nella liquidazione di tali importi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 bis del DL 145/23, come introdotto dalla citata legge di conversione, erano state scomputate le somme relative alla c.d. indennità “una tantum” corrisposta in relazione all'anno 2022 a tutti i dipendenti INL ai sensi dall'art. 32 bis D.L. n. 50/2022.
Ha poi rappresentato che avendo la Corte costituzionale - con sentenza n. 4 del 2025 pubblicata il 23.1.2025 - dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art.
1-bis, comma 1, del D.L.18 ottobre 2023, n. 145 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), convertito, con modificazioni, nella legge
15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell' Parte_25
, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022
[...]
l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» l' si era Parte_25 attivato presso il del CP_1 ONroparte_3 sociali, Amministrazione vigilante dell'INL, al fine di individuare le procedure per riconoscere al personale, anche per le mensilità marzo-dicembre 2022, le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,sino ad oggi non erogate in ragione del previsto scomputo della c.d. una tantum di cui all'art. 32 bis, D.L. 50/2022, come conv.
Ha quindi chiesto attesa la predetta decisione della Consulta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Le parti ricorrenti hanno depositato note scritte chiedendo
“1) attese le nuove circostanze legislative dell'art. 1-bis della Legge n. 191/2023, dichiarare, rispetto agli anni 2020,
2021, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per i ricorrenti, fatta salva la concreta erogazione di quanto spettante agli stessi ai sensi del richiamato art. 1-bis della
Legge n. 191/2023, con la conseguente condanna delle
Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative spese legali e di giustizia;
2) attese le nuove circostanze legislative dell'art. 1-bis della Legge n. 191/2023 e considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2025 del 23 gennaio 2025, condannare le
Amministrazioni resistenti a corrispondere ai dipendenti ITL ricorrenti le somme a titolo di indennità di amministrazione come perequata anche per l'anno 2022 (pagamento non ancora effettuato), oltre alle relative spese legali e di giustizia;
”
All'esito la causa è stata decisa.
Va preliminarmente dichiarato che sussiste la legittimazione passiva dell' datore di ONroparte_8 lavoro dei ricorrenti mentre non sussiste le legittimazione del e della ONroparte_3 ONroparte_2 [...]
[...]
[...]
[...]
estranei al rapporto di lavoro
[...]
ON Deve altresì dichiararsi il difetto di legittimazione del poiché non è titolare del rapporto di lavoro e ad esso spetta il pagamento degli stipendi dei dipendenti statali essendo dunque ente pagatore,ovvero ordinatore di seconda spesa.
La materia del contendere è stata oggetto di un recente intervento legislativo.
La perequazione dell'indennità in questione è stata prevista,infatti, a far data dal 1.1.2023, anche in favore dei dipendenti INL dalla legge n. 197/2022, legge di bilancio
2023, mentre la successiva legge n. 191/2023, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 18 ottobre 2023,
n. 145, ha riconosciuto ai dipendenti INL una indennità al medesimo titolo anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento agli anni 2020 e 2021 va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Relativamente all'anno 2022,tuttavia viene in rilievo, il citato art. 1-bis del D.L. n. 145/2023 in parola, nella distinta parte in cui, per le sole somme relative all'anno
2022, aveva previsto lo scomputo di quanto percepito dai dipendenti INL a titolo di indennità una tantum ex art. 32- bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2025, pubblicata il 23 gennaio 2025, ha dichiarato,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito nella legge
15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso “e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022
l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.
Dunque, per il 2022 il diritto dei ricorrenti permane l'interesse dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto atteso che,allo stato, le somme relative alla perequazione dell'indennità di amministrazione del 2022 non sono state ricevute per come dedotto dagli stessi.
In definitiva va dichiarato per gli anni 2020, 2021, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e va
ON condannato l' a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di indennità di amministrazione come perequata per l'anno 2022
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'
[...]
e vengono liquidate - come in dispositivo Parte_25
- avuto riguardo ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e
DM 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200
- 26.000, ridotto ex art. 4 DM cit.tenuto conto della difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, con esame di questioni di fatto e di diritto “non specifiche e non distinte” e aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo e del 10% oltre i primi dieci.(cfr Cass n. 10367 del
2024)
Devono invece essere compensate le spese tra le altre parti.
PQM
1) accertato il diritto dei ricorrenti all'indennità di amministrazione come perequata ex art. 1, comma 143, L.
160/2019 e tabella G CCNL 2019-2021, per gli anni 2020, 2021,
2022;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle annualità 2020 e 2021;
3) condanna l' a Parte_25 corrispondere ai ricorrenti l'indennità di amministrazione perequata relativa al 2022;
4) condanna l' a rifondere Parte_25 alla parte ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 9621,15 oltre IVA ,CPA e rimborso forfettario ,nonché il contributo unificato nella misura di € 259,00; compensa le spese nei confronti delle altre amministrazioni convenute.
CO,8.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino