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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa Valentina Rascioni visti gli atti del procedimento n. r.g.198/2025 V.G., promosso da
P.IVA Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2
(P.IVA Parte_2 P.IVA_3
(P.IVA Parte_3 P.IVA_4
P.IVA ) Parte_4 P.IVA_5
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_6
(P.IVA ) Parte_5 P.IVA_7
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea V.A. Speciale e dall'avv. Alessandro
Pantanetti
nei confronti di
(C.F. Controparte_2 P.IVA_8
Ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche depositato in data 24.03.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che: con sentenza n. 159 in data 28.11.2013 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della
; Controparte_3
la si è insinuata al passivo in data 15.01.2014 e vi è stata ammessa per Parte_1 Parte_1
l'importo pari ad euro 3.338,96; la si è insinuata nella medesima data e vi è stata ammessa per l'importo pari Controparte_4
ad euro 17.224,47; la si è insinuata al passivo in data 16.01.2014 e vi è stata ammessa per l'importo pari Parte_2
ad euro 926,74; la si è insinuata al passivo in data 22.01.2014 e vi è stata ammessa per Parte_3
l'importo pari ad euro 41.967,48; la si è insinuata al passivo nella medesima data e vi è stata Parte_4 ammessa per l'importo pari ad euro 20.176,80; la si è insinuata al passivo in data 24.01.2014 e vi è stata ammessa per l'importo Controparte_1
pari ad euro 2.400,00; il si è insinuato al passivo in data 29.01.2014 e vi è stato ammesso Parte_5 per l'importo pari ad euro 2.432,08; preso atto che la procedura fallimentare risulta ancora pendente al momento del deposito del presente ricorso;
rammentata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4 della L.89/2001 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.88/2018; rammentato altresì che, ai sensi dell'art. 2 della L.89/2001, “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”; verificato che, tenuto conto del tempo decorso dall'insinuazione al passivo sino al deposito dell'odierno ricorso, il processo c.d. presupposto ha avuto una durata pari a: anni undici, mesi due e giorni nove per la Parte_1
anni undici, mesi due e giorni nove per la Controparte_4
anni undici, mesi due e giorni otto per la Parte_2
anni undici, mesi due e giorni due per la Parte_3
anni undici, mesi due e giorni due per la Parte_4
anni undici e mesi due per la Controparte_1
anni undici, mesi uno e giorni venticinque per il Parte_5 Parte_5
rilevato pertanto che è stata superata la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in: anni cinque, mesi due e giorni nove per la Parte_1 anni cinque, mesi due e giorni nove per la Controparte_4
anni cinque, mesi due e giorni otto per la Parte_2
anni cinque, mesi due e giorni due per la Parte_3
anni cinque, mesi due e giorni due per la Parte_4
anni cinque e mesi due per la Controparte_1
anni cinque, mesi uno e giorni venticinque per il Parte_5
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi;
considerato che
, a norma dell'art.2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, “il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte” e comunque in misura che, “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”; ritenuto quindi, nella fattispecie in esame, di poter liquidare in favore di ciascun ricorrente l'importo pari ad €. 400,00 per ogni anno (esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi), oltre interessi dalla domanda al saldo, tenuto conto degli elementi sopra indicati, non essendo peraltro ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato ai sensi dell'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter L. cit.; evidenziato peraltro che l'indennizzo non potrà superare il minor valore del credito fatto valere dalla Parte_2
ritenuto infine di dover liquidare in favore dei ricorrenti le spese come da dispositivo sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti (spese delle quali va peraltro disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari);
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare a titolo di equa riparazione, senza dilazione, Controparte_2
autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore della la Parte_1 somma pari ad €. 2.000,00, in favore della la somma pari ad €. 2.000,00, in Controparte_4
favore della la somma pari ad €. 926,74, in favore della Parte_2 Parte_3 la somma pari ad €. 2.000,00, in favore della la somma pari ad €. Parte_4
2.000,00, in favore della la somma pari ad €. 2.000,00 ed infine in favore del Controparte_1 la somma pari ad €. 2.000,00, per ciascuno oltre agli interessi al Parte_5
tasso legale dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese di lite liquidate nell'importo complessivamente pari ad €. 1.466,30 per compenso professionale ed € 54,56 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea V.A Speciale e dell'avv. Alessandro Pantanetti, dichiaratisi anticipatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, 4 aprile 2025
Il Consigliere designato d.ssa Valentina Rascioni
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa Valentina Rascioni visti gli atti del procedimento n. r.g.198/2025 V.G., promosso da
P.IVA Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2
(P.IVA Parte_2 P.IVA_3
(P.IVA Parte_3 P.IVA_4
P.IVA ) Parte_4 P.IVA_5
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_6
(P.IVA ) Parte_5 P.IVA_7
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea V.A. Speciale e dall'avv. Alessandro
Pantanetti
nei confronti di
(C.F. Controparte_2 P.IVA_8
Ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche depositato in data 24.03.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che: con sentenza n. 159 in data 28.11.2013 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della
; Controparte_3
la si è insinuata al passivo in data 15.01.2014 e vi è stata ammessa per Parte_1 Parte_1
l'importo pari ad euro 3.338,96; la si è insinuata nella medesima data e vi è stata ammessa per l'importo pari Controparte_4
ad euro 17.224,47; la si è insinuata al passivo in data 16.01.2014 e vi è stata ammessa per l'importo pari Parte_2
ad euro 926,74; la si è insinuata al passivo in data 22.01.2014 e vi è stata ammessa per Parte_3
l'importo pari ad euro 41.967,48; la si è insinuata al passivo nella medesima data e vi è stata Parte_4 ammessa per l'importo pari ad euro 20.176,80; la si è insinuata al passivo in data 24.01.2014 e vi è stata ammessa per l'importo Controparte_1
pari ad euro 2.400,00; il si è insinuato al passivo in data 29.01.2014 e vi è stato ammesso Parte_5 per l'importo pari ad euro 2.432,08; preso atto che la procedura fallimentare risulta ancora pendente al momento del deposito del presente ricorso;
rammentata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4 della L.89/2001 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.88/2018; rammentato altresì che, ai sensi dell'art. 2 della L.89/2001, “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1, se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”; verificato che, tenuto conto del tempo decorso dall'insinuazione al passivo sino al deposito dell'odierno ricorso, il processo c.d. presupposto ha avuto una durata pari a: anni undici, mesi due e giorni nove per la Parte_1
anni undici, mesi due e giorni nove per la Controparte_4
anni undici, mesi due e giorni otto per la Parte_2
anni undici, mesi due e giorni due per la Parte_3
anni undici, mesi due e giorni due per la Parte_4
anni undici e mesi due per la Controparte_1
anni undici, mesi uno e giorni venticinque per il Parte_5 Parte_5
rilevato pertanto che è stata superata la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile in: anni cinque, mesi due e giorni nove per la Parte_1 anni cinque, mesi due e giorni nove per la Controparte_4
anni cinque, mesi due e giorni otto per la Parte_2
anni cinque, mesi due e giorni due per la Parte_3
anni cinque, mesi due e giorni due per la Parte_4
anni cinque e mesi due per la Controparte_1
anni cinque, mesi uno e giorni venticinque per il Parte_5
ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente alla eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, della irragionevole durata dei processi;
considerato che
, a norma dell'art.2 bis della L.24 marzo 2001 n. 89, “il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo … tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte” e comunque in misura che, “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”; ritenuto quindi, nella fattispecie in esame, di poter liquidare in favore di ciascun ricorrente l'importo pari ad €. 400,00 per ogni anno (esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi), oltre interessi dalla domanda al saldo, tenuto conto degli elementi sopra indicati, non essendo peraltro ravvisabili ragioni per aumentare né per ridurre l'indennizzo come sopra determinato ai sensi dell'art. 2 bis commi 1, 1 bis, 1 ter L. cit.; evidenziato peraltro che l'indennizzo non potrà superare il minor valore del credito fatto valere dalla Parte_2
ritenuto infine di dover liquidare in favore dei ricorrenti le spese come da dispositivo sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio, attese le analogie esistenti fra i due pur diversi procedimenti (spese delle quali va peraltro disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari);
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare a titolo di equa riparazione, senza dilazione, Controparte_2
autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore della la Parte_1 somma pari ad €. 2.000,00, in favore della la somma pari ad €. 2.000,00, in Controparte_4
favore della la somma pari ad €. 926,74, in favore della Parte_2 Parte_3 la somma pari ad €. 2.000,00, in favore della la somma pari ad €. Parte_4
2.000,00, in favore della la somma pari ad €. 2.000,00 ed infine in favore del Controparte_1 la somma pari ad €. 2.000,00, per ciascuno oltre agli interessi al Parte_5
tasso legale dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese di lite liquidate nell'importo complessivamente pari ad €. 1.466,30 per compenso professionale ed € 54,56 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea V.A Speciale e dell'avv. Alessandro Pantanetti, dichiaratisi anticipatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n. 89/2001 e le comunicazioni di rito.
Ancona, 4 aprile 2025
Il Consigliere designato d.ssa Valentina Rascioni