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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 5034/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1832/2019, pubblicata l'11.10.2019
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Camillo Naborre, c.f. e Mariangela Cignarella, C.F._2
c.f. non indicato, giusta mandato in calce all'atto di appello, elett.te dom.ta presso lo studio della seconda in Nola, via Mario De Sena n. 128
Appellante
E
, cf. e Controparte_1 C.F._3 [...]
, cf. rappresentati e difesi dagli avv. Parte_2 C.F._4
Giancarlo Mazzei, cf. e cf. C.F._5 Parte_3
, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, elett.nte C.F._6
dom.ti presso lo studio dell'avv. Achille Sepe in Napoli, via Belevedere n. 111
Appellati
Conclusioni
1 All'udienza del 3.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
< e adivano questo Controparte_1 Parte_2
Tribunale esponendo: che , proprietario di un appezzamento di terreno Persona_1
di natura edificatoria sito in S. Andrea di Conza alla c.da Serro di Cielo su cui aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione, in data 27.2.1992 con scrittura privata vendeva in loro favore una porzione di detto fabbricato riportata in catasto al foglio 3
p.lla 516 sub 1; che successivamente il procedeva alla realizzazione di Per_1
un'apertura nel locale seminterrato denominato “cantina” confinante con la proprietà venduta, realizzando un'opera arbitraria ed abusiva in proprio danno;
che essi, lamentando tale abusiva realizzazione, ritenendola una veduta diretta ai sensi dell'art. 900 c.c. convenivano in giudizio il dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Per_1
Lombardi per domandare l'eliminazione di detta opera;
che il Tribunale, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 484/03 del 19.9.2003 depositata il
23.9.2003, condannava il a procedere alla chiusura della finestra-veduta; che la Per_1
Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2369/2006, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di parte attrice nella parte in cui era stata chiesta l'eliminazione della veduta, precisando in parte motiva che l'apertura andava qualificata come luce;
che era possibile riproporre la domanda ai sensi dell'art. 902 c.c.; che nelle more il aveva trasferito la proprietà a Per_1 Parte_1
Gli attori concludevano chiedendo al Tribunale “1) voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la convenuta alla regolarizzazione ex art. 902 c.c. della luce ingrediente irregolare, realizzata nel locale cantina posto a confine con la proprietà degli attori, sita in
Sant'Andrea di Conza alla contrada Serro di Cielo, e per l'effetto ordinare che la predetta luce fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., munendo la stessa di una grata fissa metallica con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, di avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento e dal suolo dei convenuti;
2) emettere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di
2 legge; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”.
Si costituiva la convenuta eccependo l'inammissibilità ed Parte_1 infondatezza della domanda attorea, l'intervenuta prescrizione del diritto attivato per non essere intervenuto alcun atto interruttivo, il giudicato formatosi sulla domanda a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2369/2006 passata in giudicato per mancata impugnazione, nonché in dipendenza della Sentenza del
Tribunale di S. Angelo dei Lomabrdi del 4.3.2013; l'infondatezza nel merito della domanda, dal momento che in caso di luce irregolare posta su muro comune non era applicabile la disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c..
La convenuta concludeva chiedendo al Tribunale “accertare e dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità della domanda proposta dagli attori, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, oltre che la mancanza di ogni prova o elemento di prova e rigettarla integralmente con ogni conseguenza di legge;
condannare i convenuti alla refusione di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c.>>.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
<<
1. In accoglimento della domanda attorea, ordina alla convenuta, Parte_1
di provvedere alla regolarizzazione della luce per cui è causa secondo le
[...]
modalità indicate dal C.t.u. nella Relazione depositata in data 17/09/2016, alla pag. 6.
2. Condanna parte convenuta, al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 125,00 per esborsi e €.
3972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti in causa, le spese di C.t.u., già liquidate con separato Decreto del 14/12/2016, a carico esclusivo della parte convenuta, con conseguente diritto degli attori di ripetere dalla stessa quanto già versato o sarà versato al consulente in forza del detto decreto.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) dopo aver rigettato l'eccezione di intervenuto giudicato, sul presupposto della diversità della domanda riguardante la chiusura della finestra in contestazione quale veduta, oggetto della domanda dei Cipriano-Cignarella, rigettata nel precedente
3 giudizio, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
avverso la statuizione di primo grado che aveva accolto inizialmente la domanda di chiusura della veduta, rispetto a quella articolata nel presente giudizio tesa alla regolarizzazione della finestra quale luce, cosi testualmente argomentava:
b) <
902 c.c. di rendere conforme la luce secondo le prescrizioni dell'art. 901 c.c., facoltà riconosciuta in capo al vicino (v. anche Cass. civ. sez. VI, 25/06/2014, (ud. 17/04/2014, dep. 25/06/2014), n.14384 “le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 c.c.; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina (cfr. Cass. 4.7.1975, n. 2597).” La specificazione contenuta nella norma in parola per cui il vicino ha il diritto di esigere che la luce irregolare sia resa conforme alle prescrizioni di legge sempre implica che lo stesso possa esercitare tale diritto senza limiti temporali, di tal ché l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azionato diritto, avanzata da parte convenuta, va rigettata.
A fronte della richiesta di regolarizzazione della luce, la convenuta ha Pt_1
inteso eccepire che l'apertura fosse posta su muro comune e conseguentemente il proprio diritto di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.
Segnatamente, la difesa della ha dedotto che la attuale apertura fosse coeva Pt_1
alla costruzione dell'intero complesso edificato, che in origine faceva parte di un unico immobile appartenente ad un solo proprietario, e solo successivamente diviso ed alienato a soggetti diversi, e che essa si trovasse all'interno di un edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale.
Ebbene, non si ignora la circostanza che, laddove effettivamente lo spazio su cui affaccia la luce oggetto di vertenza fosse comune, l'apertura in questione di luce irregolare da parte della convenuta sarebbe legittima e non soggiacerebbe alle
4 disposizioni dell'art. 901 c.c., pur tuttavia nel caso di specie, occorre fare riferimento agli esiti della disposta C.t.u., la quale ha escluso che lo spazio su cui affaccia la luce sia uno spazio condominiale, per essere essa al servizio esclusivo del fondo di parte attrice.
->.
Escludeva, però, che lo spazio sul quale era posta l'apertura in questione fosse comune, essendo, invece, in proprietà esclusiva degli attori , in Parte_4
virtù degli accertamenti espletati dal nominato c.t.u., sicché
< esclusiva e non come spazio comune, tenuto conto del titolo contrattuale che specifica il trasferimento in favore di della particella n. 400 del foglio 3 (v. in Parte_2 tema Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11444 del 03/06/2015 (Rv. 635508) “Il giardino adiacente l'edificio condominiale, se non è occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali, né destinato al servizio delle unità che vi si affacciano, non costituisce il "suolo su cui sorge l'edificio", né, rispettivamente, un "cortile", sicché la sua natura comune non può essere presunta a norma dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., ma deve risultare da un apposito titolo.”).
Le deduzioni difensive della convenuta tendenti a far valere la legittimità della collocazione dell'apertura su muro comune e/o spazio condominiale non possano pertanto essere tenute in considerazione.>>.
c) Relativamente all'ulteriore eccezione avanzata dalla convenuta, con cui era prospettato che la luce andava stimata legittima, sia per essere stata costituita per destinazione del padre di famiglia, sia per essere stata acquistata per usucapione,
aggiungeva:
< giurisprudenza per cui “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che
5 queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Nè la circostanza che la luce sia irregolare
è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 17/06/2004 (Rv. 573685); v, anche
Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 29/01/2007 (Rv. 598213); Sez. 2, Sentenza n. 71 del
04/01/2002 (Rv. 551391); v. anche Sez. 2, Sentenza n. 6949 del 05/07/1999 (Rv.
528296) “Non è acquisibile per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù di luce irregolare sia perché difetta il requisito dell'apparenza, sia perché, ai sensi dell'art. 902 cod. civ. il vicino ha sempre il diritto di esigerne la regolarizzazione.”; v. anche Cass. civ. sez. VI, 25/06/2014, n.14384 per cui “Deve escludersi l'acquisibilità per usucapione e, comunque, lo stesso possesso di servitù di luci irregolari in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino le tolleri soltanto ovvero le subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.”).
L'applicazione dei menzionati arresti giurisprudenziali determina, allora,
l'irrilevanza delle prove orali espletate, ai fini del decidere.>>.
d) Nello specifico, poi, aderendo agli accertamenti del consulente d'ufficio,
disponeva la regolarizzazione dell'apertura in base alle modalità e agli accorgimenti a pag. 6 della relazione depositata il 17.9.2016, dando conto di ciò a pag. 6 della pronuncia impugnata, regolando le spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati, contenenti in più parti
6 ripetizioni e reiterazione dei medesimi profili di doglianza:
I) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 99 e 112
cpc. Errata loro applicazione e falsità motivazionale con riferimento alla violazione
degli articoli 115 e 116 cpc. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento
agli articoli 115,167, 180 e 183 cpc. Travisamento dei fatti e degli elementi giuridici
acquisiti agli atti del giudizio. Mancanza e/o carenza di motivazione,
contraddittorietà e travisamento, su di un elemento decisivo della vertenza.”, con cui, in estrema sintesi, si duole del fatto che il tribunale non avrebbe considerato la mancata contestazione, da parte degli attori, dei fatti dedotti da essa convenuta,
contestazione che doveva avvenire all'udienza di trattazione e non nelle note ex art. 183 c.p.c., avendo introdotto tardivamente, solo con la prima memoria, la circostanza che la luce era stata realizzata dopo l'acquisto dell'immobile, sicché, in ragione di ciò le proprie allegazioni andavano ritenute come ammesse ed errate erano le conclusioni cui era pervenuto il tribunale circa le norme applicabili al caso di specie e la mancanza di rilevanza della prova testimoniale raccolta;
II) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'articolo 2935 cc.
travisamento dei fatti e degli elementi giuridici acquisiti agli atti del giudizio.
Mancanza e/o carenza di motivazione, contraddittorietà e travisamento, su di un
elemento decisivo della vertenza.”, con cui lamenta, per cercare di sintetizzare,
l'erronea interpretazione dei fatti di causa, essendo l'apertura stata realizzata dal costruttore prima della vendita agli attori, non versandosi nelle condizioni previste dall'art. 902 c.c., senza considerare che era maturato il diritto in capo ad essa a mantenere l'apertura, soprattutto in conseguenza del passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza n. 2569/2005 della corte di appello di Napoli, che aveva sancito il diritto del , comune dante causa, ad aprire luci ingredienti ex art. Per_1
7 903 c.c., applicandosi, inoltre, gli “ordinari termini di prescrizione, come per ogni altro diritto soggettivo che può essere perduto per il mancato esercizio nel termine sancito dalle norme di legge a seconda della sua natura e del suo oggetto”, mentre gli attori avevano iniziato a muovere contestazioni dopo oltre un decennio dall'acquisto dell'immobile; né poteva invocarsi l'imprescrittibilità dell'azione ex art. 902 c.c., trovandoci in presenza di luce aperta in un muro comune e non applicandosi, pertanto, la disciplina degli artt. 901 e 904 c.c.
III) “Violazione falsa applicazione di legge con riferimento agli artt.
901,902,903, ed agli artt. 112 e 132 c pc numero 4. Errata loro applicazione e
falsità motivazionale. erronea valutazione e travisamento dei fatti e degli elementi di
prova forniti e richiesti dalla convenuta. Mancanza e/o carenza di motivazione,
contraddittorietà e travisamento, su di elementi decisivi della vertenza”, con cui nuovamente pone la questione della inapplicabilità della disciplina individuata dal tribunale, considerato che mai da essa convenuta era stata invocata la presunzione di comunanza del suolo, ma che l'apertura era coeva all'edificazione del fabbricato,
precedente alla vendita e praticata su muro comune, rendendo inapplicabile l'art. 901 c.c. e tornando ad applicarsi l'art. 903 c.c.; aggiungeva ancora una volta che il diritto di mantenere intatte le condizioni dell'apertura doveva ritenersi intangibile, in forza del passaggio in giudicato della sentenza n. 2569/2005 di questa corte;
VI) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 901, 902,
903 e 904 e 1061, 1062 c.c., ed agli artt. 112 e 132 cpc, n.
4. Violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento agli artt. 115,116 cpc. Travisamento dei fatti e
degli elementi giuridici acquisite agli atti del giudizio. Mancanza e/o carenza di
motivazione, insufficienza, contraddittorietà e travisamento della motivazione su di
un elemento decisivo della vertenza. Pronuncia petitoria. Travisamento dei
8 presupposti e delle emergenze istruttorie. Assenza, carenza e contraddittorietà della
motivazione. Ingiustizia manifesta.”, con cui lamenta nuovamente, sempre per cercare di sintetizzare, che inconferenti erano i richiami giurisprudenziali operati dal tribunale, essendo stato accertato che l'apertura era coeva alla costruzione dell'intero complesso, edificato tra il 1990 e il 1992, originariamente appartenente ad un unico proprietario, dante causa di entrambe le parti in lite;
che della realizzazione dell'apertura era consapevole il;
che il giudice di primo grado aveva Parte_2
omesso di distinguere tra le luci, irregolari o meno, aperte sul muro proprio, e quelle ricavate sul muro comune o di esclusiva proprietà aliena, evenienza in cui viene ad integrarsi l'imposizione di un peso sul fondo altrui, come nel caso in esame,
considerato che il muro era comune alle parti in causa, comportando una invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, sì da poter essere acquistate anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, mentre si era limitato ad accertare che lo spazio su cui l'apertura era stata praticata era degli attori,
circostanza non messa in discussione;
che le circostanze dedotte da essa convenuta erano state confermate dalla testimonianza proprio di , originario Persona_1
proprietario e comune dante causa. L'appellante lamenta, altresì, che la finalità
perseguita dagli attori era la completa eliminazione della finestra, cosa che è stata esclusa dalla decisione di primo grado, di tal che, in via subordinata,
nell'accettazione della soluzione offerta dalla c.t.u., le spese mai avrebbero potuto essere regolate secondo la totale soccombenza e la loro integrale rifusione in favore delle controparti;
“Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115, 116,
183 comma 6, 244 cpc. Falsità motivazionale. motivazione carente contraddittoria
petitoria. Travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. Manifesta ingiustizia.”,
9 con cui lamenta il mancato apprezzamento delle prove orali ammesse, e l'erronea ammissione delle prove della controparte, ammesse sul falso presupposto che si trattasse di prova contraria, articolabile nella terza memoria;
“Erronea e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 cpc, ed
art. uno e quattro DM 55-2014. Inesistente, omessa, carente e contraddittoria
motivazione. Ingiustizia manifesta.”, con cui censura la decisione anche in punto di governo delle spese di lite, avendo il tribunale mancato di considerare che essa
, pur insistendo per il rigetto della domanda, aveva anche, in via Pt_1
subordinata ed alternativa, dichiarato di essere disponibile ad operare la regolarizzazione in base alle modalità individuate dal c.t.u., mentre gli attori avevano impugnato la consulenza, insistendo per la chiusura dell'apertura,
manifestando il reale intento perseguito, cosa che avrebbe giustificato la compensazione delle spese;
inoltre, errato era anche lo scaglione in base al quale è
stata fatta la liquidazione, relativo alle cause di valore indeterminato, mentre controvertendosi in tema di diritti reali, lo scaglione doveva essere quello riferito alle cause di valore da 1.100,00 a 5.200,00, operando una sensibile diminuzione degli importi.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., ha così concluso:
“Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza resa dal tribunale di
Avellino, e per l'effetto rigettare integralmente la avversa domanda accertando e dichiarando la inammissibilità e la improcedibilità della causa per l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione; rigettare integralmente la domanda nel merito, perché infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare che nessuna correzione dell'apertura in questione è possibile perché la stessa non rientra tra quelle previste dagli articoli 901/904 c.c., e perché la stessa è legittima in quanto il relativo diritto è stato acquisito mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia poiché l'apertura è preesistente alla data di stipula
10 della scrittura privata intercorsa tra il ed i coniugi , datata Per_1 Parte_4
27/02/1992; in via subordinata, accertare e dichiarare che il locale per il quale è causa si trova nella condizione di non potere osservare l'altezza minima di 2, 50 m del lato inferiore della finestra, come indicata al punto 3 dell'art. 901 c.c., per l'effetto disporre esclusivamente che vengono adottati correttivi quali il montaggio di vetri opachi, la creazione di un angolo di apertura limitata degli infissi e la posizione di cerniere disposte su asse orizzontale per l'apertura a vasistas, per permettere il ricambio d'aria del locale, e prevedere, esternamente alla finestra, eventualmente l'aggiunta di elementi in ferro alla inferriata già esistente che ne restringano lo spazio tra un elemento e l'altro, così come previsto nelle conclusioni della perizia del CTU;
riformare la statuizione relativa alle spese, e condannare convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ovvero disporre la loro compensazione integrale.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati, che resistevano con diffuse argomentazioni all'impugnazione, concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per il rigetto dell'appello, inammissibile, improcedibile e infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
B.c) La causa, tacitamente rinunciata l'istanza di sospensiva, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile
ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) L'appello, costruito in maniera in parte ripetitiva e non sempre attraverso un'organica e consequenziale esposizione dei motivi che lo sorreggono, pone, in sostanza, una questione pregiudiziale da esaminare prima di ogni altra.
Sebbene inserendo l'argomentazione insieme ad altre di diverso tenore,
l'appellante 'prospetta' che il tribunale avrebbe errato nel non ritenere preclusa
11 l'azione avanzata dai coniugi , in forza del precedente giudicato Parte_4
rinveniente dalla pronuncia di questa corte che, accogliendo il gravame proposto da
, dante causa di tutte le parti in lite, avverso la sentenza del Persona_1
tribunale, aveva rigettato la domanda diretta alla chiusura della “finestra-veduta”
oggetto di causa sul presupposto che essa non costituiva veduta, ma andava qualificata come luce, di cui gli attori non avevano chiesto la regolarizzazione ex art. 902 c.c., né la chiusura ex art. 904 c.c..
Deve, al riguardo, osservarsi che l'appellante, però, non si confronta minimamente che le articolate argomentazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, attraverso le quali egli è giunto a rigettare l'eccezione.
Il tribunale, come si è esposto nella parte dedicata a riassumere l'andamento del giudizio di primo grado e le ragioni della pronuncia impugnata, ha escluso che si fosse formato il giudicato, evidenziando che la domanda relativa alla illegittimità di una veduta e quella relativa alla regolarizzazione delle luci hanno oggetti diversi tanto che è precluso al giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in presenza della prima, ordinare la regolarizzazione della seconda e ciò perché diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra azione, come diversi sono i rimedi approntati dall'ordinamento.
A fronte di tale lineare e chiaro percorso argomentativo l'appellante si è limitata apoditticamente a 'sostenere' e, quindi, non a sottoporre a critica, in maniera tranciante, che sarebbe stato violato il giudicato che, a suo dire, avrebbe riconosciuto il diritto di essa a mantenere l'apertura. Pt_1
Ciò dovrebbe di per sé determinate l'inammissibilità dell'appello.
Ma anche a voler aderire alla tesi che, costituendo una questione di merito rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello, comunque reinvestito del suo esame con
12 l'impugnazione (che, però, sia detto incidentalmente, lascia aperto il dibattuto problema che in presenza di una statuizione espressa del giudice di primo grado, non censurata, verrebbe automaticamente a determinarsi il passaggio in giudicato sul punto della relativa statuizione, privando il giudice dell'impugnazione della possibilità di riesaminarne la correttezza, costituendo l'ammissibilità dell'appello un
prius rispetto all'esame del merito), sarebbe tenuto a pronunciarsi, si osserva che dalla motivazione espressa dalla corte di appello nel precedente in discorso emerge chiaramente che ad essere stata rigettata è la domanda di chiusura della veduta, ma solo perché essa non è una veduta, bensì una luce, rispetto alla quale nessuna domanda era stata avanzata dai , affermazione che è in piena Parte_4
sintonia con quanto rilevato dal 'nostro' giudice di primo grado circa l'impossibilità
di pronunciarsi, stante la diversità degli oggetti, in assenza di domanda, cosa che esclude ovviamente che si sia formato il giudicato, tantomeno rispetto alla affermazione della secondo cui con quella pronuncia sarebbe stato Pt_1
acclarato il suo diritto a mantenere l'apertura così com'è.
C.b.) Il primo motivo di appello, pure esso 'composto' di diverse argomentazioni,
pone una questione che risulta essere importante, in generale, per la risoluzione della controversia, sostenendosi che il tribunale non avrebbe considerato che l'allegazione opposta dagli attori secondo la quale il muro era stato costruito successivamente,
dopo l'acquisto dell'immobile e non al momento di edificazione dell'intero fabbricato, doveva essere stimata tardiva giacché non proposta all'udienza di trattazione, ma solo con la prima memoria, deducendosi, altresì, che era loro onere contestare i fatti allegati dalla convenuta sempre entro il limite dell'udienza di trattazione, cosa non avvenuta.
In realtà, già nell'atto di citazione, gli attori, dopo avere esposto di avere
13 acquistato con scrittura privata 27.2.1992, affermavano testualmente che
<succesivamente il sig. procedette alla realizzazione di un'apertura nel Per_1
locale seminterrato, denominato “cantina”, confinante con la proprietà venduta agli istanti, realizzando in tale maniera un'opera arbitraria ed abusiva in danno degli attori.>> (corsivo aggiunto).
Sicché, l'allegazione in base alla quale l'apertura venne realizzata in epoca successiva alla vendita era già contenuta nell'atto di citazione, mentre l'introduzione della opposta circostanza che fosse stata edificata unitamente all'intero fabbricato non può, a quel punto, che configurare elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla in ordine all'usucapione del diritto a mantenerla, sia che si fondi sul Pt_1
decorso del termine necessario, o per destinazione del padre di famiglia.
C.c.) Riguardo all'eccezione di prescrizione, che l'appellante sembra voler ricondurre all'ipotesi di prescrizione ordinaria decennale, occorrono alcune precisazioni.
Invero, se l'azione è annoverabile tra quelle dirette ad ottenere la regolarizzazione delle luci, allora il tribunale ha rimarcato che l'art. 902 c.c., nel prevedere che ciò
possa “sempre” essere richiesto, rende incompatibile la perdita del diritto per prescrizione, e tale affermazione non è stata direttamente censura, se non con l'altra contestazione che il primo giudice avrebbe errato nell'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, non rinvenibile negli artt. 901, 904 (e 902 c.c.), con conseguente inamissibilità del gravame, se diretto a negare la fondatezza di quanto affermato dal giudice su tale punto, dovendo, del resto, ricordarsi che proprio la imprescrittibilità del diritto segnato dall'art. 902 c.c., è uno degli indice che ha condotto ad escludere che il diritto a mantenere una luce irregolare possa essere acquistato per usucapione.
14 Ma se, invece, non versandosi in detta ipotesi, per la ragione che costituisce il principale motivo di appello – cioè l'applicabilità dell'art. 903 c.c. – il diritto de quo
è acquistabile per usucapione, col contenuto della servitù, allora la difesa tesa a negarne la sussistenza non potrebbe che fondare un'azione di negatoria servitutis,
anch'essa imprescrittibile, spettando alla controparte semmai dimostrare gli elementi e la decorrenza del termine per contrapporvi l'usucapione, che significativamente era annoverata come “prescrizione acquisitiva”.
Sicché, sotto entrambi i profili, il motivo di appello, peraltro costruito in maniera non del tutto perspicua, non potrebbe, comunque, trovare accoglimento.
C.d.) E si arriva così al vero nocciolo della questione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la soluzione della controversia dovesse rinvenirsi nell'orientamento di legittimità che nega la possibilità di acquisire per usucapione o per destinazione del padre di famiglia il diritto di mantenere le aperture lucifere, innanzi tutto, come si è visto, perché il vicino, in base all'art. 902 c.c., ha
sempre il diritto di esigere la loro regolarizzazione, ma anche perché la relativa servitù di aria e luce non è apparente, non essendo possibile stabilire dalle irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione nel possesso della medesima.
In altri termini, proprio perché è sempre possibile chiedere che essa sia regolarizzata, è in re ipsa che il vicino potrebbe anche semplicemente tollerare l'esistenza dell'apertura, fin quando non ritenga di opporsi esercitando il diritto riconosciutogli dal citato art. 902, privandola del requisito dell'apparenza,
occorrente per l'integrarsi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
L'appellante contesta tale interpretazione, sostenendo che si versi, nella specie,
15 nella diversa ipotesi di apertura costruita nel muro comune, che esula dalla disciplina delle luci per la quale, come detto, vi sarebbe quella connotazione di precarietà e di tolleranza che ne impedisce l'usucapibilità, sicché essa costituirebbe una situazione giuridica atipica, avente sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena,
suscettibile di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Lamenta, infatti, che il giudice ha equivocato nell'interpretare le sue difese, atteso che la sua contestazione non tendeva a sostenere che l'apertura fosse prospicente su area condominiale – essendo incontestato che l'area limitrofa fosse degli attori – ma,
piuttosto, che fosse stata praticata su muro condominiale, tale essendo stato costruito dallo stesso proprietario comune, che aveva edificato l'intero immobile, per poi venderlo, per una parte, rispettivamente ad essa e, per l'altra, ai coniugi Pt_1
. Parte_4
Deve convenirsi che il tribunale ha omesso tale valutazione, avendo incentrato l'attenzione, effettivamente, sul diverso accertamento della condominialità o meno dell'area su cui prospetta l'apertura.
Ciò nondimeno, ritiene la corte che ciò non possa condurre ai risultati auspicati dall'appellante.
C.d.i.) E' vero, infatti, che, come si è anticipato, se il condomino apre le luci sul muro comune senza il consenso dell'altro comproprietario, tale fatto può dar luogo all'acquisto per usucapione di una servitù che impedisce all'altro di chiederne la rimozione, usucapione in questo caso in favore di chi ha praticato l'apertura nei confronti del condomino ed ha ad oggetto un diritto sulla cosa comune a vantaggio della proprietà esclusiva di uno solo dei condomini [dovrebbe, poi, stabilirsi quale sia il contenuto della servitù acquistata, se esso consiste soltanto nel costringere l'altro a subire la luce senza poterne chiedere la rimozione (servitus luminum) o
16 addirittura nell'impedirgli di chiudere la luce fabbricando in appoggio in aderenza
(servitus ne luminibus officiatur), obbligandolo, in caso di costruzione in appoggio o in aderenza, a mantenere da essa le distanze legali].
Ma occorre che sussistano tutti i requisiti perché possa integrarsi l'usucapione.
Nel caso in esame, innanzi tutto è la stessa ad aver prodotto la sentenza Pt_1
del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, a definizione della causa n. 146/2007, in cui si dà atto che gli attori in questo processo avevano proposto contro l'odierna appellante analoga domanda riconvenzionale diretta alla regolarizzazione della luce
de qua, domanda che il tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività,
essendo stata depositata la comparsa di risposta il 9.5.2007, diciannove giorni prima dell'udienza di trattazione (per il giudizio pregresso tra il e gli attori Per_1
dovrebbe, invece, considerarsi che non si sa sé la domanda era stata trascritta e se sia opponibile alla , anche se, per quel che si è visto, ella intende avvalersene Pt_1
ai fini del preteso insussistente effetto preclusivo del formarsi del giudicato,
dovendo, altresì, rilevarsi che la diversità dell'oggetto esposta dal tribunale pone in dubbio che ciò possa collimare con l'effetto auspicato dai ). Parte_4
Per evitare che si completi il termine necessario per usucapire non è sufficiente che venga fatta opposizione al possesso con atti di messa in mora o stragiudiziali,
ma occorre la proposizione di una specifica domanda giudiziale.
In base all'art. 1165 c.c. “Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione” e la giurisprudenza ha affermato che, in ogni caso, anche una domanda dichiarata inammissibile è utile allo scopo di interrompere il termine di prescrizione (vds. Cass. 23017 del 2012; vds.
specificamente per l'ipotesi di usucapione Cass. n. 27989/2023 relativa ad un caso in
17 cui, analogamente, era stata la stessa controparte a produrre la sentenza da cui derivava la prova dell'interruzione).
Avendo la stessa affermato che il fabbricato venne edificato nel 1990 e Pt_1
completato nel 1992, non sono decorsi i termini necessari per usucapire.
C.d.ii.) Per quel che concerne la creazione della servitù in forza dell'art. 1061 c.c.
deve precisarsi che è ovviamente onere di chi invochi tale modo di acquisto della servitù offrire la relativa prova.
Occorre, pertanto, che le opere visibili e permanenti siano già esistenti al momento in cui i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario.
Sicché diviene rilevante stabilire se l'apertura era esistente già al momento della vendita in favore degli attori, oggi appellati.
Sul punto la fonda i propri assunti, sostanzialmente, sulla sola Pt_1
deposizione del teste , cioè del comune venditore, di colui che è già stato Per_1
parte avversaria del giudizio che i avevano azionato per sentir Parte_4
dichiarata l'illegittimità dell'apertura, la cui deposizione, al di là di quanto sostenuto dell'appellante circa il fatto che egli non potrebbe più essere chiamato a rispondere in sede civile per il suo operato eventualmente illegittimo, già per il solo fatto di essere coerente con le difese svolte nel processo precedente, non appare certo esente dall'interesse di favorire la tesi della e tutt'altro che degna di sicura fede e Pt_1
attendibilità, se si considera, comunque, che, opposta a tale deposizione, vi è quella della teste addotta dalla controparte, che, seppure legata da rapporto di affinità con gli attori, e, quindi, analogamente da valutare con particolare attenzione, nega nettamente che la finestra fosse esistente al momento della vendita.
Al riguardo, neppure può condividersi il motivo di impugnazione con cui l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nell'ammettere la prova richiesta
18 dagli attori, in quanto essa era stata domandata nella terza memoria.
In realtà, innanzi tutto dovrebbe rilevarsi che l'interesse – anzi l'onere – a dimostrare che l'apertura fosse contestuale alla creazione dell'intero edificio era,
evidentemente, per quel che si è detto avendo essa sollevato l'eccezione di usucapione o di creazione della servitù per volontà del padre di famiglia, della convenuta, sicché di per sé dovrebbe derivarne che, articolata la prova da parte della
, è sorto l'interesse della controparte alla prova del contrario. Pt_1
Inoltre, considerato il principio di acquisizione, una volta che una delle parti abbia scelto di articolare prova rivolta alla dimostrazione di un fatto,
automaticamente la controparte è abilitata a cercare di dare la prova del contrario.
Ad avviso della corte, in aggiunta alla controvertibilità delle prove testimoniali raccolte, che non permettono di assegnare un valore prevalente a quella del teste indicato dalla convenuta, dall'esame degli atti di causa emerge un elemento che sembra chiaramente andare nel senso di rendere preferibile la testimonianza della teste di parte attrice.
Infatti, acclusa alla scrittura di compravendita del 27.2.1992 in favore dei vi è una planimetria (la documentazione prodotta non è stata Parte_4
contestata), della cui allegazione viene dato atto nel documento, in cui è individuata la porzione oggetto della vendita.
Nella planimetria richiamata quale parte integrante individuante l'oggetto dell'atto, non è dato rinvenire, rispetto a detta porzione, un corpo di fabbrica che si spinga fino al limite del confine con la parte venduta, mentre, invece, l'apertura si trova in un locale che è situato proprio sullo spazio aperto anch'esso venduto ai
(300 mq di terreno circostante). Parte_4
Ciò conferma che l'immobile non fosse stato completato, cosa consonate con le
19 dichiarazioni della teste addotta dagli attori, che davano atto dell'esistenza solo di
“pilastri” e non della finestra.
Pertanto, anche ammettendo che il muro fosse in comproprietà, sebbene delimiti il perimetro della proprietà esclusiva ceduta alla , per quanto illustrato Pt_1
comunque non può ritenersi provato che l'apertura fosse esistente al momento della vendita in favore dei . Parte_4
Ciò comporta il rigetto dell'appello sul punto.
D) Resta da esaminare il motivo con cui viene contestata la statuizione sulle spese.
Deve in proposito osservarsi che, nonostante debba effettivamente riconoscersi che le difese degli attori svolte in primo grado dopo il deposito della c.t.u. abbiano un contenuto in buona parte contraddittorio, considerato che contestano le modalità
che l'ausiliare del giudice ha indicato per 'regolarizzare' l'apertura, affermando che l'unica soluzione sarebbe quella di disporne la chiusura, in realtà in citazione non avevano chiesto tale provvedimento, sicché non possono stimarsi parzialmente soccombenti, avendo, infatti, il tribunale accolto la domanda.
Anche in questa sede, pur continuando ad evidenziare che il c.t.u. avrebbe esorbitato dal mandato conferitogli, non hanno proposto appello incidentale.
Pertanto, anche in parte qua l'appello non può essere accolto, anche perché,
riguardo alla misura della liquidazione, ha correttamente applicato il valore indeterminato della controversia di bassa complessità, liquidandole nei minimi (e,
comunque, ben al di sotto dei medi previsti per lo scaglione da 5.201,00 euro a
26.000,00, quand'anche, come pure ritenuto dal giudice di legittimità – vds. Cass.
nn. 968/2022 e 26113/2023 – si opini per l'applicabilità dello scaglione inferiore ad euro 26.001,00).
20 D- Le spese
Anche le spese del grado seguono la regola della soccombenza (nei minimi),
tenuto conto sempre del valore indeterminato della domanda, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dagli appellati, come si è visto, in parte non esenti da alcune contraddizioni, e all'oggetto della controversia, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore degli appellati, con attribuzione al loro procuratore, in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 5034/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1832/2019, pubblicata l'11.10.2019
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Camillo Naborre, c.f. e Mariangela Cignarella, C.F._2
c.f. non indicato, giusta mandato in calce all'atto di appello, elett.te dom.ta presso lo studio della seconda in Nola, via Mario De Sena n. 128
Appellante
E
, cf. e Controparte_1 C.F._3 [...]
, cf. rappresentati e difesi dagli avv. Parte_2 C.F._4
Giancarlo Mazzei, cf. e cf. C.F._5 Parte_3
, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, elett.nte C.F._6
dom.ti presso lo studio dell'avv. Achille Sepe in Napoli, via Belevedere n. 111
Appellati
Conclusioni
1 All'udienza del 3.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande delle parti sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
< e adivano questo Controparte_1 Parte_2
Tribunale esponendo: che , proprietario di un appezzamento di terreno Persona_1
di natura edificatoria sito in S. Andrea di Conza alla c.da Serro di Cielo su cui aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione, in data 27.2.1992 con scrittura privata vendeva in loro favore una porzione di detto fabbricato riportata in catasto al foglio 3
p.lla 516 sub 1; che successivamente il procedeva alla realizzazione di Per_1
un'apertura nel locale seminterrato denominato “cantina” confinante con la proprietà venduta, realizzando un'opera arbitraria ed abusiva in proprio danno;
che essi, lamentando tale abusiva realizzazione, ritenendola una veduta diretta ai sensi dell'art. 900 c.c. convenivano in giudizio il dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Per_1
Lombardi per domandare l'eliminazione di detta opera;
che il Tribunale, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 484/03 del 19.9.2003 depositata il
23.9.2003, condannava il a procedere alla chiusura della finestra-veduta; che la Per_1
Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2369/2006, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di parte attrice nella parte in cui era stata chiesta l'eliminazione della veduta, precisando in parte motiva che l'apertura andava qualificata come luce;
che era possibile riproporre la domanda ai sensi dell'art. 902 c.c.; che nelle more il aveva trasferito la proprietà a Per_1 Parte_1
Gli attori concludevano chiedendo al Tribunale “1) voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la convenuta alla regolarizzazione ex art. 902 c.c. della luce ingrediente irregolare, realizzata nel locale cantina posto a confine con la proprietà degli attori, sita in
Sant'Andrea di Conza alla contrada Serro di Cielo, e per l'effetto ordinare che la predetta luce fosse resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., munendo la stessa di una grata fissa metallica con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati, di avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento e dal suolo dei convenuti;
2) emettere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di
2 legge; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”.
Si costituiva la convenuta eccependo l'inammissibilità ed Parte_1 infondatezza della domanda attorea, l'intervenuta prescrizione del diritto attivato per non essere intervenuto alcun atto interruttivo, il giudicato formatosi sulla domanda a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2369/2006 passata in giudicato per mancata impugnazione, nonché in dipendenza della Sentenza del
Tribunale di S. Angelo dei Lomabrdi del 4.3.2013; l'infondatezza nel merito della domanda, dal momento che in caso di luce irregolare posta su muro comune non era applicabile la disciplina di cui agli artt. 901-904 c.c..
La convenuta concludeva chiedendo al Tribunale “accertare e dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità della domanda proposta dagli attori, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto, oltre che la mancanza di ogni prova o elemento di prova e rigettarla integralmente con ogni conseguenza di legge;
condannare i convenuti alla refusione di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c.>>.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
<<
1. In accoglimento della domanda attorea, ordina alla convenuta, Parte_1
di provvedere alla regolarizzazione della luce per cui è causa secondo le
[...]
modalità indicate dal C.t.u. nella Relazione depositata in data 17/09/2016, alla pag. 6.
2. Condanna parte convenuta, al pagamento, in favore degli Parte_1 attori, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 125,00 per esborsi e €.
3972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti in causa, le spese di C.t.u., già liquidate con separato Decreto del 14/12/2016, a carico esclusivo della parte convenuta, con conseguente diritto degli attori di ripetere dalla stessa quanto già versato o sarà versato al consulente in forza del detto decreto.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione,
a) dopo aver rigettato l'eccezione di intervenuto giudicato, sul presupposto della diversità della domanda riguardante la chiusura della finestra in contestazione quale veduta, oggetto della domanda dei Cipriano-Cignarella, rigettata nel precedente
3 giudizio, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto dalla Pt_1
avverso la statuizione di primo grado che aveva accolto inizialmente la domanda di chiusura della veduta, rispetto a quella articolata nel presente giudizio tesa alla regolarizzazione della finestra quale luce, cosi testualmente argomentava:
b) <
902 c.c. di rendere conforme la luce secondo le prescrizioni dell'art. 901 c.c., facoltà riconosciuta in capo al vicino (v. anche Cass. civ. sez. VI, 25/06/2014, (ud. 17/04/2014, dep. 25/06/2014), n.14384 “le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 c.c.; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina (cfr. Cass. 4.7.1975, n. 2597).” La specificazione contenuta nella norma in parola per cui il vicino ha il diritto di esigere che la luce irregolare sia resa conforme alle prescrizioni di legge sempre implica che lo stesso possa esercitare tale diritto senza limiti temporali, di tal ché l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azionato diritto, avanzata da parte convenuta, va rigettata.
A fronte della richiesta di regolarizzazione della luce, la convenuta ha Pt_1
inteso eccepire che l'apertura fosse posta su muro comune e conseguentemente il proprio diritto di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.
Segnatamente, la difesa della ha dedotto che la attuale apertura fosse coeva Pt_1
alla costruzione dell'intero complesso edificato, che in origine faceva parte di un unico immobile appartenente ad un solo proprietario, e solo successivamente diviso ed alienato a soggetti diversi, e che essa si trovasse all'interno di un edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale.
Ebbene, non si ignora la circostanza che, laddove effettivamente lo spazio su cui affaccia la luce oggetto di vertenza fosse comune, l'apertura in questione di luce irregolare da parte della convenuta sarebbe legittima e non soggiacerebbe alle
4 disposizioni dell'art. 901 c.c., pur tuttavia nel caso di specie, occorre fare riferimento agli esiti della disposta C.t.u., la quale ha escluso che lo spazio su cui affaccia la luce sia uno spazio condominiale, per essere essa al servizio esclusivo del fondo di parte attrice.
->.
Escludeva, però, che lo spazio sul quale era posta l'apertura in questione fosse comune, essendo, invece, in proprietà esclusiva degli attori , in Parte_4
virtù degli accertamenti espletati dal nominato c.t.u., sicché
< esclusiva e non come spazio comune, tenuto conto del titolo contrattuale che specifica il trasferimento in favore di della particella n. 400 del foglio 3 (v. in Parte_2 tema Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11444 del 03/06/2015 (Rv. 635508) “Il giardino adiacente l'edificio condominiale, se non è occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali, né destinato al servizio delle unità che vi si affacciano, non costituisce il "suolo su cui sorge l'edificio", né, rispettivamente, un "cortile", sicché la sua natura comune non può essere presunta a norma dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., ma deve risultare da un apposito titolo.”).
Le deduzioni difensive della convenuta tendenti a far valere la legittimità della collocazione dell'apertura su muro comune e/o spazio condominiale non possano pertanto essere tenute in considerazione.>>.
c) Relativamente all'ulteriore eccezione avanzata dalla convenuta, con cui era prospettato che la luce andava stimata legittima, sia per essere stata costituita per destinazione del padre di famiglia, sia per essere stata acquistata per usucapione,
aggiungeva:
< giurisprudenza per cui “Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che
5 queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Nè la circostanza che la luce sia irregolare
è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11343 del 17/06/2004 (Rv. 573685); v, anche
Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 29/01/2007 (Rv. 598213); Sez. 2, Sentenza n. 71 del
04/01/2002 (Rv. 551391); v. anche Sez. 2, Sentenza n. 6949 del 05/07/1999 (Rv.
528296) “Non è acquisibile per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù di luce irregolare sia perché difetta il requisito dell'apparenza, sia perché, ai sensi dell'art. 902 cod. civ. il vicino ha sempre il diritto di esigerne la regolarizzazione.”; v. anche Cass. civ. sez. VI, 25/06/2014, n.14384 per cui “Deve escludersi l'acquisibilità per usucapione e, comunque, lo stesso possesso di servitù di luci irregolari in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino le tolleri soltanto ovvero le subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.”).
L'applicazione dei menzionati arresti giurisprudenziali determina, allora,
l'irrilevanza delle prove orali espletate, ai fini del decidere.>>.
d) Nello specifico, poi, aderendo agli accertamenti del consulente d'ufficio,
disponeva la regolarizzazione dell'apertura in base alle modalità e agli accorgimenti a pag. 6 della relazione depositata il 17.9.2016, dando conto di ciò a pag. 6 della pronuncia impugnata, regolando le spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati, contenenti in più parti
6 ripetizioni e reiterazione dei medesimi profili di doglianza:
I) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 99 e 112
cpc. Errata loro applicazione e falsità motivazionale con riferimento alla violazione
degli articoli 115 e 116 cpc. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento
agli articoli 115,167, 180 e 183 cpc. Travisamento dei fatti e degli elementi giuridici
acquisiti agli atti del giudizio. Mancanza e/o carenza di motivazione,
contraddittorietà e travisamento, su di un elemento decisivo della vertenza.”, con cui, in estrema sintesi, si duole del fatto che il tribunale non avrebbe considerato la mancata contestazione, da parte degli attori, dei fatti dedotti da essa convenuta,
contestazione che doveva avvenire all'udienza di trattazione e non nelle note ex art. 183 c.p.c., avendo introdotto tardivamente, solo con la prima memoria, la circostanza che la luce era stata realizzata dopo l'acquisto dell'immobile, sicché, in ragione di ciò le proprie allegazioni andavano ritenute come ammesse ed errate erano le conclusioni cui era pervenuto il tribunale circa le norme applicabili al caso di specie e la mancanza di rilevanza della prova testimoniale raccolta;
II) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'articolo 2935 cc.
travisamento dei fatti e degli elementi giuridici acquisiti agli atti del giudizio.
Mancanza e/o carenza di motivazione, contraddittorietà e travisamento, su di un
elemento decisivo della vertenza.”, con cui lamenta, per cercare di sintetizzare,
l'erronea interpretazione dei fatti di causa, essendo l'apertura stata realizzata dal costruttore prima della vendita agli attori, non versandosi nelle condizioni previste dall'art. 902 c.c., senza considerare che era maturato il diritto in capo ad essa a mantenere l'apertura, soprattutto in conseguenza del passaggio in Pt_1
giudicato della sentenza n. 2569/2005 della corte di appello di Napoli, che aveva sancito il diritto del , comune dante causa, ad aprire luci ingredienti ex art. Per_1
7 903 c.c., applicandosi, inoltre, gli “ordinari termini di prescrizione, come per ogni altro diritto soggettivo che può essere perduto per il mancato esercizio nel termine sancito dalle norme di legge a seconda della sua natura e del suo oggetto”, mentre gli attori avevano iniziato a muovere contestazioni dopo oltre un decennio dall'acquisto dell'immobile; né poteva invocarsi l'imprescrittibilità dell'azione ex art. 902 c.c., trovandoci in presenza di luce aperta in un muro comune e non applicandosi, pertanto, la disciplina degli artt. 901 e 904 c.c.
III) “Violazione falsa applicazione di legge con riferimento agli artt.
901,902,903, ed agli artt. 112 e 132 c pc numero 4. Errata loro applicazione e
falsità motivazionale. erronea valutazione e travisamento dei fatti e degli elementi di
prova forniti e richiesti dalla convenuta. Mancanza e/o carenza di motivazione,
contraddittorietà e travisamento, su di elementi decisivi della vertenza”, con cui nuovamente pone la questione della inapplicabilità della disciplina individuata dal tribunale, considerato che mai da essa convenuta era stata invocata la presunzione di comunanza del suolo, ma che l'apertura era coeva all'edificazione del fabbricato,
precedente alla vendita e praticata su muro comune, rendendo inapplicabile l'art. 901 c.c. e tornando ad applicarsi l'art. 903 c.c.; aggiungeva ancora una volta che il diritto di mantenere intatte le condizioni dell'apertura doveva ritenersi intangibile, in forza del passaggio in giudicato della sentenza n. 2569/2005 di questa corte;
VI) “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 901, 902,
903 e 904 e 1061, 1062 c.c., ed agli artt. 112 e 132 cpc, n.
4. Violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento agli artt. 115,116 cpc. Travisamento dei fatti e
degli elementi giuridici acquisite agli atti del giudizio. Mancanza e/o carenza di
motivazione, insufficienza, contraddittorietà e travisamento della motivazione su di
un elemento decisivo della vertenza. Pronuncia petitoria. Travisamento dei
8 presupposti e delle emergenze istruttorie. Assenza, carenza e contraddittorietà della
motivazione. Ingiustizia manifesta.”, con cui lamenta nuovamente, sempre per cercare di sintetizzare, che inconferenti erano i richiami giurisprudenziali operati dal tribunale, essendo stato accertato che l'apertura era coeva alla costruzione dell'intero complesso, edificato tra il 1990 e il 1992, originariamente appartenente ad un unico proprietario, dante causa di entrambe le parti in lite;
che della realizzazione dell'apertura era consapevole il;
che il giudice di primo grado aveva Parte_2
omesso di distinguere tra le luci, irregolari o meno, aperte sul muro proprio, e quelle ricavate sul muro comune o di esclusiva proprietà aliena, evenienza in cui viene ad integrarsi l'imposizione di un peso sul fondo altrui, come nel caso in esame,
considerato che il muro era comune alle parti in causa, comportando una invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, sì da poter essere acquistate anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, mentre si era limitato ad accertare che lo spazio su cui l'apertura era stata praticata era degli attori,
circostanza non messa in discussione;
che le circostanze dedotte da essa convenuta erano state confermate dalla testimonianza proprio di , originario Persona_1
proprietario e comune dante causa. L'appellante lamenta, altresì, che la finalità
perseguita dagli attori era la completa eliminazione della finestra, cosa che è stata esclusa dalla decisione di primo grado, di tal che, in via subordinata,
nell'accettazione della soluzione offerta dalla c.t.u., le spese mai avrebbero potuto essere regolate secondo la totale soccombenza e la loro integrale rifusione in favore delle controparti;
“Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115, 116,
183 comma 6, 244 cpc. Falsità motivazionale. motivazione carente contraddittoria
petitoria. Travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. Manifesta ingiustizia.”,
9 con cui lamenta il mancato apprezzamento delle prove orali ammesse, e l'erronea ammissione delle prove della controparte, ammesse sul falso presupposto che si trattasse di prova contraria, articolabile nella terza memoria;
“Erronea e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 cpc, ed
art. uno e quattro DM 55-2014. Inesistente, omessa, carente e contraddittoria
motivazione. Ingiustizia manifesta.”, con cui censura la decisione anche in punto di governo delle spese di lite, avendo il tribunale mancato di considerare che essa
, pur insistendo per il rigetto della domanda, aveva anche, in via Pt_1
subordinata ed alternativa, dichiarato di essere disponibile ad operare la regolarizzazione in base alle modalità individuate dal c.t.u., mentre gli attori avevano impugnato la consulenza, insistendo per la chiusura dell'apertura,
manifestando il reale intento perseguito, cosa che avrebbe giustificato la compensazione delle spese;
inoltre, errato era anche lo scaglione in base al quale è
stata fatta la liquidazione, relativo alle cause di valore indeterminato, mentre controvertendosi in tema di diritti reali, lo scaglione doveva essere quello riferito alle cause di valore da 1.100,00 a 5.200,00, operando una sensibile diminuzione degli importi.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., ha così concluso:
“Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza resa dal tribunale di
Avellino, e per l'effetto rigettare integralmente la avversa domanda accertando e dichiarando la inammissibilità e la improcedibilità della causa per l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione; rigettare integralmente la domanda nel merito, perché infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare che nessuna correzione dell'apertura in questione è possibile perché la stessa non rientra tra quelle previste dagli articoli 901/904 c.c., e perché la stessa è legittima in quanto il relativo diritto è stato acquisito mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia poiché l'apertura è preesistente alla data di stipula
10 della scrittura privata intercorsa tra il ed i coniugi , datata Per_1 Parte_4
27/02/1992; in via subordinata, accertare e dichiarare che il locale per il quale è causa si trova nella condizione di non potere osservare l'altezza minima di 2, 50 m del lato inferiore della finestra, come indicata al punto 3 dell'art. 901 c.c., per l'effetto disporre esclusivamente che vengono adottati correttivi quali il montaggio di vetri opachi, la creazione di un angolo di apertura limitata degli infissi e la posizione di cerniere disposte su asse orizzontale per l'apertura a vasistas, per permettere il ricambio d'aria del locale, e prevedere, esternamente alla finestra, eventualmente l'aggiunta di elementi in ferro alla inferriata già esistente che ne restringano lo spazio tra un elemento e l'altro, così come previsto nelle conclusioni della perizia del CTU;
riformare la statuizione relativa alle spese, e condannare convenuti alla rifusione di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ovvero disporre la loro compensazione integrale.”.
B.b.) Si costituivano gli appellati, che resistevano con diffuse argomentazioni all'impugnazione, concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, per il rigetto dell'appello, inammissibile, improcedibile e infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
B.c) La causa, tacitamente rinunciata l'istanza di sospensiva, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile
ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) L'appello, costruito in maniera in parte ripetitiva e non sempre attraverso un'organica e consequenziale esposizione dei motivi che lo sorreggono, pone, in sostanza, una questione pregiudiziale da esaminare prima di ogni altra.
Sebbene inserendo l'argomentazione insieme ad altre di diverso tenore,
l'appellante 'prospetta' che il tribunale avrebbe errato nel non ritenere preclusa
11 l'azione avanzata dai coniugi , in forza del precedente giudicato Parte_4
rinveniente dalla pronuncia di questa corte che, accogliendo il gravame proposto da
, dante causa di tutte le parti in lite, avverso la sentenza del Persona_1
tribunale, aveva rigettato la domanda diretta alla chiusura della “finestra-veduta”
oggetto di causa sul presupposto che essa non costituiva veduta, ma andava qualificata come luce, di cui gli attori non avevano chiesto la regolarizzazione ex art. 902 c.c., né la chiusura ex art. 904 c.c..
Deve, al riguardo, osservarsi che l'appellante, però, non si confronta minimamente che le articolate argomentazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, attraverso le quali egli è giunto a rigettare l'eccezione.
Il tribunale, come si è esposto nella parte dedicata a riassumere l'andamento del giudizio di primo grado e le ragioni della pronuncia impugnata, ha escluso che si fosse formato il giudicato, evidenziando che la domanda relativa alla illegittimità di una veduta e quella relativa alla regolarizzazione delle luci hanno oggetti diversi tanto che è precluso al giudice, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in presenza della prima, ordinare la regolarizzazione della seconda e ciò perché diversi sono i presupposti dell'una e dell'altra azione, come diversi sono i rimedi approntati dall'ordinamento.
A fronte di tale lineare e chiaro percorso argomentativo l'appellante si è limitata apoditticamente a 'sostenere' e, quindi, non a sottoporre a critica, in maniera tranciante, che sarebbe stato violato il giudicato che, a suo dire, avrebbe riconosciuto il diritto di essa a mantenere l'apertura. Pt_1
Ciò dovrebbe di per sé determinate l'inammissibilità dell'appello.
Ma anche a voler aderire alla tesi che, costituendo una questione di merito rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello, comunque reinvestito del suo esame con
12 l'impugnazione (che, però, sia detto incidentalmente, lascia aperto il dibattuto problema che in presenza di una statuizione espressa del giudice di primo grado, non censurata, verrebbe automaticamente a determinarsi il passaggio in giudicato sul punto della relativa statuizione, privando il giudice dell'impugnazione della possibilità di riesaminarne la correttezza, costituendo l'ammissibilità dell'appello un
prius rispetto all'esame del merito), sarebbe tenuto a pronunciarsi, si osserva che dalla motivazione espressa dalla corte di appello nel precedente in discorso emerge chiaramente che ad essere stata rigettata è la domanda di chiusura della veduta, ma solo perché essa non è una veduta, bensì una luce, rispetto alla quale nessuna domanda era stata avanzata dai , affermazione che è in piena Parte_4
sintonia con quanto rilevato dal 'nostro' giudice di primo grado circa l'impossibilità
di pronunciarsi, stante la diversità degli oggetti, in assenza di domanda, cosa che esclude ovviamente che si sia formato il giudicato, tantomeno rispetto alla affermazione della secondo cui con quella pronuncia sarebbe stato Pt_1
acclarato il suo diritto a mantenere l'apertura così com'è.
C.b.) Il primo motivo di appello, pure esso 'composto' di diverse argomentazioni,
pone una questione che risulta essere importante, in generale, per la risoluzione della controversia, sostenendosi che il tribunale non avrebbe considerato che l'allegazione opposta dagli attori secondo la quale il muro era stato costruito successivamente,
dopo l'acquisto dell'immobile e non al momento di edificazione dell'intero fabbricato, doveva essere stimata tardiva giacché non proposta all'udienza di trattazione, ma solo con la prima memoria, deducendosi, altresì, che era loro onere contestare i fatti allegati dalla convenuta sempre entro il limite dell'udienza di trattazione, cosa non avvenuta.
In realtà, già nell'atto di citazione, gli attori, dopo avere esposto di avere
13 acquistato con scrittura privata 27.2.1992, affermavano testualmente che
<succesivamente il sig. procedette alla realizzazione di un'apertura nel Per_1
locale seminterrato, denominato “cantina”, confinante con la proprietà venduta agli istanti, realizzando in tale maniera un'opera arbitraria ed abusiva in danno degli attori.>> (corsivo aggiunto).
Sicché, l'allegazione in base alla quale l'apertura venne realizzata in epoca successiva alla vendita era già contenuta nell'atto di citazione, mentre l'introduzione della opposta circostanza che fosse stata edificata unitamente all'intero fabbricato non può, a quel punto, che configurare elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dalla in ordine all'usucapione del diritto a mantenerla, sia che si fondi sul Pt_1
decorso del termine necessario, o per destinazione del padre di famiglia.
C.c.) Riguardo all'eccezione di prescrizione, che l'appellante sembra voler ricondurre all'ipotesi di prescrizione ordinaria decennale, occorrono alcune precisazioni.
Invero, se l'azione è annoverabile tra quelle dirette ad ottenere la regolarizzazione delle luci, allora il tribunale ha rimarcato che l'art. 902 c.c., nel prevedere che ciò
possa “sempre” essere richiesto, rende incompatibile la perdita del diritto per prescrizione, e tale affermazione non è stata direttamente censura, se non con l'altra contestazione che il primo giudice avrebbe errato nell'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, non rinvenibile negli artt. 901, 904 (e 902 c.c.), con conseguente inamissibilità del gravame, se diretto a negare la fondatezza di quanto affermato dal giudice su tale punto, dovendo, del resto, ricordarsi che proprio la imprescrittibilità del diritto segnato dall'art. 902 c.c., è uno degli indice che ha condotto ad escludere che il diritto a mantenere una luce irregolare possa essere acquistato per usucapione.
14 Ma se, invece, non versandosi in detta ipotesi, per la ragione che costituisce il principale motivo di appello – cioè l'applicabilità dell'art. 903 c.c. – il diritto de quo
è acquistabile per usucapione, col contenuto della servitù, allora la difesa tesa a negarne la sussistenza non potrebbe che fondare un'azione di negatoria servitutis,
anch'essa imprescrittibile, spettando alla controparte semmai dimostrare gli elementi e la decorrenza del termine per contrapporvi l'usucapione, che significativamente era annoverata come “prescrizione acquisitiva”.
Sicché, sotto entrambi i profili, il motivo di appello, peraltro costruito in maniera non del tutto perspicua, non potrebbe, comunque, trovare accoglimento.
C.d.) E si arriva così al vero nocciolo della questione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la soluzione della controversia dovesse rinvenirsi nell'orientamento di legittimità che nega la possibilità di acquisire per usucapione o per destinazione del padre di famiglia il diritto di mantenere le aperture lucifere, innanzi tutto, come si è visto, perché il vicino, in base all'art. 902 c.c., ha
sempre il diritto di esigere la loro regolarizzazione, ma anche perché la relativa servitù di aria e luce non è apparente, non essendo possibile stabilire dalle irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione nel possesso della medesima.
In altri termini, proprio perché è sempre possibile chiedere che essa sia regolarizzata, è in re ipsa che il vicino potrebbe anche semplicemente tollerare l'esistenza dell'apertura, fin quando non ritenga di opporsi esercitando il diritto riconosciutogli dal citato art. 902, privandola del requisito dell'apparenza,
occorrente per l'integrarsi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
L'appellante contesta tale interpretazione, sostenendo che si versi, nella specie,
15 nella diversa ipotesi di apertura costruita nel muro comune, che esula dalla disciplina delle luci per la quale, come detto, vi sarebbe quella connotazione di precarietà e di tolleranza che ne impedisce l'usucapibilità, sicché essa costituirebbe una situazione giuridica atipica, avente sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena,
suscettibile di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Lamenta, infatti, che il giudice ha equivocato nell'interpretare le sue difese, atteso che la sua contestazione non tendeva a sostenere che l'apertura fosse prospicente su area condominiale – essendo incontestato che l'area limitrofa fosse degli attori – ma,
piuttosto, che fosse stata praticata su muro condominiale, tale essendo stato costruito dallo stesso proprietario comune, che aveva edificato l'intero immobile, per poi venderlo, per una parte, rispettivamente ad essa e, per l'altra, ai coniugi Pt_1
. Parte_4
Deve convenirsi che il tribunale ha omesso tale valutazione, avendo incentrato l'attenzione, effettivamente, sul diverso accertamento della condominialità o meno dell'area su cui prospetta l'apertura.
Ciò nondimeno, ritiene la corte che ciò non possa condurre ai risultati auspicati dall'appellante.
C.d.i.) E' vero, infatti, che, come si è anticipato, se il condomino apre le luci sul muro comune senza il consenso dell'altro comproprietario, tale fatto può dar luogo all'acquisto per usucapione di una servitù che impedisce all'altro di chiederne la rimozione, usucapione in questo caso in favore di chi ha praticato l'apertura nei confronti del condomino ed ha ad oggetto un diritto sulla cosa comune a vantaggio della proprietà esclusiva di uno solo dei condomini [dovrebbe, poi, stabilirsi quale sia il contenuto della servitù acquistata, se esso consiste soltanto nel costringere l'altro a subire la luce senza poterne chiedere la rimozione (servitus luminum) o
16 addirittura nell'impedirgli di chiudere la luce fabbricando in appoggio in aderenza
(servitus ne luminibus officiatur), obbligandolo, in caso di costruzione in appoggio o in aderenza, a mantenere da essa le distanze legali].
Ma occorre che sussistano tutti i requisiti perché possa integrarsi l'usucapione.
Nel caso in esame, innanzi tutto è la stessa ad aver prodotto la sentenza Pt_1
del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, a definizione della causa n. 146/2007, in cui si dà atto che gli attori in questo processo avevano proposto contro l'odierna appellante analoga domanda riconvenzionale diretta alla regolarizzazione della luce
de qua, domanda che il tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività,
essendo stata depositata la comparsa di risposta il 9.5.2007, diciannove giorni prima dell'udienza di trattazione (per il giudizio pregresso tra il e gli attori Per_1
dovrebbe, invece, considerarsi che non si sa sé la domanda era stata trascritta e se sia opponibile alla , anche se, per quel che si è visto, ella intende avvalersene Pt_1
ai fini del preteso insussistente effetto preclusivo del formarsi del giudicato,
dovendo, altresì, rilevarsi che la diversità dell'oggetto esposta dal tribunale pone in dubbio che ciò possa collimare con l'effetto auspicato dai ). Parte_4
Per evitare che si completi il termine necessario per usucapire non è sufficiente che venga fatta opposizione al possesso con atti di messa in mora o stragiudiziali,
ma occorre la proposizione di una specifica domanda giudiziale.
In base all'art. 1165 c.c. “Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione” e la giurisprudenza ha affermato che, in ogni caso, anche una domanda dichiarata inammissibile è utile allo scopo di interrompere il termine di prescrizione (vds. Cass. 23017 del 2012; vds.
specificamente per l'ipotesi di usucapione Cass. n. 27989/2023 relativa ad un caso in
17 cui, analogamente, era stata la stessa controparte a produrre la sentenza da cui derivava la prova dell'interruzione).
Avendo la stessa affermato che il fabbricato venne edificato nel 1990 e Pt_1
completato nel 1992, non sono decorsi i termini necessari per usucapire.
C.d.ii.) Per quel che concerne la creazione della servitù in forza dell'art. 1061 c.c.
deve precisarsi che è ovviamente onere di chi invochi tale modo di acquisto della servitù offrire la relativa prova.
Occorre, pertanto, che le opere visibili e permanenti siano già esistenti al momento in cui i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario.
Sicché diviene rilevante stabilire se l'apertura era esistente già al momento della vendita in favore degli attori, oggi appellati.
Sul punto la fonda i propri assunti, sostanzialmente, sulla sola Pt_1
deposizione del teste , cioè del comune venditore, di colui che è già stato Per_1
parte avversaria del giudizio che i avevano azionato per sentir Parte_4
dichiarata l'illegittimità dell'apertura, la cui deposizione, al di là di quanto sostenuto dell'appellante circa il fatto che egli non potrebbe più essere chiamato a rispondere in sede civile per il suo operato eventualmente illegittimo, già per il solo fatto di essere coerente con le difese svolte nel processo precedente, non appare certo esente dall'interesse di favorire la tesi della e tutt'altro che degna di sicura fede e Pt_1
attendibilità, se si considera, comunque, che, opposta a tale deposizione, vi è quella della teste addotta dalla controparte, che, seppure legata da rapporto di affinità con gli attori, e, quindi, analogamente da valutare con particolare attenzione, nega nettamente che la finestra fosse esistente al momento della vendita.
Al riguardo, neppure può condividersi il motivo di impugnazione con cui l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nell'ammettere la prova richiesta
18 dagli attori, in quanto essa era stata domandata nella terza memoria.
In realtà, innanzi tutto dovrebbe rilevarsi che l'interesse – anzi l'onere – a dimostrare che l'apertura fosse contestuale alla creazione dell'intero edificio era,
evidentemente, per quel che si è detto avendo essa sollevato l'eccezione di usucapione o di creazione della servitù per volontà del padre di famiglia, della convenuta, sicché di per sé dovrebbe derivarne che, articolata la prova da parte della
, è sorto l'interesse della controparte alla prova del contrario. Pt_1
Inoltre, considerato il principio di acquisizione, una volta che una delle parti abbia scelto di articolare prova rivolta alla dimostrazione di un fatto,
automaticamente la controparte è abilitata a cercare di dare la prova del contrario.
Ad avviso della corte, in aggiunta alla controvertibilità delle prove testimoniali raccolte, che non permettono di assegnare un valore prevalente a quella del teste indicato dalla convenuta, dall'esame degli atti di causa emerge un elemento che sembra chiaramente andare nel senso di rendere preferibile la testimonianza della teste di parte attrice.
Infatti, acclusa alla scrittura di compravendita del 27.2.1992 in favore dei vi è una planimetria (la documentazione prodotta non è stata Parte_4
contestata), della cui allegazione viene dato atto nel documento, in cui è individuata la porzione oggetto della vendita.
Nella planimetria richiamata quale parte integrante individuante l'oggetto dell'atto, non è dato rinvenire, rispetto a detta porzione, un corpo di fabbrica che si spinga fino al limite del confine con la parte venduta, mentre, invece, l'apertura si trova in un locale che è situato proprio sullo spazio aperto anch'esso venduto ai
(300 mq di terreno circostante). Parte_4
Ciò conferma che l'immobile non fosse stato completato, cosa consonate con le
19 dichiarazioni della teste addotta dagli attori, che davano atto dell'esistenza solo di
“pilastri” e non della finestra.
Pertanto, anche ammettendo che il muro fosse in comproprietà, sebbene delimiti il perimetro della proprietà esclusiva ceduta alla , per quanto illustrato Pt_1
comunque non può ritenersi provato che l'apertura fosse esistente al momento della vendita in favore dei . Parte_4
Ciò comporta il rigetto dell'appello sul punto.
D) Resta da esaminare il motivo con cui viene contestata la statuizione sulle spese.
Deve in proposito osservarsi che, nonostante debba effettivamente riconoscersi che le difese degli attori svolte in primo grado dopo il deposito della c.t.u. abbiano un contenuto in buona parte contraddittorio, considerato che contestano le modalità
che l'ausiliare del giudice ha indicato per 'regolarizzare' l'apertura, affermando che l'unica soluzione sarebbe quella di disporne la chiusura, in realtà in citazione non avevano chiesto tale provvedimento, sicché non possono stimarsi parzialmente soccombenti, avendo, infatti, il tribunale accolto la domanda.
Anche in questa sede, pur continuando ad evidenziare che il c.t.u. avrebbe esorbitato dal mandato conferitogli, non hanno proposto appello incidentale.
Pertanto, anche in parte qua l'appello non può essere accolto, anche perché,
riguardo alla misura della liquidazione, ha correttamente applicato il valore indeterminato della controversia di bassa complessità, liquidandole nei minimi (e,
comunque, ben al di sotto dei medi previsti per lo scaglione da 5.201,00 euro a
26.000,00, quand'anche, come pure ritenuto dal giudice di legittimità – vds. Cass.
nn. 968/2022 e 26113/2023 – si opini per l'applicabilità dello scaglione inferiore ad euro 26.001,00).
20 D- Le spese
Anche le spese del grado seguono la regola della soccombenza (nei minimi),
tenuto conto sempre del valore indeterminato della domanda, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dagli appellati, come si è visto, in parte non esenti da alcune contraddizioni, e all'oggetto della controversia, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida in favore degli appellati, con attribuzione al loro procuratore, in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 gennaio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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