TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 2132/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 con l'abogado Paolo Gesualdo e l'Avv.to Angelo BIANCHI, elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del primo, sito in Como, Via Volta, n. 72
- parte attrice opponente - contro
(C.F. e P. IVA: ), rappresentata dalla mandataria e CP_2 P.IVA_1 procuratrice speciale (C.F. e P. IVA: ), Parte_2 P.IVA_2 con il proc. dom. Avv.to
Marco FERRARO, Viale R. Margherita, n. 278, Roma
- parte convenuta opposta -
Le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 11.3.2024, iscritto a ruolo il 22.3.2024, il sig. ha Parte_1 opposto – ex art. 650 c.p.c., a seguito di ordinanza GE Trib. Fermo 22.11.2023 (dott.ssa Milena PALMISANO) emessa nell'ambito del procedimento n. 207/2015 RG. E. – il decreto ingiuntivo
(immediatamente esecutivo) n.3333/2015(n.5799/2015 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza in data 8-9.6.2015 a favore di credito poi Controparte_3 oggetto di cessione) in relazione ad esposizione debitoria nel rapporto di conto corrente n.
2639/82) per l'importo di € 10.128,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria (cfr. doc. n. 1 del fascicolo attoreo).
A sostegno dell'opposizione, la difesa attorea – premesso che il contratto di conto corrente è stato stipulato con una persona fisica, essendo pertanto soggetto alla normativa posta a tutela dei consumatori – ha chiesto di “accertare l'eventuale esistenza di clausole che per loro natura sono soggette ad una eventuale dichiarazione di abusività e conseguentemente potrebbero determinare la nullità e/o l'illegittimità del suddetto contratto” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
Costituitasi in giudizio, (rappresentata dalla mandataria e procuratrice CP_2 speciale , confermato di essere titolare del credito di cui al d.i. Parte_2 opposto e, chiesta la “concessione dei termini per la mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010) in ossequio a Cass., S.U., n. 19596/2020” – ha contestato la fondatezza della opposizione, concludendo per la conferma del d.i.; con vittoria delle spese di lite. In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., evidenziato che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato anche al creditore ingiungente (soggetto ormai estraneo al credito di cui al d.i. trasferito per atto di cessione), si è provveduto, i) a respingere la sospensiva di cui all'istanza avanzata dall'opponente; ii) a convertire il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., assegnando termine al 25.9.2024 per depositare note scritte (cfr. decreto 18.7.2024).
Con ordinanza 5.12.2024, evidenziato il fatto che parte opponente non ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c., avendo, invece, parte opposta, con dette note, insistito per le conclusioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta ed assegnato termine per la domanda di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010, la causa è stata rinviata al 29.5.2025 per l'assunzione in decisione ex art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.
Quindi, il 29.5.2025 il giudizio è definito con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
L'opposizione tardiva proposta dal sig. è infondata e va respinta. Pt_1
Come sopra esposto, la presente opposizione è stata presentata ex art. 650 c.p.c. in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., Sent. n. 9479 del 6.4.2023.
Quindi, in questo giudizio può essere fatte valere unicamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali che abbiano incidenza sul titolo giudiziale (cfr. Cass., Sez. U., Sent. n.
9479/2023 cit.).
E' evidente che è onere della parte opponente indicare le clausole contrattuali che reputa abusive, argomentando anche sia circa l'invocata abusività, sia circa il rilievo di esse sul credito azionato in via monitoria.
Parte odierna attrice si è limitata a chiedere al Tribunale di “accertare l'eventuale esistenza di clausole che per loro natura sono soggette ad una eventuale dichiarazione di abusività e conseguentemente potrebbero determinare la nullità e/o l'illegittimità del suddetto contratto” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); sostenendo, poi, che l'esistenza di clausole vessatorie sarebbe da sola “motivo di nullità del decreto ingiuntivo opposto”, con conseguente “palese illegittimità della domanda azionata” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Nello scritto introduttivo di questo giudizio (né la difesa opponente ne ha depositato altri) non vi è indicazione alcuna né di clausole in tesi abusive, né di ragioni a sostegno della abusività, né dell'incidenza di ipotetiche nullità di singole disposizioni negoziali sul credito azionato in monitorio da (oggi di titolarità della parte opposta). Controparte_3
In sostanza, la difesa dell'opponente, stante la qualità di consumatore affermata in capo a quest'ultimo, ha ritenuto di poter chiedere l'annullamento del decreto ingiuntivo prospettando, in via del tutto ipotetica e in difetto di qualsiasi specificazione, “l'eventuale esistenza di clausole che per loro natura sono soggette ad una eventuale dichiarazione di abusività e che di conseguenza potrebbero determinare la nullità e/o l'illegittimità del suddetto contratto”. E' di tutta evidenza che non è dato riscontrare – già sul piano della deduzione – i presupposti minimi per l'accoglimento di una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. introdotta muovendo dai principi di cui a (cfr. Cass., Sez. U., Sent. n. 9479/2023 cit.).
************** Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice opponente a rifonderle a quella convenuta opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, l'esigua durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle “note” autorizzate con il provvedimento 18.7.2024, assente qualsiasi attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”, senza che parte attrice opponente abbia neppure depositato le note scritte conclusive, facendo così difetto un effettivo contrasto di posizioni).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto tardivamente ex art. 650 c.p.c., già dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c. e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- condanna parte attrice opponente a rifondere le spese di lite a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri/accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014
e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo, costi di notifica e spese vive affrontate per il procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010.
Sentenza esecutiva.
Monza, 29 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO