Articolo 902 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 901Articolo 903
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9 ottobre 2010
Art. 902. Stato di prigionia o di disperso 1. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) e' disposta di diritto. 2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. 3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio; b) e' computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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