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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6023/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. to PIGNATA Parte_1
MARGHERITA giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta una integrazione delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del
1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr Cass. 22737/2013)
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato, ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (cfr. in tali sensi:
Cass. 21 agosto 2004 n. 16522; Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 9 marzo 2001 n.
3519). E in questa direzione la stessa Corte ha specificato che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte
(nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro (così Cass. 15 giugno 2001 n.
8101; Cass. 15265/2007)
Con la legge n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della "capacità di lavoro" a quello della
"capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione;
né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità (Cass. 17159/2011). Ciò posto, occorre evidenziare che il CTU ha affermato che l'esame obiettivo effettuato, confermava in toto i dati in precedenza scaturiti dalla visita effettuata nella fase di ATP, verificando la sostanziale stabilità delle condizioni cliniche precedentemente accertate della
Sig.ra Pt_1
Nella relazione peritale l'ausiliario conferma la diagnosi avanzata in sede di ATP di:
“Spondilodiscoartrosi lombare a modesto impegno funzionale. Recente diagnosi di psoriasi con manifestazioni artritiche in trattamento da maggio 2024 con farmaci biologici.
Ipertensione arteriosa anamnestica in compenso”, diagnosi che, ribadisce, non determina una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti.
Ebbene, nella precedente relazione l'ausiliario esponeva che la patologia osteoarticolare risultava interessare il rachide con discopatie lombari accertate sin dal 2013, ancora con modesta limitazione funzionale ma con episodi di lombosciatalgia, flessione del busto possibile fino a 30 cm dal suolo senza squilibrio del bacino, dolore alle anche alle ginocchia ed alle caviglie con rom articolare sufficiente per il compimento delle proprie attività di lavoro.
In relazione alla diagnosi di “artrite psoriasica” riferiva che la ricorrente aveva intrapreso un trattamento con farmaci biologici nel maggio 2024. Quanto all'ipertensione arteriosa evidenziava l'assenza di controlli cardiologici, ad eccezione di un ecocardiogramma da cui non risultava alcuna cardiopatia ipertensiva ma solo una lieve valvulopatia mitro- tricuspidalica non significativa sul piano emodinamico. Riportava il consulente che tali patologie erano già presenti all'epoca della visita effettuata presso l'INP ma che il nuovo trattamento con farmaci biologici avrebbe potuto risultare risolutivo sul piano algico e disfunzionale.
Nell'attuale giudizio di merito il consulente rappresenta che le certificazioni ulteriori consegnate in nulla modificano il giudizio precedentemente espresso che risulta corroborato dall'esame obiettivo effettuato in presenza: la certificazione rilasciata in data 23/10/24 presso l onsta di due documenti, un certificato “a richiesta di parte” redatto da CP_2
un medico che dichiara che è stato necessario aggiungere in terapia miorilassanti e fans per contrastare il dolore, ed un'altra di altro dottore che prescrive tali farmaci.
Chiarisce il ctu che la sintomatologia algica che accompagna una patologia reumatologica quasi sempre abbisogna di farmaci sintomatici nei periodi di riacutizzazioni;
la prescrizione del farmaco biologico, risalente al maggio 2024, è invece indirizzata a contrastare l'evoluzione della patologia in sé. Ebbene, espone, la presenza di episodi algici poco rileva nella valutazione del caso. Basti considerare che il riferimento tabellare dell' “artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni” (fattispecie di gravità notevolmente maggiore di quella in esame anche per le deformità articolari che comporta), è del 50%, ma nel caso in esame nessuna significativa limitazione articolare è stata accertata.
Considera ancora il consulente che, quanto all'altra patologia certificata successivamente alle operazioni di ATP (la “sindrome mista ansioso-depressiva”) -peraltro asseritamente non evidente alla visita diretta effettuata-, risulta supportata da una sola prescrizione di farmaci del gennaio 2025 e da un attestato del dicembre 2024 che ne ascrive l'insorgenza al novembre 2024, sebbene in assenza di certificazione dell'epoca e che in ogni caso poco o nulla aggiunge al quadro clinico di disabilità accertata.
Il ctu dunque conclude affermando che nulla modifica il giudizio in precedenza espresso di talchè le patologie da cui è affetta la signora non determinano una Parte_1
diminuzione della sua capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali rispetto alle quali alcuna specifica censura è stata mossa.
Il ricorso pertanto va disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino