Articolo 73 del Codice antimafia
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13 ottobre 2011
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4 luglio 2024
Art. 73. Violazioni al codice della strada 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. ((56)) -------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada ".
Entrata in vigore il 4 luglio 2024
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