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Sentenza 17 febbraio 2024
Sentenza 17 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/02/2024, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 30104/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30104/2019 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. FOTI FRANCESCA;
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LUPPOLI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LUPPOLI Controparte_2 C.F._2
FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARCOTULLIO PIETRO CP_3 C.F._3
CONVENUTI
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 22 novembre 2024: per l'attrice : “IN TESI, Accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa Parte_1
edile e del Direttore dei Lavori, Geom. ex art.1453 c.c .per il mancato CP_1 Controparte_2 completamento dei lavori e per la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di ristrutturazione nell'abitazione di proprietà ed in specifico dei seguenti vizi: 1) Diminuzione dell'altezza dei Pt_1
locali al piano terreno nella misura accertata dal C.T.U. che rende il bene non commerciabile ed illegittimo. 2) Riduzione della larghezza della camera al 1° piano per avere la ricostruito la parete CP_4
pagina 1 di 10 divisoria fra le proprietà e con lo spessore tutto ricadente nella proprietà Pt_1 CP_3 Pt_1
Conseguentemente condannare la e il Direttore dei Lavori Geom. Controparte_5 Controparte_2 in solido fra loro al risarcimento del danno a favore dell'attrice per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi suddetti nella misura quantificata dal C.T.U ovvero in €.13.740,33 oltre Iva.
Condannare altresì il Geom. al pagamento della somma occorrente per la regolarizzazione CP_2 edilizia e catastale dell'immobile così come quantificata nella C.T.U., pari ad €.3.000,00 oltre Iva e cassa professionale. Dichiarare tenuta la Sig.ra a consentire il ripristino della parete divisoria CP_3
con la proprietà nella posizione preesistente e cioè gravante a metà fra le proprietà Confinanti;
Pt_1
IN IPOTESI Accertare e dichiarare la responsabilità dell' e del Geom. Controparte_1 CP_2
in solido ex artt.1667 c.c. e ss .per il mancato completamento dei lavori e la mancata esecuzione a
[...] regola d'arte dell'opera di ristrutturazione essendo presenti i seguenti vizi : 1) Diminuzione dell'altezza dei locali al piano terreno nella misura accertata dal C.T.U. che rende il bene non commerciabile ed illegittimo. 2) Riduzione della larghezza della camera al 1° piano per aver la ricostruito la parete CP_4
divisoria a confine con la proprietà con lo spessore tutto ricadente nella proprietà CP_3 Pt_1
Conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato dal C.T.U. per l'eliminazione dei suddetti vizi nella misura di €.13.740,33 oltre Iva;
Condannare altresì' il Geom.
a corrispondere all'attrice la somma occorrente per la regolarizzazione edilizia e Controparte_2 catastale dell'immobile nella misura stabilita dal C.T.U. ovvero di €.3.000,00 oltre Iva e Cassa professionale . Dichiarare la Sig.ra tenuta a consentire il ripristino della parete divisoria con la CP_3
proprietà nella posizione preesistente ovvero gravante a metà su ciascuna delle due proprietà Pt_1
confinanti.IN ENTRAMBE LE IPOTESI Accertare il minor valore delle opere eseguite dall'impresa quantificato dal C.T.U. in €.62.837,60 a fronte dell'importo corrisposto dall'attrice pari ad CP_2
€.78.640,00 oltre Iva e , pertanto ,condannare l'appaltatore alla restituzione della somma indebitamente percepita quantificata dal C.T.U. in €. 15.802,40 oltre iva. Con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e refusione delle spese di C.T.U.
e C.T.P. Con condanna dei convenuti , ex art 96 3° comma, stante il loro rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita ,attivata da questa Difesa ,con raccomandata del 24/5/2019”; per i convenuti e GEOM. “In via istruttoria si Controparte_1 Controparte_2 chiede che il Giudice Voglia disporre l'integrazione della CTU depositata nel presente giudizio, affinchè proceda alla valutazione dei prezzi delle opere eseguite operando una quantificazione che tenga conto della insularità e del particolare territorio di Marciana. Voglia disporre l'audizione del teste regolarmente intimato. In ogni caso, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità Tes_1
pagina 2 di 10 della domanda e comunque la infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande avversarie, sia in tesi che in ipotesi, nonché la carenza di prova delle stesse e, per l'effetto, respingersi le suddette domande;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la convenuta : “L'Avv. Marcotullio per la convenuta chiede che CP_3 CP_3
venga fissata udienza per sentire a chiarimenti il CTU geom. invero, la CTU non appare Per_1
esaustiva nella parte in cui il geom. afferma che la parete della camera al primo piano Per_1 risulterebbe “spostata” (cfr. CTU, pag. 11), senza prendere posizione né su quanto verbalizzato dal
CTP di parte geom. in occasione del sopralluogo tenutosi il 5.5.2021 (Il Geom. CP_3 Per_2
C.T. di parte durante il sopralluogo ha precisato che la parete divisoria de quo era Per_2 CP_3
costituita da mezzane in cotto murate di taglio e che aveva uno spessore di ca. cm 4, quindi la parete non sarebbe stata spostata ma “ingrossata” verso la proprietà in quanto sono stati utilizzati dei Pt_1 forati da cm 8, come evidenziato dal C.T. parte attrice e dall'impresario Sig. presente al CP_1
sopralluogo del 14/07/2021, il quale ha affermato che la parete è stata realizzata di maggior spessore e tutta sulla proprietà – CTU, pag. 6), né sulle osservazioni formulate dal CTP dell'impresa Pt_1
Infatti, entrambi i CTP hanno evidenziato che il muro di confine non è stato spostato ma, CP_2
semplicemente, è stata edificata una parete divisoria di maggior spessore. E ' pertanto necessario che il
CTU chiarisca se ed in che misura ritiene che la parete divisoria sia stata spostata, ed il motivo per cui pare escludere l'ipotesi di un “ingrossamento” del muro. In via principale di merito Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare: 1) che il lavoro di riposizionamento del muro di confine posto nell'immobile sito in Marciana (Li), via delle Noci n. 15/17 tra la proprietà e la proprietà Pt_1 CP_3 effettuato dalla ditta edile è stato effettuato a regola d'arte; 2) che pertanto non vi è stato CP_1 alcun illegittimo incremento della superficie dell'immobile della sig.ra Per l'effetto, rigettare la CP_3
domanda di parte attrice di consentire il rifacimento della parete divisoria. Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. Con atto ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio l'Impresa Parte_1
individuale e il Geom. per sentire risolvere per inadempimento il CP_1 Controparte_2 contratto di appalto per difetti dell'opera e per il mancato completamento dell'opera e per sentirli condannare al risarcimento del danno, nonché per sentire condannare il Geom. al Controparte_2
risarcimento del danno derivante dalla necessità di regolarizzare dal punto di vista catastale ed pagina 3 di 10 urbanistico l'immobile oggetto dei lavori. Citava anche per sentirla condannare CP_3 all'accettazione al ripristino nella posizione originaria della parete di confine tra le proprietà.
Domandava, infine, l'accertamento del minor valore delle opere edilizie eseguitrispetto all'importo del corrispettivo versato di euro 78.640,00 oltre IVA e la condanna dell'impresa individuale
[...]
alla restituzione di euro 14.789,48, oltre IVA. CP_1
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che appaltava all'impresa edile i CP_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile ubicato in Marciana (LI) Via delle Noci n.15/17 sulla base del progetto di ristrutturazione redatto dal coniuge Arch. che incaricava della direzione Parte_2
dei lavori il Geom. che consegnava al Geometra il progetto di ristrutturazione Controparte_2
predisposto dal coniuge, che i lavori iniziavano nel febbraio 2016, che in data 22 gennaio 2016 il
Geometra presentava al Comune di Marciana la segnalazione certificata di inizio di attività prot. N.696 del 22 gennaio 2016, che consegnava all'attrice un preventivo dei lavori CP_1 dell'importo complessivo di euro 45.000,00 e l'attrice versava all'inizio dei lavori la somma di euro
15.000,00, che i lavori proseguivano fino al novembre 2016 quando sospendeva i CP_1 lavori, che nel maggio 2017 l'attrice chiedeva all'impresa di consegnare la contabilità dei lavori CP_2 svolti e di terminare la tinteggiatura in alcune parti dell'abitazione, di completare il battiscopa, di posizionare 13 griglie di areazione e di compiere altri interventi, che nel mese di giugno 2017 l'attrice versava la somma di euro 2.000,00 oltre IVA, che verso la fine del giugno 2017 l'attrice si avvedeva che, a causa dei lavori, il volume della camerina del primo piano si era ridotto e contestava verbalmente il difetto al Geometra e a , che con lettera raccomandata del 5 agosto 2017 l'attrice CP_1
contestava al Geometra il difetto e chiedeva la consegna della contabilità finale Controparte_2 dei lavori, comprensiva dei lavori da terminare, che l'avv. Chiarelli, con lettera a mezzo email del 25 settembre 2017, contestava al Geom. il difetto della stanza, che con lettera raccomandata del 4 CP_2 febbraio 2019 il procuratore dell'attrice contestava al Geom. il difetto dei lavori relativi Controparte_2 alla parete della stanza, che il tecnico dell'attrice Geom. accertava che il muro CP_6
divisorio della camera del primo piano con la proprietà a confine era stato demolito e CP_3 ricostruito “in posizione diversa riducendo così la larghezza della stanza a m.2,40 anziché m.2,51” e accertava che era stata ridotta l'altezza di tre locali dell'abitazione e che in data 12 gennaio 2017 il
Geom. aveva comunicato al Comune di Marciana che i lavori erano terminati con una CP_2
planimetria che descriveva quanto realizzato in modo difforme dalla realtà e senza procedere alla denuncia di variazione catastale, che il tecnico dell'attrice Geom. determinava il valore CP_6 delle opere eseguite dall' e dal subappaltatore , tenendo conto dei CP_1 Controparte_7
pagina 4 di 10 prezzi indicati nel preventivo e del bollettino degli ingegneri dell'anno 2016 della , Organizzazione_1 nella misura di euro 65.195,02 oltre IVA, che l'impresa veva incassato la somma non dovuta di CP_2
euro 14.789,48 (euro 13.444,98 oltre IVA al 10%), che i difetti venivano contestati dal procuratore dell'attrice con lettera raccomandata del 10 aprile 2019 all'Impresa e con PEC del 9 aprile 2019 CP_2 al Geom. che l'attrice aveva diritto al pagamento nella misura di euro 33.880,28, di cui euro CP_2
16.090,80 a titolo di costo per il completamento delle opere non eseguite e risoluzione dei difetti, euro
3.000,00 per il costo della regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile ed euro 14.789,78 a titolo di ripetizione dell'indebito e che la convenuta aveva negato che i lavori avessero CP_3
ammostato modifiche alla posizione del muro di confine.
II. Con comparsa di risposta del 10 dicembre 2019, si costituiva in giudizio , CP_1 domandava il rigetto delle domande dell'attrice ed esponeva che: durante l'esecuzione dei lavori aveva verificato le opere, aveva Parte_1
personalmente indicato gli interventi da realizzare e le modifiche da apportare rispetto al progetto iniziale;
le opere di realizzazione del pavimento, dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico erano state affidate direttamente dalla ad altri prestatori d'opera; Parte_1 dal preventivo emergeva, infatti, che l' si sarebbe dovuta occupare solo della CP_1
realizzazione delle tracce per la collocazione degli impianti elettrici e idraulici;
era stata l'attrice a chiedere di realizzare il pavimento, poi collocato da sopra il CP_7 pavimento già esistente, come indicato nel preventivo “rifacimento pavimenti in sovrapposizione sui vecchi pavimenti”; era stata l'attrice a chiedere di risistemare le pareti della cameretta;
la parete di divisione con l'immobile era stata demolita e ricostruita, esattamente nella medesima posizione, ma con un CP_3
tramezzo differente e di spessore maggiore, secondo le tipologie più moderne di costruzione, portando lo spessore da 4 cm a 8 cm (e questo anche per consentire il passaggio delle canaline per l'impianto elettrico); nella stessa camera erano stati rifatti gli intonaci di tutte le pareti, rendendo gli stessi regolarmente verticali, con conseguente “restringimento” della metratura complessiva della camera e con approvazione e verifica della committente Pt_1
l'attrice aveva abitato la casa da gennaio 2017 e non era credibile che si fosse resa conto delle difformità solo a giugno 2017, in data non precisata.
pagina 5 di 10 III. Con comparsa di risposta del 10 dicembre 2019, si costituiva in giudizio il Geom.
[...]
, domandava il rigetto delle domande dell'attrice, faceva proprie le difese dell' CP_2 CP_1
d esponeva, in particolare, che:
[...]
non aveva ricevuto incarico per la presentazione della denuncia catastale;
aveva depositato la comunicazione di fine lavori al Comune perché aveva appreso dell'ingresso nell'abitazione della;
Parte_1 aveva predisposto la descrizione dello stato finale dell'immobile sulla base delle misure già in suo possesso perché l'attrice non aveva reso possibile l'accesso all'immobile stesso.
IV. Con comparsa del 16 gennaio 2020 si era costituita in giudizio la domandava CP_3 il rigetto della domanda dell'attrice ed esponeva che il muro di confine non era stata modificato, che il proprio consulente di parte Arch. aveva accertato che i lavori eseguiti avevano comportato Persona_3
una variazione in diminuzione del tutto insignificante delle superfici di entrambe le proprietà: la camera della era passata da una superficie di 7,89 metri quadrati a 7,83 metri quadrati, mentre la camera CP_3
della era passata da una superficie di 10,16 metri quadrati a 9,96 metri quadrati (solamente 20 Pt_1
centimetri quadrati in meno).
V. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e a mezzo della consulenza del Geom. in data 14 novembre 2022 e trattenuta in decisione Persona_4 all'udienza del 22 novembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Le domande dell'attrice vengono rigettate nei limiti che seguono.
La tesi difensiva dei convenuti Geom. e , secondo cui le Controparte_2 CP_1 opere edili da fare erano state indicate personalmente dall'attrice durante l'esecuzione dei lavori, risulta, all'esito dell'istruttoria, fondata.
A questa conclusione si giunge sulla base delle risultanze delle testimonianze.
a riferito che l'attrice , durante l'esecuzione dei lavori Controparte_8 Parte_1
presso la sua abitazione, aveva alloggiato presso la casa della testimone dalla primavera del 2016 fino al luglio del 2017. ha riferito di aver visto continuamente per periodi abbastanza lunghi la CP_9
, che conosceva da sempre, a Marciana nell'anno 2017 e nel primo semestre 2017. Parte_1
ha riferito di aver partecipato ai lavori alla casa della fino al Testimone_2 Pt_1
settembre 2016 di aver preso le disposizioni lavorative da e di aver visto qualche CP_1
volta in cantiere la Pt_1
pagina 6 di 10 ha riferito che aveva partecipato come muratore ai lavori presso Controparte_7
l'abitazione della che aveva terminato la sua opera in cantiere nel dicembre 2016, che la Pt_1 era entrata nell'immobile per abitarvi a dicembre 2016, che la era presente in Pt_1 Pt_1
cantiere quando venivano posizionati i pavimenti, che aveva assistito alle conversazioni tra la Pt_1
e il , che la aveva concordato come sistemare le pareti nell'appartamento e CP_1 Pt_1 che aveva visto nel cantiere la presente di idraulici ed elettricisti che non erano dipendenti dell'impresa del CP_2
La dimostrazione della residenza a Marciana dell'attrice e della sua presenza in cantiere con colloqui con il dimostrano, unitamente considerate, in via presuntiva ai sensi CP_1 dell'art. 2729 cc, che l'attrice ha partecipato all'esecuzione dei lavori e che le opere sono state eseguite come volute dalla stessa.
Tale conclusione è avvalorata anche dal contenuto del preventivo dei lavori, prodotto dalla stessa attrice, dove si legge: “rifacimento pavimenti in sovrapposizione sui vecchi pavimenti mq 90 x 50 compreso stuccature”.
E' logico ritenere, in base alla comune esperienza, che, se la pavimentazione nuova è stata collocata sopra quella preesistente, l'altezza delle pareti dell'appartamento è correlativamente diminuita.
Vi è poi un dato storico risultante dall'istruttoria che è del tutto incompatibile con la tesi difensiva dell'attrice.
L'attrice deduce in citazione, a pagina 3, che alla fine del giugno 2017 sarebbe andata alla casa di
Marciana per iniziare a collocare gli arredi.
La circostanza è smentita dal testimone che rispondendo alla Testimone_3
domanda n. 3 della memoria di parte attrice del 19 marzo 2020, ha dichiarato che il 10 febbraio 2017 la sua ditta ha consegnato e montato gli arredi da cucina nella casa di Marciana.
Questi dati probatori sono incompatibili con i fatti posti a fondamento della domanda dell'attrice e inficiano la relativa difesa secondo cui l'attrice si sarebbe avveduta delle differenze delle misure dell'abitazione tra lo stato antecedente e quello successivo ai lavori solo a giugno 2017, quando si recava presso la casa di Marciana per posizionare gli arredi.
L'azione di garanzia per i vizi ed i difetti dell'opera è infondata e deve essere respinta in quanto l'opera è stata eseguita come voluto dall'attrice.
Peraltro, il pagamento dell'opera fa presumere l'accettazione dell'opera ai sensi degli artt. 1665 e
1666 cc.
pagina 7 di 10 Venendo, poi, al difetto relativo al ridotto dimensionamento della camera lamentato dall'attrice,
a pagina 6 della relazione si legge che la larghezza della camera è risultata essere di 2,445 ml, mentre, prima dei lavori, era di 2,51 ml, con la conseguenza che la larghezza è stata ridotta di 6,5 cm.
Non vi è alcuna prova che la parete sia stata spostata di 6,5 cm all'interno della proprietà della convenuta . CP_3
La non può pertanto essere condannata ad accettare un arretramento del muro CP_3 all'interno della sua proprietà o ad accettare la nuova esecuzione di rifacimento del muro divisorio, senza il suo consenso.
Può ritenersi, non essendo stata data una diversa spiegazione tecnica, che la parete sia stata ricostruita con mattoni più grandi di quelli presenti nella parete precedente, con un conseguente allargamento del muro all'interno della proprietà Pt_1
Le prove sopra indicate dimostrano – in via presuntiva – che tale opera è stata voluta dall'attrice e che non costituisce un difetto dell'opera stessa.
Il CTU, a pagina 3 della relazione, ha riferito che, in base al preventivo, non sono risulta essere stato completato l'impianto TV, non sono state installate 13 griglie di areazione e non è stato completato il battiscopa.
Si tratta di opere di scarsa incidenza sull'oggetto dell'appalto, la cui mancata esecuzione integra un inadempimento del contratto di scarsa importanza, che non consente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cc.
La domanda di riduzione del corrispettivo in base al valore effettivo delle opere realizzate deve invece essere accolta.
Va osservato come il preventivo indicasse un corrispettivo inferiore a quello poi pagato dall'attrice all'appaltatore.
Ciò significa che una parte del corrispettivo è stata unilateralmente determinata dall'appaltatore e non pattuita per contratto, sebbene la committente abbia pagato quel corrispettivo.
In base al disposto dell'articolo 1657 codice civile se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, ne hanno stabilito il modo di determinarla, la misura del corrispettivo è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o mancanza determinate dal giudice.
In sede di consulenza tecnica il consulente ha accertato che il costo delle opere eseguite ammonta ad euro 62.837,60 sulla base dei prezzi indicati nel preventivo e in difetto secondo il prezziario regionale.
pagina 8 di 10 Poiché l'appaltatore ha ricevuto il pagamento del corrispettivo di euro 78.640,00, oltre IVA, quel corrispettivo deve ridursi di euro 15.802,40, oltre IVA al 10%, per un totale di euro 17.382,64.
Per l'effetto l'appaltatore deve essere condannato a pagare all'attrice la somma di euro 17.382,64 oltre agli interessi legali dalla domanda i sensi dell'articolo 1284 quarto comma codice civile.
Quanto, infine, alla posizione del Geom. la domanda di condanna al Controparte_2
pagamento della somma di euro 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla necessità di regolarizzare da un punto di vista catastale ed urbanistico l'immobile non può essere accolta.
Le prove non dimostrano che le differenze tra il volume dell'abitazione preesistente alle opere di ristrutturazione ed il volume creato a seguito di quelle opere siano il frutto di scelte tecniche del convenuto, il quale aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori, ma non risulta provato che lo stesso professionista sia stato messo al corrente delle opere direttamente richieste in cantiere dall'attrice nella fase esecutiva dei lavori.
L'attrice rimprovera al convenuto di aver depositato, a sua insaputa, in Comune la dichiarazione di fine lavori con la descrizione di uno stato di fatto dell'immobile non conforme a quello effettivo.
La dichiarazione di fine lavori è documentalmente collocata dall'attrice alla data del 12 gennaio
2017.
Non è credibile che l'attrice non sapesse che il Geom. aveva provveduto Controparte_2 all'incombenza, se solo si considera che in data 10 febbraio 2017 la ditta di Testimone_3
aveva consegnato e montato gli arredi da cucina nella casa di Marciana.
Anche questa domanda viene rigettata in quanto manca la prova che la comunicazione della fine dei lavori sia stata fatta senza l'accordo dell'attrice.
A seguito della soccombenza reciproca vengono compensate le spese di lite tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di GEOM. spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 200,00 per CP_3
spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU, liquidate con ordinanza del 2 febbraio 2024, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e dell' Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e e ogni Controparte_1 Controparte_10 CP_3
diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare all'attrice la somma di euro 17.382,64 oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda ai sensi dell'articolo 1284 quarto comma codice civile. respinge le rimanenti domande dell'attrice; compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese di lite a favore di GEOM. Parte_1
la somma di euro 200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre Controparte_2
al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
a somma di euro 200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso CP_3
delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di parte attrice e di le spese di CTU, in Controparte_1
solido tra loro.
Livorno, 17 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30104/2019 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. FOTI FRANCESCA;
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LUPPOLI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LUPPOLI Controparte_2 C.F._2
FRANCESCA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARCOTULLIO PIETRO CP_3 C.F._3
CONVENUTI
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 22 novembre 2024: per l'attrice : “IN TESI, Accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa Parte_1
edile e del Direttore dei Lavori, Geom. ex art.1453 c.c .per il mancato CP_1 Controparte_2 completamento dei lavori e per la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di ristrutturazione nell'abitazione di proprietà ed in specifico dei seguenti vizi: 1) Diminuzione dell'altezza dei Pt_1
locali al piano terreno nella misura accertata dal C.T.U. che rende il bene non commerciabile ed illegittimo. 2) Riduzione della larghezza della camera al 1° piano per avere la ricostruito la parete CP_4
pagina 1 di 10 divisoria fra le proprietà e con lo spessore tutto ricadente nella proprietà Pt_1 CP_3 Pt_1
Conseguentemente condannare la e il Direttore dei Lavori Geom. Controparte_5 Controparte_2 in solido fra loro al risarcimento del danno a favore dell'attrice per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi suddetti nella misura quantificata dal C.T.U ovvero in €.13.740,33 oltre Iva.
Condannare altresì il Geom. al pagamento della somma occorrente per la regolarizzazione CP_2 edilizia e catastale dell'immobile così come quantificata nella C.T.U., pari ad €.3.000,00 oltre Iva e cassa professionale. Dichiarare tenuta la Sig.ra a consentire il ripristino della parete divisoria CP_3
con la proprietà nella posizione preesistente e cioè gravante a metà fra le proprietà Confinanti;
Pt_1
IN IPOTESI Accertare e dichiarare la responsabilità dell' e del Geom. Controparte_1 CP_2
in solido ex artt.1667 c.c. e ss .per il mancato completamento dei lavori e la mancata esecuzione a
[...] regola d'arte dell'opera di ristrutturazione essendo presenti i seguenti vizi : 1) Diminuzione dell'altezza dei locali al piano terreno nella misura accertata dal C.T.U. che rende il bene non commerciabile ed illegittimo. 2) Riduzione della larghezza della camera al 1° piano per aver la ricostruito la parete CP_4
divisoria a confine con la proprietà con lo spessore tutto ricadente nella proprietà CP_3 Pt_1
Conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno quantificato dal C.T.U. per l'eliminazione dei suddetti vizi nella misura di €.13.740,33 oltre Iva;
Condannare altresì' il Geom.
a corrispondere all'attrice la somma occorrente per la regolarizzazione edilizia e Controparte_2 catastale dell'immobile nella misura stabilita dal C.T.U. ovvero di €.3.000,00 oltre Iva e Cassa professionale . Dichiarare la Sig.ra tenuta a consentire il ripristino della parete divisoria con la CP_3
proprietà nella posizione preesistente ovvero gravante a metà su ciascuna delle due proprietà Pt_1
confinanti.IN ENTRAMBE LE IPOTESI Accertare il minor valore delle opere eseguite dall'impresa quantificato dal C.T.U. in €.62.837,60 a fronte dell'importo corrisposto dall'attrice pari ad CP_2
€.78.640,00 oltre Iva e , pertanto ,condannare l'appaltatore alla restituzione della somma indebitamente percepita quantificata dal C.T.U. in €. 15.802,40 oltre iva. Con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e refusione delle spese di C.T.U.
e C.T.P. Con condanna dei convenuti , ex art 96 3° comma, stante il loro rifiuto di aderire alla procedura di negoziazione assistita ,attivata da questa Difesa ,con raccomandata del 24/5/2019”; per i convenuti e GEOM. “In via istruttoria si Controparte_1 Controparte_2 chiede che il Giudice Voglia disporre l'integrazione della CTU depositata nel presente giudizio, affinchè proceda alla valutazione dei prezzi delle opere eseguite operando una quantificazione che tenga conto della insularità e del particolare territorio di Marciana. Voglia disporre l'audizione del teste regolarmente intimato. In ogni caso, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità Tes_1
pagina 2 di 10 della domanda e comunque la infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande avversarie, sia in tesi che in ipotesi, nonché la carenza di prova delle stesse e, per l'effetto, respingersi le suddette domande;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per la convenuta : “L'Avv. Marcotullio per la convenuta chiede che CP_3 CP_3
venga fissata udienza per sentire a chiarimenti il CTU geom. invero, la CTU non appare Per_1
esaustiva nella parte in cui il geom. afferma che la parete della camera al primo piano Per_1 risulterebbe “spostata” (cfr. CTU, pag. 11), senza prendere posizione né su quanto verbalizzato dal
CTP di parte geom. in occasione del sopralluogo tenutosi il 5.5.2021 (Il Geom. CP_3 Per_2
C.T. di parte durante il sopralluogo ha precisato che la parete divisoria de quo era Per_2 CP_3
costituita da mezzane in cotto murate di taglio e che aveva uno spessore di ca. cm 4, quindi la parete non sarebbe stata spostata ma “ingrossata” verso la proprietà in quanto sono stati utilizzati dei Pt_1 forati da cm 8, come evidenziato dal C.T. parte attrice e dall'impresario Sig. presente al CP_1
sopralluogo del 14/07/2021, il quale ha affermato che la parete è stata realizzata di maggior spessore e tutta sulla proprietà – CTU, pag. 6), né sulle osservazioni formulate dal CTP dell'impresa Pt_1
Infatti, entrambi i CTP hanno evidenziato che il muro di confine non è stato spostato ma, CP_2
semplicemente, è stata edificata una parete divisoria di maggior spessore. E ' pertanto necessario che il
CTU chiarisca se ed in che misura ritiene che la parete divisoria sia stata spostata, ed il motivo per cui pare escludere l'ipotesi di un “ingrossamento” del muro. In via principale di merito Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare: 1) che il lavoro di riposizionamento del muro di confine posto nell'immobile sito in Marciana (Li), via delle Noci n. 15/17 tra la proprietà e la proprietà Pt_1 CP_3 effettuato dalla ditta edile è stato effettuato a regola d'arte; 2) che pertanto non vi è stato CP_1 alcun illegittimo incremento della superficie dell'immobile della sig.ra Per l'effetto, rigettare la CP_3
domanda di parte attrice di consentire il rifacimento della parete divisoria. Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
I. Con atto ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio l'Impresa Parte_1
individuale e il Geom. per sentire risolvere per inadempimento il CP_1 Controparte_2 contratto di appalto per difetti dell'opera e per il mancato completamento dell'opera e per sentirli condannare al risarcimento del danno, nonché per sentire condannare il Geom. al Controparte_2
risarcimento del danno derivante dalla necessità di regolarizzare dal punto di vista catastale ed pagina 3 di 10 urbanistico l'immobile oggetto dei lavori. Citava anche per sentirla condannare CP_3 all'accettazione al ripristino nella posizione originaria della parete di confine tra le proprietà.
Domandava, infine, l'accertamento del minor valore delle opere edilizie eseguitrispetto all'importo del corrispettivo versato di euro 78.640,00 oltre IVA e la condanna dell'impresa individuale
[...]
alla restituzione di euro 14.789,48, oltre IVA. CP_1
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva che appaltava all'impresa edile i CP_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile ubicato in Marciana (LI) Via delle Noci n.15/17 sulla base del progetto di ristrutturazione redatto dal coniuge Arch. che incaricava della direzione Parte_2
dei lavori il Geom. che consegnava al Geometra il progetto di ristrutturazione Controparte_2
predisposto dal coniuge, che i lavori iniziavano nel febbraio 2016, che in data 22 gennaio 2016 il
Geometra presentava al Comune di Marciana la segnalazione certificata di inizio di attività prot. N.696 del 22 gennaio 2016, che consegnava all'attrice un preventivo dei lavori CP_1 dell'importo complessivo di euro 45.000,00 e l'attrice versava all'inizio dei lavori la somma di euro
15.000,00, che i lavori proseguivano fino al novembre 2016 quando sospendeva i CP_1 lavori, che nel maggio 2017 l'attrice chiedeva all'impresa di consegnare la contabilità dei lavori CP_2 svolti e di terminare la tinteggiatura in alcune parti dell'abitazione, di completare il battiscopa, di posizionare 13 griglie di areazione e di compiere altri interventi, che nel mese di giugno 2017 l'attrice versava la somma di euro 2.000,00 oltre IVA, che verso la fine del giugno 2017 l'attrice si avvedeva che, a causa dei lavori, il volume della camerina del primo piano si era ridotto e contestava verbalmente il difetto al Geometra e a , che con lettera raccomandata del 5 agosto 2017 l'attrice CP_1
contestava al Geometra il difetto e chiedeva la consegna della contabilità finale Controparte_2 dei lavori, comprensiva dei lavori da terminare, che l'avv. Chiarelli, con lettera a mezzo email del 25 settembre 2017, contestava al Geom. il difetto della stanza, che con lettera raccomandata del 4 CP_2 febbraio 2019 il procuratore dell'attrice contestava al Geom. il difetto dei lavori relativi Controparte_2 alla parete della stanza, che il tecnico dell'attrice Geom. accertava che il muro CP_6
divisorio della camera del primo piano con la proprietà a confine era stato demolito e CP_3 ricostruito “in posizione diversa riducendo così la larghezza della stanza a m.2,40 anziché m.2,51” e accertava che era stata ridotta l'altezza di tre locali dell'abitazione e che in data 12 gennaio 2017 il
Geom. aveva comunicato al Comune di Marciana che i lavori erano terminati con una CP_2
planimetria che descriveva quanto realizzato in modo difforme dalla realtà e senza procedere alla denuncia di variazione catastale, che il tecnico dell'attrice Geom. determinava il valore CP_6 delle opere eseguite dall' e dal subappaltatore , tenendo conto dei CP_1 Controparte_7
pagina 4 di 10 prezzi indicati nel preventivo e del bollettino degli ingegneri dell'anno 2016 della , Organizzazione_1 nella misura di euro 65.195,02 oltre IVA, che l'impresa veva incassato la somma non dovuta di CP_2
euro 14.789,48 (euro 13.444,98 oltre IVA al 10%), che i difetti venivano contestati dal procuratore dell'attrice con lettera raccomandata del 10 aprile 2019 all'Impresa e con PEC del 9 aprile 2019 CP_2 al Geom. che l'attrice aveva diritto al pagamento nella misura di euro 33.880,28, di cui euro CP_2
16.090,80 a titolo di costo per il completamento delle opere non eseguite e risoluzione dei difetti, euro
3.000,00 per il costo della regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile ed euro 14.789,78 a titolo di ripetizione dell'indebito e che la convenuta aveva negato che i lavori avessero CP_3
ammostato modifiche alla posizione del muro di confine.
II. Con comparsa di risposta del 10 dicembre 2019, si costituiva in giudizio , CP_1 domandava il rigetto delle domande dell'attrice ed esponeva che: durante l'esecuzione dei lavori aveva verificato le opere, aveva Parte_1
personalmente indicato gli interventi da realizzare e le modifiche da apportare rispetto al progetto iniziale;
le opere di realizzazione del pavimento, dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico erano state affidate direttamente dalla ad altri prestatori d'opera; Parte_1 dal preventivo emergeva, infatti, che l' si sarebbe dovuta occupare solo della CP_1
realizzazione delle tracce per la collocazione degli impianti elettrici e idraulici;
era stata l'attrice a chiedere di realizzare il pavimento, poi collocato da sopra il CP_7 pavimento già esistente, come indicato nel preventivo “rifacimento pavimenti in sovrapposizione sui vecchi pavimenti”; era stata l'attrice a chiedere di risistemare le pareti della cameretta;
la parete di divisione con l'immobile era stata demolita e ricostruita, esattamente nella medesima posizione, ma con un CP_3
tramezzo differente e di spessore maggiore, secondo le tipologie più moderne di costruzione, portando lo spessore da 4 cm a 8 cm (e questo anche per consentire il passaggio delle canaline per l'impianto elettrico); nella stessa camera erano stati rifatti gli intonaci di tutte le pareti, rendendo gli stessi regolarmente verticali, con conseguente “restringimento” della metratura complessiva della camera e con approvazione e verifica della committente Pt_1
l'attrice aveva abitato la casa da gennaio 2017 e non era credibile che si fosse resa conto delle difformità solo a giugno 2017, in data non precisata.
pagina 5 di 10 III. Con comparsa di risposta del 10 dicembre 2019, si costituiva in giudizio il Geom.
[...]
, domandava il rigetto delle domande dell'attrice, faceva proprie le difese dell' CP_2 CP_1
d esponeva, in particolare, che:
[...]
non aveva ricevuto incarico per la presentazione della denuncia catastale;
aveva depositato la comunicazione di fine lavori al Comune perché aveva appreso dell'ingresso nell'abitazione della;
Parte_1 aveva predisposto la descrizione dello stato finale dell'immobile sulla base delle misure già in suo possesso perché l'attrice non aveva reso possibile l'accesso all'immobile stesso.
IV. Con comparsa del 16 gennaio 2020 si era costituita in giudizio la domandava CP_3 il rigetto della domanda dell'attrice ed esponeva che il muro di confine non era stata modificato, che il proprio consulente di parte Arch. aveva accertato che i lavori eseguiti avevano comportato Persona_3
una variazione in diminuzione del tutto insignificante delle superfici di entrambe le proprietà: la camera della era passata da una superficie di 7,89 metri quadrati a 7,83 metri quadrati, mentre la camera CP_3
della era passata da una superficie di 10,16 metri quadrati a 9,96 metri quadrati (solamente 20 Pt_1
centimetri quadrati in meno).
V. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e a mezzo della consulenza del Geom. in data 14 novembre 2022 e trattenuta in decisione Persona_4 all'udienza del 22 novembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Le domande dell'attrice vengono rigettate nei limiti che seguono.
La tesi difensiva dei convenuti Geom. e , secondo cui le Controparte_2 CP_1 opere edili da fare erano state indicate personalmente dall'attrice durante l'esecuzione dei lavori, risulta, all'esito dell'istruttoria, fondata.
A questa conclusione si giunge sulla base delle risultanze delle testimonianze.
a riferito che l'attrice , durante l'esecuzione dei lavori Controparte_8 Parte_1
presso la sua abitazione, aveva alloggiato presso la casa della testimone dalla primavera del 2016 fino al luglio del 2017. ha riferito di aver visto continuamente per periodi abbastanza lunghi la CP_9
, che conosceva da sempre, a Marciana nell'anno 2017 e nel primo semestre 2017. Parte_1
ha riferito di aver partecipato ai lavori alla casa della fino al Testimone_2 Pt_1
settembre 2016 di aver preso le disposizioni lavorative da e di aver visto qualche CP_1
volta in cantiere la Pt_1
pagina 6 di 10 ha riferito che aveva partecipato come muratore ai lavori presso Controparte_7
l'abitazione della che aveva terminato la sua opera in cantiere nel dicembre 2016, che la Pt_1 era entrata nell'immobile per abitarvi a dicembre 2016, che la era presente in Pt_1 Pt_1
cantiere quando venivano posizionati i pavimenti, che aveva assistito alle conversazioni tra la Pt_1
e il , che la aveva concordato come sistemare le pareti nell'appartamento e CP_1 Pt_1 che aveva visto nel cantiere la presente di idraulici ed elettricisti che non erano dipendenti dell'impresa del CP_2
La dimostrazione della residenza a Marciana dell'attrice e della sua presenza in cantiere con colloqui con il dimostrano, unitamente considerate, in via presuntiva ai sensi CP_1 dell'art. 2729 cc, che l'attrice ha partecipato all'esecuzione dei lavori e che le opere sono state eseguite come volute dalla stessa.
Tale conclusione è avvalorata anche dal contenuto del preventivo dei lavori, prodotto dalla stessa attrice, dove si legge: “rifacimento pavimenti in sovrapposizione sui vecchi pavimenti mq 90 x 50 compreso stuccature”.
E' logico ritenere, in base alla comune esperienza, che, se la pavimentazione nuova è stata collocata sopra quella preesistente, l'altezza delle pareti dell'appartamento è correlativamente diminuita.
Vi è poi un dato storico risultante dall'istruttoria che è del tutto incompatibile con la tesi difensiva dell'attrice.
L'attrice deduce in citazione, a pagina 3, che alla fine del giugno 2017 sarebbe andata alla casa di
Marciana per iniziare a collocare gli arredi.
La circostanza è smentita dal testimone che rispondendo alla Testimone_3
domanda n. 3 della memoria di parte attrice del 19 marzo 2020, ha dichiarato che il 10 febbraio 2017 la sua ditta ha consegnato e montato gli arredi da cucina nella casa di Marciana.
Questi dati probatori sono incompatibili con i fatti posti a fondamento della domanda dell'attrice e inficiano la relativa difesa secondo cui l'attrice si sarebbe avveduta delle differenze delle misure dell'abitazione tra lo stato antecedente e quello successivo ai lavori solo a giugno 2017, quando si recava presso la casa di Marciana per posizionare gli arredi.
L'azione di garanzia per i vizi ed i difetti dell'opera è infondata e deve essere respinta in quanto l'opera è stata eseguita come voluto dall'attrice.
Peraltro, il pagamento dell'opera fa presumere l'accettazione dell'opera ai sensi degli artt. 1665 e
1666 cc.
pagina 7 di 10 Venendo, poi, al difetto relativo al ridotto dimensionamento della camera lamentato dall'attrice,
a pagina 6 della relazione si legge che la larghezza della camera è risultata essere di 2,445 ml, mentre, prima dei lavori, era di 2,51 ml, con la conseguenza che la larghezza è stata ridotta di 6,5 cm.
Non vi è alcuna prova che la parete sia stata spostata di 6,5 cm all'interno della proprietà della convenuta . CP_3
La non può pertanto essere condannata ad accettare un arretramento del muro CP_3 all'interno della sua proprietà o ad accettare la nuova esecuzione di rifacimento del muro divisorio, senza il suo consenso.
Può ritenersi, non essendo stata data una diversa spiegazione tecnica, che la parete sia stata ricostruita con mattoni più grandi di quelli presenti nella parete precedente, con un conseguente allargamento del muro all'interno della proprietà Pt_1
Le prove sopra indicate dimostrano – in via presuntiva – che tale opera è stata voluta dall'attrice e che non costituisce un difetto dell'opera stessa.
Il CTU, a pagina 3 della relazione, ha riferito che, in base al preventivo, non sono risulta essere stato completato l'impianto TV, non sono state installate 13 griglie di areazione e non è stato completato il battiscopa.
Si tratta di opere di scarsa incidenza sull'oggetto dell'appalto, la cui mancata esecuzione integra un inadempimento del contratto di scarsa importanza, che non consente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cc.
La domanda di riduzione del corrispettivo in base al valore effettivo delle opere realizzate deve invece essere accolta.
Va osservato come il preventivo indicasse un corrispettivo inferiore a quello poi pagato dall'attrice all'appaltatore.
Ciò significa che una parte del corrispettivo è stata unilateralmente determinata dall'appaltatore e non pattuita per contratto, sebbene la committente abbia pagato quel corrispettivo.
In base al disposto dell'articolo 1657 codice civile se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, ne hanno stabilito il modo di determinarla, la misura del corrispettivo è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o mancanza determinate dal giudice.
In sede di consulenza tecnica il consulente ha accertato che il costo delle opere eseguite ammonta ad euro 62.837,60 sulla base dei prezzi indicati nel preventivo e in difetto secondo il prezziario regionale.
pagina 8 di 10 Poiché l'appaltatore ha ricevuto il pagamento del corrispettivo di euro 78.640,00, oltre IVA, quel corrispettivo deve ridursi di euro 15.802,40, oltre IVA al 10%, per un totale di euro 17.382,64.
Per l'effetto l'appaltatore deve essere condannato a pagare all'attrice la somma di euro 17.382,64 oltre agli interessi legali dalla domanda i sensi dell'articolo 1284 quarto comma codice civile.
Quanto, infine, alla posizione del Geom. la domanda di condanna al Controparte_2
pagamento della somma di euro 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla necessità di regolarizzare da un punto di vista catastale ed urbanistico l'immobile non può essere accolta.
Le prove non dimostrano che le differenze tra il volume dell'abitazione preesistente alle opere di ristrutturazione ed il volume creato a seguito di quelle opere siano il frutto di scelte tecniche del convenuto, il quale aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori, ma non risulta provato che lo stesso professionista sia stato messo al corrente delle opere direttamente richieste in cantiere dall'attrice nella fase esecutiva dei lavori.
L'attrice rimprovera al convenuto di aver depositato, a sua insaputa, in Comune la dichiarazione di fine lavori con la descrizione di uno stato di fatto dell'immobile non conforme a quello effettivo.
La dichiarazione di fine lavori è documentalmente collocata dall'attrice alla data del 12 gennaio
2017.
Non è credibile che l'attrice non sapesse che il Geom. aveva provveduto Controparte_2 all'incombenza, se solo si considera che in data 10 febbraio 2017 la ditta di Testimone_3
aveva consegnato e montato gli arredi da cucina nella casa di Marciana.
Anche questa domanda viene rigettata in quanto manca la prova che la comunicazione della fine dei lavori sia stata fatta senza l'accordo dell'attrice.
A seguito della soccombenza reciproca vengono compensate le spese di lite tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di GEOM. spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 200,00 per CP_3
spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU, liquidate con ordinanza del 2 febbraio 2024, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e dell' Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e e ogni Controparte_1 Controparte_10 CP_3
diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare all'attrice la somma di euro 17.382,64 oltre agli interessi CP_1
legali dalla domanda ai sensi dell'articolo 1284 quarto comma codice civile. respinge le rimanenti domande dell'attrice; compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese di lite a favore di GEOM. Parte_1
la somma di euro 200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre Controparte_2
al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
a somma di euro 200,00 per spese ed euro 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso CP_3
delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di parte attrice e di le spese di CTU, in Controparte_1
solido tra loro.
Livorno, 17 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 10 di 10