Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Sentenza 17 luglio 2019
Parere definitivo 4 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06146/2025REG.PROV.COLL.
N. 01519/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2020, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Giua in Roma, via Golametto 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, n. 1254/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento:
a ) del provvedimento datato 12 febbraio 2016 del Comune di Ostuni, con il quale veniva disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato in data 16 maggio 2014;
b ) del provvedimento datato 10 febbraio 2016 del Comune di Ostuni che ha disposto l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica n. 47 del 7 febbraio 2014;
c ) dell'ordinanza del 20 giugno 2016 del Dirigente del Settore Urbanistica, SUE, Ecologia e Ambiente del Comune di Ostuni.
2. L’appellata è proprietaria di un’area della estensione di mq. 10.000, tipizzata nel vigente P.R.G. come zona E1 agricola e assoggettata a vincolo paesaggistico, nonché ricadente in ambito esteso di valore distinguibile B nel PUTT/P nel Comune di Ostuni; il terreno è localizzato a poco più di 30 metri da un’area perimetrata come “bosco” ai sensi dell’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P e rientra, pertanto, formalmente in area “annessa” ex art. 3.10.3.
Nel 2013 il Comune disponeva l’adeguamento del PRG al PUTT/P ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.06 delle NTA e riduceva l’estensione dell’area annessa al bosco da 100 metri a 30 metri.
Alla luce di tale modifica l’appellante presentava un progetto per la realizzazione di una casa di campagna prima approvato e poi annullato in autotutela con i provvedimenti impugnati.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso preliminarmente negando che vi fosse una nullità del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per mancanza della firma del responsabile dell’Ufficio che aveva emesso l’atto.
A seguire aveva ritenuto che l’esercizio dell’autotutela non fosse tardiva poiché il termine più restrittivo introdotto dalla l. 124/2015 si applicasse solo ai provvedimenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge e comunque il termine dei 18 mesi risultava rispettato.
Quanto al merito, l’esistenza di un interesse pubblico si ricavava implicitamente dalla scheda paesaggistica che riportava una distanza dell’immobile rispetto al bosco pari a mt 102, quando invece era di poco più di 30 metri.
L’esistenza di un procedimento di variante urbanistica dall’esito incerto non obbligava l’Amministrazione ad adottare atti a contenuto conforme.
Non vi era, infine, spazio per una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, perché il titolo edilizio era affetto da un vizio di natura sostanziale.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo lamenta il rigetto della censura circa la mancanza di firma del funzionario fondato sul principio per cui l’autografia della sottoscrizione non sarebbe un requisito di validità degli atti amministrativi allorquando i dati esplicitati nel documento consentono comunque di accertare la sicura attribuibilità dell’atto stesso. La sottoscrizione costituisce la stessa volontà dell’agente ed è perciò requisito di esistenza dell’atto.
4.2. Il secondo motivo ripropone le censure relative all’esercizio dell’autotutela per il superamento del termine di 18 mesi introdotto con d.l. già nel 2014.
L’appellante non concorda con l’interpretazione sposata dal primo giudice circa il fatto che l’atto da annullare debba essere emesso dopo l’entrata in vigore della novella legislativa; inoltre il Comune non ha tenuto in alcun conto il livello di edificazione cui la costruzione autorizzata era giunta con conseguente consolidamento della posizione giuridica soggettiva.
Inoltre era in corso di esame presso il Consiglio comunale di Ostuni una modifica del limite dell’area annessa al bosco da mt. 100 a mt. 30, che avrebbe reso legittimo il titolo a suo tempo rilasciato.
4.3. Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 31 e 38 d.P.R. 380/2001 innanzitutto perché l’ordine di demolizione è affetto da illegittimità derivata per essere il permesso di costruire conforme alla disciplina in corso di approvazione.
Inoltre era possibile applicare una sanzione pecuniaria poiché l’annullamento del titolo apre un nuovo procedimento nel quale può essere disposta, previa ponderazione del caso concreto, anche una sanzione pecuniaria trattandosi di un vizio procedimentale e non sostanziale come ritenuto dal Comune e dal T.a.r.
Inoltre l’ordinanza di demolizione è insufficientemente motivata perchè non richiama le “vigenti prescrizioni urbanistiche” da assumere a base per la conseguente quantificazione delle aree pertinenziali e il criterio in concreto seguito per l’estensione della “confisca” all’intera superficie.
5. Il Comune di Ostuni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024 è stato disposto il differimento per verificare se sarebbe stata approvata la delibera che poteva avere una rilevanza sull’esito del contenzioso.
7. Con nota di deposito del 22 maggio 2025 l’appellante ha comunicato che il Comune di Ostuni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2024, ha confermato la riduzione a 30 metri della estensione dell‘area annessa al bosco a suo tempo già disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2013 nell’ambito del procedimento di variante del PRG al PUTT/P.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene che l’appello possa essere accolto sulla base della ragione più liquida che consente di soprassedere sulle censure di natura formale.
Il ritardo con cui il presente appello è stato deciso è dipeso dall’attesa della conclusione del complesso iter procedimentale che è stato necessario per giungere alla modifica delle previsioni urbanistiche per ridurre la fascia di inedificabilità nei pressi del bosco da 100 metri a 30 metri.
Tale iter si è formalmente concluso con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2024, che ha definitivamente sancito la regola che era stata già adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 26 marzo 2013.
Alla luce di tale modifica delle norme urbanistiche l’annullamento in autotutela del permesso di costruire, che era stato concesso in ossequio alla delibera del 2013 per non essere stata la stessa definitivamente approvata, non ha più fondamento. Del resto tale nuova disciplina finisce per sovrapporsi a quella del 2013 in forza della quale, come evidenziato da parte appellante, il manufatto era stato già realizzato al momento in cui sono intervenuti gli atti impugnati in prime cure
9. L’appello è pertanto da accogliere cosicché, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto e gli atti ivi impugnati annullati.
10. Le spese debbono essere compensate, essendo stata la condotta del Comune all’epoca formalmente corretta, poiché il permesso di costruire era stato rilasciato sulla scorta di una normativa che non aveva concluso il suo iter per potersi considerare approvata definitivamente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO