Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 842 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BASILE FILIPPO SALVATORE NICOLO', giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PALAGONIA GIUSEPPE,
giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022, l'odierno ricorrente esponeva:
-che, in data 30.12.2015, aveva sottoscritto, con l' resistente, Controparte_1
incarico a tempo determinato avente ad oggetto “Conferimento incarico Dirigente Fisico”;
-che tale incarico è stato soggetto a n. 10 proroghe arrivando fino al gennaio 2021;
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ricorrente al conferimento di incarico dirigenziale e relativa retribuzione ai sensi e per gli effetti del proprio contratto a tempo indeterminato nonché ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 18 e 91 del CCNL SANITA',
nonché ai sensi e per gli effetti dei contratti a tempo determinato dal 2015 al 2021; di condannare l' a formalizzare incarico dirigenziale, ai sensi e per gli effetti Controparte_2
dell'art. 18 del CCNL, ed erogare la retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 del CCNL Sanità, cioè “incarico professionale di base
(art. 18, comma 1, par. II, lett. d secondo tabelle di cui all'art. 91 CCNL)” pari ad € 1.500,00
o in quell'altro inquadramento economico dovesse spettare all'odierno ricorrente in ragione della anzianità maturata e documentata;
nonché di condannare l' Controparte_2
all'erogazione, in considerazione dell'esclusività di rapporto maturata dal 2015 al 2022 di cui all'art. 89, comma 3 l'importo di € 5.784,38 lordi annui in conseguenza del conferimento di “altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni”; in subordine e sempre ai sensi dell'art. 89, comma 3 del CCNL, di condannare l'
[...]
per un importo pari ad € 1.708,05 lordi annui, “in ragione altri incarichi con CP_2
esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni”; in ulteriore subordine condannare
Contr l' ad avviare tutte le procedure amministrative necessarie per il conferimento degli incarichi di cui al punto 2) entro un termine perentorio. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' , chiedendo una declaratoria di Controparte_1
cessazione della materia del contendere sulla domanda di attribuzione dell'incarico dirigenziale;
deduceva, quanto alla richiesta di indennità di esclusività, che la stessa non fosse dovuta per mancanza del requisito al momento della richiesta.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, si rileva che non è stata contestata l'applicazione del CCNL 2016/2018
dell'area della Dirigenza Sanitaria al ricorrente. Egli si duole, in prima battuta, del mancato conferimento di un incarico dirigenziale allo stesso nonostante il possesso dei requisiti.
Orbene, l'articolo 18, comma II, così stabilisce “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il
periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva
anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di
anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al
comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle
caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo
dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.
L'art. 4 del contratto stipulato con l'azienda recita, espressamente: “Il contraente è esonerato
dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 12 comma 12 del vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria,
avendo già svolto, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, periodi superiori a 12
mesi nella medesima qualifica e profilo professionale presso questa Azienda, quale requisito di accesso
per la stabilizzazione.”.
Ancora, l'art. 91 CCNL prevede che “
1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di
posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa
è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la
retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una
parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano
il valore complessivo d'incarico.”; continua poi “7. Resta fermo quanto previsto all'art. 62, comma
5, (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli
incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione
complessiva in caso di valutazione negativa.
8. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita
sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni
aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e
coordinamento del Ministero della salute.”.
Ciò premesso, parte convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in merito al conferimento dell'incarico poiché, con delibera n. 1315 del 04.08.2022 del servizio si sarebbe data attuazione: - all'art.18 comma 2 e nello specifico Parte_2 all'attribuzione delle somme per tutti i dirigenti, anche i neo assunti dopo il periodo di prova e relative ad un incarico dirigenziale di base;
- all'art. 91 comma 11 (per la retribuzione di posizione – parte fissa nella misura del 55%) ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo.
Orbene, effettivamente con la citata delibera (cfr. all. n. 4 alla memoria) è stato conferito l'incarico richiesto dal ricorrente;
pertanto, sul punto va dichiarata cessata la matera del contendere. Tuttavia, non pare si sia provveduto anche a dare attuazione all'art. 91, comma,
1 del CCNL con attribuzione al ricorrente della retribuzione di posizione afferente l'incarico assegnato.
Invero, sebbene parte convenuta abbia asserito che la predetta delibera ha riconosciuto con decorrenza dal 01.01.2020 i valori contrattuali di retribuzione di posizione, per la parte fissa nella misura di € 1.500,00 con un valore mensile (di € 115,39) e la retribuzione di posizione parte variabile nella misura mensile di € 100,00, non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto.
Co Pertanto, l' deve essere condannata al pagamento di euro 6.223,0 euro, oltre interessi sino al soddisfo, somma non contestata da parte resistente;
invero, l'eccezione afferente l'avvenuto pagamento dell'importo pari ad € 2.315,45, come si evincerebbe dal cedolino di settembre 2022 prodotto in atti, necessitava di prova in presenza di specifica contestazione sul punto.
Inoltre, il lavoratore ha chiesto di condannare l' all'erogazione, in Controparte_2
considerazione dell'esclusività di rapporto maturata dal 2015 al 2022 di cui all'art. 89,
comma 3, l'importo di € 5.784,38 lordi annui in conseguenza del conferimento di “altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni”.
Orbene, l'articolo richiamato dispone che “1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL
dell'8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del
3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per
l'Area IV e dall' art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett. b) del
CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.
2. L'esperienza
professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva
anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre
Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
3. A
decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di esclusività della sola
dirigenza sanitaria di cui al comma 1 è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi
della tredicesima mensilità: – incarichi di direzione di struttura complessa € 18.473,29; – altri
incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni € 13.461,36; – altri incarichi
con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni € 5.784,38; – altri incarichi con
esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni € 1.708,05.”.
Sul punto, si rileva che parte ricorrente ha superato i primi 5 anni di servizio con decorrenza dal primo gennaio 2021 e sino alla data delle dimissioni;
pertanto, solo da tale data può
essere ritenuto creditore di tale indennità, che si quantifica nella somma di euro € 7.964,60,
non contestata da parte convenuta.
Le spese vengono poste a carico di parte convenuta, soccombente, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda circa il conferimento dell'incarico ex art. 18, 2 co., del CCNL Sanità;
condanna l' convenuta al pagamento di euro 6.223,0 euro, oltre interessi Controparte_1
sino al soddisfo, a titolo di retribuzione di posizione dovuta dal 01.01.2020 e sino alla data delle dimissioni volontarie;
condanna l' convenuta al pagamento di euro 7.964,60, oltre interessi sino Controparte_1
al soddisfo, a titolo di indennità di esclusività, con decorrenza dal primo gennaio 2021 e sino alla data delle dimissioni;
condanna l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
4.216,00, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in Agrigento, il 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo