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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Nati presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Siderno (RC) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mara Ursitto presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
con i seguenti figli:
• nata il [...] in [...] codice fiscale Persona_1 C.F._3 cittadina italiana.
• , nato il [...] in [...] codice fiscale , Parte_2 C.F._4 cittadino italiano.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26 marzo 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, nell'appartamento di proprietà del SInor
in Milano, via Vitruvio n. 44. Controparte_1
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Per_1
con riferimento alle questioni di maggior interesse attinenti all'educazione, Pt_2 all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare in Milano via Vitruvio n.44 con tutto quanto l'arreda, è assegnata alla SI.ra in quanto collocataria di e . La SI.ra Parte_1 Per_1 Pt_2
si impegna a volturare le utenze dell'abitazione a proprio nome entro 15 Pt_1
(quindici) giorni dal deposito del ricorso e a pagare le utenze e le spese condominiali ordinarie dell'abitazione, mentre le spese straordinarie della casa già familiare saranno a carico del SI. CP_1
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori nei tempi e con le modalità qui di seguito indicati, salvo diversi accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati a partire dal venerdì alle ore 18,00 con rientro a casa domenica dopo cena alle ore 20.45;
- un pomeriggio infrasettimanale individuato indicativamente nella giornata di martedì o giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, riportando i figli a casa dalla mamma, salvo diversi futuri accordi fra i genitori in merito al pernotto dei figli nel predetto giorno infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed eventualmente di lavoro del padre ed in futuro della madre;
- I figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, il periodo dal
24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ai fini della decorrenza dell'alternanza nel 2025 la madre trascorrerà con i figli il primo periodo di vacanza e il padre trascorrerà con i figli il secondo periodo. Le parti si accordano affinchè, se nei giorni del 24 e 25/12 i figli minori non saranno condotti in vacanza fuori
Milano con il genitore di riferimento del periodo di vacanza, l'altro genitore potrà trascorrere con i figli alternativamente il 24/12 con pernottamento e riaccompagnamento il giorno successivo entro le ore 11,00 o il 25/12 dalle 15,00 con pernottamento e riaccompagnamento alle 11,00 del 26/12;
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 2 (due) settimane, anche non consecutive ad agosto o luglio, in periodi da concordare con la madre entro il
30 maggio di ogni anno;
- I figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore le vacanze di
Carnevale, il periodo di chiusura per la settimana bianca, le vacanze di Pasqua, entrambi coincidenti con la chiusura scolastica;
- l figli trascorreranno i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7-
8 dicembre con il genitore con il quale trascorrono i giorni del fine settimana accorpati al ponte, secondo il calendario stabilito e salvo diverso e futuro accordo tra le parti.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a decorrere da quando la Controparte_1 Parte_1 stessa avrà volturato a suo nome le utenze della casa già familiare e provvederà al pagamento delle utenze e delle spese condominiali della casa di Via Vitruvio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli € 2.000,00 (euro duemila/00) (€ 1.000,00 per ciascun figlio) per dodici mesi l'anno, importo rivalutabile annualmente secondo indice Istat, versando in via anticipata il 5 di ogni mese il relativo importo sul c/ c che verrà indicato dalla SI.ra Pt_1
6) Secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 il SI. CP_1 provvederà al pagamento del 90% delle spese straordinarie per gli anni 2025
[...]
e 2026 e del 80% negli anni successivi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le Parti convengono che in deroga a quanto previsto dalle linee Guida del Tribunale di Milano il sig. si obbliga a provvedere al pagamento del 100% delle rette CP_1 scolastiche dei figli sino alla fine dei cicli scolastici delle scuole inferiori (elementari e medie per e medie per garantendo in ogni caso a riconoscere il Pt_2 Per_1 medesimo trattamento ad entrambi i figli, impegnandosi pertanto al pagamento anche in favore di delle rette relative a una scuola media privata, che i genitori si Pt_2 impegnano ad individuare e scegliere di comune accordo per iscritto.
Dopo la fine dei cicli scolastici sopra individuati, i genitori concorderanno per iscritto in quali scuole superiori, università, corsi di lingua, corsi di specializzazione, post universitari e master iscrivere eventualmente i figli ed il SI. provvederà al CP_1 pagamento del 100% delle rette scolastiche relative al percorso scolastico di ciascuno dei figli fino al completamento degli stessi.
7) ll SI. , di comune accordo con la sig.ra , ha Controparte_1 Parte_1 provveduto a lasciare l'abitazione sita in Milano, via Vitruvio n. 44, in data 8 novembre 2024 e provvederà a ritirare dall'appartamento i suoi beni personali.
8) Il SI. e la SI.ra si concedono, inoltre, il reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei minori;
9) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
10) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà integralmente le predette condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Nati presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Siderno (RC) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mara Ursitto presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
con i seguenti figli:
• nata il [...] in [...] codice fiscale Persona_1 C.F._3 cittadina italiana.
• , nato il [...] in [...] codice fiscale , Parte_2 C.F._4 cittadino italiano.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
26 marzo 2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, nell'appartamento di proprietà del SInor
in Milano, via Vitruvio n. 44. Controparte_1
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su e Per_1
con riferimento alle questioni di maggior interesse attinenti all'educazione, Pt_2 all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare in Milano via Vitruvio n.44 con tutto quanto l'arreda, è assegnata alla SI.ra in quanto collocataria di e . La SI.ra Parte_1 Per_1 Pt_2
si impegna a volturare le utenze dell'abitazione a proprio nome entro 15 Pt_1
(quindici) giorni dal deposito del ricorso e a pagare le utenze e le spese condominiali ordinarie dell'abitazione, mentre le spese straordinarie della casa già familiare saranno a carico del SI. CP_1
4) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori nei tempi e con le modalità qui di seguito indicati, salvo diversi accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati a partire dal venerdì alle ore 18,00 con rientro a casa domenica dopo cena alle ore 20.45;
- un pomeriggio infrasettimanale individuato indicativamente nella giornata di martedì o giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, riportando i figli a casa dalla mamma, salvo diversi futuri accordi fra i genitori in merito al pernotto dei figli nel predetto giorno infrasettimanale, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed eventualmente di lavoro del padre ed in futuro della madre;
- I figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, il periodo dal
24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ai fini della decorrenza dell'alternanza nel 2025 la madre trascorrerà con i figli il primo periodo di vacanza e il padre trascorrerà con i figli il secondo periodo. Le parti si accordano affinchè, se nei giorni del 24 e 25/12 i figli minori non saranno condotti in vacanza fuori
Milano con il genitore di riferimento del periodo di vacanza, l'altro genitore potrà trascorrere con i figli alternativamente il 24/12 con pernottamento e riaccompagnamento il giorno successivo entro le ore 11,00 o il 25/12 dalle 15,00 con pernottamento e riaccompagnamento alle 11,00 del 26/12;
- Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 2 (due) settimane, anche non consecutive ad agosto o luglio, in periodi da concordare con la madre entro il
30 maggio di ogni anno;
- I figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore le vacanze di
Carnevale, il periodo di chiusura per la settimana bianca, le vacanze di Pasqua, entrambi coincidenti con la chiusura scolastica;
- l figli trascorreranno i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7-
8 dicembre con il genitore con il quale trascorrono i giorni del fine settimana accorpati al ponte, secondo il calendario stabilito e salvo diverso e futuro accordo tra le parti.
In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori.
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a decorrere da quando la Controparte_1 Parte_1 stessa avrà volturato a suo nome le utenze della casa già familiare e provvederà al pagamento delle utenze e delle spese condominiali della casa di Via Vitruvio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli € 2.000,00 (euro duemila/00) (€ 1.000,00 per ciascun figlio) per dodici mesi l'anno, importo rivalutabile annualmente secondo indice Istat, versando in via anticipata il 5 di ogni mese il relativo importo sul c/ c che verrà indicato dalla SI.ra Pt_1
6) Secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 il SI. CP_1 provvederà al pagamento del 90% delle spese straordinarie per gli anni 2025
[...]
e 2026 e del 80% negli anni successivi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le Parti convengono che in deroga a quanto previsto dalle linee Guida del Tribunale di Milano il sig. si obbliga a provvedere al pagamento del 100% delle rette CP_1 scolastiche dei figli sino alla fine dei cicli scolastici delle scuole inferiori (elementari e medie per e medie per garantendo in ogni caso a riconoscere il Pt_2 Per_1 medesimo trattamento ad entrambi i figli, impegnandosi pertanto al pagamento anche in favore di delle rette relative a una scuola media privata, che i genitori si Pt_2 impegnano ad individuare e scegliere di comune accordo per iscritto.
Dopo la fine dei cicli scolastici sopra individuati, i genitori concorderanno per iscritto in quali scuole superiori, università, corsi di lingua, corsi di specializzazione, post universitari e master iscrivere eventualmente i figli ed il SI. provvederà al CP_1 pagamento del 100% delle rette scolastiche relative al percorso scolastico di ciascuno dei figli fino al completamento degli stessi.
7) ll SI. , di comune accordo con la sig.ra , ha Controparte_1 Parte_1 provveduto a lasciare l'abitazione sita in Milano, via Vitruvio n. 44, in data 8 novembre 2024 e provvederà a ritirare dall'appartamento i suoi beni personali.
8) Il SI. e la SI.ra si concedono, inoltre, il reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei minori;
9) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
10) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà integralmente le predette condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai