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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa NA Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509 del 2024 v.g. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sillitti Giovanni e dall'avv. Sillitti C.F._2
Manuele, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina Via Giustiniano n. 5/C, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni concernenti la separazione dei coniugi,
e adivano l'intestato Tribunale, deducendo che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21 giugno 2003 in Valcea (Romania), come da atto n. 105, Parte II,
Serie C dell'anno 2003, e che dalla loro unione nasceva il figlio il 29 dicembre 2004, in Per_1
Latina. Il rapporto coniugale, inizialmente improntato a reciproca soddisfazione, si deteriorava progressivamente a causa di contrasti insanabili, che compromettevano l'“affectio coniugalis” e rendevano i coniugi estranei l'uno all'altro. Di comune accordo, essi decidevano di procedere alla separazione consensuale, depositando ricorso congiunto in data 21 febbraio 2019. All'esito dell'udienza presidenziale del 12 giugno 2019, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, e con decreto di omologazione del 1° luglio 2019, il Tribunale confermava le condizioni di separazione, ritenendole conformi alla legge.
Trascorsi sei anni, le condizioni personali ed economiche dei coniugi e del figlio risultavano mutate. La si era trasferita a Bolzano per motivi lavorativi, ottenendo un reddito Pt_1 autonomo e stabile, e il figlio ormai maggiorenne, aveva trovato un'occupazione e Per_1 conviveva con il padre nella casa familiare di proprietà di quest'ultimo. In tale contesto, lo Pt_2 non versava più alcuna somma a titolo di mantenimento, né per la moglie né per il figlio, e le parti avevano raggiunto un nuovo equilibrio, improntato a serenità e collaborazione.
In tali premesse, concludevano chiedendo: “Voglia accogliere la presente istanza di revisione e, di conseguenza: A. Disporre che la casa coniugale, sita in Latina, Via della Segheria, sarà assegnata al marito, che vi abiterà con il figlio B. Disporre la revoca dell'assegno Per_1 dell'importo di € 600,00 posto a carico del Sig. in favore della Sig.ra Parte_2
, di cui € 400,00 per il mantenimento del comune figlio ed € 200,00 per Parte_1 Per_1 il mantenimento della moglie, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di accordi, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Gli atti sono stati trasmetti al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 21.10.2025 le parti confermavano le proprie richieste e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto in oggetto meritino di trovare accoglimento, con la sola precisazione che nulla può disporre il Tribunale in merito all'assegnazione della casa coniugale, per cui difetta il presupposto essenziale, rappresentato dalla convivenza con prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 772/2018). Nel caso di specie, entrambe le parti confermano che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici. Ad ogni modo, va osservato che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono prevedere che il suddetto immobile resti nella disponibilità dello . Pt_2
Va disposta, infine, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 978/2025 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso congiunto proposto dai coniugi e , Parte_1 Parte_2 modifica le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 01/07/2019, disponendo la revoca dell'assegno mensile di € 600,00 precedentemente posto a carico del Sig.
in favore della Sig.ra di cui € 400,00 per il mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio ed € 200,00 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla data della Per_1 domanda. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale.
Compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa NA Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa NA Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509 del 2024 v.g. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sillitti Giovanni e dall'avv. Sillitti C.F._2
Manuele, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina Via Giustiniano n. 5/C, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni concernenti la separazione dei coniugi,
e adivano l'intestato Tribunale, deducendo che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21 giugno 2003 in Valcea (Romania), come da atto n. 105, Parte II,
Serie C dell'anno 2003, e che dalla loro unione nasceva il figlio il 29 dicembre 2004, in Per_1
Latina. Il rapporto coniugale, inizialmente improntato a reciproca soddisfazione, si deteriorava progressivamente a causa di contrasti insanabili, che compromettevano l'“affectio coniugalis” e rendevano i coniugi estranei l'uno all'altro. Di comune accordo, essi decidevano di procedere alla separazione consensuale, depositando ricorso congiunto in data 21 febbraio 2019. All'esito dell'udienza presidenziale del 12 giugno 2019, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, e con decreto di omologazione del 1° luglio 2019, il Tribunale confermava le condizioni di separazione, ritenendole conformi alla legge.
Trascorsi sei anni, le condizioni personali ed economiche dei coniugi e del figlio risultavano mutate. La si era trasferita a Bolzano per motivi lavorativi, ottenendo un reddito Pt_1 autonomo e stabile, e il figlio ormai maggiorenne, aveva trovato un'occupazione e Per_1 conviveva con il padre nella casa familiare di proprietà di quest'ultimo. In tale contesto, lo Pt_2 non versava più alcuna somma a titolo di mantenimento, né per la moglie né per il figlio, e le parti avevano raggiunto un nuovo equilibrio, improntato a serenità e collaborazione.
In tali premesse, concludevano chiedendo: “Voglia accogliere la presente istanza di revisione e, di conseguenza: A. Disporre che la casa coniugale, sita in Latina, Via della Segheria, sarà assegnata al marito, che vi abiterà con il figlio B. Disporre la revoca dell'assegno Per_1 dell'importo di € 600,00 posto a carico del Sig. in favore della Sig.ra Parte_2
, di cui € 400,00 per il mantenimento del comune figlio ed € 200,00 per Parte_1 Per_1 il mantenimento della moglie, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di accordi, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Gli atti sono stati trasmetti al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 21.10.2025 le parti confermavano le proprie richieste e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto in oggetto meritino di trovare accoglimento, con la sola precisazione che nulla può disporre il Tribunale in merito all'assegnazione della casa coniugale, per cui difetta il presupposto essenziale, rappresentato dalla convivenza con prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 772/2018). Nel caso di specie, entrambe le parti confermano che il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici. Ad ogni modo, va osservato che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono prevedere che il suddetto immobile resti nella disponibilità dello . Pt_2
Va disposta, infine, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 978/2025 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso congiunto proposto dai coniugi e , Parte_1 Parte_2 modifica le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 01/07/2019, disponendo la revoca dell'assegno mensile di € 600,00 precedentemente posto a carico del Sig.
in favore della Sig.ra di cui € 400,00 per il mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio ed € 200,00 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla data della Per_1 domanda. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale.
Compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 22 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa NA Vendemiale dott.ssa Concetta Serino