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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13248/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13248/2024 R.G. promossa da:
(c.f. )], Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Augusto Palese e Paolo Vianello) contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente
(avv. Angelo Andreatta) con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso ex art. 473 bis. 11 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dd. 25.9.2025
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente:
“1. Affidamento di , sua collocazione prevalente e residenza nonché tempi di permanenza della stessa Parte_2
presso ciascuno dei genitori viene affidata in via esclusiva alla madre . Parte_2 Parte_1
La residenza e la collocazione prevalente della minore viene stabilita, con la madre , presso Parte_1
l'appartamento sito in Mestre (VE), Via Perlan n.9.
Le visite del padre alla minore saranno subordinate alle indicazioni che saranno fornite dal Servizio Sociale competente, secondo modalità tali da garantire la sicurezza ed il benessere della minore.
2. Contributo al mantenimento di Parte_1
A titolo di contributo al mantenimento di porre a carico del padre , a Parte_1 Controparte_2
valere con decorso dalla data di deposito del presente ricorso, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00 euro) che dovrà essere corrisposta alla RA , anticipatamente entro il 5° giorno di ciascun mese;
l'importo di € Parte_1
200,00 verrà aggiornato annualmente su base ISTAT a far data dal mese di giugno 2025 (base maggio 2024).
3. Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Protocollo d'intesa tra Parte_1
il Tribunale di Venezia e l'Ordine degli Avvocati di Venezia per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato Protocollo.
4. Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Autorizzare la madre sig.ra a richiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro Parte_1
documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne, autorizzandola, altresì, espressamente a recarsi in Romania ed a fare rientro in Italia, unitamente alla figlia.
5. Spese di procedura.
Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, premesse le parole “vero che”, indicando come testi, di cui si chiede l'ammissione, le seguenti persone:
1. , residente in [...]; Persona_1
Con riserva di indicarne altri”.
pagina 2 di 7 Conclusioni del convenuto:
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
• rigettarsi la domanda di affidamento esclusivo alla madre della minore e, per l'effetto, confermarsi Parte_2
l'affidamento condiviso tra i genitori, con ogni conseguenza anche in relazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio della minore ed all'autorizzazione ai viaggi (fermo restando che il padre non si oppone a che la figlia possa recarsi con la madre in Romania, concordando tra i genitori termini e modalità della trasferta e del rientro in Italia).
Il padre non si oppone al collocamento prevalente della figlia presso la madre in Venezia-Mestre, Via Perlan n. 9, né alla definizione di un calendario di visita e frequentazione d'intesa con i competenti Servizi Sociali;
• fissarsi, anche secondo equità, il contributo paterno al mantenimento della minore in misura inferiore all'importo di €
200,00 richiesto dalla madre, tenuto conto dello stato detentivo e della condizione personale del Sig. Controparte_1
(soggetto affetto da problematiche legate al consumo di stupefacenti).
Tenuto conto delle ridottissime capacità economiche del padre, anche alla luce dell'attuale stato detentivo, determinarsi, anche secondo equità, la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie a carico del padre in misura inferiore al 50%.
In ogni caso
Spese di procedura integralmente compensate tra le parti, come da richiesta della ricorrente”.
Conclusioni del PM in sede
Come da nota del 1.10.2025
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere avuto una relazione more uxorio con
[...]
dalla cui unione è nata in [...] in data [...] la figlia;
- che sin CP_1 Parte_2 dall'inizio “la relazione fra i genitori è stata caratterizzata dalla precaria posizione del sig. che, a causa dei propri CP_1 pregressi, era stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena superiore a 7 anni di reclusione (oltre ad una precedente di 3 anni e 8 mesi, già scontati) per cui era in attesa della notifica dell'ordine di esecuzione della stessa”; - che l'ordine di esecuzione gli è stato notificato “agli inizi del mese di febbraio 2024, così che ha dovuto fare ingresso in carcere in data
02.03.2023” solo “alcuni giorni dopo” avere avuto la conferma di essere incinta;
- di avere pertanto “dovuto affrontare tutto il periodo della gravidanza senza poter contare su alcun ausilio del padre -ristretto presso il carcere di
Vicenza- ma anche senza ricevere alcun aiuto dai familiari dello stesso, che si sono sempre dimostrati insensibili rispetto alla situazione”; - di non avere mai potuto contare sull'aiuto paterno neppure dopo la nascita della figlia,
pagina 3 di 7 venendo aiutata anche economicamente esclusivamente dalla propria famiglia;
- di avere sempre, nonostante tutto “cercato di agevolare il padre, facendogli visita, assieme alla figlia, presso il carcere di Vicenza”; - che “il padre ha sempre risposto con un comportamento di distacco e disinteresse rispetto alla compagna ed alla figlia, approfittando della sua presenza per offenderla, per accusarla di non essere in grado di accudire e crescere la figlia, per denigrarne la figura e per scaricare su di lei tutte le proprie frustrazioni;
”; - che “ il comportamento del sig. all'interno della struttura CP_1 penitenziaria, inoltre, si è sin qui caratterizzato per la estrema conflittualità e per l'opposizione manifestata rispetto al personale di Polizia Penitenziaria, tanto da venire sottoposto a ben 2 trattamenti sanitari obbligatori, il primo in data
30.11.2023 ed il secondo alla fine del mese di aprile del 2024, quest'ultimo per atti di autolesionismo;
”; - che “ la condotta del ha fatto sì che lo stesso, durante tutto il periodo di detenzione, non abbia potuto beneficiare di 1 solo permesso, CP_1 rimanendo ristretto presso la struttura, senza mai poter uscire per fare visita alla figlia”; - che tanto “evidenzia come lo stesso non tenga in nessun conto la figlia, di cui si disinteressa totalmente, sia sotto l'aspetto affettivo (non chiede mai di lei, né si informa sulle sue condizioni di salute), sia sotto il profilo economico (non ha mai versato alcuna somma);”; - che “lo stato di detenzione del padre non è condizione tale da eliminare l'obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli, così come sancito dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto insussistente la causa di non punibilità di cui all'articolo 45 c.p., nel caso di genitore inadempiente perché detenuto (Cassazione sentenza n. 41697/2016); - di avere maturato la decisione di porre fine alla relazione “esasperata dal contegno del compagno” dal quale, “nel corso di una telefonata avvenuta alla fine del mese di maggio” ha ricevuto delle “minacce”; - che egli “..ha fatto uso di sostanza stupefacenti e segue una terapia con metadone..” avendo “sospeso le visite al Dogan presso il carcere di Vicenza, ritenendo che dette visite fossero pregiudizievoli per la minore, sia per l'ambito in cui si svolgevano, sia per l'atteggiamento che il padre aveva durante le stesse”; - di essere
“perfettamente in grado di accudire e crescere la figlia, sia sotto il profilo affettivo-morale, che sotto l'aspetto materiale, disponendo di una stabile soluzione abitativa .. ed avendo una stabile attività lavorativa” come banconiera presso il bar
“Al Teatro” a Venezia con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio mensile medio di circa €
1.400,00.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Con istanza dd.
4.12.2024 ex art. 473.bis.15 c.p.c. (iscritto al sub- procedimento rgn 13248/2024 – 1) la parte ricorrente è stata autorizzata a richiedere il rilascio del passaporto, della carta di identità e della tessera sanitaria con decreto inaudita altera parte, confermato poi in seguito ad instaurazione del contraddittorio con il resistente, non costituito. CP_ Quest'ultimo in data 7.3.2025 si è, invece, costituito nell'ambito del procedimento principale con l'avv. la quale ha dichiarato di rinunciare al mandato e contestualmente eccepito la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza “con richiesta che sia ordinato a parte ricorrente la rinotifica con conseguente spostamento dei termini per la costituzione”.
Il Giudice, rilevato che la notifica non si era perfezionata entro i termini di legge, ha fissato per la comparizione delle parti nuova udienza e disposto il rinnovo della notifica degli atti di causa. pagina 4 di 7 Assegnati ulteriori termini per la notifica, ed essendo nel frattempo stato rinvenuto il resistente presso la
Casa di detenzione di Padova, è stata fissata per la comparizione delle parti nuova udienza, tenutasi il
26.6.2025.
Il resistente ritualmente evocato in giudizio è stato dichiarato contumace.
E' stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “la relazione sentimentale con il sig. è finita a maggio dell'anno CP_1 scorso … io sono sempre stata dai miei genitori… vivo tuttora da loro assieme ad anche durante la relazione con il Per_2 mio ex compagno sono sempre stata a casa dei miei genitori … da maggio 2024 inizialmente il sig. mi chiamava per CP_1 sapere della bambina e per vederla ma io mi sono rifiutata anche per lui era detenuto in carcere e poco prima nel mese di aprile
2024 era stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio e non mi sembrava il caso di fargli vedere la bambina… lui mi prometteva che mi avrebbe fatto delle video chiamate per vedere la bambina ma non le ha mia fatte… non si è fatto più vivo… si è fatto sentire una volta a luglio 2024 … e poi un'altra volta circa quattro mesi e basta… altre chiamate non ci sono state… io lavoro in supermercato come cassiera ... ho un contratto a termine… ho iniziato a lavorare un mese fa… prima invece facevo la banconiera a Venezia dove ho lavorato per 5 anni… adesso percepisco di stipendio 1350,00 euro netti al mese… mentre quando facevo la banconiera lo stipendio era sempre quello circa… ho cambiato ultimamente lavoro perché lavorando come cassiera ho orari migliori per potermi dedicare alla bambina ed alla sua gestione… riesco a dedicarmi molto di più alla bambina… poi ho i genitori che mi aiutano nella gestione della bambina …”.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, visto l'art. 473-bis.22., ultimo comma, c.p.c. ha fissato per discussione orale della causa l'udienza del 23.09.2025 poi differita per ragioni di ufficio al 30.9.2025.
Si è costituito in data 29.9.2025 con l'odierno patrocinio, il resistente contestando in fatto ed in diritto il ricorso avversario e rassegnando le conclusioni sopra indicate.
***
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va accolta disponendosi, con provvedimento d'ufficio a tutela della minore, che venga adottata la forma di affidamento c.d. rafforzato della figlia in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre (ristretto presso struttura di detenzione) del quale ha dedotto sin dalla nascita il completo disinteresse nei confronti della figlia, accudita, in ogni sua esigenza, dalla medesima.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale pagina 5 di 7 proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587);
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie il resistente si è costituito effettuando una contestazione del tutto generica e di mero stile delle proprie carenze genitoriali come descritte dalla ricorrente evidenziando, con riferimento al proprio attuale stato detentivo, che “il permanere dell'affidamento condiviso appare funzionale alla finalità rieducativa della pena, costituzionalmente prevista, nonché al percorso di risocializzazione del reo cui sempre mira lo stato detentivo”.
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse della figlia sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione della figlia sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super- esclusivo della figlia minore alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. pagina 6 di 7 Segue il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Venezia - Mestre) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi in modalità protetta, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre, secondo un calendario che verrà redatto dal Servizio.
Quanto ai profili economici si dispone, in ragione di un obbligo di contribuzione minima e stante lo stato di detenzione del resistente, che egli corrisponda in via ordinaria alla madre la somma di € 100, 00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso al Tribunale, con decorrenza dalla pronuncia.
Le spese di lite si compensano integralmente stante la richiesta della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone l'affidamento super – esclusivo di (n. in Venezia in data 12.10.2023) Parte_2 alla madre alla quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza e presso la quale va confermata la collocazione prevalente;
2) demanda al Servizio sociale territorialmente competente (Comune di Venezia - Mestre) la regolazione del diritto di visita paterno da svolgersi in modalità protetta, previo svolgimento di idoneo percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre, secondo un calendario che verrà redatto dal
Servizio;
3) pone a carico di il versamento della somma di € 100, 00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia da versare entro il giorno 5 del mese alla ricorrente rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie per i figli secondo il
Protocollo in uso al Tribunale con decorrenza dalla pronuncia;
4) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 16/10/2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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