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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 530 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI MA SS
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso P.IVA_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 dicembre 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
^^^
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. entrambi i testi, escussi all'udienza del 08 novembre 2025, hanno confermato che la perse il controllo e Pt_1 rovinò in terra. Il punto di caduta, previa visione delle fotografie versate in atti da parte attrice, è stato indicato dai testi in modo differente. Il teste , Tes_1 coniuge di parte attrice lo indicava nell'angolo tra l'aiuola e la tomba, nel mentre il residuo teste a nome , lo indicava nello spazio più ampio antistante Testimone_2 la tomba di cui sopra. Detta situazione emergente, già di per sé è indice di rigetto della domanda. Ed invero quanto alla testimoniale resa dal coniuge della , Pt_1 giurispreduenza consolodita afferma il principio secondo il quale : in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c. non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr.: Cass. Civ., Sez. lavoro,
20/08/2003, n.12259). Consolidata giurisprudenza afferma il principio secondo il quale in tema di deposizioni testimoniali, devono essere ritenute apprezzabili quelle che, consistendo in mera narrazione degli accadimenti storici come avvenuti, scevre di ogni possibile giudizio di valore ed aliene da ogni prefigurata e precostituita rappresentazione di sorta, risultino attendibili secondo un giudizio di credibilità in capo ai loro autori, a termine dell'"interrogatio" condotta. Devesi, pertanto, ritenere - fino a prova contraria deducibile dalla controparte - che il teste
"de visu" riferisca correttamente su quanto a sua diretta conoscenza, sicché il giudice debba limitarsi a valutare la sussistenza di eventuali incompatibilità tra quanto il teste riporta - come certamente vero per sua diretta apprensione - e quanto emerga da fonti probatorie di pari valenza, incompatibilità che nel caso di specie sussistono, non risultando in linea con la residua testimonianza per come sopra detto.
Pagina 2 di 6 La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
A quanto esposto si aggiunge.
Le fotografie allegate dalla attrice mostrano del materiale di risulta posto sul terreno del cimitero, anche vicino ai loculi, perfettamente visibile, anche in considerazione della luce del giorno, luce che doveva essere presente pure nel momento del sinistro, atteso che questo si verificò durante le ore diurne, come è comprovato tanto dall'istruttoria orale espletata (ore 11.00) e tanto dal referto ospedaliero (redatto alle ore 14.06 del 08 aprile 2021).
Ciò premesso, va rilevato che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati :
1 ) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità ( Corte Costituzionale, 10 maggio 1999 n. 156 );
2 ) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui « Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza »;
3 ) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4 ) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
Pagina 3 di 6 L'evento lesivo, anche a voler ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la sconnessione insistente sul terreno, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la inciampò su di essa con il piede, va comunque imputato Pt_1 ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel camminare – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Pt_1 ispezionare con maggiore attenzione la base di calpestio poiché non trattavasi di pavimento, ma di terreno cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che era in compagnia di un'altra persona, il coniuge, che l'avrebbe potuta aiutare e che l'ora diurna le consentiva una vista migliore e adottare conseguentemente ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, ella imprudentemente non considerò che il terreno medesimo (non sentiero), per la conformazione morfologica poteva rappresentare una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che «Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato Co correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» ( v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 , nonché Tribunale Roma sez. II,
13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello” ) .
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
Pagina 4 di 6 attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.” A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità. Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ( v. sul punto
Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
L'istruttoria ha accertato che il materiale di risulta era insistente sull'intera estensione del sentiero, tanto comportava una maggiore attenzione nel calpestio.
Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
Pagina 5 di 6 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo ).
Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
. Pt_1
Tale situazione emergente ha reso inutile l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 530/2023 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 convenuto che liquida in Euro 3.800,00 (studio euro 850,00 introduttiva CP_1 euro 600,00 istruttoria euro 900,00, decisionale 1.450,00) per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 09 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 530 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI MA SS
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso P.IVA_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 dicembre 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
^^^
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. entrambi i testi, escussi all'udienza del 08 novembre 2025, hanno confermato che la perse il controllo e Pt_1 rovinò in terra. Il punto di caduta, previa visione delle fotografie versate in atti da parte attrice, è stato indicato dai testi in modo differente. Il teste , Tes_1 coniuge di parte attrice lo indicava nell'angolo tra l'aiuola e la tomba, nel mentre il residuo teste a nome , lo indicava nello spazio più ampio antistante Testimone_2 la tomba di cui sopra. Detta situazione emergente, già di per sé è indice di rigetto della domanda. Ed invero quanto alla testimoniale resa dal coniuge della , Pt_1 giurispreduenza consolodita afferma il principio secondo il quale : in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti e per gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c. non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr.: Cass. Civ., Sez. lavoro,
20/08/2003, n.12259). Consolidata giurisprudenza afferma il principio secondo il quale in tema di deposizioni testimoniali, devono essere ritenute apprezzabili quelle che, consistendo in mera narrazione degli accadimenti storici come avvenuti, scevre di ogni possibile giudizio di valore ed aliene da ogni prefigurata e precostituita rappresentazione di sorta, risultino attendibili secondo un giudizio di credibilità in capo ai loro autori, a termine dell'"interrogatio" condotta. Devesi, pertanto, ritenere - fino a prova contraria deducibile dalla controparte - che il teste
"de visu" riferisca correttamente su quanto a sua diretta conoscenza, sicché il giudice debba limitarsi a valutare la sussistenza di eventuali incompatibilità tra quanto il teste riporta - come certamente vero per sua diretta apprensione - e quanto emerga da fonti probatorie di pari valenza, incompatibilità che nel caso di specie sussistono, non risultando in linea con la residua testimonianza per come sopra detto.
Pagina 2 di 6 La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
A quanto esposto si aggiunge.
Le fotografie allegate dalla attrice mostrano del materiale di risulta posto sul terreno del cimitero, anche vicino ai loculi, perfettamente visibile, anche in considerazione della luce del giorno, luce che doveva essere presente pure nel momento del sinistro, atteso che questo si verificò durante le ore diurne, come è comprovato tanto dall'istruttoria orale espletata (ore 11.00) e tanto dal referto ospedaliero (redatto alle ore 14.06 del 08 aprile 2021).
Ciò premesso, va rilevato che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati :
1 ) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità ( Corte Costituzionale, 10 maggio 1999 n. 156 );
2 ) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui « Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza »;
3 ) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4 ) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
Pagina 3 di 6 L'evento lesivo, anche a voler ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la sconnessione insistente sul terreno, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la inciampò su di essa con il piede, va comunque imputato Pt_1 ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel camminare – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Pt_1 ispezionare con maggiore attenzione la base di calpestio poiché non trattavasi di pavimento, ma di terreno cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che era in compagnia di un'altra persona, il coniuge, che l'avrebbe potuta aiutare e che l'ora diurna le consentiva una vista migliore e adottare conseguentemente ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, ella imprudentemente non considerò che il terreno medesimo (non sentiero), per la conformazione morfologica poteva rappresentare una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che «Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato Co correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» ( v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 , nonché Tribunale Roma sez. II,
13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello” ) .
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
Pagina 4 di 6 attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.” A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità. Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ( v. sul punto
Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
L'istruttoria ha accertato che il materiale di risulta era insistente sull'intera estensione del sentiero, tanto comportava una maggiore attenzione nel calpestio.
Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
Pagina 5 di 6 possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo ).
Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
. Pt_1
Tale situazione emergente ha reso inutile l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 530/2023 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 convenuto che liquida in Euro 3.800,00 (studio euro 850,00 introduttiva CP_1 euro 600,00 istruttoria euro 900,00, decisionale 1.450,00) per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 09 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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