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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate ex art. 127 ter dalla sola parte ricorrente, a seguito della riserva assunta in data 30-10-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5539/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a S. Felice a [...] il [...], res.te in S. SI (Na) Parte_1 alla Via G. Marconi n. 34 C.F. , nata a [...] il C.F._1 Parte_2 13.03.1974 e res.te in Avellino alla Via Malta n. 6, C.F. C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] e res.te in MM VI (Na) alla Via Vignarello n. 104/bis, C.F.
, , nato a [...] il [...] e res.te in S. SI C.F._3 Parte_4 (Na) alla Via N. Paganini n. 24, C.F. , tutti nella qualità di C.F._4 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Cicciano il Parte_5 19.10.2024, rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Moretti, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7-9-2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., Parte_5
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per
[...] A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap con connotazione di gravità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. A seguito del decesso del ricorrente si costituivano gli eredi indicati in epigrafe. In corso di causa veniva disposta CTU. Depositata la relazione, all'odierna udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott.
[...]
anche alla luce dell'esame di nuova documentazione medica, ed indicati dettagliatamente Per_1 nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. In particolare, il CTU ha affermato che il de cuius era da considerarsi: “soggetto invalido ai sensi dell'art. 6 d.l. n° 509/88 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data del ricovero presso la casa di cura Villa dei Fiori di AC (11/04/2024)”. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta parzialmente e per l'effetto, va dichiarato che sussisteva in capo al de cuius il Parte_5 requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dall'11 aprile 2024 e fino alla data del decesso 19-10-2024. Atteso l'avvenuto riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla proposizione del presente ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussisteva in capo al de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento Parte_5
e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dall'11 aprile 2024 e fino alla data del decesso 19-10-2024;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
3) liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti. Così deciso in Nola il 30-10-2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate ex art. 127 ter dalla sola parte ricorrente, a seguito della riserva assunta in data 30-10-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5539/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a S. Felice a [...] il [...], res.te in S. SI (Na) Parte_1 alla Via G. Marconi n. 34 C.F. , nata a [...] il C.F._1 Parte_2 13.03.1974 e res.te in Avellino alla Via Malta n. 6, C.F. C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] e res.te in MM VI (Na) alla Via Vignarello n. 104/bis, C.F.
, , nato a [...] il [...] e res.te in S. SI C.F._3 Parte_4 (Na) alla Via N. Paganini n. 24, C.F. , tutti nella qualità di C.F._4 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Cicciano il Parte_5 19.10.2024, rappresentati e difesi dall' Avv. Giovanni Moretti, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7-9-2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., Parte_5
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per
[...] A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap con connotazione di gravità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. A seguito del decesso del ricorrente si costituivano gli eredi indicati in epigrafe. In corso di causa veniva disposta CTU. Depositata la relazione, all'odierna udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott.
[...]
anche alla luce dell'esame di nuova documentazione medica, ed indicati dettagliatamente Per_1 nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. In particolare, il CTU ha affermato che il de cuius era da considerarsi: “soggetto invalido ai sensi dell'art. 6 d.l. n° 509/88 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data del ricovero presso la casa di cura Villa dei Fiori di AC (11/04/2024)”. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta parzialmente e per l'effetto, va dichiarato che sussisteva in capo al de cuius il Parte_5 requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dall'11 aprile 2024 e fino alla data del decesso 19-10-2024. Atteso l'avvenuto riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla proposizione del presente ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussisteva in capo al de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento Parte_5
e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dall'11 aprile 2024 e fino alla data del decesso 19-10-2024;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
3) liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti. Così deciso in Nola il 30-10-2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza