CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820229003349450000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150024664678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 812/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in seguito a Sentenza 2644/2025 del 05.05.202 Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno sul ricorso 5060/2024, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e conseguentemente inviato a questa CGT, ricorreva Ricorrente_1, avverso intimazione di pagamento n. 04820229003349450000 per l'importo di € 27.080,61 notificata il 17.03.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Genova, avente ad oggetto le cartelle esattoriali
04820070023820853000 e 04820090003555715000 04820150024664678000.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue: -nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti;
-decadenza e prescrizione dell'intimazione di pagamento impugnata;
-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, tempestivamente costituita in giudizio, chiede la reiezione del presente ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio x art. 15 c.2 septies D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, costituita in giudizio, chiede la reiezione del presente ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15c.2 septies D.Lgs. 546/92.
La Regione Liguria costituita in giudizio chiede la reiezione del ricorso con vittoria di onorari e spese di giudizio oltre oneri previdenziali per gli Avvocati degli Enti pubblici nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che le cartelle sottese a detta intimazione risultano regolarmente notificate per irreperibilità nella residenza del ricorrente;
-risultano successivamente notificati anche i seguenti atti: intimazione di pagamento n.
04820169001450037000 notificata il 13.04.2024 a Genova ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 stante l'irreperibilità all'indirizzo di residenza;
-in relazione all'eccepita prescrizione e decadenza dell'intimazione di pagamento impugnata, si ribadisce che le cartelle sottese a tale atto risultano regolarmente notificate e mai impugnate;
-quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza anteriore all'attività di ADER ed imputabile quindi all'
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Genova se ne rileva la manifesta assenza di pregio, in quanto, con riferimento alla pretesa erariale per l'anno d'imposta 2004, dichiarazione dei redditi 2005, risulta la tempestività e regolarità del visto per l'esecutività del ruolo del 26 settembre 2007, e della conseguente tempestività e regolarità della consegna della partita di ruolo avvenuta in data 25 ottobre
2007;
-per l'anno d'imposta 2005 dichiarazione dei redditi 2006, risulta la tempestività e regolarità del visto per l'esecutività del ruolo del 5 gennaio 2009, e della conseguente tempestività e regolarità della consegna della partita di ruolo avvenuta in data 25 gennaio 2009.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 950,00 a favore di ciascuna delle parti Resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 950,00 in favore di ciascun Resistente costituito.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
SCANU ANGELO, EL
PARENTINI MIRKO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820229003349450000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820070023820853000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820090003555715000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820150024664678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 812/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione in seguito a Sentenza 2644/2025 del 05.05.202 Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno sul ricorso 5060/2024, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e conseguentemente inviato a questa CGT, ricorreva Ricorrente_1, avverso intimazione di pagamento n. 04820229003349450000 per l'importo di € 27.080,61 notificata il 17.03.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Genova, avente ad oggetto le cartelle esattoriali
04820070023820853000 e 04820090003555715000 04820150024664678000.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue: -nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti;
-decadenza e prescrizione dell'intimazione di pagamento impugnata;
-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, tempestivamente costituita in giudizio, chiede la reiezione del presente ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio x art. 15 c.2 septies D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, costituita in giudizio, chiede la reiezione del presente ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15c.2 septies D.Lgs. 546/92.
La Regione Liguria costituita in giudizio chiede la reiezione del ricorso con vittoria di onorari e spese di giudizio oltre oneri previdenziali per gli Avvocati degli Enti pubblici nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti, si rileva che le cartelle sottese a detta intimazione risultano regolarmente notificate per irreperibilità nella residenza del ricorrente;
-risultano successivamente notificati anche i seguenti atti: intimazione di pagamento n.
04820169001450037000 notificata il 13.04.2024 a Genova ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 stante l'irreperibilità all'indirizzo di residenza;
-in relazione all'eccepita prescrizione e decadenza dell'intimazione di pagamento impugnata, si ribadisce che le cartelle sottese a tale atto risultano regolarmente notificate e mai impugnate;
-quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza anteriore all'attività di ADER ed imputabile quindi all'
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Genova se ne rileva la manifesta assenza di pregio, in quanto, con riferimento alla pretesa erariale per l'anno d'imposta 2004, dichiarazione dei redditi 2005, risulta la tempestività e regolarità del visto per l'esecutività del ruolo del 26 settembre 2007, e della conseguente tempestività e regolarità della consegna della partita di ruolo avvenuta in data 25 ottobre
2007;
-per l'anno d'imposta 2005 dichiarazione dei redditi 2006, risulta la tempestività e regolarità del visto per l'esecutività del ruolo del 5 gennaio 2009, e della conseguente tempestività e regolarità della consegna della partita di ruolo avvenuta in data 25 gennaio 2009.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 950,00 a favore di ciascuna delle parti Resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 950,00 in favore di ciascun Resistente costituito.