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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
FURIA DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 64024 Notaresco
(TE), alla Via Giardino n.21.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FANI' MAURIZIO, e avv. De Cesaris Gianluca, elettivamente domiciliato in VIA
ZOLA, 12 GIULIANOVA presso il difensore avv. FANI' MAURIZIO
RESISTENTE
Oggetto: opposizione alla convalida di sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di locazione.
CONCLUSIONI
Come da verbale per la sola resistente opposta.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da con ricorso in opposizione Parte_1
a convalida di sfratto per morosità depositato in data 11.04.23, concessa con provvedimento n. 19625/22 del 14.12.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2313/22 R.G., nel quale veniva fissata la data per l'esecuzione dello sfratto al
16.01.2023 sull'immobile ad uso abitativo ubicato in Notaresco (TE), c.da Torrio n.
1 11, chiedendo nelle rassegnate conclusioni, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida e nel merito la revoca dell'ordinanza di convalida dello sfratto;
in via subordinata la concessione all'intimato di un termine di grazia al fine di sanare la morosità.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di non avere ricevuto l'atto di intimazione di sfratto poiché notificato in luogo diverso da quello di residenza (Via Villa Scapoli n.
32 - Notaresco) e precisamente in Via Contrada Torrio n. 11, pertanto non aveva potuto partecipare al contraddittorio con relativa lesione del diritto di difesa.
Successivamente gli veniva intimato con precetto notificato in data 26.01.23 presso la sua residenza il rilascio e solo in tale circostanza veniva tardivamente a conoscenza del procedimento per convalida di sfratto attivato nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio l'intimante resistente contestando integralmente il contenuto dell'atto di opposizione poiché infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile in virtù del decorso del termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, stabilito dal secondo comma dell'art. 668 c.p.c..
All'udienza fissata per la discussione il difensore della parte resistente dichiarava l'avvenuta esecuzione dello sfratto e la conclusione del procedimento per il recupero dei canoni di cui al decreto di assegnazione delle somme, ribadendo la richiesta di rigetto dell'opposizione.
Al cospetto di tale esplicitata dichiarazione, ritiene il giudicante che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale attraverso la sentenza emessa d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o, come nel caso di specie, alla pretesa sostanziale, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Invero va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato raggiunto il fine originario della disponibilità del bene locato e dei relativi canoni e non può più essere ritenuto sussistente l'interesse alla definizione del giudizio, indipendentemente dall'accettazione della controparte, se non per una pronuncia alla regolamentazione delle spese di lite secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
2 Non essendosi concretizzato alcun accordo in relazione alle spese, il giudicante è tenuto quindi ad entrare nel merito della causa oltre che valutare gli accadimenti fattuali e temporali che hanno concretizzato i presupposti per considerare cessata la materia del contendere.
Appare preliminarmente infondata l'eccezione di nullità ed irregolarità della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità poiché l'atto risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza indicato dal conduttore nel contratto di locazione sottoscritto in data 16.08.2017, “Via Contrada Torrio n. 11 – Notaresco (Te)”. Poiché
l'art. 660 c.p.c., c. 1, esclude espressamente la notificazione presso il domicilio eletto, ossia quello dichiarato nel contratto, l'intimante non poteva conoscere la data precisa in cui il conduttore avrebbe trasferito la propria residenza presso l'immobile locato (Via Villa Scapoli n. 32) e pertanto provvedeva a richiedere la notifica presso il luogo di residenza indicato nel contratto di locazione.
Inoltre, poiché l'intimazione non era stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario ha provveduto a spedire avviso all'intimato dell'effettiva notificazione a mezzo di lettera raccomandata, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. (Doc. n. 2 fasc. Resistente). Da ciò si evince la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 660, c. 7 c.p.c., risultando la notifica dell'intimazione di sfratto regolare.
Emerge, inoltre, la tardività del ricorso in opposizione alla convalida ex art. 668
c.p.c. notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 11.04.23, rispetto alla notifica del precetto contenente la data del rilascio dell'immobile fissata al 16.01.23. Infatti, l'esecuzione dello sfratto può considerarsi iniziata dalla notifica del precetto di rilascio (26.01.23), mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 14.03.2023, oltre il termine di dieci giorni per proporre opposizione stabilito dal secondo comma dell'art. 668 c.p.c..
Tuttavia, va considerato, come pure eccepito dall'intimato qui opponente che proclama la nullità della procedura, che l'atto d'intimazione appare viziato in origine poiché in esso vi è il riferimento all'unità immobiliare sita in Notaresco (TE), via
Contrada Torrio n. 11, mentre l'immobile locato di cui al contratto di locazione ripassato tra le parti è ubicato in Notaresco (TE), via Villa Scapoli n. 32, difettando quindi la corrispondenza tra petitum e causa petendi quale insieme dei fatti e delle
3 ragioni di diritto che giustificano la richiesta avanzata nella procedura di sfratto, vizio, peraltro, neppure sanato dalla costituzione dell'intimato che reclama il mancato recapito dell'atto, e di ciò se ne può tenere conto ai fini della regolamentazione delle spese unitamente alla circostanza che la morosità non è stata sanata entro il termine di grazia richiesto e concesso all'intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario, dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da , contro , ogni altra istanza, deduzione od Parte_1 Controparte_2 eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva.
Teramo, 19 Giugno 2025.
IL GIUDICE ON.
Dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
FURIA DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in 64024 Notaresco
(TE), alla Via Giardino n.21.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FANI' MAURIZIO, e avv. De Cesaris Gianluca, elettivamente domiciliato in VIA
ZOLA, 12 GIULIANOVA presso il difensore avv. FANI' MAURIZIO
RESISTENTE
Oggetto: opposizione alla convalida di sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di locazione.
CONCLUSIONI
Come da verbale per la sola resistente opposta.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto da con ricorso in opposizione Parte_1
a convalida di sfratto per morosità depositato in data 11.04.23, concessa con provvedimento n. 19625/22 del 14.12.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2313/22 R.G., nel quale veniva fissata la data per l'esecuzione dello sfratto al
16.01.2023 sull'immobile ad uso abitativo ubicato in Notaresco (TE), c.da Torrio n.
1 11, chiedendo nelle rassegnate conclusioni, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida e nel merito la revoca dell'ordinanza di convalida dello sfratto;
in via subordinata la concessione all'intimato di un termine di grazia al fine di sanare la morosità.
A sostegno dell'opposizione eccepiva di non avere ricevuto l'atto di intimazione di sfratto poiché notificato in luogo diverso da quello di residenza (Via Villa Scapoli n.
32 - Notaresco) e precisamente in Via Contrada Torrio n. 11, pertanto non aveva potuto partecipare al contraddittorio con relativa lesione del diritto di difesa.
Successivamente gli veniva intimato con precetto notificato in data 26.01.23 presso la sua residenza il rilascio e solo in tale circostanza veniva tardivamente a conoscenza del procedimento per convalida di sfratto attivato nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio l'intimante resistente contestando integralmente il contenuto dell'atto di opposizione poiché infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile in virtù del decorso del termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, stabilito dal secondo comma dell'art. 668 c.p.c..
All'udienza fissata per la discussione il difensore della parte resistente dichiarava l'avvenuta esecuzione dello sfratto e la conclusione del procedimento per il recupero dei canoni di cui al decreto di assegnazione delle somme, ribadendo la richiesta di rigetto dell'opposizione.
Al cospetto di tale esplicitata dichiarazione, ritiene il giudicante che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale attraverso la sentenza emessa d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o, come nel caso di specie, alla pretesa sostanziale, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Invero va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato raggiunto il fine originario della disponibilità del bene locato e dei relativi canoni e non può più essere ritenuto sussistente l'interesse alla definizione del giudizio, indipendentemente dall'accettazione della controparte, se non per una pronuncia alla regolamentazione delle spese di lite secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
2 Non essendosi concretizzato alcun accordo in relazione alle spese, il giudicante è tenuto quindi ad entrare nel merito della causa oltre che valutare gli accadimenti fattuali e temporali che hanno concretizzato i presupposti per considerare cessata la materia del contendere.
Appare preliminarmente infondata l'eccezione di nullità ed irregolarità della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità poiché l'atto risulta essere stato notificato presso il luogo di residenza indicato dal conduttore nel contratto di locazione sottoscritto in data 16.08.2017, “Via Contrada Torrio n. 11 – Notaresco (Te)”. Poiché
l'art. 660 c.p.c., c. 1, esclude espressamente la notificazione presso il domicilio eletto, ossia quello dichiarato nel contratto, l'intimante non poteva conoscere la data precisa in cui il conduttore avrebbe trasferito la propria residenza presso l'immobile locato (Via Villa Scapoli n. 32) e pertanto provvedeva a richiedere la notifica presso il luogo di residenza indicato nel contratto di locazione.
Inoltre, poiché l'intimazione non era stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario ha provveduto a spedire avviso all'intimato dell'effettiva notificazione a mezzo di lettera raccomandata, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. (Doc. n. 2 fasc. Resistente). Da ciò si evince la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 660, c. 7 c.p.c., risultando la notifica dell'intimazione di sfratto regolare.
Emerge, inoltre, la tardività del ricorso in opposizione alla convalida ex art. 668
c.p.c. notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 11.04.23, rispetto alla notifica del precetto contenente la data del rilascio dell'immobile fissata al 16.01.23. Infatti, l'esecuzione dello sfratto può considerarsi iniziata dalla notifica del precetto di rilascio (26.01.23), mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 14.03.2023, oltre il termine di dieci giorni per proporre opposizione stabilito dal secondo comma dell'art. 668 c.p.c..
Tuttavia, va considerato, come pure eccepito dall'intimato qui opponente che proclama la nullità della procedura, che l'atto d'intimazione appare viziato in origine poiché in esso vi è il riferimento all'unità immobiliare sita in Notaresco (TE), via
Contrada Torrio n. 11, mentre l'immobile locato di cui al contratto di locazione ripassato tra le parti è ubicato in Notaresco (TE), via Villa Scapoli n. 32, difettando quindi la corrispondenza tra petitum e causa petendi quale insieme dei fatti e delle
3 ragioni di diritto che giustificano la richiesta avanzata nella procedura di sfratto, vizio, peraltro, neppure sanato dalla costituzione dell'intimato che reclama il mancato recapito dell'atto, e di ciò se ne può tenere conto ai fini della regolamentazione delle spese unitamente alla circostanza che la morosità non è stata sanata entro il termine di grazia richiesto e concesso all'intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario, dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da , contro , ogni altra istanza, deduzione od Parte_1 Controparte_2 eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva.
Teramo, 19 Giugno 2025.
IL GIUDICE ON.
Dott. Marco Di Biase
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