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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 23/2025
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palmi così composto: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Marta Caineri Giudice dott. Mariano Carella Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
(c.f. e p.iva con sede in Palmi alla via Pontevecchio s.n.c., in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore)
IN FATTO e DIRITTO
In data 29/05/2025 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(rappresentati e difesi dall'avv. Domenico La Capria) hanno presentato ricorso
[...] per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della . Controparte_1
Hanno posto a sostegno della richiesta crediti di € 29.058,65 portati su decreti ingiuntivi definitivi e l'infruttuosità del tentativo di esecuzione individuale (procedura esecutiva individuale conclusa senza riparto).
La non si è costituita. Controparte_1
In via istruttoria sono state acquisite le informazioni dall'Agenzia delle Entrate
NE (che ha comunicato debiti per oltre € 500.000,00) e dagli altri enti come previsto per legge.
Il Collegio ritiene che la domanda principale finalizzata all'apertura della liquidazione giudiziale sia fondata dovendosi ritenere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 49 CCII.
Requisito soggettivo
In premessa va osservato che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano nella sostanza quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
1 L'art. 2 comma 1 CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del RD
n. 267 del 1942 per cui è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidati nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.
Nel sistema normativo previgente il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “dimostrino” – inserita nell'art. 1 L.F. consentiva di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).
Invero, la valorizzazione della citata espressione (“… i quali dimostrino il possesso congiunto … “) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.
La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla
2 base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità
o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).
In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti all'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).
Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).
Nel caso di specie nessun dubbio può porsi sulla sussistenza del requisito soggettivo di fallibilità atteso che anche solo i debiti erariali rappresentati dall'Agenzia delle Entrate
NE sono ampiamente superiori ad € 500.000,00.
Requisito oggettivo
In ordine allo stato di insolvenza va osservato che il requisito si manifesta attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla propria attività.
Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/2003 in relazione all'art. 5 L.F., in parte qua sovrapponibile all'attuale normativa).
Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.
In tal senso la Suprema Corte ha sancito – con orientamento espresso nel vigore della
L.F. ma perfettamente estensibile all'assetto del CCII – che lo stato di insolvenza “non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F.., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
3 soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).
Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti;
così come, per contro, il requisito de quo potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.
La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità:
- “nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe;
ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento” (Cass. n. 5215 del
27/02/2008);
4 - “ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 L.F., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza
e i "fatti esteriori" con cui si manifesta” (Cass. n. 9856 del 28/04/2006).
Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente all'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale.
Nell'attuale assetto normativo del CCII il principio dell'unicità del debito
(ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett.b CCII non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito per l'ammissibilità della dichiarazione di insolvenza ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità. Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di legge non è sufficiente a determinare la liquidazione di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di liquidazione.
Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.
Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 CCII solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455 del 28/03/2001).
5 Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio per il quale la principale
(necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile
I predetti principi generali subiscono una parziale eccezione nel caso in cui la società resistente sia stata posta in liquidazione volontaria, cioè quando l'obiettivo dei soci
(quanto meno a giudicare da ciò che hanno esternato in fase di programmazione societaria) non è quello di proseguire l'attività bensì solo di porre in essere le procedure finalizzate alla sua estinzione.
Al riguardo l'orientamento giurisprudenziale è, infatti, concorde nell'affermare che in ipotesi di società in liquidazione la verifica ai sensi dell'art. 5 L.F. non può avere ad oggetto il piano imprenditoriale di sviluppo bensì il valore delle attività da liquidare rispetto alle passività riscontrate.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito
e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cass. n. 21834 del 14/10/2009; Cass. n. 19141 del 6/09/2006; Cass. n. 6170 del
17/04/2003).
Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria è emerso non solo un'esposizione debitoria ampiamente superiore alla soglia di € 30.000,00 ma anche lo stato di insolvenza, nell'accezione sopra richiamata.
Invero, il credito dei ricorrenti è supportato da titoli giudiziali definitivi, l'attività esecutiva individuale non ha sortito alcun effetto, non sono stati rinvenuti beni ulteriori la cui liquidazione potesse essere idonea a soddisfare il credito, la società è inattiva ed in fase di liquidazione e gli elementi attivi del patrimonio da liquidare sono del tutto insufficienti al soddisfacimento del ceto creditorio.
P.Q.M.
6 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1
(c.f. e p.iva , con sede in Palmi alla via Pontevecchio s.n.c., in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore)
NOMINA giudice delegato il magistrato togato assegnato al ruolo ex dott. Cecchini, nelle more dell'insediamento sostituito dal Presidente di Sezione dott. Piero Viola
NOMINA curatrice l'avv. Francesca Orefice del Foro di Palmi
ORDINA
Ordina al debitore – ove non già fatto ai sensi dell'art. 39 CCII – il deposito entro 3 giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce il giorno 4 marzo 2026 alle ore 11.00 per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato (ruolo ex dott. Cecchini), per la verificazione dello stato passivo.
Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133
c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
7 Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII., in osservanza dell'art. 146 nn.
4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
8
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palmi così composto: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Marta Caineri Giudice dott. Mariano Carella Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della Controparte_1
(c.f. e p.iva con sede in Palmi alla via Pontevecchio s.n.c., in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore)
IN FATTO e DIRITTO
In data 29/05/2025 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(rappresentati e difesi dall'avv. Domenico La Capria) hanno presentato ricorso
[...] per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della . Controparte_1
Hanno posto a sostegno della richiesta crediti di € 29.058,65 portati su decreti ingiuntivi definitivi e l'infruttuosità del tentativo di esecuzione individuale (procedura esecutiva individuale conclusa senza riparto).
La non si è costituita. Controparte_1
In via istruttoria sono state acquisite le informazioni dall'Agenzia delle Entrate
NE (che ha comunicato debiti per oltre € 500.000,00) e dagli altri enti come previsto per legge.
Il Collegio ritiene che la domanda principale finalizzata all'apertura della liquidazione giudiziale sia fondata dovendosi ritenere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 49 CCII.
Requisito soggettivo
In premessa va osservato che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano nella sostanza quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
1 L'art. 2 comma 1 CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del RD
n. 267 del 1942 per cui è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidati nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.
Nel sistema normativo previgente il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “dimostrino” – inserita nell'art. 1 L.F. consentiva di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).
Invero, la valorizzazione della citata espressione (“… i quali dimostrino il possesso congiunto … “) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.
La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla
2 base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità
o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).
In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti all'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).
Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).
Nel caso di specie nessun dubbio può porsi sulla sussistenza del requisito soggettivo di fallibilità atteso che anche solo i debiti erariali rappresentati dall'Agenzia delle Entrate
NE sono ampiamente superiori ad € 500.000,00.
Requisito oggettivo
In ordine allo stato di insolvenza va osservato che il requisito si manifesta attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie alla propria attività.
Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/2003 in relazione all'art. 5 L.F., in parte qua sovrapponibile all'attuale normativa).
Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.
In tal senso la Suprema Corte ha sancito – con orientamento espresso nel vigore della
L.F. ma perfettamente estensibile all'assetto del CCII – che lo stato di insolvenza “non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F.., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a
3 soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).
Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti;
così come, per contro, il requisito de quo potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.
La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità:
- “nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe;
ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento” (Cass. n. 5215 del
27/02/2008);
4 - “ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 L.F., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza
e i "fatti esteriori" con cui si manifesta” (Cass. n. 9856 del 28/04/2006).
Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente all'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale.
Nell'attuale assetto normativo del CCII il principio dell'unicità del debito
(ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett.b CCII non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito per l'ammissibilità della dichiarazione di insolvenza ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità. Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di legge non è sufficiente a determinare la liquidazione di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di liquidazione.
Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.
Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 CCII solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455 del 28/03/2001).
5 Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio per il quale la principale
(necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile
I predetti principi generali subiscono una parziale eccezione nel caso in cui la società resistente sia stata posta in liquidazione volontaria, cioè quando l'obiettivo dei soci
(quanto meno a giudicare da ciò che hanno esternato in fase di programmazione societaria) non è quello di proseguire l'attività bensì solo di porre in essere le procedure finalizzate alla sua estinzione.
Al riguardo l'orientamento giurisprudenziale è, infatti, concorde nell'affermare che in ipotesi di società in liquidazione la verifica ai sensi dell'art. 5 L.F. non può avere ad oggetto il piano imprenditoriale di sviluppo bensì il valore delle attività da liquidare rispetto alle passività riscontrate.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito
e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cass. n. 21834 del 14/10/2009; Cass. n. 19141 del 6/09/2006; Cass. n. 6170 del
17/04/2003).
Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria è emerso non solo un'esposizione debitoria ampiamente superiore alla soglia di € 30.000,00 ma anche lo stato di insolvenza, nell'accezione sopra richiamata.
Invero, il credito dei ricorrenti è supportato da titoli giudiziali definitivi, l'attività esecutiva individuale non ha sortito alcun effetto, non sono stati rinvenuti beni ulteriori la cui liquidazione potesse essere idonea a soddisfare il credito, la società è inattiva ed in fase di liquidazione e gli elementi attivi del patrimonio da liquidare sono del tutto insufficienti al soddisfacimento del ceto creditorio.
P.Q.M.
6 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1
(c.f. e p.iva , con sede in Palmi alla via Pontevecchio s.n.c., in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore)
NOMINA giudice delegato il magistrato togato assegnato al ruolo ex dott. Cecchini, nelle more dell'insediamento sostituito dal Presidente di Sezione dott. Piero Viola
NOMINA curatrice l'avv. Francesca Orefice del Foro di Palmi
ORDINA
Ordina al debitore – ove non già fatto ai sensi dell'art. 39 CCII – il deposito entro 3 giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce il giorno 4 marzo 2026 alle ore 11.00 per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato (ruolo ex dott. Cecchini), per la verificazione dello stato passivo.
Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133
c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.
7 Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII., in osservanza dell'art. 146 nn.
4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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