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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 497/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello pendente tra
(C.F. ), con gli avv.ti Enrico Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO e Sara TESTANI parte appellante
e
(C.F. P.I. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
l'avv. Augusto Diego VUONO parte appellata
e
C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t.Controparte_2 P.IVA_4
parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: piaccia all'Ill.mo Tribunale di Biella, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Biella n. 133/2023, depositata in cancelleria in data 30.10.2023 e non notificata, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento Controparte_1 esecutivo n. 19 ID Pratica 13821992 del 12.08.2022 per l'anno 2022, notificato in data
01.09.2022 da a nell'interesse del comune di Cavaglià, Parte_2 Controparte_1 confermandolo per la parete relativa alle Parte_3
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. pag. 1 di 6 Per parte appellata ut supra rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 chiede all' Il.mo Giudice adito, di respingere ogni istanza\domanda\eccezione avversaria, confermando l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante concessionaria per conto del del servizio di Parte_1 Controparte_3 accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. C.U.P. – canone unico patrimoniale) appella la sentenza n.
133/2023 del G.d.P., resa in data 10/10/2023 e depositata in data 30/10/2023 a conclusione del giudizio ivi iscritto al N. 828/2022 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 19 ID Pratica Controparte_1
13821992 del 12/8/2022, annullato il provvedimento impugnato e compensate integralmente le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza appellata il Giudice di Pace ha ritenuto, in sostanza, che la cartellonistica in relazione alla quale è stato emesso l'avviso di accertamento per il complessivo importo di € 87,00 (di cui € 57,00 a titolo di C.U.P., € 25,00 a titolo di sanzioni e la rimanenza a titolo di spese ed interessi), rientri nella tipologia della cartellonistica stradale e non nei mezzi pubblicitari, trattandosi di freccia direzionale, da intendersi riferita a servizio anche di pubblico interesse e non avente solo fini commerciali.
Afferma l'appellante, con un unico ed articolato motivo, che la motivazione della sentenza sia errata in quanto il fatto che la cartellonistica in questione, sita in Cavaglià, via Vercellone, angolo
SS228 via Tempia, nonché in via Pella, angolo via Vercellone, ed in via Rondolino, angolo piazza Maccheraldo, consista in frecce direzionali volte ad indicare l'ubicazione dell'ufficio postale, anche ove considerato quale servizio di pubblica utilità, cosa di cui è peraltro lecito dubitare in ragione della liberalizzazione del servizio postale e della trasformazione di
[...]
n un ente privato, non significa in ogni caso che non sia applicabile il canone Controparte_1 unico patrimoniale di cui all'art. 1 co. 816 e 821 lett. g) e h) della L. 160/2019, dato che, già nel vigore delle previsioni che imponevano il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
(I.C.P.), poi accorpata nel C.U.P. unitamente ad altri tributi, la giurisprudenza di legittimità ne aveva affermato l'applicabilità anche al caso delle frecce direzionali, ove contenenti indicazioni specifiche di una ditta ed anche nel caso di servizi di pubblica utilità.
pag. 2 di 6 Differita con decreto la data della prima udienza fissata dall'appellante con atto di citazione, all'udienza tenutasi in data 1/10/2024, rilevata la regolarità della notificazione nei confronti del dichiaratane la contumacia, nonché rilevata la sussistenza di un Controparte_2 contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità sul perfezionamento o meno della notificazione effettuata a mezzo PEC nel caso di impossibilità di consegna per causa imputabile al destinatario, e nello specifico in caso di “casella piena”, devoluto alla decisione delle Sezioni Unite, si è ritenuto preferibile, stante la necessità di assumere una determinazione prima della statuizione delle stesse SS.UU., disporre la rinotificazione dell'appello unitamente al verbale d'udienza alla parte appellata Inoltre è stata disposta la Controparte_1 conversione del rito in quello lavoro - speciale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, assegnato termine per l'eventuale integrazione degli atti e rinviato e rinviato all'udienza del 3/12/2024.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/10/2024 si è costituita la parte appellata
[...] la quale ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, diffusamente Controparte_1 argomentando sulla normativa applicabile in materia di insegne di esercizio ed in particolare depositando una relazione tecnica di parte a sostegno del fatto che la sommatoria delle proprie insegne presenti nell'ufficio postale di Cavaglià non supererebbe complessivamente i 5 mq., ragion per cui esse non dovrebbero considerarsi soggette al pagamento del C.U.P., in forza dell'esenzione prevista dall'art. 1 co. 833 lett. l) della L. 160/2019 per le “insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
All'udienza del 3/12/2024, essendosi nel frattempo registrato il deposito della decisione delle
Sezioni Unite n. 28452/2024 che ha confermato la correttezza della decisione in punto di rinotificazione, tenuta l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza in presenza della sola parte appellante, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, alla quale è stata emessa la presente sentenza ex art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere innanzitutto che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis Cass. 27094/2024; Cass. 25493/2019).
Quanto al merito, correttamente argomenta l'appellante, citando copiosa giurisprudenza, tanto del tribunale ordinario, quanto delle commissioni tributarie provinciali e regionali (oggi Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), sul fatto che, in vigenza della accorpata CP_4
pag. 3 di 6 dalla L. 160/2019 nel C.U.P., l'orientamento consolidato della giurisprudenza aveva stabilito che anche i segnali di indicazione, ove contenenti il riferimento nominativo di una determinata ditta, svolgono una funzione di insegna e di pubblicità, in quanto tale soggetta a tassazione – oggi più correttamente definibile quale pagamento del canone, anche ove contraddistinguano un servizio di pubblica utilità.
Sul punto, coerentemente con tale consolidato orientamento, si è espressa anche la Suprema
Corte, la quale ha statuito che “non va esente dall'imposta sulla pubblicità l'insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di “pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta nell'azienda, sebbene si tratti di cartelli che realizzano anche la funzione di agevolare il traffico, in considerazione del fatto che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. C) del nuovo codice della strada d.lgs. n. 285 del 1992 — i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell' art. 134 del d.p.r. n. 495 del 1992 -regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 5” (Cass.
29089/2018; conf. Cass. 8616/2014).
Da tali approdi non vi è ragione di discostarsi per il solo fatto che la L. 160/2019 abbia stabilito di accorpare in un unico “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (cd. C.U.P.) l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il diritto sulle pubbliche affissioni, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e con il canone per l'uso o occupazione delle strade e delle loro pertinenze di cui all'art. 27 co. 7 e 8 C.d.S.
Tale riconducibilità dei segnali di indicazione (cd. frecce direzionali) alla più ampia nozione di insegna trova del resto conferma anche nel disposto del co. 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (d.P.R. 495/1992), che definisce
“«preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta”.
pag. 4 di 6 Orbene, una volta ricondotti anche i segnali direzionali, definiti dal suddetto regolamento
“preinsegne”, alla più ampia nozione di insegne, aventi, come chiarito nel vigore della precedente normativa, “anche funzione pubblicitaria tassabile” (cit. Cass. 29089/2018; Cass.
8616/2014), ne deriva la piena applicabilità dell'esenzione invocata dalla parte appellata, già nel corso del primo grado del giudizio, stabilita dall'art. 1 co. 833 lett. l) della L. 160/2019, il quale dispone testualmente che “sono esenti dal canone (…) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Infatti, non vi sarebbe ragione alcuna di ritenere detta esenzione, benché testualmente affermata con riferimento alle “insegne di esercizio”, non applicabile alle “preinsegne”, proprio in ragione della loro affermata natura sostanziale di mezzo di pubblicità, la quale accomuna le preinsegne alle insegne in senso stretto, imponendo anche per le prime la regola del pagamento del canone per la pubblicità, oggi come detto accorpato nel C.U.P.
Va infine considerato che, oltre a non essere stato contestato dalla parte appellante, neppure nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza che la misura complessiva delle insegne riferite all'ufficio postale di Cavaglià di i cui si tratta, non superi i 5 mq, ciò Controparte_1 si evince dalla stessa lettura dell'avviso di accertamento in questione, che riguarda infatti 3 preinsegne ed un insegna luminosa, le quali hanno estensione di 1 mq ciascuna, il che rende pienamente fondata l'eccezione di esenzione suddetta, invocata dalla parte appellata costituitasi.
Da tali assorbenti considerazioni consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata benché per diversi motivi, con condanna dell'appellante, in solido con la parte appellata x artt. 91 e 97 c.p.c., in ragione della soccombenza e Controparte_2 dell'interesse comune, alla refusione unitaria delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata tenuto conto anche della mancata costituzione Controparte_1 in proprio del nei due gradi di giudizio, che dunque non ha aggravato Controparte_3
l'attività difensiva dell'appellata vittoriosa.
Dette spese si liquidano mediante le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto dello scaglione di valore inferiore ad € 1.110,00, con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi e gradi processuali, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in complessivi
€.332,00 per il presente appello (tab. 2), il tutto oltre accessori di legge.
Occorre infine dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata respinta integralmente.
pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 133/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Biella in data 10/10/2023 e depositata in data 30/10/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza sulla base di diversa motivazione;
- condanna l'appellante e l'appellato in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che Controparte_1 liquida in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A di legge;
- dichiara sussistenti per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Biella il 14/1/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello pendente tra
(C.F. ), con gli avv.ti Enrico Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO e Sara TESTANI parte appellante
e
(C.F. P.I. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
l'avv. Augusto Diego VUONO parte appellata
e
C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t.Controparte_2 P.IVA_4
parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: piaccia all'Ill.mo Tribunale di Biella, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Biella n. 133/2023, depositata in cancelleria in data 30.10.2023 e non notificata, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento Controparte_1 esecutivo n. 19 ID Pratica 13821992 del 12.08.2022 per l'anno 2022, notificato in data
01.09.2022 da a nell'interesse del comune di Cavaglià, Parte_2 Controparte_1 confermandolo per la parete relativa alle Parte_3
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. pag. 1 di 6 Per parte appellata ut supra rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 chiede all' Il.mo Giudice adito, di respingere ogni istanza\domanda\eccezione avversaria, confermando l'impugnata sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante concessionaria per conto del del servizio di Parte_1 Controparte_3 accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. C.U.P. – canone unico patrimoniale) appella la sentenza n.
133/2023 del G.d.P., resa in data 10/10/2023 e depositata in data 30/10/2023 a conclusione del giudizio ivi iscritto al N. 828/2022 R.G., con la quale è stato accolto il ricorso in opposizione proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 19 ID Pratica Controparte_1
13821992 del 12/8/2022, annullato il provvedimento impugnato e compensate integralmente le spese del giudizio.
Nella motivazione della sentenza appellata il Giudice di Pace ha ritenuto, in sostanza, che la cartellonistica in relazione alla quale è stato emesso l'avviso di accertamento per il complessivo importo di € 87,00 (di cui € 57,00 a titolo di C.U.P., € 25,00 a titolo di sanzioni e la rimanenza a titolo di spese ed interessi), rientri nella tipologia della cartellonistica stradale e non nei mezzi pubblicitari, trattandosi di freccia direzionale, da intendersi riferita a servizio anche di pubblico interesse e non avente solo fini commerciali.
Afferma l'appellante, con un unico ed articolato motivo, che la motivazione della sentenza sia errata in quanto il fatto che la cartellonistica in questione, sita in Cavaglià, via Vercellone, angolo
SS228 via Tempia, nonché in via Pella, angolo via Vercellone, ed in via Rondolino, angolo piazza Maccheraldo, consista in frecce direzionali volte ad indicare l'ubicazione dell'ufficio postale, anche ove considerato quale servizio di pubblica utilità, cosa di cui è peraltro lecito dubitare in ragione della liberalizzazione del servizio postale e della trasformazione di
[...]
n un ente privato, non significa in ogni caso che non sia applicabile il canone Controparte_1 unico patrimoniale di cui all'art. 1 co. 816 e 821 lett. g) e h) della L. 160/2019, dato che, già nel vigore delle previsioni che imponevano il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
(I.C.P.), poi accorpata nel C.U.P. unitamente ad altri tributi, la giurisprudenza di legittimità ne aveva affermato l'applicabilità anche al caso delle frecce direzionali, ove contenenti indicazioni specifiche di una ditta ed anche nel caso di servizi di pubblica utilità.
pag. 2 di 6 Differita con decreto la data della prima udienza fissata dall'appellante con atto di citazione, all'udienza tenutasi in data 1/10/2024, rilevata la regolarità della notificazione nei confronti del dichiaratane la contumacia, nonché rilevata la sussistenza di un Controparte_2 contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità sul perfezionamento o meno della notificazione effettuata a mezzo PEC nel caso di impossibilità di consegna per causa imputabile al destinatario, e nello specifico in caso di “casella piena”, devoluto alla decisione delle Sezioni Unite, si è ritenuto preferibile, stante la necessità di assumere una determinazione prima della statuizione delle stesse SS.UU., disporre la rinotificazione dell'appello unitamente al verbale d'udienza alla parte appellata Inoltre è stata disposta la Controparte_1 conversione del rito in quello lavoro - speciale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, assegnato termine per l'eventuale integrazione degli atti e rinviato e rinviato all'udienza del 3/12/2024.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/10/2024 si è costituita la parte appellata
[...] la quale ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, diffusamente Controparte_1 argomentando sulla normativa applicabile in materia di insegne di esercizio ed in particolare depositando una relazione tecnica di parte a sostegno del fatto che la sommatoria delle proprie insegne presenti nell'ufficio postale di Cavaglià non supererebbe complessivamente i 5 mq., ragion per cui esse non dovrebbero considerarsi soggette al pagamento del C.U.P., in forza dell'esenzione prevista dall'art. 1 co. 833 lett. l) della L. 160/2019 per le “insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
All'udienza del 3/12/2024, essendosi nel frattempo registrato il deposito della decisione delle
Sezioni Unite n. 28452/2024 che ha confermato la correttezza della decisione in punto di rinotificazione, tenuta l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza in presenza della sola parte appellante, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, alla quale è stata emessa la presente sentenza ex art. 437 c.p.c.
L'appello è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere innanzitutto che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis Cass. 27094/2024; Cass. 25493/2019).
Quanto al merito, correttamente argomenta l'appellante, citando copiosa giurisprudenza, tanto del tribunale ordinario, quanto delle commissioni tributarie provinciali e regionali (oggi Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), sul fatto che, in vigenza della accorpata CP_4
pag. 3 di 6 dalla L. 160/2019 nel C.U.P., l'orientamento consolidato della giurisprudenza aveva stabilito che anche i segnali di indicazione, ove contenenti il riferimento nominativo di una determinata ditta, svolgono una funzione di insegna e di pubblicità, in quanto tale soggetta a tassazione – oggi più correttamente definibile quale pagamento del canone, anche ove contraddistinguano un servizio di pubblica utilità.
Sul punto, coerentemente con tale consolidato orientamento, si è espressa anche la Suprema
Corte, la quale ha statuito che “non va esente dall'imposta sulla pubblicità l'insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di “pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta nell'azienda, sebbene si tratti di cartelli che realizzano anche la funzione di agevolare il traffico, in considerazione del fatto che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. C) del nuovo codice della strada d.lgs. n. 285 del 1992 — i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell' art. 134 del d.p.r. n. 495 del 1992 -regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 5” (Cass.
29089/2018; conf. Cass. 8616/2014).
Da tali approdi non vi è ragione di discostarsi per il solo fatto che la L. 160/2019 abbia stabilito di accorpare in un unico “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (cd. C.U.P.) l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con il diritto sulle pubbliche affissioni, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e con il canone per l'uso o occupazione delle strade e delle loro pertinenze di cui all'art. 27 co. 7 e 8 C.d.S.
Tale riconducibilità dei segnali di indicazione (cd. frecce direzionali) alla più ampia nozione di insegna trova del resto conferma anche nel disposto del co. 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (d.P.R. 495/1992), che definisce
“«preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta”.
pag. 4 di 6 Orbene, una volta ricondotti anche i segnali direzionali, definiti dal suddetto regolamento
“preinsegne”, alla più ampia nozione di insegne, aventi, come chiarito nel vigore della precedente normativa, “anche funzione pubblicitaria tassabile” (cit. Cass. 29089/2018; Cass.
8616/2014), ne deriva la piena applicabilità dell'esenzione invocata dalla parte appellata, già nel corso del primo grado del giudizio, stabilita dall'art. 1 co. 833 lett. l) della L. 160/2019, il quale dispone testualmente che “sono esenti dal canone (…) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Infatti, non vi sarebbe ragione alcuna di ritenere detta esenzione, benché testualmente affermata con riferimento alle “insegne di esercizio”, non applicabile alle “preinsegne”, proprio in ragione della loro affermata natura sostanziale di mezzo di pubblicità, la quale accomuna le preinsegne alle insegne in senso stretto, imponendo anche per le prime la regola del pagamento del canone per la pubblicità, oggi come detto accorpato nel C.U.P.
Va infine considerato che, oltre a non essere stato contestato dalla parte appellante, neppure nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza che la misura complessiva delle insegne riferite all'ufficio postale di Cavaglià di i cui si tratta, non superi i 5 mq, ciò Controparte_1 si evince dalla stessa lettura dell'avviso di accertamento in questione, che riguarda infatti 3 preinsegne ed un insegna luminosa, le quali hanno estensione di 1 mq ciascuna, il che rende pienamente fondata l'eccezione di esenzione suddetta, invocata dalla parte appellata costituitasi.
Da tali assorbenti considerazioni consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata benché per diversi motivi, con condanna dell'appellante, in solido con la parte appellata x artt. 91 e 97 c.p.c., in ragione della soccombenza e Controparte_2 dell'interesse comune, alla refusione unitaria delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata tenuto conto anche della mancata costituzione Controparte_1 in proprio del nei due gradi di giudizio, che dunque non ha aggravato Controparte_3
l'attività difensiva dell'appellata vittoriosa.
Dette spese si liquidano mediante le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto dello scaglione di valore inferiore ad € 1.110,00, con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi e gradi processuali, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in complessivi
€.332,00 per il presente appello (tab. 2), il tutto oltre accessori di legge.
Occorre infine dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, essendo l'impugnazione stata respinta integralmente.
pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 133/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Biella in data 10/10/2023 e depositata in data 30/10/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza sulla base di diversa motivazione;
- condanna l'appellante e l'appellato in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che Controparte_1 liquida in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A di legge;
- dichiara sussistenti per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Biella il 14/1/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
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