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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Proposta da:
(C.F. - P. I.V.A ), titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 della omonima ditta individuale corrente in Lavagna (GE), Via Goito n. 98, elettivamente domiciliato in Chiavari, Via Rivarola n. 55 presso lo studio dell'avv. Antonino Bongiorno
EG (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2 all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via
Massimo D'Azeglio, n. 25 presso lo studio dell'avv. Emanuela Dall'Ara (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta;
-Appellata
-nonché contro-
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._5 residente a[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fulvio Villa (C.F.
), dall'avv. Luca Pietra (C.F. ) e dall'avv. C.F._6 C.F._7
NR EN (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio di C.F._8 quest'ultimo, sito in Chiavari (GE), Via Trieste, n. 35/14;
-Appellato
-per la riforma-
della sentenza n. 743/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.10.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) In via preliminare, Voglia la Corte di Appello adita dichiarare la nullità e comunque la inutilizzabilità ai fini del decidere della consulenza tecnica di Ufficio redatta in primo grado in quanto basata in via esclusiva sui valori OMI e disporre quindi il rinnovo della consulenza tecnica di Ufficio con nomina di nuovo CTU che esaminato
l'immobile per cui è causa ne accerti, con il metodo comparativo reddituale, quale fosse il valore di mercato alla data del 19.03.19; b) Nel merito dichiarare inefficace nei confronti del creditore l'atto di compravendita stipulato in data 19.03.19 tra Parte_1 CP_1
e n. 6873 di rep. e n. 3107 di racc. Notaio relativo
[...] Controparte_2 Persona_1 all'immobile sito in Comune di RI Via Fornara 13 (a catasto n. 6) fg. 21 mapp. 98 sub 6 piano 3 – 4 zona cens. 1 cat A4 cl. II vani 3,5; c) Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis CP_1 respingere l'interposto appello e confermare integralmente la sentenza n.743/2024 pronunciata dal Tribunale della Spezia nella causa avente N.R.G. 1040/2019, pubblicata il
29.10.2024 Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, CP_2 previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria tutte del caso e di legge: - in via principale, rigettare integralmente, per i motivi e le causali esposti nel presente atto, l'appello interposto dal signor avverso la sentenza n. 743 del 29 ottobre 2024, Parte_1 resa dal Tribunale di La Spezia all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 1040/2019, G.I., dottoressa Adriana GHERARDI, siccome del tutto inammissibile, manifestamente infondato, non provato o come meglio; - in via riconvenzionale e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accolto l'appello del signor nei confronti degli Parte_1 appellati, condannare la signora alla restituzione, in favore del signor CP_1
della somma di Euro 123.400,00=, da quest'ultimo già corrisposta per l'acquisto CP_2 dell'immobile per cui è causa, anche condizionatamente all'avvio dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'immobile medesimo;
- sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 06.05.19, titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, conveniva in giudizio nanti il Tribunale di La Spezia e CP_1 CP_2
chiedendo la revocatoria dell'atto di compravendita tra questi ultimi concluso in data
[...]
19.3.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in RI, censito Catasto Fabbricati del Comune di RI, Foglio 21, particella 98, sub. 6, venduto al prezzo di € 123.400,00.
In particolare, il agiva sulla base di un proprio credito attualmente sub iudice nei Parte_1 confronti della il giudizio di primo grado, volto all'accertamento di tale diritto di credito, CP_1 si svolgeva dinnanzi al Tribunale della Spezia e si concludeva con la sentenza n.844/2023, che rigettava la domanda dell'attore. Tale sentenza è stata oggetto di appello da parte del Parte_1
e il giudizio di impugnazione si concludeva con la sentenza di questa Corte nel proc. N.
1171/2023 del 19.12.2024 con cui il gravame era respinto. proponeva Parte_1 quindi ricorso per Cassazione avverso detta decisione (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 09.09.25).
L'originario attore riteneva che, nel caso di specie, sarebbero sussistiti tutti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria, avendo egli agito sulla base di un diritto di credito non ancora accertato, ma attualmente sub iudice, essendo stato la a conoscenza CP_1 dell'esistenza e dell'ammontare del debito nei di lui confronti ed avendo la stessa posto in essere l'atto dispositivo impugnato al fine di sottrarre il proprio unico bene immobile libero da pesi all'eventuale azione esecutiva del creditore. Ancora, l'odierno appellante sosteneva che, nella fattispecie in esame, la scientia fraudis si sarebbe potuta ricavare dal fatto che tra l'originaria convenuta, il di lei coniuge (non parte del presente giudizio e a sua volta debitore del per la medesima obbligazione) e il Parte_1
vi sarebbe stato un rapporto di conoscenza, desumibile dal fatto che il CP_2 CP_2 avrebbe, negli anni, frequentato le zone di RI e di La Spezia, anche partecipando ad una regata. Inoltre, sia il che il coniuge della sarebbero stati proprietari di CP_2 CP_1 appartamenti siti nel Comune di RI.
Il , a sostegno della propria tesi, adduceva altresì: che le controparti non avrebbero Parte_1 fornito la prova che il loro contatto ai fini della compravendita era avvenuto tramite Agenzia
Immobiliare; che il prezzo versato per l'acquisto sarebbe stato vile;
che il corrispettivo sarebbe stato pagato tramite assegni direttamente incassati dalla parte venditrice, senza attendere la verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli opponibili all'acquirente; che sarebbe intercorso solo un brevissimo arco temporale tra la notifica dell'atto di citazione nei confronti della effettuata in data 1.3.2019 ed avvenuta per compiuta giacenza in data 16.3.2019, e CP_1 la stipula del rogito (19.3.2019).
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attore per difetto dei presupposti di Controparte_2 legge.
In particolare, in merito alla scientia fraudis entrambi negavano una pregressa conoscenza, eccepivano la congruità del prezzo e la mancanza di anomalie nel contenuto del rogito. Inoltre, la parte sosteneva di essere stata messa in contatto con il tramite un'Agenzia CP_1 CP_2
Immobiliare denominata Casa Mare e di avere poi stipulato un contratto preliminare presso una agenzia immobiliare sita in RI.
Il dichiarava di non avere avuto alcun pregresso rapporto di amicizia e/o di conoscenza CP_2 con la e il di lei marito, senza nulla specificare in relazione alla modalità con cui era CP_1 venuto in contatto con la parte ai fini dell'acquisto.
La causa veniva inizialmente istruita sulla base dei solo documenti prodotti dalle parti, e veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 06.10.22.
Successivamente, con ordinanza del 02.01.23, la causa veniva rimessa in istruttoria, avendo ravvisato il primo Giudice la necessità di svolgere una consulenza tecnica di ufficio per determinare il valore dell'immobile per cui è lite al tempo della conclusione dell'atto di compravendita impugnato ex art. 2901 c.c.
Esperita la CTU, la causa era infine nuovamente rimessa in decisione in data 13.06.24.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di La Spezia statuiva quanto segue: “rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
; condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 [...]
e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi CP_3 Controparte_2
€ 14.103, 00 ciascuno per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché a favore del solo anche di € 759,00 per spese. Con spese di CTU definitivamente a Controparte_2 carico di parte attrice.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- in via preliminare, la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 sarebbe stata inammissibile perché proposta soltanto nella prima memoria istruttoria e infondata nel merito, perché generica e contraddetta dalle risultanze della CTU;
- nel merito, quanto al requisito dell'esistenza del credito per la cui tutela era stata avviata l'azione revocatoria de qua, lo stesso sarebbe stato in corso di accertamento a seguito dell'azione esperita da che, peraltro, in data 01.03.19, aveva Parte_1 notificato l'atto introduttivo di quel giudizio anche a CP_1
- quanto al requisito dell'eventus damni, l'immobile alienato dall'odierna appellata sarebbe stato l'unico privo di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
- quanto al requisito della scientia fraudis, la sarebbe stata a conoscenza della CP_1 conoscenza “dell'astratta possibilità che il rivolgesse domande nei suoi Parte_1 confronti, nella sua qualità di comproprietaria dell'imbarcazione in relazione alla quale era sorta l'obbligazione a carico del coniuge Sig. (pag. 4 della sentenza CP_4 impugnata), in quanto l'odierno appellante le avrebbe notificato in data 01.03.19 l'atto introduttivo del giudizio volto all'accertamento del di lui diritto di credito;
- quanto al requisito della scientia fraudis, la pregressa conoscenza tra l'alienante e il terzo acquirente, nel caso di specie, sarebbe stata desumibile, soprattutto, dall'assenza di un contratto preliminare di compravendita, nonché dalle contrastanti dichiarazioni rese dalla e dal in punto intermediazione di un'agenzia immobiliare, CP_1 CP_2 peraltro espressamente esclusa nel rogito notarile;
- tuttavia, il solo dato della conoscenza tra e non CP_1 Controparte_2 sarebbe stato sufficiente al fine di concludere che quest'ultimo fosse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, considerato che il CTU aveva quantificato il valore dell'appartamento per cui è causa in misura inferiore al prezzo di vendita;
- il fatto che le parti avrebbero concluso l'affare in modo particolarmente rapido non sarebbe stato dirimente, giacché questo avrebbe potuto essere riconducibile alle più diverse esigenze personali;
- le prove orali che erano state richieste dall'originaria parte attrice sarebbero state inammissibili in quanto irrilevanti e generiche, poiché non volte a dimostrare gli effettivi rapporti tra il ed i coniugi - CP_2 CP_1 CP_4
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.11.24, impugnava la Parte_1 predetta decisione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo (“OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 C.C., 2697 C.C., 2727
C.C., 2728 C.C., 2729 C.C. E 115 C.P.C.”), l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di La Spezia aveva escluso la ricorrenza della scientia fraudis in capo a . Controparte_2
In particolare, il , dopo aver premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, Parte_1 tale requisito dell'azione ex art. 2901 c.c. potrebbe dirsi sussistente anche quando il terzo non conosca nel dettaglio la situazione debitoria dell'alienante, ma sia genericamente consapevole
“che l'atto posto in essere metteva in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio” (pag. 9 dell'appello), evidenziava che, nel caso di specie, con l'atto del 19.03.19, si sarebbe spogliata dell'unico bene utilmente aggredibile presente nel suo CP_1 patrimonio e ciò, sempre secondo la giurisprudenza della S.C., avrebbe consentito di ritenere provato in re ipsa la scientia fraudis in capo a . Controparte_2
Inoltre, l'originario attore sosteneva che, nel giudizio di prime cure, egli, oltre al profilo della vicinanza temporale tra la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento del credito e la conclusione dell'atto del 19.03.19, aveva altresì argomentato la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente valorizzando la mancata consegna al notaio rogante degli assegni circolari pattuiti come strumento di pagamento. Tale omissione, infatti, sarebbe stata sospetta perché, di norma, la consegna degli assegni circolari da parte dell'acquirente avverrebbe solo dopo la trascrizione dell'atto di compravendita, per verificare l'eventuale presenza di iscrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'alienante. Se, invece, nella fattispecie in esame, gli assegni erano stati consegnati direttamente alla ciò sarebbe avvenuto CP_1 proprio al fine di impedire il loro sequestro, nella consapevolezza della grave esposizione debitoria dell'odierna appellata.
Infine, il rammentava che, nel procedimento di primo grado, le controparti avevano Parte_1 reso dichiarazioni contrastanti in ordine alla stipula di un contratto preliminare prima della conclusione dell'atto del 19.03.19 e in ordine all'intervento di un'agenzia immobiliare nella compravendita immobiliare de qua.
Con il secondo motivo (“VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 C.P.C., 132 C.P.C. E 2697 C.C.”),
l'appellante si doleva dell'erroneità e dell'illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa, recependo acriticamente le conclusioni raggiunte dal CTU, aveva stabilito che il prezzo pagato per l'immobile oggetto di lite era superiore al suo valore effettivo.
In argomento, il eccepiva, anzitutto, la violazione da parte del Tribunale di La Parte_1
Spezia dell'art. 132 c.p.c., per avere il giudicante omesso di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di aderire alle valutazioni operate dal CTU.
Nel merito dell'elaborato peritale, l'originario attore sosteneva che il CTU avrebbe errato nell'utilizzare i valori OMI come parametro per determinare quale sarebbe stato il giusto prezzo dell'immobile per cui è causa all'epoca della stipula del contratto di compravendita (19.03.19).
Inoltre, l'appellante osservava che il proprio consulente di parte, prendendo in considerazione immobili analoghi siti nelle immediate vicinanze di quello oggetto del presente giudizio, aveva concluso che gli stessi avrebbero avuto un valore superiore rispetto a quello indicato dal CTU,
e il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente mancato di considerare tali valutazioni del
CTP.
La Corte, con ordinanza del 20.12.24, accoglieva il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dall'appellante per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata prima dell'udienza di comparizione, fissata in data 17.04.25.
In particolare, si reputava:
- quanto al fumus boni iuris, che fosse “da verificare e maggiormente approfondire la fondatezza di quella che in effetti è la questione centrale del presente appello, oggetto del suo primo motivo, e cioè l'omessa applicazione degli articoli 2901, 2697, 2727, 2728
2729 c.c. e 115 c.p.c., avendo fin dall'atto introduttivo l'attore, odierno appellante, precisato che la vendita posta in essere dalla allora convenuta aveva sottratto al creditore , “l'unico immobile, libero da ipoteche” della debitrice e Parte_1 tale circostanza non era stata contestata per tutto il corso del giudizio sicchè la prova della conoscenza del pregiudizio era da ritenersi in re ipsa, dovendosi altresì esaminare la questione della congruità del prezzo della compravendita oltre che le altre
“anomalie” della stessa”;
- quanto al periculum in mora, che apparisse “condivisibile la difesa di parte appellante secondo la quale la sussistenza dello stesso appare incontestabile in relazione alla posizione della signora la quale è nullatenente e pluri-esecutata, evidenziando CP_1 altresì che il pregiudizio non deriverebbe tanto dall'entità della somma ma dalla circostanza che ove dovesse effettuare il pagamento non avrebbe alcuna possibilità di recuperare l'importo pagato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che la Corte di Appello di Genova, con la sentenza n.
1562/2024, aveva rigettato l'impugnazione proposta da Parte_1 confermando la sentenza n. 844/23 del Tribunale di La Spezia, che aveva escluso la sussistenza del di lui credito nei confronti di che ella non avrebbe mai CP_1 scritto, nei propri atti difensivi, di essersi avvalsa dell'intermediazione della Agenzia
Casamare di RI (SP) al fine della vendita dell'immobile sito in RI (SP), via
Fornara n. 13, né di aver stipulato un contratto preliminare con Controparte_2 presso i locali dell'agenzia immobiliare di RI (SP); che, nel caso di specie, il requisito dell'eventus damni non sussisterebbe perché le azioni esecutive promosse dall'originario attore avverso (coniuge di e suo Controparte_5 CP_1 condebitore) sarebbero in corso e, quindi, potrebbero anche essere satisfattive del credito del;
l'atto di disposizione non avrebbe reso impossibile Parte_1
l'adempimento, perché ella risulterebbe comproprietaria, in ragione della metà, di un altro immobile con , ossia lo studio censito al Catasto Fabbricati del Controparte_5
Comune della Spezia, fg.34 part-266 sub. 21; in punto scientia fraudis, che controparte non avrebbe fornito alcuna prova dell'asserita contezza, in capo a Controparte_2 della situazione debitoria dell'alienante; che sarebbe priva di fondamento la tesi avversaria secondo cui il notaio, prima di rogare l'atto di compravendita immobiliare, sarebbe tenuto a verificare la solvibilità dell'alienante; - quanto al secondo motivo, che le valutazioni svolte dal CTU nominato arch. Per_2 sarebbero state del tutto condivisibili e motivate;
che il CTU avrebbe espressamente e adeguatamente contraddetto le obiezioni mosse dal CTP dell'originario attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.03.25, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_2
- quanto al primo motivo, che la tesi avversaria, secondo cui la cessione dell'unico bene immobile del debitore consentirebbe di ritenere provato in re ipsa la scientia fraudis in capo al terzo sarebbe priva di fondamento e la sentenza della Corte di Cassazione citata da controparte (n. 7507/2007) sarebbe stata pronunciata in una fattispecie diversa da quella a mani, in cui l'atto dispositivo era avvenuto nell'ambito di un medesimo nucleo familiare;
che le istanze di prova orale formulate dal in primo grado non Parte_1 sarebbero state reiterate né in sede di p.c. dinnanzi al Tribunale di La Spezia, né in sede di appello, sicché le stesse dovrebbero ritenersi rinunciate, con ogni conseguenza in punto prova della scientia fraudis; che il fatto che egli non abbia scelto di avvalersi della facoltà del deposito del prezzo prevista dall'art. 1, c. 63, L. 124/17 dimostrerebbe la sua buona fede nella scelta di consegnare direttamente alla venditrice gli assegni circolari;
che il notaio rogante non avrebbe alcun obbligo di verificare la solvibilità dell'alienante prima della stipula del contratto di compravendita immobiliare;
che egli e la CP_1 sarebbero stati presentati da un agente immobiliare conoscente di quest'ultima e questo sarebbe coerente con la dichiarazione, contenuta nel rogito del 19.03.19, che le parti non si erano avvalse di alcuna mediazione immobiliare;
- quanto al secondo motivo, che il Giudice di primo grado non sarebbe incorso nella violazione dell'art. 132 c.p.c. dedotta ex adverso, avendo egli motivato in maniera sintetica la propria adesione alle conclusioni del CTU;
che la relazione del consulente di parte rappresenterebbe una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio;
che il consulente tecnico avrebbe correttamente valutato il valore dell'immobile per cui è lite, facendo riferimento ai valori OMI applicabili ratione temporis e anche alle caratteristiche specifiche dell'appartamento in questione.
Inoltre, , nel suo atto introduttivo, riproponeva, ex art. 346 c.p.c., la domanda Controparte_2 trasversale da lui formulata in primo grado nei confronti di di essere tenuto CP_1 indenne da ogni pregiudizio derivante dalla eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. dell'atto di compravendita impugnato da se del caso alla condizione Parte_1 sospensiva rappresentata dall'attivazione, da parte di quest'ultimo, di azioni esecutive nei riguardi dell'odierna appellata.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 18.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 09.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 10.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre prendere posizione sulla tematica, introdotta dall'appellante con la comparsa conclusionale, dell'asserita formazione di un giudicato interno sulle questioni inerenti all'esistenza, nel caso di specie, del credito per la cui tutela è stata azionato il presente procedimento e alla ricorrenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Ebbene, deve sul punto anzitutto evidenziarsi che l'eventuale giudicato interno generatosi rispetto a tali tematiche non potrebbe comunque ritenersi opponibile all'appellato e CP_2 ciò in virtù del fatto che il suo coinvolgimento nella vicenda de qua concerne soltanto il profilo della scientia fraudis, la cui sussistenza, come sopra riportato, nel caso di specie è stata espressamente esclusa dal Giudice di primo grado e tale statuizione è stata fatta oggetto di apposita censura da parte dell'appellante.
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell'appellata si rileva che ella, pur non avendo CP_1 espressamente proposto appello incidentale, nel presente giudizio di appello ha dedotto e argomentato in punto sussistenza del credito, eventus damni e scientia damni riproponendo le difese svolte nel procedimento di prime cure.
In ogni caso, va osservato che la questione assume scarsa rilevanza in considerazione del fatto che, nel caso di specie, questa Corte, a prescindere dagli ulteriori elementi costitutivi dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., reputa insussistente la consapevolezza, in capo al terzo, di nuocere alle ragioni creditorie con il proprio acquisto, come ci si appresta a illustrare nell'esame del primo motivo di appello.
Ed invero, giova rammentare che l'appellante, con tale censura, in sintesi, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa, principalmente sulla scorta delle risultanze della CTU esperita, aveva escluso che , nell'acquistare da Controparte_2
l'appartamento sito in RI (SP), Via Fornara n. 13, fosse consapevole del CP_1 danno che tale alienazione avrebbe arrecato alla tutela del credito vantato da Parte_1 nei confronti dell'odierna appellata (anche se si constata – incidenter tantum – che, allo stato attuale, sia il Tribunale di La Spezia nella sentenza n. 844/23, sia questa Corte con la sentenza n. 1562/24 hanno escluso la sussistenza del credito medesimo).
Il , nella propria comparsa conclusionale (pag. 8), ha elencato gli elementi di fatto Parte_1 che, secondo la propria tesi, consentirebbero di ritenere provata la scientia fraudis in capo al
CP_2
“(…) - Vendita dell'unico bene libero da gravami;
- Pagamento del prezzo contestualmente alla vendita senza garanzia e prima della trascrizione;
- Vendita effettuata subito dopo la notifica alla debitrice dell'atto introduttivo del giudizio introdotto dal creditore per il pagamento;
- Rapidità anomala della vendita senza alcuna garanzia per il compratore;
- Pregressa conoscenza tra parte acquirente e parte venditrice;
- Esistenza di procedura esecutiva immobiliare a carico della davanti al Tribunale di La CP_1
Spezia, risultante dalle trascrizioni;
- Pregiudizio per il ceto creditorio. (…)”.
Tali circostanze di fatto, ad avviso di questa Corte, non sono sufficienti a provare in via presuntiva la scientia fraudis in capo a . Controparte_2
Ed invero, si evidenzia che, nel caso di specie, l'odierno appellato avrebbe potuto dirsi consapevole del pregiudizio che il suo acquisto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie solo se la parte onerata ( avesse dimostrato non solo una generica pregressa Parte_1 conoscenza tra lui e ma anche una sua cognizione della di lei esposizione CP_1 debitoria nei riguardi dell'originario attore. Una simile prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta nella fattispecie in esame, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, pare opportuno puntualizzare che la e il non sono legati da alcun CP_1 CP_2 vincolo di parentela o legame affettivo e, anzi, entrambi hanno fin dall'inizio del presente procedimento negato di essersi conosciuti prima delle trattative sfociate nella vendita dell'immobile di RI (SP), Via Fornara n. 13. A tale riguardo, si osserva che le allegazioni di parte appellante circa la presunta frequentazione, da parte del della città di RI CP_2
e del suo “porto e marina” (pag. 6 dell'appello), oltre ad essere generiche, sono rimaste del tutto sfornite di prova, non essendo state ritenute rilevanti le istanze di prova orale formulate dall'originario attore in primo grado, “in quanto non volte a dimostrare gli effettivi rapporti tra il ed i coniugi ” (pag. 5 della sentenza impugnata). Si rileva, inoltre, che CP_2 Persona_3 tali istanze istruttorie, non ammesse dal Giudice di prime cure, non sono state riproposte con l'atto di appello, sicché le stesse devono in questa sede intendersi definitivamente rinunciate.
In aggiunta, deve puntualizzarsi che, ai fini della prova della conoscenza, da parte di CP_2
dei debiti di nei confronti del , non appaiono sufficienti né
[...] CP_1 Parte_1 il doc. 10) dell'originario attore, che attesta la partecipazione dell'odierna appellato ad una gara indetta dal Comune di La Spezia, né il fatto, meramente allegato, che il e la CP_2 CP_1 siano stati presentati da un'agente immobiliare di RI (SP).
A tale ultimo riguardo, si osserva che, anche a voler desumere una pregressa conoscenza tra gli odierni appellati dal contrasto tra le affermazioni di circa il presunto intervento CP_1 di un mediatore immobiliare nella conclusione dell'affare de quo e quanto dichiarato nel rogito del 19.03.19, tale circostanza, come condivisibilmente opinato dal primo Giudice, “non è sufficiente a far ritenere che il fosse in tali rapporti con la o con il di lei coniuge, CP_2 CP_1 da essere al corrente della loro situazione debitoria.” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Quanto, poi, all'indizio rappresentato dalla “rapidità anomala della vendita senza alcuna garanzia per il compratore”, si osserva che l'appellante non ha mai dedotto, né tantomeno provato, di aver in qualche modo coinvolto nelle azioni giudiziarie intentate Controparte_2 ai danni di o del di lei marito, né dette azioni sono state menzionate nel rogito CP_1 del 19.03.19, con la conseguenza che appare del tutto verosimile ritenere che l'odierno appellato, alla data della stipula dell'atto di compravendita immobiliare, non fosse a conoscenza del fatto che il , in data 25.02.19, aveva notificato alla l'atto di citazione Parte_1 CP_1 introduttivo del giudizio finalizzato all'accertamento del suo credito. Neppure le argomentazioni svolte dal con riferimento alle modalità di pagamento Parte_1 del prezzo e all'attività del notaio rogante risultano convincenti.
Infatti, come condivisibilmente eccepito dalla difesa dell'appellato (cfr. pagg. 9 – 10 della comparsa di costituzione e risposta):
- il deposito del prezzo ex art. 1, c. 63, L. 147/13 costituisce una mera facoltà riconosciuta all'acquirente di un immobile e, quindi, la circostanza che, nel caso di specie, le parti abbia deciso di non avvalersi di tale strumento appare del tutto neutra ai fini della prova della scientia fraudis, non potendosi peraltro verificare in alcun modo l'asserzione dell'appellante, secondo cui, nella maggior parte dei casi, l'acquirente di un immobile, alla stipula dell'atto, preferirebbe consegnare il prezzo di vendita in deposito al pubblico ufficiale rogante invece che direttamente alla parte venditrice;
- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non può rientrare nella prestazione professionale del notaio il dovere di consigliare al venditore di accertare la solvibilità del compratore o di consigliare al compratore di verificare l'inesistenza di eventuali vizi” (Cass. Civ., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7707; si veda in termini anche Cass. Civ.,
Sez. III, 26.07.19, n. 20297).
Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, si evidenzia, da un lato, che, per ammissione dello stesso appellante, l'appartamento alienato dalla rappresentava “l'unico di sua CP_1 proprietà esclusiva e l'unico privo di iscrizioni pregiudizievoli” (pag. 6 dell'appello) e, dall'altro lato, che nell'atto notarile del 19.03.19, all'art. 5 (rubricato “PROVENIENZA –
”), si legge: “La parte venditrice garantisce la proprietà e disponibilità di quanto CP_6 venduto per esserle pervenuti, i diritti di nuda proprietà, in forza di atto a rogito Notaio
in data 11 aprile 2001, n. 106.074/7352 Repertorio, registrato a La Spezia il Persona_4
23 aprile 2001 al n. 936, e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di La
Spezia Territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare di Sarzana in data 18 aprile 2001 al n.
854 di formalità. L'usufrutto si è consolidato alla nuda proprietà a seguito della morte del signor avvenuta il 17 febbraio 2009 e della morte della signora Persona_5 CP_7 avvenuta il 18 settembre 2009. La parte venditrice garantisce altresì la libertà di esso da vincoli, pesi ed oneri di qualsiasi natura, da privilegi anche fiscali, da diritti reali o personali che ne diminuiscano il godimento o la disponibilità, da diritti di prelazione legale o convenzionale, nonché da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, con la garanzia per l'evizione.”. Tale previsione contrattuale appare invero sufficiente a “rassicurare” l'acquirente circa la validità e la sicurezza del proprio acquisto. D'altronde, come detto, il notaio non avrebbe potuto spingersi a compiere accertamenti circa la solvibilità o al situazione debitoria di parte alienante, pena la verosimile violazione del dovere di imparzialità previsto dall'art. 41 del codice deontologico notarile, contenuto nella deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008 del Consiglio nazionale del notariato (“Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.”).
In conclusione, si ritiene che gli indizi dedotti dall'appellante con la censura in esame non possano dirsi sufficientemente gravi, precisi e concordanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729
c.c., con la conseguenza che, nel caso di specie, come correttamente deciso dal Tribunale di La
Spezia, non ha fornito, nemmeno in via presuntiva, la prova della scientia Parte_1 fraudis in capo a con riferimento all'acquisto, da parte sua, dell'immobile Controparte_2 sito in RI (SP), Via Fornara n. 13 da CP_1
Pertanto, il primo motivo è infondato.
Ad analoghe conclusioni si ritiene di pervenire con riguardo al secondo motivo di appello.
Ed invero, in primo luogo, quanto all'eccepita violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere il giudicante omesso di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di aderire alle valutazioni operate dal CTU, appare sufficiente ricordare la Giurisprudenza consolidata affermatasi sul punto a mente della quale quando il Giudice di merito ha aderito alle conclusioni del Consulente
Tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il Giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022
- Rv. 664367 – 01; Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 - Rv. 634182 - 01; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 - Rv. 606211 - 01). Da tale principi deriva, peraltro, che sarebbe stato onere di parte appellante dedurre l'omessa valutazione delle eventuali osservazioni dei consulenti di parte, non da parte dell'organo giudicante, bensì da parte dello stesso C.T.U., in quanto è in tale seconda ipotesi che il richiamo alle conclusioni di quest'ultimo da parte dell'organo giudicante si sarebbe potuto rivelare carente sul piano dell'analisi delle argomentazioni difensive e, di riflesso, sul pieno adempimento dell'obbligo motivazionale (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 -
Rv. 661839 - 01).
Va, del resto, rammentato ulteriormente che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di Consulenza
Tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 22056 del 13/10/2020 - Rv. 659275 – 01; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 - Rv. 653010 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del
03/06/2016 - Rv. 639844 - 01): il che è quanto si è verificato nel caso in esame.
Non solo, ma quanto al merito della doglianza, se ne rileva la evidente infondatezza sol che si consideri che:
- il C.T.U. non si è limitato a valutare l'immobile oggetto di causa utilizzando
(correttamente) i valori dati dell'Agenzia delle Entrate relativi alle abitazioni civili del primo semestre 2019 (epoca del rogito) in fascia OMI B1 (precisando peraltro che il civico corretto a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione è il n. 13), avendo altresì tenuto conto di un complesso di elementi oggettivi riguardanti lo stesso quali la sua ubicazione, priva di vista mare, la mera accessibilità pedonale da carruggio, la sua ridotta esposizione alla luce naturale, la scarsa altezza interna, le ridotte dimensioni e l'accentuato sviluppo verticale del vano scale, il degradato stato di conservazione degli infissi esterni e degli intonaci dovuti a fenomeni di infiltrazioni/umidità,
- le ulteriori osservazioni svolte dal CTP dell'appellante, a cui peraltro il CTU ha compiutamente
contro
-dedotto, volte ad evidenziare il maggior valore attribuito ad immobili analoghi siti nelle immediate vicinanze, che dovevano pertanto essere posti in comparazione, non appaiono rilevanti, appartenendo pacificamente detti immobili ad una diversa zona (B3) di più elevato pregio e valore, come tale, non omogenea ai fini del giudizio di comparazione de quo e dovendosi in ogni caso applicare, ai fini della valutazione della congruità del prezzo in esame, i valori OMI relativi all'epoca del rogito (2019) e non quelli presi in considerazione dal CTP, relativi all'anno 2023. Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame e la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 e applicati i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non eccessiva complessità delle questioni trattate.
Deve inoltre rilevarsi che costituendosi in giudizio, ha fornito prova Controparte_2 documentale di aver versato la somma di euro 1139,80 a titolo di contributo unificato in relazione alla domanda riconvenzionale da lui riproposta nel presente procedimento di impugnazione. Pertanto, sempre in virtù del principio della soccombenza, Parte_1 dovrà essere condannato a rifondere a anche tale spesa viva. Controparte_2
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 743/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.10.24;
- Condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.060 per compensi in favore di ciascuno dei due appellati, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna altresì al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di euro 1139,80 a titolo di rimborso del contributo unificato da questi versato all'atto della costituzione in giudizio.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, in data 15.10.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Proposta da:
(C.F. - P. I.V.A ), titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 della omonima ditta individuale corrente in Lavagna (GE), Via Goito n. 98, elettivamente domiciliato in Chiavari, Via Rivarola n. 55 presso lo studio dell'avv. Antonino Bongiorno
EG (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._2 all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via
Massimo D'Azeglio, n. 25 presso lo studio dell'avv. Emanuela Dall'Ara (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta;
-Appellata
-nonché contro-
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._5 residente a[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fulvio Villa (C.F.
), dall'avv. Luca Pietra (C.F. ) e dall'avv. C.F._6 C.F._7
NR EN (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio di C.F._8 quest'ultimo, sito in Chiavari (GE), Via Trieste, n. 35/14;
-Appellato
-per la riforma-
della sentenza n. 743/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.10.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) In via preliminare, Voglia la Corte di Appello adita dichiarare la nullità e comunque la inutilizzabilità ai fini del decidere della consulenza tecnica di Ufficio redatta in primo grado in quanto basata in via esclusiva sui valori OMI e disporre quindi il rinnovo della consulenza tecnica di Ufficio con nomina di nuovo CTU che esaminato
l'immobile per cui è causa ne accerti, con il metodo comparativo reddituale, quale fosse il valore di mercato alla data del 19.03.19; b) Nel merito dichiarare inefficace nei confronti del creditore l'atto di compravendita stipulato in data 19.03.19 tra Parte_1 CP_1
e n. 6873 di rep. e n. 3107 di racc. Notaio relativo
[...] Controparte_2 Persona_1 all'immobile sito in Comune di RI Via Fornara 13 (a catasto n. 6) fg. 21 mapp. 98 sub 6 piano 3 – 4 zona cens. 1 cat A4 cl. II vani 3,5; c) Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, adversis reiectis CP_1 respingere l'interposto appello e confermare integralmente la sentenza n.743/2024 pronunciata dal Tribunale della Spezia nella causa avente N.R.G. 1040/2019, pubblicata il
29.10.2024 Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, CP_2 previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria tutte del caso e di legge: - in via principale, rigettare integralmente, per i motivi e le causali esposti nel presente atto, l'appello interposto dal signor avverso la sentenza n. 743 del 29 ottobre 2024, Parte_1 resa dal Tribunale di La Spezia all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 1040/2019, G.I., dottoressa Adriana GHERARDI, siccome del tutto inammissibile, manifestamente infondato, non provato o come meglio; - in via riconvenzionale e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accolto l'appello del signor nei confronti degli Parte_1 appellati, condannare la signora alla restituzione, in favore del signor CP_1
della somma di Euro 123.400,00=, da quest'ultimo già corrisposta per l'acquisto CP_2 dell'immobile per cui è causa, anche condizionatamente all'avvio dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'immobile medesimo;
- sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 06.05.19, titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, conveniva in giudizio nanti il Tribunale di La Spezia e CP_1 CP_2
chiedendo la revocatoria dell'atto di compravendita tra questi ultimi concluso in data
[...]
19.3.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in RI, censito Catasto Fabbricati del Comune di RI, Foglio 21, particella 98, sub. 6, venduto al prezzo di € 123.400,00.
In particolare, il agiva sulla base di un proprio credito attualmente sub iudice nei Parte_1 confronti della il giudizio di primo grado, volto all'accertamento di tale diritto di credito, CP_1 si svolgeva dinnanzi al Tribunale della Spezia e si concludeva con la sentenza n.844/2023, che rigettava la domanda dell'attore. Tale sentenza è stata oggetto di appello da parte del Parte_1
e il giudizio di impugnazione si concludeva con la sentenza di questa Corte nel proc. N.
1171/2023 del 19.12.2024 con cui il gravame era respinto. proponeva Parte_1 quindi ricorso per Cassazione avverso detta decisione (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 09.09.25).
L'originario attore riteneva che, nel caso di specie, sarebbero sussistiti tutti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria, avendo egli agito sulla base di un diritto di credito non ancora accertato, ma attualmente sub iudice, essendo stato la a conoscenza CP_1 dell'esistenza e dell'ammontare del debito nei di lui confronti ed avendo la stessa posto in essere l'atto dispositivo impugnato al fine di sottrarre il proprio unico bene immobile libero da pesi all'eventuale azione esecutiva del creditore. Ancora, l'odierno appellante sosteneva che, nella fattispecie in esame, la scientia fraudis si sarebbe potuta ricavare dal fatto che tra l'originaria convenuta, il di lei coniuge (non parte del presente giudizio e a sua volta debitore del per la medesima obbligazione) e il Parte_1
vi sarebbe stato un rapporto di conoscenza, desumibile dal fatto che il CP_2 CP_2 avrebbe, negli anni, frequentato le zone di RI e di La Spezia, anche partecipando ad una regata. Inoltre, sia il che il coniuge della sarebbero stati proprietari di CP_2 CP_1 appartamenti siti nel Comune di RI.
Il , a sostegno della propria tesi, adduceva altresì: che le controparti non avrebbero Parte_1 fornito la prova che il loro contatto ai fini della compravendita era avvenuto tramite Agenzia
Immobiliare; che il prezzo versato per l'acquisto sarebbe stato vile;
che il corrispettivo sarebbe stato pagato tramite assegni direttamente incassati dalla parte venditrice, senza attendere la verifica dell'assenza di formalità pregiudizievoli opponibili all'acquirente; che sarebbe intercorso solo un brevissimo arco temporale tra la notifica dell'atto di citazione nei confronti della effettuata in data 1.3.2019 ed avvenuta per compiuta giacenza in data 16.3.2019, e CP_1 la stipula del rogito (19.3.2019).
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attore per difetto dei presupposti di Controparte_2 legge.
In particolare, in merito alla scientia fraudis entrambi negavano una pregressa conoscenza, eccepivano la congruità del prezzo e la mancanza di anomalie nel contenuto del rogito. Inoltre, la parte sosteneva di essere stata messa in contatto con il tramite un'Agenzia CP_1 CP_2
Immobiliare denominata Casa Mare e di avere poi stipulato un contratto preliminare presso una agenzia immobiliare sita in RI.
Il dichiarava di non avere avuto alcun pregresso rapporto di amicizia e/o di conoscenza CP_2 con la e il di lei marito, senza nulla specificare in relazione alla modalità con cui era CP_1 venuto in contatto con la parte ai fini dell'acquisto.
La causa veniva inizialmente istruita sulla base dei solo documenti prodotti dalle parti, e veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 06.10.22.
Successivamente, con ordinanza del 02.01.23, la causa veniva rimessa in istruttoria, avendo ravvisato il primo Giudice la necessità di svolgere una consulenza tecnica di ufficio per determinare il valore dell'immobile per cui è lite al tempo della conclusione dell'atto di compravendita impugnato ex art. 2901 c.c.
Esperita la CTU, la causa era infine nuovamente rimessa in decisione in data 13.06.24.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di La Spezia statuiva quanto segue: “rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
; condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 [...]
e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi CP_3 Controparte_2
€ 14.103, 00 ciascuno per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché a favore del solo anche di € 759,00 per spese. Con spese di CTU definitivamente a Controparte_2 carico di parte attrice.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- in via preliminare, la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 sarebbe stata inammissibile perché proposta soltanto nella prima memoria istruttoria e infondata nel merito, perché generica e contraddetta dalle risultanze della CTU;
- nel merito, quanto al requisito dell'esistenza del credito per la cui tutela era stata avviata l'azione revocatoria de qua, lo stesso sarebbe stato in corso di accertamento a seguito dell'azione esperita da che, peraltro, in data 01.03.19, aveva Parte_1 notificato l'atto introduttivo di quel giudizio anche a CP_1
- quanto al requisito dell'eventus damni, l'immobile alienato dall'odierna appellata sarebbe stato l'unico privo di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
- quanto al requisito della scientia fraudis, la sarebbe stata a conoscenza della CP_1 conoscenza “dell'astratta possibilità che il rivolgesse domande nei suoi Parte_1 confronti, nella sua qualità di comproprietaria dell'imbarcazione in relazione alla quale era sorta l'obbligazione a carico del coniuge Sig. (pag. 4 della sentenza CP_4 impugnata), in quanto l'odierno appellante le avrebbe notificato in data 01.03.19 l'atto introduttivo del giudizio volto all'accertamento del di lui diritto di credito;
- quanto al requisito della scientia fraudis, la pregressa conoscenza tra l'alienante e il terzo acquirente, nel caso di specie, sarebbe stata desumibile, soprattutto, dall'assenza di un contratto preliminare di compravendita, nonché dalle contrastanti dichiarazioni rese dalla e dal in punto intermediazione di un'agenzia immobiliare, CP_1 CP_2 peraltro espressamente esclusa nel rogito notarile;
- tuttavia, il solo dato della conoscenza tra e non CP_1 Controparte_2 sarebbe stato sufficiente al fine di concludere che quest'ultimo fosse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, considerato che il CTU aveva quantificato il valore dell'appartamento per cui è causa in misura inferiore al prezzo di vendita;
- il fatto che le parti avrebbero concluso l'affare in modo particolarmente rapido non sarebbe stato dirimente, giacché questo avrebbe potuto essere riconducibile alle più diverse esigenze personali;
- le prove orali che erano state richieste dall'originaria parte attrice sarebbero state inammissibili in quanto irrilevanti e generiche, poiché non volte a dimostrare gli effettivi rapporti tra il ed i coniugi - CP_2 CP_1 CP_4
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.11.24, impugnava la Parte_1 predetta decisione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo (“OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 C.C., 2697 C.C., 2727
C.C., 2728 C.C., 2729 C.C. E 115 C.P.C.”), l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di La Spezia aveva escluso la ricorrenza della scientia fraudis in capo a . Controparte_2
In particolare, il , dopo aver premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, Parte_1 tale requisito dell'azione ex art. 2901 c.c. potrebbe dirsi sussistente anche quando il terzo non conosca nel dettaglio la situazione debitoria dell'alienante, ma sia genericamente consapevole
“che l'atto posto in essere metteva in pericolo il soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio” (pag. 9 dell'appello), evidenziava che, nel caso di specie, con l'atto del 19.03.19, si sarebbe spogliata dell'unico bene utilmente aggredibile presente nel suo CP_1 patrimonio e ciò, sempre secondo la giurisprudenza della S.C., avrebbe consentito di ritenere provato in re ipsa la scientia fraudis in capo a . Controparte_2
Inoltre, l'originario attore sosteneva che, nel giudizio di prime cure, egli, oltre al profilo della vicinanza temporale tra la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento del credito e la conclusione dell'atto del 19.03.19, aveva altresì argomentato la sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo acquirente valorizzando la mancata consegna al notaio rogante degli assegni circolari pattuiti come strumento di pagamento. Tale omissione, infatti, sarebbe stata sospetta perché, di norma, la consegna degli assegni circolari da parte dell'acquirente avverrebbe solo dopo la trascrizione dell'atto di compravendita, per verificare l'eventuale presenza di iscrizioni pregiudizievoli nei confronti dell'alienante. Se, invece, nella fattispecie in esame, gli assegni erano stati consegnati direttamente alla ciò sarebbe avvenuto CP_1 proprio al fine di impedire il loro sequestro, nella consapevolezza della grave esposizione debitoria dell'odierna appellata.
Infine, il rammentava che, nel procedimento di primo grado, le controparti avevano Parte_1 reso dichiarazioni contrastanti in ordine alla stipula di un contratto preliminare prima della conclusione dell'atto del 19.03.19 e in ordine all'intervento di un'agenzia immobiliare nella compravendita immobiliare de qua.
Con il secondo motivo (“VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 C.P.C., 132 C.P.C. E 2697 C.C.”),
l'appellante si doleva dell'erroneità e dell'illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa, recependo acriticamente le conclusioni raggiunte dal CTU, aveva stabilito che il prezzo pagato per l'immobile oggetto di lite era superiore al suo valore effettivo.
In argomento, il eccepiva, anzitutto, la violazione da parte del Tribunale di La Parte_1
Spezia dell'art. 132 c.p.c., per avere il giudicante omesso di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di aderire alle valutazioni operate dal CTU.
Nel merito dell'elaborato peritale, l'originario attore sosteneva che il CTU avrebbe errato nell'utilizzare i valori OMI come parametro per determinare quale sarebbe stato il giusto prezzo dell'immobile per cui è causa all'epoca della stipula del contratto di compravendita (19.03.19).
Inoltre, l'appellante osservava che il proprio consulente di parte, prendendo in considerazione immobili analoghi siti nelle immediate vicinanze di quello oggetto del presente giudizio, aveva concluso che gli stessi avrebbero avuto un valore superiore rispetto a quello indicato dal CTU,
e il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente mancato di considerare tali valutazioni del
CTP.
La Corte, con ordinanza del 20.12.24, accoglieva il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dall'appellante per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata prima dell'udienza di comparizione, fissata in data 17.04.25.
In particolare, si reputava:
- quanto al fumus boni iuris, che fosse “da verificare e maggiormente approfondire la fondatezza di quella che in effetti è la questione centrale del presente appello, oggetto del suo primo motivo, e cioè l'omessa applicazione degli articoli 2901, 2697, 2727, 2728
2729 c.c. e 115 c.p.c., avendo fin dall'atto introduttivo l'attore, odierno appellante, precisato che la vendita posta in essere dalla allora convenuta aveva sottratto al creditore , “l'unico immobile, libero da ipoteche” della debitrice e Parte_1 tale circostanza non era stata contestata per tutto il corso del giudizio sicchè la prova della conoscenza del pregiudizio era da ritenersi in re ipsa, dovendosi altresì esaminare la questione della congruità del prezzo della compravendita oltre che le altre
“anomalie” della stessa”;
- quanto al periculum in mora, che apparisse “condivisibile la difesa di parte appellante secondo la quale la sussistenza dello stesso appare incontestabile in relazione alla posizione della signora la quale è nullatenente e pluri-esecutata, evidenziando CP_1 altresì che il pregiudizio non deriverebbe tanto dall'entità della somma ma dalla circostanza che ove dovesse effettuare il pagamento non avrebbe alcuna possibilità di recuperare l'importo pagato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che la Corte di Appello di Genova, con la sentenza n.
1562/2024, aveva rigettato l'impugnazione proposta da Parte_1 confermando la sentenza n. 844/23 del Tribunale di La Spezia, che aveva escluso la sussistenza del di lui credito nei confronti di che ella non avrebbe mai CP_1 scritto, nei propri atti difensivi, di essersi avvalsa dell'intermediazione della Agenzia
Casamare di RI (SP) al fine della vendita dell'immobile sito in RI (SP), via
Fornara n. 13, né di aver stipulato un contratto preliminare con Controparte_2 presso i locali dell'agenzia immobiliare di RI (SP); che, nel caso di specie, il requisito dell'eventus damni non sussisterebbe perché le azioni esecutive promosse dall'originario attore avverso (coniuge di e suo Controparte_5 CP_1 condebitore) sarebbero in corso e, quindi, potrebbero anche essere satisfattive del credito del;
l'atto di disposizione non avrebbe reso impossibile Parte_1
l'adempimento, perché ella risulterebbe comproprietaria, in ragione della metà, di un altro immobile con , ossia lo studio censito al Catasto Fabbricati del Controparte_5
Comune della Spezia, fg.34 part-266 sub. 21; in punto scientia fraudis, che controparte non avrebbe fornito alcuna prova dell'asserita contezza, in capo a Controparte_2 della situazione debitoria dell'alienante; che sarebbe priva di fondamento la tesi avversaria secondo cui il notaio, prima di rogare l'atto di compravendita immobiliare, sarebbe tenuto a verificare la solvibilità dell'alienante; - quanto al secondo motivo, che le valutazioni svolte dal CTU nominato arch. Per_2 sarebbero state del tutto condivisibili e motivate;
che il CTU avrebbe espressamente e adeguatamente contraddetto le obiezioni mosse dal CTP dell'originario attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.03.25, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_2
- quanto al primo motivo, che la tesi avversaria, secondo cui la cessione dell'unico bene immobile del debitore consentirebbe di ritenere provato in re ipsa la scientia fraudis in capo al terzo sarebbe priva di fondamento e la sentenza della Corte di Cassazione citata da controparte (n. 7507/2007) sarebbe stata pronunciata in una fattispecie diversa da quella a mani, in cui l'atto dispositivo era avvenuto nell'ambito di un medesimo nucleo familiare;
che le istanze di prova orale formulate dal in primo grado non Parte_1 sarebbero state reiterate né in sede di p.c. dinnanzi al Tribunale di La Spezia, né in sede di appello, sicché le stesse dovrebbero ritenersi rinunciate, con ogni conseguenza in punto prova della scientia fraudis; che il fatto che egli non abbia scelto di avvalersi della facoltà del deposito del prezzo prevista dall'art. 1, c. 63, L. 124/17 dimostrerebbe la sua buona fede nella scelta di consegnare direttamente alla venditrice gli assegni circolari;
che il notaio rogante non avrebbe alcun obbligo di verificare la solvibilità dell'alienante prima della stipula del contratto di compravendita immobiliare;
che egli e la CP_1 sarebbero stati presentati da un agente immobiliare conoscente di quest'ultima e questo sarebbe coerente con la dichiarazione, contenuta nel rogito del 19.03.19, che le parti non si erano avvalse di alcuna mediazione immobiliare;
- quanto al secondo motivo, che il Giudice di primo grado non sarebbe incorso nella violazione dell'art. 132 c.p.c. dedotta ex adverso, avendo egli motivato in maniera sintetica la propria adesione alle conclusioni del CTU;
che la relazione del consulente di parte rappresenterebbe una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio;
che il consulente tecnico avrebbe correttamente valutato il valore dell'immobile per cui è lite, facendo riferimento ai valori OMI applicabili ratione temporis e anche alle caratteristiche specifiche dell'appartamento in questione.
Inoltre, , nel suo atto introduttivo, riproponeva, ex art. 346 c.p.c., la domanda Controparte_2 trasversale da lui formulata in primo grado nei confronti di di essere tenuto CP_1 indenne da ogni pregiudizio derivante dalla eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. dell'atto di compravendita impugnato da se del caso alla condizione Parte_1 sospensiva rappresentata dall'attivazione, da parte di quest'ultimo, di azioni esecutive nei riguardi dell'odierna appellata.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 18.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 09.10.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 10.10.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre prendere posizione sulla tematica, introdotta dall'appellante con la comparsa conclusionale, dell'asserita formazione di un giudicato interno sulle questioni inerenti all'esistenza, nel caso di specie, del credito per la cui tutela è stata azionato il presente procedimento e alla ricorrenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Ebbene, deve sul punto anzitutto evidenziarsi che l'eventuale giudicato interno generatosi rispetto a tali tematiche non potrebbe comunque ritenersi opponibile all'appellato e CP_2 ciò in virtù del fatto che il suo coinvolgimento nella vicenda de qua concerne soltanto il profilo della scientia fraudis, la cui sussistenza, come sopra riportato, nel caso di specie è stata espressamente esclusa dal Giudice di primo grado e tale statuizione è stata fatta oggetto di apposita censura da parte dell'appellante.
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell'appellata si rileva che ella, pur non avendo CP_1 espressamente proposto appello incidentale, nel presente giudizio di appello ha dedotto e argomentato in punto sussistenza del credito, eventus damni e scientia damni riproponendo le difese svolte nel procedimento di prime cure.
In ogni caso, va osservato che la questione assume scarsa rilevanza in considerazione del fatto che, nel caso di specie, questa Corte, a prescindere dagli ulteriori elementi costitutivi dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., reputa insussistente la consapevolezza, in capo al terzo, di nuocere alle ragioni creditorie con il proprio acquisto, come ci si appresta a illustrare nell'esame del primo motivo di appello.
Ed invero, giova rammentare che l'appellante, con tale censura, in sintesi, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa, principalmente sulla scorta delle risultanze della CTU esperita, aveva escluso che , nell'acquistare da Controparte_2
l'appartamento sito in RI (SP), Via Fornara n. 13, fosse consapevole del CP_1 danno che tale alienazione avrebbe arrecato alla tutela del credito vantato da Parte_1 nei confronti dell'odierna appellata (anche se si constata – incidenter tantum – che, allo stato attuale, sia il Tribunale di La Spezia nella sentenza n. 844/23, sia questa Corte con la sentenza n. 1562/24 hanno escluso la sussistenza del credito medesimo).
Il , nella propria comparsa conclusionale (pag. 8), ha elencato gli elementi di fatto Parte_1 che, secondo la propria tesi, consentirebbero di ritenere provata la scientia fraudis in capo al
CP_2
“(…) - Vendita dell'unico bene libero da gravami;
- Pagamento del prezzo contestualmente alla vendita senza garanzia e prima della trascrizione;
- Vendita effettuata subito dopo la notifica alla debitrice dell'atto introduttivo del giudizio introdotto dal creditore per il pagamento;
- Rapidità anomala della vendita senza alcuna garanzia per il compratore;
- Pregressa conoscenza tra parte acquirente e parte venditrice;
- Esistenza di procedura esecutiva immobiliare a carico della davanti al Tribunale di La CP_1
Spezia, risultante dalle trascrizioni;
- Pregiudizio per il ceto creditorio. (…)”.
Tali circostanze di fatto, ad avviso di questa Corte, non sono sufficienti a provare in via presuntiva la scientia fraudis in capo a . Controparte_2
Ed invero, si evidenzia che, nel caso di specie, l'odierno appellato avrebbe potuto dirsi consapevole del pregiudizio che il suo acquisto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie solo se la parte onerata ( avesse dimostrato non solo una generica pregressa Parte_1 conoscenza tra lui e ma anche una sua cognizione della di lei esposizione CP_1 debitoria nei riguardi dell'originario attore. Una simile prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta nella fattispecie in esame, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, pare opportuno puntualizzare che la e il non sono legati da alcun CP_1 CP_2 vincolo di parentela o legame affettivo e, anzi, entrambi hanno fin dall'inizio del presente procedimento negato di essersi conosciuti prima delle trattative sfociate nella vendita dell'immobile di RI (SP), Via Fornara n. 13. A tale riguardo, si osserva che le allegazioni di parte appellante circa la presunta frequentazione, da parte del della città di RI CP_2
e del suo “porto e marina” (pag. 6 dell'appello), oltre ad essere generiche, sono rimaste del tutto sfornite di prova, non essendo state ritenute rilevanti le istanze di prova orale formulate dall'originario attore in primo grado, “in quanto non volte a dimostrare gli effettivi rapporti tra il ed i coniugi ” (pag. 5 della sentenza impugnata). Si rileva, inoltre, che CP_2 Persona_3 tali istanze istruttorie, non ammesse dal Giudice di prime cure, non sono state riproposte con l'atto di appello, sicché le stesse devono in questa sede intendersi definitivamente rinunciate.
In aggiunta, deve puntualizzarsi che, ai fini della prova della conoscenza, da parte di CP_2
dei debiti di nei confronti del , non appaiono sufficienti né
[...] CP_1 Parte_1 il doc. 10) dell'originario attore, che attesta la partecipazione dell'odierna appellato ad una gara indetta dal Comune di La Spezia, né il fatto, meramente allegato, che il e la CP_2 CP_1 siano stati presentati da un'agente immobiliare di RI (SP).
A tale ultimo riguardo, si osserva che, anche a voler desumere una pregressa conoscenza tra gli odierni appellati dal contrasto tra le affermazioni di circa il presunto intervento CP_1 di un mediatore immobiliare nella conclusione dell'affare de quo e quanto dichiarato nel rogito del 19.03.19, tale circostanza, come condivisibilmente opinato dal primo Giudice, “non è sufficiente a far ritenere che il fosse in tali rapporti con la o con il di lei coniuge, CP_2 CP_1 da essere al corrente della loro situazione debitoria.” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Quanto, poi, all'indizio rappresentato dalla “rapidità anomala della vendita senza alcuna garanzia per il compratore”, si osserva che l'appellante non ha mai dedotto, né tantomeno provato, di aver in qualche modo coinvolto nelle azioni giudiziarie intentate Controparte_2 ai danni di o del di lei marito, né dette azioni sono state menzionate nel rogito CP_1 del 19.03.19, con la conseguenza che appare del tutto verosimile ritenere che l'odierno appellato, alla data della stipula dell'atto di compravendita immobiliare, non fosse a conoscenza del fatto che il , in data 25.02.19, aveva notificato alla l'atto di citazione Parte_1 CP_1 introduttivo del giudizio finalizzato all'accertamento del suo credito. Neppure le argomentazioni svolte dal con riferimento alle modalità di pagamento Parte_1 del prezzo e all'attività del notaio rogante risultano convincenti.
Infatti, come condivisibilmente eccepito dalla difesa dell'appellato (cfr. pagg. 9 – 10 della comparsa di costituzione e risposta):
- il deposito del prezzo ex art. 1, c. 63, L. 147/13 costituisce una mera facoltà riconosciuta all'acquirente di un immobile e, quindi, la circostanza che, nel caso di specie, le parti abbia deciso di non avvalersi di tale strumento appare del tutto neutra ai fini della prova della scientia fraudis, non potendosi peraltro verificare in alcun modo l'asserzione dell'appellante, secondo cui, nella maggior parte dei casi, l'acquirente di un immobile, alla stipula dell'atto, preferirebbe consegnare il prezzo di vendita in deposito al pubblico ufficiale rogante invece che direttamente alla parte venditrice;
- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non può rientrare nella prestazione professionale del notaio il dovere di consigliare al venditore di accertare la solvibilità del compratore o di consigliare al compratore di verificare l'inesistenza di eventuali vizi” (Cass. Civ., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7707; si veda in termini anche Cass. Civ.,
Sez. III, 26.07.19, n. 20297).
Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, si evidenzia, da un lato, che, per ammissione dello stesso appellante, l'appartamento alienato dalla rappresentava “l'unico di sua CP_1 proprietà esclusiva e l'unico privo di iscrizioni pregiudizievoli” (pag. 6 dell'appello) e, dall'altro lato, che nell'atto notarile del 19.03.19, all'art. 5 (rubricato “PROVENIENZA –
”), si legge: “La parte venditrice garantisce la proprietà e disponibilità di quanto CP_6 venduto per esserle pervenuti, i diritti di nuda proprietà, in forza di atto a rogito Notaio
in data 11 aprile 2001, n. 106.074/7352 Repertorio, registrato a La Spezia il Persona_4
23 aprile 2001 al n. 936, e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di La
Spezia Territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare di Sarzana in data 18 aprile 2001 al n.
854 di formalità. L'usufrutto si è consolidato alla nuda proprietà a seguito della morte del signor avvenuta il 17 febbraio 2009 e della morte della signora Persona_5 CP_7 avvenuta il 18 settembre 2009. La parte venditrice garantisce altresì la libertà di esso da vincoli, pesi ed oneri di qualsiasi natura, da privilegi anche fiscali, da diritti reali o personali che ne diminuiscano il godimento o la disponibilità, da diritti di prelazione legale o convenzionale, nonché da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, con la garanzia per l'evizione.”. Tale previsione contrattuale appare invero sufficiente a “rassicurare” l'acquirente circa la validità e la sicurezza del proprio acquisto. D'altronde, come detto, il notaio non avrebbe potuto spingersi a compiere accertamenti circa la solvibilità o al situazione debitoria di parte alienante, pena la verosimile violazione del dovere di imparzialità previsto dall'art. 41 del codice deontologico notarile, contenuto nella deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008 del Consiglio nazionale del notariato (“Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.”).
In conclusione, si ritiene che gli indizi dedotti dall'appellante con la censura in esame non possano dirsi sufficientemente gravi, precisi e concordanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729
c.c., con la conseguenza che, nel caso di specie, come correttamente deciso dal Tribunale di La
Spezia, non ha fornito, nemmeno in via presuntiva, la prova della scientia Parte_1 fraudis in capo a con riferimento all'acquisto, da parte sua, dell'immobile Controparte_2 sito in RI (SP), Via Fornara n. 13 da CP_1
Pertanto, il primo motivo è infondato.
Ad analoghe conclusioni si ritiene di pervenire con riguardo al secondo motivo di appello.
Ed invero, in primo luogo, quanto all'eccepita violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere il giudicante omesso di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di aderire alle valutazioni operate dal CTU, appare sufficiente ricordare la Giurisprudenza consolidata affermatasi sul punto a mente della quale quando il Giudice di merito ha aderito alle conclusioni del Consulente
Tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il Giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022
- Rv. 664367 – 01; Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 - Rv. 634182 - 01; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 - Rv. 606211 - 01). Da tale principi deriva, peraltro, che sarebbe stato onere di parte appellante dedurre l'omessa valutazione delle eventuali osservazioni dei consulenti di parte, non da parte dell'organo giudicante, bensì da parte dello stesso C.T.U., in quanto è in tale seconda ipotesi che il richiamo alle conclusioni di quest'ultimo da parte dell'organo giudicante si sarebbe potuto rivelare carente sul piano dell'analisi delle argomentazioni difensive e, di riflesso, sul pieno adempimento dell'obbligo motivazionale (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 -
Rv. 661839 - 01).
Va, del resto, rammentato ulteriormente che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di Consulenza
Tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 22056 del 13/10/2020 - Rv. 659275 – 01; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 - Rv. 653010 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del
03/06/2016 - Rv. 639844 - 01): il che è quanto si è verificato nel caso in esame.
Non solo, ma quanto al merito della doglianza, se ne rileva la evidente infondatezza sol che si consideri che:
- il C.T.U. non si è limitato a valutare l'immobile oggetto di causa utilizzando
(correttamente) i valori dati dell'Agenzia delle Entrate relativi alle abitazioni civili del primo semestre 2019 (epoca del rogito) in fascia OMI B1 (precisando peraltro che il civico corretto a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione è il n. 13), avendo altresì tenuto conto di un complesso di elementi oggettivi riguardanti lo stesso quali la sua ubicazione, priva di vista mare, la mera accessibilità pedonale da carruggio, la sua ridotta esposizione alla luce naturale, la scarsa altezza interna, le ridotte dimensioni e l'accentuato sviluppo verticale del vano scale, il degradato stato di conservazione degli infissi esterni e degli intonaci dovuti a fenomeni di infiltrazioni/umidità,
- le ulteriori osservazioni svolte dal CTP dell'appellante, a cui peraltro il CTU ha compiutamente
contro
-dedotto, volte ad evidenziare il maggior valore attribuito ad immobili analoghi siti nelle immediate vicinanze, che dovevano pertanto essere posti in comparazione, non appaiono rilevanti, appartenendo pacificamente detti immobili ad una diversa zona (B3) di più elevato pregio e valore, come tale, non omogenea ai fini del giudizio di comparazione de quo e dovendosi in ogni caso applicare, ai fini della valutazione della congruità del prezzo in esame, i valori OMI relativi all'epoca del rogito (2019) e non quelli presi in considerazione dal CTP, relativi all'anno 2023. Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame e la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 e applicati i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non eccessiva complessità delle questioni trattate.
Deve inoltre rilevarsi che costituendosi in giudizio, ha fornito prova Controparte_2 documentale di aver versato la somma di euro 1139,80 a titolo di contributo unificato in relazione alla domanda riconvenzionale da lui riproposta nel presente procedimento di impugnazione. Pertanto, sempre in virtù del principio della soccombenza, Parte_1 dovrà essere condannato a rifondere a anche tale spesa viva. Controparte_2
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 743/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.10.24;
- Condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.060 per compensi in favore di ciascuno dei due appellati, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna altresì al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di euro 1139,80 a titolo di rimborso del contributo unificato da questi versato all'atto della costituzione in giudizio.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, in data 15.10.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale Il Presidente
dott. Marcello Castiglione