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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/7/2025;
TRA
, e con l'Avv. FIORE Parte_1 Parte_2 Parte_3
CHIARA
Opponenti
E
e per essa quale mandataria con rappresentanza la EN Asset CP_1
Management S.p.A., giusto atto di intervento in successione del credito depositato in data
06.12.2022 in sostituzione di con l'Avv. DI RICO LINDA Controparte_2
Opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17251/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 03.11.2020
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/2/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
CP
1. La società . e, per essa quale mandataria la , CP_3 Controparte_5
notificava a , il Parte_1 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 17251/2020 del 03.11.2020 emesso immediatamente esecutivo con il quale il
Tribunale di Roma ingiungeva agli odierni opponenti di “pagare, in solido e senza dilazione, ma per
i fideiussori indicati in ricorso non oltre il limite di fideiussione” la somma di € 214.911,65 oltre gli interessi come dalla domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data
27/12/2020 la società ingiunta e , proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
innanzi a questo Tribunale ed eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adìto: nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo, in particolare,
la nullità dei contratti di fideiussione in quanto conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust (art. 2 l. n. 287/1990) e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 7/6/2022 veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183
c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/2/2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va, preliminarmente, dichiarata l'incompetenza territoriale l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, adito dalla in sede monitoria, in favore del Tribunale di Controparte_2
Milano.
2 Il contratto di mutuo stipulato dalle parti (anche dai garanti nella qualità) prevede che “ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., le Parti espressamente convengono che unico Foro competente per le eventuali controversie nascenti dal presente contratto sarà quello di Milano”
(all. 2 del fascicolo monitorio).
Come noto, il foro convenzionale di cui all'art.28 c.p.c. e ss. può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, in via alternativa.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte.
È stato affermato che “La designazione convenzionale di un foro territoriale
come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo
dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa,
dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale
univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con
conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a
pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2025, n.
10236).
La Suprema Corte ha ribadito l'orientamento già consolidato in tal senso secondo cui l'esclusività del foro convenzionale deve risultare "espressamente" e ha ritenuto non “significativo
in tal senso il riferimento - valorizzato dal Tribunale - a "tutte le controversie" contenuto nella
clausola, perché esso è perfettamente coerente pure con la volontà delle parti di aggiungere al o ai
Fori individuabili secondo le previsioni del codice di rito anche il Foro di … come competente per tutte le controversie "non risolvibili in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere" e non
è quindi da solo sufficiente a fondare l'esclusività della previsione negoziale” (cfr. Cassazione civile,
cit.).
3 Nel caso di specie ritiene il Collegio che il tenore letterale della clausola consenta di ritenere sussistente la volontà univoca delle parti di fissare, quale foro competente esclusivo, quello di
Milano, con esclusione di qualsivoglia altro foro.
In ogni caso, si osserva che anche avuto riguardo alla sede la banca mutuante il foro competente risulterebbe in ogni caso quello di Milano.
Infine, non può applicarsi il foro dell'odierno cessionario (Roma), considerato che il contratto di mutuo in oggetto è stato estinto in data 14.06.2016 prima della cessione del credito, occorsa in un momento successivo ovvero il 28.12.2018 (all. 14 del fascicolo monitorio). Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti nel caso di cessione del credito, il luogo di adempimento dell'obbligazione presso il domicilio del nuovo creditore, il cessionario del credito,
rileva per individuare il foro alternativo competente ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. solo se la cessione del credito è avvenuta prima della scadenza dell'obbligazione (in argomento cfr. Cassazione
15229/2021).
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale
adìto in monitorio, con assorbimento di tutti gli altri motivi.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma
[...]
ad emettere il decreto ingiuntivo n. 17251/2020 del 03.11.2020 in favore del Tribunale di Milano;
- visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- condanna e per essa quale mandataria con rappresentanza la EN CP_1
Asset Management S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , Parte_1
4 che liquida in € 4.217,00 per compenso Parte_4
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/7/2025;
TRA
, e con l'Avv. FIORE Parte_1 Parte_2 Parte_3
CHIARA
Opponenti
E
e per essa quale mandataria con rappresentanza la EN Asset CP_1
Management S.p.A., giusto atto di intervento in successione del credito depositato in data
06.12.2022 in sostituzione di con l'Avv. DI RICO LINDA Controparte_2
Opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17251/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 03.11.2020
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/2/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
CP
1. La società . e, per essa quale mandataria la , CP_3 Controparte_5
notificava a , il Parte_1 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 17251/2020 del 03.11.2020 emesso immediatamente esecutivo con il quale il
Tribunale di Roma ingiungeva agli odierni opponenti di “pagare, in solido e senza dilazione, ma per
i fideiussori indicati in ricorso non oltre il limite di fideiussione” la somma di € 214.911,65 oltre gli interessi come dalla domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data
27/12/2020 la società ingiunta e , proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
innanzi a questo Tribunale ed eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adìto: nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo, in particolare,
la nullità dei contratti di fideiussione in quanto conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust (art. 2 l. n. 287/1990) e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 7/6/2022 veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183
c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/2/2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va, preliminarmente, dichiarata l'incompetenza territoriale l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, adito dalla in sede monitoria, in favore del Tribunale di Controparte_2
Milano.
2 Il contratto di mutuo stipulato dalle parti (anche dai garanti nella qualità) prevede che “ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c., le Parti espressamente convengono che unico Foro competente per le eventuali controversie nascenti dal presente contratto sarà quello di Milano”
(all. 2 del fascicolo monitorio).
Come noto, il foro convenzionale di cui all'art.28 c.p.c. e ss. può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge, in via alternativa.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte.
È stato affermato che “La designazione convenzionale di un foro territoriale
come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo
dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa,
dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale
univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con
conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a
pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2025, n.
10236).
La Suprema Corte ha ribadito l'orientamento già consolidato in tal senso secondo cui l'esclusività del foro convenzionale deve risultare "espressamente" e ha ritenuto non “significativo
in tal senso il riferimento - valorizzato dal Tribunale - a "tutte le controversie" contenuto nella
clausola, perché esso è perfettamente coerente pure con la volontà delle parti di aggiungere al o ai
Fori individuabili secondo le previsioni del codice di rito anche il Foro di … come competente per tutte le controversie "non risolvibili in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere" e non
è quindi da solo sufficiente a fondare l'esclusività della previsione negoziale” (cfr. Cassazione civile,
cit.).
3 Nel caso di specie ritiene il Collegio che il tenore letterale della clausola consenta di ritenere sussistente la volontà univoca delle parti di fissare, quale foro competente esclusivo, quello di
Milano, con esclusione di qualsivoglia altro foro.
In ogni caso, si osserva che anche avuto riguardo alla sede la banca mutuante il foro competente risulterebbe in ogni caso quello di Milano.
Infine, non può applicarsi il foro dell'odierno cessionario (Roma), considerato che il contratto di mutuo in oggetto è stato estinto in data 14.06.2016 prima della cessione del credito, occorsa in un momento successivo ovvero il 28.12.2018 (all. 14 del fascicolo monitorio). Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti nel caso di cessione del credito, il luogo di adempimento dell'obbligazione presso il domicilio del nuovo creditore, il cessionario del credito,
rileva per individuare il foro alternativo competente ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. solo se la cessione del credito è avvenuta prima della scadenza dell'obbligazione (in argomento cfr. Cassazione
15229/2021).
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale
adìto in monitorio, con assorbimento di tutti gli altri motivi.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma
[...]
ad emettere il decreto ingiuntivo n. 17251/2020 del 03.11.2020 in favore del Tribunale di Milano;
- visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- condanna e per essa quale mandataria con rappresentanza la EN CP_1
Asset Management S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , Parte_1
4 che liquida in € 4.217,00 per compenso Parte_4
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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