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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TONINELLI CATIA, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Orzinuovi, Viale Fabio Filzi, n. 11/b e
(c.f. ), con l'avv. VEZZOLI SARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Chiari, Via Lupi di Toscana, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
2) La casa coniugale ed il terreno attiguo, sita in Via Marconi n.6 a Comezzano Cizzago (BS), sarà assegnata e resterà di uso esclusivo alla sig.ra , che vi continuerà a vivere con i mobili e gli arredi in essa presenti Pt_1 unitamente alle figlie e fino alla maggiore età ed indipendenza economica delle stesse. Per_1 Per_2
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro il 28 febbraio 2025. A tale fine lo stesso è in procinto Pt_2 di stipulare un contratto di locazione per un appartamento sito in Rovato (BS) Piazza Cavour per cui sosterrà un affitto di Euro 400,00 mensili ed inoltre stipulerà un ulteriore contratto di locazione per un garage sempre sito in Rovato (BS) con un canone annuo di Euro 1.000,00 (mensile Euro 83,33). Il sig. si impegna a Pt_2 dare atto dell'avvenuta registrazione dei contratti suddetti entro la data che verrà fissata per l'udienza presidenziale. 4) Le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi della Per_1 Per_2
Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario suo interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulle figlie per le Pt_1 Pt_2 questioni di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di maggiore interesse che riguardano e e relative alla sua istruzione, educazione e salute. Per_1 Per_2
5) Le figlie e avranno la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre, nella casa coniugale.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo gli accordi con le stesse di volta in volta raggiunti.
7) A titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , il sig. entro il giorno 10 di Per_1 Per_2 Pt_2 ogni mese, a decorrere dal mese di effettiva sua uscita dalla casa coniugale, verserà alla sig.ra mediante Pt_1 bonifico bancario, la somma di Euro 560,00 (cinquecento sessanta/00) mensili, ovvero Euro 280,00 per figlia
(Duecentottanta/00), sino alla maggiore età ed indipendenza economica di ciascuna delle figlie. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di prima erogazione.
8) I signori e contribuiranno alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno Pt_1 Pt_2 come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui:
- Spese mediche (da documentare con prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie per cui non è previsto il previo consenso verranno comunicate una volta al mese tramite raccomandata.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN già noto.
Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto tribunale che si intende qui integralmente trascritto.
I genitori detrarranno quindi rispettivamente il 50% delle spese delle figlie.
9) L'assegno unico relativo alle due figlie verrà attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore.
10) I coniugi concordano che le rate relative ai suindicati finanziamenti saranno, al fine di essere equamente divise, poste a carico nelle rispettive scadenze secondo la seguente suddivisione:
La sig.ra verserà mensilmente sino alle rispettive scadenze le rate relative ai finanziamenti a) da Euro Pt_1
67, c) da Euro 140 d) da Euro 44, e) da Euro 180, per un totale ad oggi di circa Euro 431 mensili, di tale somma Euro 362 circa verranno pagati a mezzo bonifico bancario sul cc intestato al sig. già noto Pt_2 sino alle rispettive scadenze, quindi nel corso del tempo l'importo del bonifico andrà via via riducendosi.: 362 circa sino ad Agosto 2027, Euro 318 da Settembre 2027 a Giugno 2029 e Euro 178 da Luglio 2029 a settembre
2029.
Il sig. verserà mensilmente le rate relative ai finanziamenti b) da Euro 155, f) da Euro 283, per un Pt_2 totale mensile di circa Euro 438.
11) I coniugi concordano che l'ulteriore finanziamento in essere con la DD BA (Unicredit S.p.A.) - finanziamento disposto mediante rimborso mensile con una rata dell'importo di € 100,00 e per un totale residuo di € 2000,00= rimanga ad esclusivo carico del Sig. sino alla sua estinzione. Pt_2
12) I coniugi dichiarano che ognuno resterà proprietario esclusivo della macchina ad esso intestata, mentre la motocicletta BE intestata al sig. resterà di sua esclusiva proprietà con il versamento alla Pt_2 signora della somma di Euro 1.500,00, quale 50% del suo valore stimato dai coniugi, entro il 28 Pt_1 febbraio 2025.
13) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
14) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
15) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della figlia minore .» Per_2
PER IL DIVORZIO: «Le parti chiedono la pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/11/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Comezzano-Cizzago (BS) (anno 2004, parte II^, serie A, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1761/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TONINELLI CATIA, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Orzinuovi, Viale Fabio Filzi, n. 11/b e
(c.f. ), con l'avv. VEZZOLI SARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Chiari, Via Lupi di Toscana, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
2) La casa coniugale ed il terreno attiguo, sita in Via Marconi n.6 a Comezzano Cizzago (BS), sarà assegnata e resterà di uso esclusivo alla sig.ra , che vi continuerà a vivere con i mobili e gli arredi in essa presenti Pt_1 unitamente alle figlie e fino alla maggiore età ed indipendenza economica delle stesse. Per_1 Per_2
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro il 28 febbraio 2025. A tale fine lo stesso è in procinto Pt_2 di stipulare un contratto di locazione per un appartamento sito in Rovato (BS) Piazza Cavour per cui sosterrà un affitto di Euro 400,00 mensili ed inoltre stipulerà un ulteriore contratto di locazione per un garage sempre sito in Rovato (BS) con un canone annuo di Euro 1.000,00 (mensile Euro 83,33). Il sig. si impegna a Pt_2 dare atto dell'avvenuta registrazione dei contratti suddetti entro la data che verrà fissata per l'udienza presidenziale. 4) Le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi della Per_1 Per_2
Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario suo interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulle figlie per le Pt_1 Pt_2 questioni di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di maggiore interesse che riguardano e e relative alla sua istruzione, educazione e salute. Per_1 Per_2
5) Le figlie e avranno la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso Per_1 Per_2 la madre, nella casa coniugale.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo gli accordi con le stesse di volta in volta raggiunti.
7) A titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , il sig. entro il giorno 10 di Per_1 Per_2 Pt_2 ogni mese, a decorrere dal mese di effettiva sua uscita dalla casa coniugale, verserà alla sig.ra mediante Pt_1 bonifico bancario, la somma di Euro 560,00 (cinquecento sessanta/00) mensili, ovvero Euro 280,00 per figlia
(Duecentottanta/00), sino alla maggiore età ed indipendenza economica di ciascuna delle figlie. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di prima erogazione.
8) I signori e contribuiranno alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno Pt_1 Pt_2 come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui:
- Spese mediche (da documentare con prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie per cui non è previsto il previo consenso verranno comunicate una volta al mese tramite raccomandata.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN già noto.
Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto tribunale che si intende qui integralmente trascritto.
I genitori detrarranno quindi rispettivamente il 50% delle spese delle figlie.
9) L'assegno unico relativo alle due figlie verrà attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore.
10) I coniugi concordano che le rate relative ai suindicati finanziamenti saranno, al fine di essere equamente divise, poste a carico nelle rispettive scadenze secondo la seguente suddivisione:
La sig.ra verserà mensilmente sino alle rispettive scadenze le rate relative ai finanziamenti a) da Euro Pt_1
67, c) da Euro 140 d) da Euro 44, e) da Euro 180, per un totale ad oggi di circa Euro 431 mensili, di tale somma Euro 362 circa verranno pagati a mezzo bonifico bancario sul cc intestato al sig. già noto Pt_2 sino alle rispettive scadenze, quindi nel corso del tempo l'importo del bonifico andrà via via riducendosi.: 362 circa sino ad Agosto 2027, Euro 318 da Settembre 2027 a Giugno 2029 e Euro 178 da Luglio 2029 a settembre
2029.
Il sig. verserà mensilmente le rate relative ai finanziamenti b) da Euro 155, f) da Euro 283, per un Pt_2 totale mensile di circa Euro 438.
11) I coniugi concordano che l'ulteriore finanziamento in essere con la DD BA (Unicredit S.p.A.) - finanziamento disposto mediante rimborso mensile con una rata dell'importo di € 100,00 e per un totale residuo di € 2000,00= rimanga ad esclusivo carico del Sig. sino alla sua estinzione. Pt_2
12) I coniugi dichiarano che ognuno resterà proprietario esclusivo della macchina ad esso intestata, mentre la motocicletta BE intestata al sig. resterà di sua esclusiva proprietà con il versamento alla Pt_2 signora della somma di Euro 1.500,00, quale 50% del suo valore stimato dai coniugi, entro il 28 Pt_1 febbraio 2025.
13) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
14) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
15) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della figlia minore .» Per_2
PER IL DIVORZIO: «Le parti chiedono la pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/11/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Comezzano-Cizzago (BS) (anno 2004, parte II^, serie A, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti