Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Ronza, Gianluca Tellone e Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza,
alla sentenza n. -OMISSIS- emessa il 20 dicembre 2024 dal T.A.R. per la Campania (Sede di Salerno), Sezione III;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con l’odierno ricorso il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale questo Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato “l’obbligo dell'ente previdenziale nei confronti del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio da liquidare/liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio eventualmente finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, oltre agli interessi legali”.
Rilevato che l’Amministrazione ha provveduto a pagare quanto dovuto al ricorrente (cfr. prospetto riepilogativo in atti), in esecuzione dell’azionata sentenza;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese di lite, che possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, in ragione del comportamento attivo dell’Amministrazione, mentre per la rimanente parte seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S., previa parziale compensazione al 50%, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 750,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato di parte ricorrente, il quale si è dichiarato antistatario.
Contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.