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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1271/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
DRAGO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELLA ELIA, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del gennaio 2015 esponeva che, il 26 gennaio 1987, il padre Parte_1
, con atto rogato dal notaio , rep. 3746, registrato il 29/01/1987, Persona_1 Persona_2
riservando per sé l'usufrutto, aveva donato alla IA la nuda proprietà dell'immobile Controparte_1
costituito da appezzamento di terreno sito in Comiso, nella contrada Giardinello, esteso in misura catastale, ivi compresa la superficie occupata dai due fabbricati ricadenti su di esso, are 21 e centiare
40, imponendole l'onere di prestargli, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale di cui il donante avesse necessitato.
Esponeva inoltre che l'immobile aveva un valore pari all'incirca a 300.000,00 euro.
Il donante era deceduto poi il 17/12/2008 senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa, la sorella Parte_1
chiedendo che fosse disposta la riduzione della donazione modale ricevuta dalla convenuta, in quanto lesiva della propria quota di legittima.
Si costituiva , la quale contestava l'esistenza della donazione modale richiamata in Controparte_1
citazione, rilevando che, con il suddetto atto notarile, il comune genitore non aveva Persona_1
effettuato una donazione modale in favore della IA , bensì aveva ceduto a questa la Controparte_1
nuda proprietà dei suoi beni immobili, ricevendo in cambio dalla stessa l'impegno a prestargli, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale, servizio e cure di cui il cedente avesse necessitato, stipulando così un contratto atipico di vitalizio assistenziale, caratterizzato dall'aleatorietà, come tale, valido ed efficace.
Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 429/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, resa nel procedimento iscritto al n. 92/2015 r.g., esclusa la ricorrenza di una donazione modale, a fronte dell'esplicita e formale qualificazione dell'atto di cessione di immobili offerta dalle parti nel senso della natura onerosa quale contratto a prestazioni corrispettive dello stesso, cui faceva da contraltare l'assoluta genericità dell'impianto allegatorio dell'attore, limitatosi a invocare una generica causa donandi, contestata dalla convenuta, rigettava la domanda, condannando per l'effetto l'attore al rimborso delle spese del giudizio in favore della convenuta.
Richiamati i punti essenziali del contenuto dell'atto di cessione di immobile oggetto di giudizio, il giudice di primo grado argomentava che, “senza spiegare alcuna domanda di simulazione di tale contratto e senza nulla dedurre in merito agli elementi distintivi tra donazione, suscettibile di
pagina 2 di 11 riduzione, e contratto di vitalizio assistenziale, non suscettibile di riduzione, alla loro sussistenza nel caso di specie e ai dati fattuali da cui si sarebbe eventualmente dovuta desumere la riconducibilità del contratto de quo allo schema delle liberalità donative (tra cui si annoverano l'assenza di aleatorietà e
l'apprezzamento del valore dei beni in relazione alla controprestazione imposta al cessionario)”, non poteva dirsi sufficiente a sorreggere la tesi della gratuità dell'atto, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dello stesso, “la mera asserzione attorea del fatto che trattavasi di donazione modale”.
Avverso tale decisione ha proposto appello (con atto di citazione notificato il 10 Parte_1
ottobre 2023) deducendo un unico articolato motivo di gravame.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del proposto appello deducendo la sua Controparte_1
infondatezza.
Dopo l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 2 dicembre 2024, la causa, esaurita la discussione, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo l'appellante deduce che l'atto stipulato da , contrariamente a Persona_1
quanto riconosciuto dal primo giudice, sarebbe integrante una donazione modale, quindi suscettibile di riduzione, in quanto ne avrebbe tutti gli elementi caratterizzanti e potendo la donazione, ai sensi dell'art. 793 c.c., essere gravata da un onere.
Rileva la parte che la donazione modale si avvicina per scopo al vitalizio assistenziale quando un soggetto anziano dona la propria abitazione ad una persona fidata (donatario), istituendo l'onere, in capo a questa, di prestargli cura e assistenza fino alla sua morte. Lo stesso fine perseguito con il contratto di vitalizio assistenziale può, pertanto, essere raggiunto con il contratto di donazione.
Secondo l'appellante, sarebbe allora chiaro che l'atto di cessione di immobile sottoscritto da Per_1
sarebbe, in realtà, una donazione modale, rilevando che per consuetudine e doveri morali il
[...]
padre dona a un figlio per liberalità e non per far nascere obbligazioni in capo allo stesso.
Tali censure in sostanza ripetono le stesse considerazioni dell'atto di citazione di primo grado, per cui ritenendosi condivisibili valgono le medesime argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Nel rigettare, pertanto, il motivo si aggiungono solo alcune precisazioni, rispetto all'impianto della pagina 3 di 11 motivazione, in sé corretta, adottata dal primo giudice.
Deve, anzitutto, premettersi che è pacifico e non contestato che l'odierno appellante nel giudizio di primo grado non ha dedotto, nemmeno in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, la simulazione relativa dell'atto di cessione di immobile concluso tra la sorella e il comune genitore, poi defunto, in quanto dissimulate una donazione modale.
È incontroverso, infatti, come l'appellante abbia (ritualmente) impugnato il negozio in oggetto unicamente con l'azione di riduzione assumendo che sarebbe integrante donazione modale e, quindi, assoggettabile a riduzione, in quanto lesivo della propria quota di legittima.
Non può dubitarsi dunque che l'appellante sia interessato a sostenere la natura donativa dell'atto di cessione di immobile oggetto del giudizio, posto che è costante nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio a tenore del quale, nel caso di donazione modale, l'onere imposto a vantaggio dello stesso donante, pur non avendo natura di corrispettivo, non esclude lo spirito di liberalità che sorregge l'attribuzione, la quale quindi è soggetta a riduzione. Rimane fermo, beninteso, come ha precisato la Corte di Cassazione, che poiché l'imposizione di un siffatto onere in capo al donante comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia conseguente alla donazione ex art. 555 c.c. deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato (cfr. Cass. n. 6925/2015; nello stesso senso, di recente, Cass.
n. 17856/2023).
Ne consegue per l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito che la prima questione da esaminare attiene all'esatta qualificazione che deve attribuirsi al contratto di cessione di immobile, concluso tra l'appellata e il comune genitore, poi defunto, e che va risolta, pertanto, in base all'interpretazione della volontà dei contraenti.
Non può, infatti, porsi d'ufficio la questione della simulazione dell'atto. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere invero la simulazione se (ed è il caso in esame) nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 25346/2023).
Nessuna valenza può assumere quindi, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione, la deduzione dell'appellante basata sul rapporto di stretta parentela esistente tra l'acquirente e Controparte_1
pagina 4 di 11 l'alienante (IA e padre). Persona_1
Ed invero, a differenza del negozio impugnato con l'azione di riduzione che è esistente e realmente voluto (salva la questione della sua corretta interpretazione e, conseguente, qualificazione giuridica), il negozio impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente (simulazione assoluta) o è diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullità.
Logico corollario di quanto sopra è che il rapporto di filiazione dedotto da parte appellante se, in astratto, può assumere rilevanza come fonte di prova presuntiva della simulazione assoluta o relativa dell'atto di alienazione (apparentemente) a titolo oneroso, in quanto eventualmente tra altri indizi - ritenuti gravi, precisi e concordanti – può contribuire alla prova, a livello indiziario, che le parti non avevano voluto stipulare alcun atto di alienazione a titolo oneroso e il contratto era, quindi, simulato, tale efficacia sintomatica non può attribuirsi invece a tale elemento (rapporto di filiazione) quando si tratta di accertare il contenuto sostanziale del contratto realmente voluto dalle parti.
In questo caso, che ricorre nella specie, deve farsi riferimento all'interpretazione della comune intenzione delle parti.
Detto ciò, la sentenza impugnata ha correttamente motivato come, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'atto, non sia sufficiente la mera asserzione generica dell'esistenza di una causa donandi da parte dell'appellante per ritenere provata la natura di donazione modale.
Così decidendo il Tribunale di Ragusa si è attenuto al principio per cui, “al fine della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto” (Cass. S.U. 18/12/1975, n.
4153).
Nel caso di donazione (anche modale) lo spirito di liberalità costituisce la causa del contratto che sussiste quando l'attribuzione del donante ha il significato sociale della liberalità. Ciò ricorre nel caso in cui l'operazione economica voluta dalle parti, con un dato accordo, persegue appunto il fine della liberalità.
Ricorrendo un siffatto caso, l'eventuale previsione di una prestazione a carico del beneficiato pagina 5 di 11 dell'attribuzione non attiene alla causa del negozio, ma configura una mera limitazione del beneficio volta al perseguimento di ulteriori fini, di rilievo secondario, del donante.
E quindi, a fortiori, essa non esclude il carattere di gratuità dell'atto, ben compatibile con la parziale onerosità dello stesso contratto.
Ed invero “in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e
l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato” (Cass. n. 1668/1973).
È diversa invece dalla donazione modale la figura del contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale.
Per costante giurisprudenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale “il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza” (v. in motivazione Cass. n.
15904/2016).
È stato anche precisato che tale contratto è caratterizzato dai seguenti elementi: “dall'aleatorietà che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass.
S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98).
La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo
pagina 6 di 11 all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n. 7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione)” (in motivazione Cass. n. 15904/2016 cit.; v. in senso conforme Cass. n. 7479/2013; Cass.
n. 15848/2011).
Espressione della continuità di siffatto indirizzo è la più recente pronuncia di Cass. 22/11/2023, n.
32439 secondo cui “il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante”.
Nel caso di specie il Tribunale uniformandosi a tali principi ha ritenuto, in maniera condivisibile, che
(contrariamente a quanto asserito dall'appellante nel suo atto di impugnazione) non era provato che il negozio in questione fosse sorretto da un animo liberale.
Ed infatti, assodato che la fattispecie si deve ricondurre all'interpretazione e alla qualificazione del contratto oggetto di giudizio, ne consegue l'applicabilità al caso in esame delle regole legali di interpretazione soggettiva del contratto, atteso che quelle della c.d. interpretazione oggettiva di cui agli artt. 1366 – 1371 c.c. possono essere applicate in via sussidiaria, essendo evidente che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca a un utile risultato (Cass. n. 228/1981).
Nel caso di specie, il Tribunale pur senza richiamare espressamente gli artt. 1362 e ss. c.c. ha svolto indubbiamente un'indagine interpretativa vera e propria ricercando la comune intenzione dei contraenti.
pagina 7 di 11 A tal fine correttamente ha considerato, anzitutto, il significato letterale delle parole adoperate segnalandone il carattere “inequivoco” secondo le regole del linguaggio corrente, oltre che giuridico.
Dall'esame del testo dell'atto, stipulato da e , va ripetuto come Persona_1 Controparte_1
anche ad avviso del Collegio in esso sia contenuto un contratto oneroso a prestazioni corrispettive riconducibile alla figura del contratto di vitalizio assistenziale, poiché, per quanto dedotto in contratto, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Comiso, ivi meglio descritto, rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dalla cessionaria (espressamente previsto dalle parti “quale controprestazione della superiore cessione”) di prestare assistenza a favore del padre cedente sino a quando egli fosse stato in vita, sopportandone tutte le spese (“assistenza morale e materiale, servizio e cure, specie in caso di malattia, e in particolare la pulizia del vestiario e della biancheria, nonché il vitto e l'alloggio nella casa di abitazione della cessionaria stessa, che ne sopporterà a suo totale carico tutte le spese conseguenti…”).
Come sottolineato, inoltre, dalla sentenza impugnata occorre evidenziare che, nel testo dell'atto, si rimarca espressamente “il carattere aleatorio” della cessione immobiliare, elemento rilevante ai sensi dell'art. 1363 c.c. che impone al giudice di indagare il significato dell'accordo alla luce dell'intero contesto contrattuale ossia con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo egli collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 18180/2007).
Non v'è traccia, poi, nel testo dell'accordo siglato dalle parti, dello spirito liberale del cedente.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Cassazione già menzionata ha evidenziato che deve presumersi la presenza di una donazione modale, piuttosto che di un contratto di vitalizio assistenziale, qualora sussista una macroscopica ed originaria sproporzione tra il valore dell'attribuzione e quello delle prestazioni dovute dall'obbligato (cfr. Cass. n. 15904/2006).
Nulla di tutto ciò è stato dedotto - né tanto meno provato - da parte appellante non essendo sufficiente la generica indicazione nell'atto di citazione del valore dell'immobile trasferito, a detta dell'attore “pari ad € 300.000,00 circa”, che quand'ammesso che sia aderente ai valori di mercato dell'epoca della stipula del contratto sarebbe comunque inidonea, di per sé, per escludere l'aleatorietà del contratto, che presuppone l'obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle reciproche prestazioni.
pagina 8 di 11 Inoltre è il caso di soggiungere che, in assenza di altre circostanze (non dedotte dall'appellante), gli elementi di fatto ritualmente acquisiti al processo, quali l'età del padre delle parti al momento della stipula (66 anni) e la circostanza che non risultasse affetto da malattie che ne facessero prevedere con probabilità una prossime fine, sono tutti elementi che confortano il convincimento, già espresso dalla sentenza impugnata, circa l'inesistenza di una donazione modale, in favore della figura del contratto di vitalizio assistenziale, qualificazione, quest'ultima, che si pone, come detto, in perfetta linea con l'inequivoco tenore letterale del contratto sottoscritto dalle parti. In quest'ottica la ricostruzione dell'atto in termini di contratto oneroso a prestazioni corrispettive (secondo la figura del contratto di vitalizio assistenziale nota alla giurisprudenza), fatta propria da questa Corte nel solco della pronuncia di primo grado, trova ulteriore conferma nel dato obiettivo della lunga durata (anche superiore alle aspettative di vita media di un uomo) della vita del cedente l'immobile, , vissuto fino Persona_3 all'età di ben 87 anni, essendo deceduto dopo 21 anni dal momento della conclusione del contratto di vitalizio stipulato con la IA . Controparte_1
A fronte di tutto ciò, esattamente il primo giudice ha messo in evidenza la genericità delle allegazioni dell'appellante (per essersi costui limitato nel corso del giudizio di primo grado “a invocare una generica causa donandi… senza nulla dedurre in merito agli elementi distintivi tra donazione, suscettibile di riduzione, e contratto di vitalizio assistenziale, non suscettibile di riduzione, alla loro sussistenza nel caso di specie e ai dati fattuali da cui si sarebbe eventualmente dovuta desumere la riconducibilità del contratto de quo allo schema delle liberalità donative (tra cui si annoverano
l'assenza di aleatorietà e l'apprezzamento del valore dei beni in relazione alla controprestazione imposta al cessionario), non appalesandosi sufficiente, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'atto, la mera asserzione attorea del fatto che trattavasi di donazione modale”, v. pag. 3 della sentenza impugnata).
Nell'atto di appello non ha adeguatamente censurato tale ratio decidendi riproponendo Parte_1
le stesse generiche argomentazioni svolte in primo grado, per cui non sussistono i presupposti per ritenere esistente il lamentato vizio della motivazione.
L'appellante ha dedotto che per consuetudine e doveri morali il padre dona ad un figlio per liberalità e non per far nascere obbligazioni in capo allo stesso, inferendo da tale regola di esperienza la conseguenza che l'atto di cessione di immobile in questione sarebbe, in realtà, una donazione modale, effettuata dal padre a favore della IA . Controparte_1
pagina 9 di 11 Anche questa considerazione è priva di decisività.
In primo luogo, perché in ogni caso il significato del contratto sottoposto ad interpretazione (e conseguente qualificazione giuridica) nel presente giudizio non può essere diverso da quello esteriorizzato nell'accordo sottoscritto il 26/1/1987 e nel comportamento globale delle parti (art. 1372 e ss. c.c.), posto che, come già messo in evidenza dalla sentenza impugnata, l'attore non ha spiegato alcuna domanda di simulazione.
Inoltre, attesa la rilevata “fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato” costituisce massima di esperienza – che ben si attaglia al caso in esame – quella per cui, di solito, chi vuole assicurarsi per il futuro l'assistenza, anche morale, in relazione al proprio stato bisogno stipula il contratto di vitalizio assistenziale a sua scelta preferibilmente con uno dei propri figli (o con altro stretto familiare), non già con un estraneo.
Il proposto appello va dunque rigettato, restando assorbita la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio già avanzata da e reiterata anche con l'appello (in quanto il rigetto dell'unico motivo Parte_1
sopra esaminato rende evidentemente superflua la richiesta di consulenza coltivata dalla parte appellante nel presente grado).
2. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di . Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e dei valori medi, dei minimi solo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, in rapporto all'effettivo impegno profuso.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto (essendo irrilevante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato secondo l'insegnamento di Cass. S.U. 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1271/2023 R.G.A.C.,
pagina 10 di 11 rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
429/2023 del 14 marzo 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 92/2015
R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
del giudizio che liquida in complessivi euro 6.734,00 per compensi di avvocato, in essi compresi euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
12 dicembre 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1271/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
DRAGO, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELLA ELIA, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del gennaio 2015 esponeva che, il 26 gennaio 1987, il padre Parte_1
, con atto rogato dal notaio , rep. 3746, registrato il 29/01/1987, Persona_1 Persona_2
riservando per sé l'usufrutto, aveva donato alla IA la nuda proprietà dell'immobile Controparte_1
costituito da appezzamento di terreno sito in Comiso, nella contrada Giardinello, esteso in misura catastale, ivi compresa la superficie occupata dai due fabbricati ricadenti su di esso, are 21 e centiare
40, imponendole l'onere di prestargli, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale di cui il donante avesse necessitato.
Esponeva inoltre che l'immobile aveva un valore pari all'incirca a 300.000,00 euro.
Il donante era deceduto poi il 17/12/2008 senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa, la sorella Parte_1
chiedendo che fosse disposta la riduzione della donazione modale ricevuta dalla convenuta, in quanto lesiva della propria quota di legittima.
Si costituiva , la quale contestava l'esistenza della donazione modale richiamata in Controparte_1
citazione, rilevando che, con il suddetto atto notarile, il comune genitore non aveva Persona_1
effettuato una donazione modale in favore della IA , bensì aveva ceduto a questa la Controparte_1
nuda proprietà dei suoi beni immobili, ricevendo in cambio dalla stessa l'impegno a prestargli, per l'intera durata della sua vita, tutta l'assistenza morale e materiale, servizio e cure di cui il cedente avesse necessitato, stipulando così un contratto atipico di vitalizio assistenziale, caratterizzato dall'aleatorietà, come tale, valido ed efficace.
Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 429/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, resa nel procedimento iscritto al n. 92/2015 r.g., esclusa la ricorrenza di una donazione modale, a fronte dell'esplicita e formale qualificazione dell'atto di cessione di immobili offerta dalle parti nel senso della natura onerosa quale contratto a prestazioni corrispettive dello stesso, cui faceva da contraltare l'assoluta genericità dell'impianto allegatorio dell'attore, limitatosi a invocare una generica causa donandi, contestata dalla convenuta, rigettava la domanda, condannando per l'effetto l'attore al rimborso delle spese del giudizio in favore della convenuta.
Richiamati i punti essenziali del contenuto dell'atto di cessione di immobile oggetto di giudizio, il giudice di primo grado argomentava che, “senza spiegare alcuna domanda di simulazione di tale contratto e senza nulla dedurre in merito agli elementi distintivi tra donazione, suscettibile di
pagina 2 di 11 riduzione, e contratto di vitalizio assistenziale, non suscettibile di riduzione, alla loro sussistenza nel caso di specie e ai dati fattuali da cui si sarebbe eventualmente dovuta desumere la riconducibilità del contratto de quo allo schema delle liberalità donative (tra cui si annoverano l'assenza di aleatorietà e
l'apprezzamento del valore dei beni in relazione alla controprestazione imposta al cessionario)”, non poteva dirsi sufficiente a sorreggere la tesi della gratuità dell'atto, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dello stesso, “la mera asserzione attorea del fatto che trattavasi di donazione modale”.
Avverso tale decisione ha proposto appello (con atto di citazione notificato il 10 Parte_1
ottobre 2023) deducendo un unico articolato motivo di gravame.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del proposto appello deducendo la sua Controparte_1
infondatezza.
Dopo l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 2 dicembre 2024, la causa, esaurita la discussione, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo l'appellante deduce che l'atto stipulato da , contrariamente a Persona_1
quanto riconosciuto dal primo giudice, sarebbe integrante una donazione modale, quindi suscettibile di riduzione, in quanto ne avrebbe tutti gli elementi caratterizzanti e potendo la donazione, ai sensi dell'art. 793 c.c., essere gravata da un onere.
Rileva la parte che la donazione modale si avvicina per scopo al vitalizio assistenziale quando un soggetto anziano dona la propria abitazione ad una persona fidata (donatario), istituendo l'onere, in capo a questa, di prestargli cura e assistenza fino alla sua morte. Lo stesso fine perseguito con il contratto di vitalizio assistenziale può, pertanto, essere raggiunto con il contratto di donazione.
Secondo l'appellante, sarebbe allora chiaro che l'atto di cessione di immobile sottoscritto da Per_1
sarebbe, in realtà, una donazione modale, rilevando che per consuetudine e doveri morali il
[...]
padre dona a un figlio per liberalità e non per far nascere obbligazioni in capo allo stesso.
Tali censure in sostanza ripetono le stesse considerazioni dell'atto di citazione di primo grado, per cui ritenendosi condivisibili valgono le medesime argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Nel rigettare, pertanto, il motivo si aggiungono solo alcune precisazioni, rispetto all'impianto della pagina 3 di 11 motivazione, in sé corretta, adottata dal primo giudice.
Deve, anzitutto, premettersi che è pacifico e non contestato che l'odierno appellante nel giudizio di primo grado non ha dedotto, nemmeno in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, la simulazione relativa dell'atto di cessione di immobile concluso tra la sorella e il comune genitore, poi defunto, in quanto dissimulate una donazione modale.
È incontroverso, infatti, come l'appellante abbia (ritualmente) impugnato il negozio in oggetto unicamente con l'azione di riduzione assumendo che sarebbe integrante donazione modale e, quindi, assoggettabile a riduzione, in quanto lesivo della propria quota di legittima.
Non può dubitarsi dunque che l'appellante sia interessato a sostenere la natura donativa dell'atto di cessione di immobile oggetto del giudizio, posto che è costante nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio a tenore del quale, nel caso di donazione modale, l'onere imposto a vantaggio dello stesso donante, pur non avendo natura di corrispettivo, non esclude lo spirito di liberalità che sorregge l'attribuzione, la quale quindi è soggetta a riduzione. Rimane fermo, beninteso, come ha precisato la Corte di Cassazione, che poiché l'imposizione di un siffatto onere in capo al donante comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia conseguente alla donazione ex art. 555 c.c. deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato (cfr. Cass. n. 6925/2015; nello stesso senso, di recente, Cass.
n. 17856/2023).
Ne consegue per l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito che la prima questione da esaminare attiene all'esatta qualificazione che deve attribuirsi al contratto di cessione di immobile, concluso tra l'appellata e il comune genitore, poi defunto, e che va risolta, pertanto, in base all'interpretazione della volontà dei contraenti.
Non può, infatti, porsi d'ufficio la questione della simulazione dell'atto. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere invero la simulazione se (ed è il caso in esame) nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 25346/2023).
Nessuna valenza può assumere quindi, ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione, la deduzione dell'appellante basata sul rapporto di stretta parentela esistente tra l'acquirente e Controparte_1
pagina 4 di 11 l'alienante (IA e padre). Persona_1
Ed invero, a differenza del negozio impugnato con l'azione di riduzione che è esistente e realmente voluto (salva la questione della sua corretta interpretazione e, conseguente, qualificazione giuridica), il negozio impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente (simulazione assoluta) o è diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullità.
Logico corollario di quanto sopra è che il rapporto di filiazione dedotto da parte appellante se, in astratto, può assumere rilevanza come fonte di prova presuntiva della simulazione assoluta o relativa dell'atto di alienazione (apparentemente) a titolo oneroso, in quanto eventualmente tra altri indizi - ritenuti gravi, precisi e concordanti – può contribuire alla prova, a livello indiziario, che le parti non avevano voluto stipulare alcun atto di alienazione a titolo oneroso e il contratto era, quindi, simulato, tale efficacia sintomatica non può attribuirsi invece a tale elemento (rapporto di filiazione) quando si tratta di accertare il contenuto sostanziale del contratto realmente voluto dalle parti.
In questo caso, che ricorre nella specie, deve farsi riferimento all'interpretazione della comune intenzione delle parti.
Detto ciò, la sentenza impugnata ha correttamente motivato come, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'atto, non sia sufficiente la mera asserzione generica dell'esistenza di una causa donandi da parte dell'appellante per ritenere provata la natura di donazione modale.
Così decidendo il Tribunale di Ragusa si è attenuto al principio per cui, “al fine della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto” (Cass. S.U. 18/12/1975, n.
4153).
Nel caso di donazione (anche modale) lo spirito di liberalità costituisce la causa del contratto che sussiste quando l'attribuzione del donante ha il significato sociale della liberalità. Ciò ricorre nel caso in cui l'operazione economica voluta dalle parti, con un dato accordo, persegue appunto il fine della liberalità.
Ricorrendo un siffatto caso, l'eventuale previsione di una prestazione a carico del beneficiato pagina 5 di 11 dell'attribuzione non attiene alla causa del negozio, ma configura una mera limitazione del beneficio volta al perseguimento di ulteriori fini, di rilievo secondario, del donante.
E quindi, a fortiori, essa non esclude il carattere di gratuità dell'atto, ben compatibile con la parziale onerosità dello stesso contratto.
Ed invero “in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e
l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato” (Cass. n. 1668/1973).
È diversa invece dalla donazione modale la figura del contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale.
Per costante giurisprudenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale “il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza” (v. in motivazione Cass. n.
15904/2016).
È stato anche precisato che tale contratto è caratterizzato dai seguenti elementi: “dall'aleatorietà che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass.
S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98).
La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo
pagina 6 di 11 all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n. 7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione)” (in motivazione Cass. n. 15904/2016 cit.; v. in senso conforme Cass. n. 7479/2013; Cass.
n. 15848/2011).
Espressione della continuità di siffatto indirizzo è la più recente pronuncia di Cass. 22/11/2023, n.
32439 secondo cui “il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante”.
Nel caso di specie il Tribunale uniformandosi a tali principi ha ritenuto, in maniera condivisibile, che
(contrariamente a quanto asserito dall'appellante nel suo atto di impugnazione) non era provato che il negozio in questione fosse sorretto da un animo liberale.
Ed infatti, assodato che la fattispecie si deve ricondurre all'interpretazione e alla qualificazione del contratto oggetto di giudizio, ne consegue l'applicabilità al caso in esame delle regole legali di interpretazione soggettiva del contratto, atteso che quelle della c.d. interpretazione oggettiva di cui agli artt. 1366 – 1371 c.c. possono essere applicate in via sussidiaria, essendo evidente che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca a un utile risultato (Cass. n. 228/1981).
Nel caso di specie, il Tribunale pur senza richiamare espressamente gli artt. 1362 e ss. c.c. ha svolto indubbiamente un'indagine interpretativa vera e propria ricercando la comune intenzione dei contraenti.
pagina 7 di 11 A tal fine correttamente ha considerato, anzitutto, il significato letterale delle parole adoperate segnalandone il carattere “inequivoco” secondo le regole del linguaggio corrente, oltre che giuridico.
Dall'esame del testo dell'atto, stipulato da e , va ripetuto come Persona_1 Controparte_1
anche ad avviso del Collegio in esso sia contenuto un contratto oneroso a prestazioni corrispettive riconducibile alla figura del contratto di vitalizio assistenziale, poiché, per quanto dedotto in contratto, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Comiso, ivi meglio descritto, rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dalla cessionaria (espressamente previsto dalle parti “quale controprestazione della superiore cessione”) di prestare assistenza a favore del padre cedente sino a quando egli fosse stato in vita, sopportandone tutte le spese (“assistenza morale e materiale, servizio e cure, specie in caso di malattia, e in particolare la pulizia del vestiario e della biancheria, nonché il vitto e l'alloggio nella casa di abitazione della cessionaria stessa, che ne sopporterà a suo totale carico tutte le spese conseguenti…”).
Come sottolineato, inoltre, dalla sentenza impugnata occorre evidenziare che, nel testo dell'atto, si rimarca espressamente “il carattere aleatorio” della cessione immobiliare, elemento rilevante ai sensi dell'art. 1363 c.c. che impone al giudice di indagare il significato dell'accordo alla luce dell'intero contesto contrattuale ossia con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo egli collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 18180/2007).
Non v'è traccia, poi, nel testo dell'accordo siglato dalle parti, dello spirito liberale del cedente.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Cassazione già menzionata ha evidenziato che deve presumersi la presenza di una donazione modale, piuttosto che di un contratto di vitalizio assistenziale, qualora sussista una macroscopica ed originaria sproporzione tra il valore dell'attribuzione e quello delle prestazioni dovute dall'obbligato (cfr. Cass. n. 15904/2006).
Nulla di tutto ciò è stato dedotto - né tanto meno provato - da parte appellante non essendo sufficiente la generica indicazione nell'atto di citazione del valore dell'immobile trasferito, a detta dell'attore “pari ad € 300.000,00 circa”, che quand'ammesso che sia aderente ai valori di mercato dell'epoca della stipula del contratto sarebbe comunque inidonea, di per sé, per escludere l'aleatorietà del contratto, che presuppone l'obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle reciproche prestazioni.
pagina 8 di 11 Inoltre è il caso di soggiungere che, in assenza di altre circostanze (non dedotte dall'appellante), gli elementi di fatto ritualmente acquisiti al processo, quali l'età del padre delle parti al momento della stipula (66 anni) e la circostanza che non risultasse affetto da malattie che ne facessero prevedere con probabilità una prossime fine, sono tutti elementi che confortano il convincimento, già espresso dalla sentenza impugnata, circa l'inesistenza di una donazione modale, in favore della figura del contratto di vitalizio assistenziale, qualificazione, quest'ultima, che si pone, come detto, in perfetta linea con l'inequivoco tenore letterale del contratto sottoscritto dalle parti. In quest'ottica la ricostruzione dell'atto in termini di contratto oneroso a prestazioni corrispettive (secondo la figura del contratto di vitalizio assistenziale nota alla giurisprudenza), fatta propria da questa Corte nel solco della pronuncia di primo grado, trova ulteriore conferma nel dato obiettivo della lunga durata (anche superiore alle aspettative di vita media di un uomo) della vita del cedente l'immobile, , vissuto fino Persona_3 all'età di ben 87 anni, essendo deceduto dopo 21 anni dal momento della conclusione del contratto di vitalizio stipulato con la IA . Controparte_1
A fronte di tutto ciò, esattamente il primo giudice ha messo in evidenza la genericità delle allegazioni dell'appellante (per essersi costui limitato nel corso del giudizio di primo grado “a invocare una generica causa donandi… senza nulla dedurre in merito agli elementi distintivi tra donazione, suscettibile di riduzione, e contratto di vitalizio assistenziale, non suscettibile di riduzione, alla loro sussistenza nel caso di specie e ai dati fattuali da cui si sarebbe eventualmente dovuta desumere la riconducibilità del contratto de quo allo schema delle liberalità donative (tra cui si annoverano
l'assenza di aleatorietà e l'apprezzamento del valore dei beni in relazione alla controprestazione imposta al cessionario), non appalesandosi sufficiente, a fronte dell'inequivoco tenore letterale dell'atto, la mera asserzione attorea del fatto che trattavasi di donazione modale”, v. pag. 3 della sentenza impugnata).
Nell'atto di appello non ha adeguatamente censurato tale ratio decidendi riproponendo Parte_1
le stesse generiche argomentazioni svolte in primo grado, per cui non sussistono i presupposti per ritenere esistente il lamentato vizio della motivazione.
L'appellante ha dedotto che per consuetudine e doveri morali il padre dona ad un figlio per liberalità e non per far nascere obbligazioni in capo allo stesso, inferendo da tale regola di esperienza la conseguenza che l'atto di cessione di immobile in questione sarebbe, in realtà, una donazione modale, effettuata dal padre a favore della IA . Controparte_1
pagina 9 di 11 Anche questa considerazione è priva di decisività.
In primo luogo, perché in ogni caso il significato del contratto sottoposto ad interpretazione (e conseguente qualificazione giuridica) nel presente giudizio non può essere diverso da quello esteriorizzato nell'accordo sottoscritto il 26/1/1987 e nel comportamento globale delle parti (art. 1372 e ss. c.c.), posto che, come già messo in evidenza dalla sentenza impugnata, l'attore non ha spiegato alcuna domanda di simulazione.
Inoltre, attesa la rilevata “fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato” costituisce massima di esperienza – che ben si attaglia al caso in esame – quella per cui, di solito, chi vuole assicurarsi per il futuro l'assistenza, anche morale, in relazione al proprio stato bisogno stipula il contratto di vitalizio assistenziale a sua scelta preferibilmente con uno dei propri figli (o con altro stretto familiare), non già con un estraneo.
Il proposto appello va dunque rigettato, restando assorbita la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio già avanzata da e reiterata anche con l'appello (in quanto il rigetto dell'unico motivo Parte_1
sopra esaminato rende evidentemente superflua la richiesta di consulenza coltivata dalla parte appellante nel presente grado).
2. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di . Parte_1
La liquidazione delle dette spese è compiuta seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base allo scaglione di riferimento, nella specie, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e dei valori medi, dei minimi solo per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, in rapporto all'effettivo impegno profuso.
Atteso il rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto (essendo irrilevante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato secondo l'insegnamento di Cass. S.U. 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1271/2023 R.G.A.C.,
pagina 10 di 11 rigetta l'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
429/2023 del 14 marzo 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento iscritto al n. 92/2015
R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
del giudizio che liquida in complessivi euro 6.734,00 per compensi di avvocato, in essi compresi euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA, come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
12 dicembre 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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