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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 104/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
XI SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2024 promossa da: 1 nato il [...] in [...], Parte_1
2 nata il [...] in [...], Parte_2
3 nata il [...] in [...], Parte_3
4 nata il [...] in [...], Parte_4
5 nata il [...] in [...], Parte_5
6 nata il [...] in [...], Parte_6
7 nata il [...] in [...], Parte_7
8 nato il [...] in [...], Parte_8
9 n. il 6.9.2007 in Buenos Aires, Parte_9 tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Cantaro e Mariateresa Montalbano, presso i quali sono elettivamente domiciliati, come da procure speciali depositate in calce all'atto introduttivo,
- parte ricorrente contro
in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – sede
- intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da nato Persona_1 ad Albisola Superiore, Savona, in data 12.06.1844, emigrato in Argentina, ove aveva contratto matrimonio il 22.04.1878 a Buenos Aires, con
[...]
, pure lei italiana. Persona_2
In data 30.9.2024, è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo che il
Tribunale riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si è costituito il , in data 27.6.2025, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande e contestando:
- il difetto interesse ad agire;
- l'assenza di prova (che l'istante sarebbe stato tenuto a fornire) circa la cittadinanza italiana del capostipite e circa il mantenimento della cittadinanza in capo agli ascendenti che assicurano la linea di sangue;
- la sussistenza dell'onere della prova in carico a parte ricorrente, dovendosi ritenere immediatamente applicabile la disciplina intervenuta nelle more, l'art. 1 d.l. n. 36/2025, nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011.
- che al momento della nascita l'avo non era cittadino italiano, ma Per_3
e non vi sarebbe prova che lo stesso abbia potuto acquisire la cittadinanza italiana, in quanto nulla si riferisce circa la data della sua emigrazione che in assenza di prova (che farebbe carico a parte istante) deve considerarsi anteriore alla data del 1861;
pagina 2 di 11 - l'inattendibilità della certificazione battesimale, in quanto la ripartizione in
Comuni differenti del territorio di Albisola o Albissola (Mare Superiore Capo poi inglobata dopo la II Guerra Mondiale in Albissola Superiore);
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. Su invito del Giudice, parte ricorrente ha anche corretto l'errore materiale contenuto in una data di nascita.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
***
2.1. I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base dell'art. 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anteriore all'entrata in vigore del
D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Nel dettaglio ricostruiscono la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allega i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
Nello specifico risulta la seguente discendenza:
pagina 3 di 11 - nacque a Albisola Superiore, Persona_1
Savona, in data 12.06.1844, figlio dei cittadini italiani (fu Persona_1
) e di come si evince dall'atto di nascita Per_4 Persona_5
(All. n. 1); emigrato in Argentina, contrae matrimonio il 22.04.1878 a Buenos
Aires, con pure lei italiana (All. n. 2); Persona_2
- Prima generazione. Dal matrimonio tra Parte_10
e atalina , nasce la loro figlia
[...] Per_2 Per_2 in data 23.05.1886 in Buenos Aires (All. n. Persona_6
3); NON ha mai perso la cittadinanza italiana Persona_1
d'origine (All. n. 4); muore il 29.01.1933, in Buenos Aires (All. n. 5);
- Seconda generazione. contrae Persona_6
matrimonio con cittadino argentino, in data 09.06.1913 Persona_7 in Buenos Aires (All. n. 6); dal loro matrimonio nasce la figlia
[...]
, il 04.02.1918, in Buenos Aires (All. n. 7). Persona_8 [...] muore in data 17.10.1938 in Buenos Aires (All. n. 8). Persona_6
- Terza generazione. contrae matrimonio con Persona_8
il 03.07.1941 in Buenos Aires, Argentina (All.n.9); Parte_8
dal matrimonio nasce il figlio (ha lo stesso nome del Parte_8
padre), il 01.08.1942 in Buenos Aires, (All. n. 10); Persona_8
muore in Buenos Aires, in data 02.11.2017 [rectius 10.11.2017] (All.
[...]
n. 11)
- Quarta generazione. (ha lo stesso nome che il Parte_8
padre) contrae matrimonio con (All.n.12); Controparte_2 dal matrimonio tra nascono quattro figli: Parte_11
nato il [...] in [...]. n. 13) Parte_12
nata il [...] in [...]. n. 14)
[...] Parte_13
pagina 4 di 11 nata il [...] in [...].n.15) Parte_7 [...]
Il 12.08.1982 in (All.n.16). Parte_14
- 5^ generazione. contrae matrimonio con Parte_2
in data 11.12.1996 (All.n.17). Dal Controparte_3 matrimonio nascono quattro figli: nata il Parte_3
12.03.1998, in Buenos Aires (All.n.18); nata Parte_4
il 30.08.1999, in Buenos Aires (All.n.19); nata Parte_5 il 30.08.1999, in Buenos Aires (All.n.20); nata Parte_6
il 25.06.2002, in Buenos Aires (All. n. 21). Parte_7 contrae matrimonio il 22.04.2004, in Buenos Aires, Argentina, con
[...]
(All. n. 22); da questo matrimonio nasce Controparte_4 una figlia (All. n. 23). Parte_9
La linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non è contestata in giudizio e risulta comunque adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dall'avo nato in [...]
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 5 di 11 ***
2.2. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata a contestare che l'assenza di interesse ad agire ed il mancato assolvimento da parte dei ricorrenti dell'onere della prova sugli stessi gravanti.
Gli assunti non sono condivisibili.
In primo luogo, quanto all'interesse ad agire, l'entrata in vigore del d.l. n.
36/2025 (nella misura in cui limita l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis solo a due gradi di ascendenza diretta) incide, certamente, nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlio o nipote) per le quali persiste ancora il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana. L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente.
In secondo luogo, quanto all'onere della prova, in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea - continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente
(controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova pagina 6 di 11 dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; cfr., da ultimo, Cass.n.14194/24).
La predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19- bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso.
Con specifico riferimento al caso in esame, il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti (e così anche per i predetti in relazione ai loro discendenti), con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa.
pagina 7 di 11 Né la diversa ripartizione territoriale, per come contestata dall'amministrazione (con riferimento alla ripartizione in Comuni differenti del territorio di Albisola o Albissola) pare di per sé idonea a determinare l'inattendibilità del certificato di battesimo.
***
3. Infine, non è fondata la contestazione riferita al fatto che al momento della nascita l'avo non era cittadino italiano, ma sabaudo (peraltro in assenza di prova circa la data di emigrazione).
Dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione (l'avo è nato il [...]; si è sposato, in terra straniera il 1878).
Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del
1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi n. 23 del 31 genaio 1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia,
e deceduto in Argentina dopo l'unità d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza pagina 8 di 11 italiana in seguito all'unificazione (1861), in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia.
Non risulta provato, poi, che si sia verificata una causa di perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda la GU (annessa al Regno di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814), tanto la legislazione napoleonica (l'art. 17 del code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour”) quanto la codificazione albertina (l'art. 34 del codice albertino del 1837 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) prevedevano come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice). Ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
È principio consolidato, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto pagina 9 di 11 della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2022, n. 25317, con riferimento grande naturalizzazione brasiliana degli emigrati italiani di fine Ottocento).
Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono elementi certi, come detto, per poter affermare che il capostipite sia emigrato prima del 17 marzo 1861 ed anzi del
1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice del 1865), dovendosi, quindi, ritenere, per le considerazioni già sopra svolte (data di nascita del capostipite, data di matrimonio), ed anche in applicazione dei principi del “più probabile che non” e del favor, che l'emigrazione sia avvenuta in epoca successiva al 1866.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
***
4. Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara che i ricorrenti:
, Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
Parte_7
Parte_8
Parte_9 sono cittadini italiani;
2. Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_5
tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
XI SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2024 promossa da: 1 nato il [...] in [...], Parte_1
2 nata il [...] in [...], Parte_2
3 nata il [...] in [...], Parte_3
4 nata il [...] in [...], Parte_4
5 nata il [...] in [...], Parte_5
6 nata il [...] in [...], Parte_6
7 nata il [...] in [...], Parte_7
8 nato il [...] in [...], Parte_8
9 n. il 6.9.2007 in Buenos Aires, Parte_9 tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Cantaro e Mariateresa Montalbano, presso i quali sono elettivamente domiciliati, come da procure speciali depositate in calce all'atto introduttivo,
- parte ricorrente contro
in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – sede
- intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da nato Persona_1 ad Albisola Superiore, Savona, in data 12.06.1844, emigrato in Argentina, ove aveva contratto matrimonio il 22.04.1878 a Buenos Aires, con
[...]
, pure lei italiana. Persona_2
In data 30.9.2024, è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo che il
Tribunale riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si è costituito il , in data 27.6.2025, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande e contestando:
- il difetto interesse ad agire;
- l'assenza di prova (che l'istante sarebbe stato tenuto a fornire) circa la cittadinanza italiana del capostipite e circa il mantenimento della cittadinanza in capo agli ascendenti che assicurano la linea di sangue;
- la sussistenza dell'onere della prova in carico a parte ricorrente, dovendosi ritenere immediatamente applicabile la disciplina intervenuta nelle more, l'art. 1 d.l. n. 36/2025, nella parte, processuale, in cui modifica l'art. 19 bis d.lgs. n.
150/2011.
- che al momento della nascita l'avo non era cittadino italiano, ma Per_3
e non vi sarebbe prova che lo stesso abbia potuto acquisire la cittadinanza italiana, in quanto nulla si riferisce circa la data della sua emigrazione che in assenza di prova (che farebbe carico a parte istante) deve considerarsi anteriore alla data del 1861;
pagina 2 di 11 - l'inattendibilità della certificazione battesimale, in quanto la ripartizione in
Comuni differenti del territorio di Albisola o Albissola (Mare Superiore Capo poi inglobata dopo la II Guerra Mondiale in Albissola Superiore);
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. Su invito del Giudice, parte ricorrente ha anche corretto l'errore materiale contenuto in una data di nascita.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
***
2.1. I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base dell'art. 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anteriore all'entrata in vigore del
D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Nel dettaglio ricostruiscono la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allega i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
Nello specifico risulta la seguente discendenza:
pagina 3 di 11 - nacque a Albisola Superiore, Persona_1
Savona, in data 12.06.1844, figlio dei cittadini italiani (fu Persona_1
) e di come si evince dall'atto di nascita Per_4 Persona_5
(All. n. 1); emigrato in Argentina, contrae matrimonio il 22.04.1878 a Buenos
Aires, con pure lei italiana (All. n. 2); Persona_2
- Prima generazione. Dal matrimonio tra Parte_10
e atalina , nasce la loro figlia
[...] Per_2 Per_2 in data 23.05.1886 in Buenos Aires (All. n. Persona_6
3); NON ha mai perso la cittadinanza italiana Persona_1
d'origine (All. n. 4); muore il 29.01.1933, in Buenos Aires (All. n. 5);
- Seconda generazione. contrae Persona_6
matrimonio con cittadino argentino, in data 09.06.1913 Persona_7 in Buenos Aires (All. n. 6); dal loro matrimonio nasce la figlia
[...]
, il 04.02.1918, in Buenos Aires (All. n. 7). Persona_8 [...] muore in data 17.10.1938 in Buenos Aires (All. n. 8). Persona_6
- Terza generazione. contrae matrimonio con Persona_8
il 03.07.1941 in Buenos Aires, Argentina (All.n.9); Parte_8
dal matrimonio nasce il figlio (ha lo stesso nome del Parte_8
padre), il 01.08.1942 in Buenos Aires, (All. n. 10); Persona_8
muore in Buenos Aires, in data 02.11.2017 [rectius 10.11.2017] (All.
[...]
n. 11)
- Quarta generazione. (ha lo stesso nome che il Parte_8
padre) contrae matrimonio con (All.n.12); Controparte_2 dal matrimonio tra nascono quattro figli: Parte_11
nato il [...] in [...]. n. 13) Parte_12
nata il [...] in [...]. n. 14)
[...] Parte_13
pagina 4 di 11 nata il [...] in [...].n.15) Parte_7 [...]
Il 12.08.1982 in (All.n.16). Parte_14
- 5^ generazione. contrae matrimonio con Parte_2
in data 11.12.1996 (All.n.17). Dal Controparte_3 matrimonio nascono quattro figli: nata il Parte_3
12.03.1998, in Buenos Aires (All.n.18); nata Parte_4
il 30.08.1999, in Buenos Aires (All.n.19); nata Parte_5 il 30.08.1999, in Buenos Aires (All.n.20); nata Parte_6
il 25.06.2002, in Buenos Aires (All. n. 21). Parte_7 contrae matrimonio il 22.04.2004, in Buenos Aires, Argentina, con
[...]
(All. n. 22); da questo matrimonio nasce Controparte_4 una figlia (All. n. 23). Parte_9
La linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non è contestata in giudizio e risulta comunque adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti.
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti dall'avo nato in [...]
Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
pagina 5 di 11 ***
2.2. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata a contestare che l'assenza di interesse ad agire ed il mancato assolvimento da parte dei ricorrenti dell'onere della prova sugli stessi gravanti.
Gli assunti non sono condivisibili.
In primo luogo, quanto all'interesse ad agire, l'entrata in vigore del d.l. n.
36/2025 (nella misura in cui limita l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis solo a due gradi di ascendenza diretta) incide, certamente, nel caso di specie, atteso che i ricorrenti, come emerge pacificamente dalla lettura del ricorso, non rientrano nelle due categorie di discendenza (figlio o nipote) per le quali persiste ancora il diritto a ottenere, da nati e residenti all'estero, la cittadinanza italiana. L'interesse ad agire per ottenere una decisione giurisdizionale è dunque sussistente.
In secondo luogo, quanto all'onere della prova, in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal
Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea - continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n.
4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente
(controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova pagina 6 di 11 dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; cfr., da ultimo, Cass.n.14194/24).
La predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19- bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso.
Con specifico riferimento al caso in esame, il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass. civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti (e così anche per i predetti in relazione ai loro discendenti), con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa.
pagina 7 di 11 Né la diversa ripartizione territoriale, per come contestata dall'amministrazione (con riferimento alla ripartizione in Comuni differenti del territorio di Albisola o Albissola) pare di per sé idonea a determinare l'inattendibilità del certificato di battesimo.
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3. Infine, non è fondata la contestazione riferita al fatto che al momento della nascita l'avo non era cittadino italiano, ma sabaudo (peraltro in assenza di prova circa la data di emigrazione).
Dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione (l'avo è nato il [...]; si è sposato, in terra straniera il 1878).
Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del
1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi n. 23 del 31 genaio 1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia,
e deceduto in Argentina dopo l'unità d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza pagina 8 di 11 italiana in seguito all'unificazione (1861), in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia.
Non risulta provato, poi, che si sia verificata una causa di perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda la GU (annessa al Regno di Sardegna con il protocollo del 12 dicembre 1814), tanto la legislazione napoleonica (l'art. 17 del code civil napoleonico del 1804 in materia di perdita di cittadinanza, prevedeva, tra l'altro, che “la qualité de Français se perdra […] 4.° enfin, par tout établissement fait en pays etranger, sans esprit de retour”) quanto la codificazione albertina (l'art. 34 del codice albertino del 1837 statuiva che il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”) prevedevano come causa di perdita dei diritti di cittadinanza, l'emigrazione con animo di non più ritornare (il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice). Ciò a differenza di quanto previsto dal Codice civile del 1865, che non prevedeva più analoga ipotesi di perdita della cittadinanza (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevede infatti tre distinte ipotesi di perdita di cittadinanza: 1) la rinuncia con dichiarazione rese all'Ufficiale di Stato civile del proprio domicilio e il successivo trasferimento all'estero della residenza;
2) l'ottenimento della cittadinanza in un paese estero;
3) l'accettazione, senza permissione del governo, di un impiego da un governo estero o l'ingresso al servizio militare per una potenza estera).
È principio consolidato, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865), la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto pagina 9 di 11 della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente abbia stabilito all'estero la residenza o vi abbia stabilizzato la propria condizione di vita (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 24/08/2022, n. 25317, con riferimento grande naturalizzazione brasiliana degli emigrati italiani di fine Ottocento).
Nel caso in esame, tuttavia, non vi sono elementi certi, come detto, per poter affermare che il capostipite sia emigrato prima del 17 marzo 1861 ed anzi del
1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice del 1865), dovendosi, quindi, ritenere, per le considerazioni già sopra svolte (data di nascita del capostipite, data di matrimonio), ed anche in applicazione dei principi del “più probabile che non” e del favor, che l'emigrazione sia avvenuta in epoca successiva al 1866.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
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4. Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara che i ricorrenti:
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Parte_4
Parte_5
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Parte_7
Parte_8
Parte_9 sono cittadini italiani;
2. Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_5
tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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