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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 773/2024
La Corte D'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 773/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO 19/5 16122 GENOVA presso lo studio dell'Avv. QUERCINI GIANPAOLO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA
[...] P.IVA_1
URBANO RELA 1/10 16149 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
GO CE e dell'Avv. GATTO PAOLO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti. PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per le parti appellanti: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, per tutte le ragioni e le causali sovra esposte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 1396/2024 del Tribunale di Genova, Giudice Dott. Mirko
Parentini, procedimento iscritto al N°r.g. 1640/2022, pubblicata in data
06.05.2024 e non notificata (Doc. A), in accoglimento delle difese, eccezioni, istanze istruttorie tutte, nonché della eccezione di inadempimento, respingere la domanda proposta da
[...]
perché infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% ed ogni accessorio di legge, oltre oneri e IVA.”
Espressamente riproposte al vaglio devolutivo del Giudice del gravame tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni ed istanze proposte in primo grado. per la parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, respingere
l'appello, con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVAZIONE
1.1. La società Controparte_1
adiva il Tribunale di Genova affinché accertasse il suo diritto alla
[...]
provvigione maturato per l'attività di intermediazione svolta nell'interesse di (venditrice), e Parte_3 Parte_1 Parte_2
pag. 2/17 (acquirenti) e, per l'effetto, li condannasse al relativo pagamento nella misura del 3% del corrispettivo pattuito per l'acquisto di due immobili.
L'agenzia immobiliare esponeva:
- che in data 11.01.2019 parte attrice riceveva mandato da Parte_3
per la vendita del compendio immobiliare di sua proprietà sito in
[...]
Campo Ligure, Via della Franchizia 44 A – 44, inclusi box e tavernetta;
- che la durata dell'incarico era annuale e scadeva in data 11.01.2020;
- che nel corso dell'anno 2019, e Parte_1 Parte_2
visitavano l'immobile, per tre volte, accompagnati dalla collaboratrice dell'Agenzia, Tes_1
- che i convenuti fin da subito manifestavano interesse per gli immobili, tanto che a giugno 2019 si erano recati negli uffici dello per CP_1
conferire con il titolare, sig. , e stabilire i punti di una futura CP_1
trattativa;
- in tale occasione, il proponeva che la acquistasse CP_1 Parte_1
l'appartamento seminterrato più piccolo e lo quello posto al Parte_2
piano superiore, il box e la tavernetta;
- che nonostante l'impegno di ricontattare l'Agenzia a dicembre 2019, i sigg.ri e non avevano più dato alcun riscontro;
Parte_1 Parte_2
- che lo dopo la scadenza dell'incarico, comunicava alla CP_1
venditrice i nominativi dei possibili acquirenti, dapprima mediante un appuntamento presso i locali dell nel febbraio 2020, e Pt_4
successivamente con PEC in data 11.03.2020;
- che in data 14.12.2020 le parti convenute concludevano un contratto preliminare di vendita e successivamente, in data 09.04.2021, l'atto definitivo di compravendita.
pag. 3/17 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, si costituiva in giudizio la venditrice, contestando quanto ex adverso Parte_3
dedotto.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio anche gli acquirenti, e , esponendo: Parte_1 Parte_2
- che la conclusione dell'affare era avvenuta 23 mesi dopo la visita dell'immobile e senza alcuna attività nel frattempo posta in essere dallo e quindi non era avvenuta in conseguenza e/o CP_1
grazie all'intervento professionale dell'attrice;
- che il prezzo pagato dai convenuti era inferiore del 20% rispetto a quello indicato nel mandato conferito in data 11.01.2019;
- che l'attività di intermediazione era stata svolta da tale IG.ra Tes_1
soggetto che non era mediatore iscritto all'Albo, e che
[...]
l'immobile era privo del certificato di agibilità, per il cui ottenimento sarebbe stato necessario effettuare complessi e costosi lavori edili;
- che, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, nessun appuntamento era stato convenuto tra le parti per il mese di dicembre
2019 al fine di formalizzare la proposta di acquisto e che nessun contatto c'era stato nei mesi successivi allorquando il suddetto immobile non era peraltro più “in vendita” presso la
[...]
tanto che era stato locato a tal signor CP_1 Per_1
[...]
- che nel mese di novembre 2020, la proprietaria dell'immobile, che gli acquirenti non avevano mai incontrato prima, era stata messa in contatto con la tramite un comune conoscente, il Parte_1
Commercialista Rag. di Campo Ligure, poiché Persona_2
pag. 4/17 sapeva con il fidanzato, stavano cercando una Parte_2
villetta indipendente da acquistare;
- che era stata Banca Intesa San Paolo, che aveva erogato il mutuo, a suggerire ai convenuti di acquistare gli immobili uno ciascuno, così da agevolare la concessione del mutuo.
1.4. Con ordinanza del 26/10/2022, il Tribunale di Genova dichiarava cessata la materia del contendere fra la IG.ra e l'attrice per il Parte_3
raggiungimento di un accordo transattivo e ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e dalle parti convenute.
Conclusa la fase istruttoria, con sentenza n. 1396/2024, il Tribunale di
Genova dichiarava tenuti e condannava e Parte_1 Parte_2
al pagamento della provvigione in favore dell'agenzia immobiliare attrice per l'attività di intermediazione per l'acquisto dei rispettivi immobili.
In primo luogo, in merito all'eccezione di mancata iscrizione all'albo dei mediatori da parte della IG.ra , collaboratrice dell'Agenzia, il Tes_1
Tribunale rilevava che “posto che i convenuti sono venuti a conoscenza della messa in vendita dell'immobile grazie all'attività pubblicitaria svolta dall'agenzia e che la sig.ra ha accompagnato i due convenuti Tes_1
presso l'immobile ma su disposizione del sig. il quale, peraltro, CP_1
come ammesso anche dalla stessa sig.ra in sede di Parte_1
interrogatorio formale, ha ricevuto lei e il fidanzato per discutere in merito ad una possibile offerta economica (che poi di fatto non venne formulata per mezzo dell'agenzia), non può fondatamente ritenersi, come sostengono
i due acquirenti convenuti, che l'attività di intermediazione sia ascrivibile alla sola sig.ra . Tes_1
pag. 5/17 In secondo luogo, in merito al diritto dell'attrice al conseguimento della provvigione, il Tribunale evidenziava che “non pare seriamente revocabile in dubbio che la “prima” messa in contatto tra i futuri contraenti sia avvenuta grazie all'apporto causale dell'agenzia attrice che fece visionare ai due futuri acquirenti l'immobile per diverse volte (secondo quanto risulta dall'elenco delle visite prodotto sub doc. 2 e come confermato dalla testimone che collaborava con l'agenzia immobiliare) e Tes_1
avviò una trattativa con loro”.
Infine, in merito all'eccezione di inadempimento ex art. 1759 c.c., per avere l omesso di riferire agli acquirenti la mancanza del Pt_4
certificato di agibilità, il Tribunale affermava che “Posto che è pacifico che il preliminare, che appunto segna il termine entro il quale il mediatore deve adempiere al predetto obbligo informativo, è stato stipulato all'insaputa del mediatore (la cui attività di intermediazione, come esposto nel paragrafo precedente, si era limitata a mettere le due parti in contatto), non è possibile fondatamente ritenere, già su un piano logico, che il mediatore non avesse ottemperato all'obbligo informativo al momento della conclusione dell'affare poiché le parti hanno continuato le trattative, prima della stipulazione del preliminare, senza minimamente avvisare il mediatore al quale, a incarico scaduto, la sig.ra aveva Parte_3
comunicato di non essere più intenzionata a vendere”.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1396/2024. Parte_2
2.2. In primo luogo, censurano la decisione, nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento della provvigione, per violazione di legge e per errata ricostruzione dei fatti di causa.
pag. 6/17 Sotto il profilo della violazione di legge, gli appellanti rilevano che la decisione del giudice di primo grado si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1754 c.c. e 1755 c.c. e con il più recente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, e in particolare in contrasto con il principio di “causalità adeguata” secondo cui “la messa in relazione di duo o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.)” (Cass. Civ. 3165 del
02.02.2023).
Sotto il profilo dell'errata ricostruzione dei fatti, evidenziano che nessun contatto e nessuna trattativa è mai intercorsa tra le parti tramite la e che il contratto di vendita dell'immobile di Controparte_1
Campo Ligure, Via della Franchizia 44-44A, è stato stipulato e concluso solo a seguito di una autonoma trattativa intercorsa tra la parte venditrice e le parti acquirenti, a distanza di tempo (circa quindici mesi) dalla cessazione dell'incarico di mediazione e con condizioni di vendita differenti da quelle proposte dalla mediatrice.
2.3. Inoltre, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1757 c.c.. per non avere l'Agenzia comunicato la mancanza del certificato di agibilità, avendo, al contrario, affermato la regolarità edilizia dell'immobile.
In particolare, evidenziano la contraddittorietà delle motivazioni sul punto con quanto ritenuto nel capo della sentenza che nell'accogliere la domanda della di pagamento della provvigione ha affermato la CP_1
partecipazione della società alle trattative per la vendita dell'immobile per cui è causa.
pag. 7/17 2.4. Infine, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di far decorrere gli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. richiesti dalla sul capitale dalla data della ricezione della raccomandata CP_1
contenente la lettera di messa in mora: 21.07.2021, atteso che il dettato normativo di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. prevede testualmente che i suddetti interessi decorrono nel momento in cui è proposta la domanda giudiziale.
3. Con comparsa del 14/11/2024, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto e in diritto l'appello avversario. CP_1
4. Con ordinanza del 13/12/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.1 L'appello è parzialmente fondato infondato e va accolto nei limiti che seguono.
pag. 8/17 4.2. In tema di diritto alla provvigione del mediatore, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di causalità adeguata secondo il quale il diritto del mediatore sorge quando l'attività posta in essere da quest'ultimo rappresenti l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare tra le parti che ha messo in relazione.
Dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità è possibile desumere che la “messa in relazione” delle parti dell'affare rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere del diritto alla provvigione.
Difatti, è condizione necessaria in quanto è solo con il contatto tra venditore e acquirente che hanno inizio le trattative idonee a condurre alla conclusione dell'affare da cui sorge il diritto alla provvigione del mediatore ai sensi dell'art. 1755 cc., “indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto” (Cass.
Ordinanza n. 11443 del 08/04/2022). Affermando tale principio, la S.C. ha, ad esempio, dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto.
Tuttavia, come affermato recentemente dalla stessa Corte (Cass. Ordinanza
n. 538 del 08/01/2024), la “messa in relazione” delle parti è condizione non sufficiente per il sorgere del diritto alla provvigione, in quanto anche in tali ipotesi il giudice dovrà verificare, con giudizio ex post, se non siano pag. 9/17 intervenute circostanze che abbiano interrotto il nesso causale in modo tale che l'apporto del mediatore rappresenti una condizione di per sé irrilevante per la conclusione dell'affare.
Difatti, ha affermato la Corte, “non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate”.
In applicazione del suddetto principio la S.C. ha, infatti, cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%. (Cass. Ordinanza n. 538 del 08/01/2024).
Nello stesso senso, in un'altra pronuncia la Corte ha affermato che “In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”. (Cass.
Ordinanza n. 22426 del 16/10/2020). Nella specie, la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare,
pag. 10/17 nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario.
Al fine di accertare il diritto alla provvigione del mediatore occorre dunque verificare la sussistenza del requisito necessario della “messa in relazione” tra le parti dell'affare e verificare sulla base delle circostanze del fatto concreto se, sulla base del principio di causalità adeguata, il contributo del mediatore abbia rappresentato l'antecedente necessario per la conclusione dell'affare.
4.3. Nel caso di specie, si ritiene che dal contesto delle vicende del caso concreto il contatto tra le parti sia la conseguenza diretta dell'attività svolta dall'agenzia che ha dato inizio alle trattative da cui quest'ultima è stata successivamente estromessa.
Tale circostanza si desume, condividendosi la decisione del Tribunale, dal fatto che:
l'agenzia ha fatto visionare gli immobili agli acquirenti per tre volte, ha ricevuto gli acquirenti presso i propri uffici per stabilire i punti di una futura trattativa, ha indicato il prezzo di vendita in € 380.000,00 (cfr teste madre dell'appellante) in misura inferiore a quello Tes_2
determinato nell'incarico conferito dalla proprietaria, e fornendo altre informazioni relative agli immobili;
l'agenzia, inoltre, pur dopo la scadenza del mandato, avvenuta l'11/1/2020, ha informato la venditrice, con PEC del 11.03.2020, dell'interesse degli pag. 11/17 odierni appellanti, invitandola ad informare l'agenzia in caso di contatti diretti da parte degli interessati per l'acquisto; in data 14/12/2020 le parti e sono Parte_3 Parte_5
addivenute alla stipula del contratto preliminare cui è seguito in data
9/4/2021 il rogito di compravendita dei beni al prezzo complessivo di €
364.000,00.
Ciò posto si osserva che l'agenzia ha fornito la prova del proprio apporto causale nella conclusione dell'affare cui consegue il diritto a percepire la provvigione.
4.4 Infatti, le controparti non hanno fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere eliso tale collegamento in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sopra richiamati come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
In particolare, non assume rilievo il tempo trascorso, tenuto conto che tra l'ultima visita dell'immobile da parte degli appellanti (avvenuta nel settembre 2019) e la stipula del contratto preliminare di vendita (del dicembre 2020) sono trascorsi 15 mesi, tempo non particolarmente significativo in ragione della ripresa delle trattative e della necessità per le parti acquirenti di chiedere l'erogazione del mutuo.
4.5 In secondo luogo, neppure significativa è la riduzione del prezzo avvenuta in misura contenuta (da € 380.000,00 a € 364.000,00) e, quindi, compatibile che le ulteriori trattative svolte e comunque secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione non è indice “significativo dell'assenza di causalità adeguata” (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 15/09/2022,
n. 27185; Cass. Civ., Sez. II, n. 15014/2020).
pag. 12/17 4.6 Né, inoltre, rileva la circostanza che la abbia locato uno Parte_3
degli immobili poi oggetto di vendita, atteso che la locazione di cui al contratto datato 15/1/2020, è avvenuta immediatamente dopo la scadenza del mandato all'agenzia e prima che questa avesse inviato alla venditrice l'elenco delle persone che avevano mostrato interesse all'acquisto; si trattava di locazione temporanea della durata di mesi sei prorogabile fino ad un massimo di 18 mesi.
Trattandosi di condotta quindi non incompatibile con il permanere della volontà di alienare i beni proprio per la natura transitoria della locazione, limitata ad uno solo degli immobili, e giustificabile con la volontà di mettere a reddito il bene in attesa di addivenire comunque alla vendita.
4.7 Va, infine, osservato che gli appellanti non hanno neppure dimostrato la sussistenza della ripresa di trattative autonome tramite l'interventi di terzi: non è infatti stato provato che le parti siano state messe in contatto dal commercialista della , , il quale sarebbe stato a Parte_3 Persona_2
conoscenza che i sig.ri e cercavano una casa Parte_1 Parte_2
indipendente da acquistare. Il sentito come teste ha riferito Per_2
solamente di aver aiutato le parti a redigere il contratto preliminare presso il suo studio su richiesta della , sua ex impiegata. Parte_3
5. Anche il secondo motivo di doglianza relativo al rigetto da parte del
Tribunale dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1757
c.c. da parte dell per aver omesso di informare gli appellanti che Pt_4
l'immobile posto era privo del certificato di agibilità, avendo, al contrario, affermato la regolarità edilizia dell'immobile, va rigettato.
5.1 Si osserva che non risulta la prova che l'agenzia abbia rassicurato i sig.ri circa la regolarità urbanistica degli immobili, Parte_5
pag. 13/17 essendovi contrasto tra le deposizioni testimoniali sul punto (cfr testi e ). Tes_1 Tes_3
E', tuttavia, provato che la mancanza di agibilità venne comunicata ai promittenti acquirenti qualche settimana prima della stipula del rogito di vendita da parte del collaboratore del notaio, , che così ha Testimone_4
riferito in sede di escussione testimoniale.
Se è vero che in tema di mediazione immobiliare, il mediatore, è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c., idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, tali essendo, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore (cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
15577 del 16/05/2022), tuttavia, quanto alla conseguente responsabilità del mediatore, il quale è tenuto al risarcimento del danno ovvero a vedersi negato il diritto alla provvigione, la Corte di Cassazione ha specificato che
“nel caso in cui l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito
(indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la pag. 14/17 violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente”. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023).
Nella specie, l'affare si è concluso ad un prezzo inferiore a quello originariamente indicato dal mediatore con la conseguenza che l'omessa informazione non ha pregiudicato gli interessi economici degli acquirenti, i quali restano pertanto obbligati al pagamento della provvigione.
6. Va invece accolto il terzo motivo di appello.
Il Tribunale ha fissato la decorrenza degli interessi ex all'art. 1284 c. 4 c.c dalla data della ricezione della raccomandata contenente la lettera di messa in mora ossia dal 21.07.2021 per lo e dal 26.07.2021 per la Parte_2
. Parte_1
Gli appellanti deducono la erroneità della decisione dovendosi far decorrere detto termine dalla data della domanda.
La doglianza è fondata.
6.1 La Corte di Cassazione ha infatti statuito che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento pag. 15/17 in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
6.2 Il credito rientra tra quelli per cui è consentita la produzione di interessi maggiorati, derivando da contratto, le parti non ne hanno pattiziamente stabilito la misura facendo riferimento al codice civile con la conseguenza che gli interessi devono decorrere dalla domanda, come peraltro richiesto dall'attrice odierna appellata.
7. In ragione per parziale accoglimento dell'appello pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti nelle misura di 1/5 restando a carico degli appellanti per i restanti 4/5 così come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di riferimento da €
5.200,00 a € 26.000,00 in ragione del valore della causa secondo i valori medi.
In ragione della irrilevanza della liquidazione degli interessi in rapporto al valore della causa con riferimento alla decisione di primo grado ed alla lieve differenza temporale tra il giorno indicato in sentenza e la data della domanda (circa sei mesi) non sussistono i presupposti per compensare neppure in parte le spese di lite del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Genova n. 1396/2024 del 6/5/2024 e a parziale modifica della stessa pag. 16/17 2) dispone che gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. sulle somme di cui alla condanna decorrano dalla data della domanda del giudizio di primo grado;
3) condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
a Controparte_1
e spese legali del giudizio di appello nella misura dei
[...]
4/5 liquidate per la frazione in € 4.647,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
4) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per i restanti 4/5;
Genova, 01/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 773/2024
La Corte D'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 773/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO 19/5 16122 GENOVA presso lo studio dell'Avv. QUERCINI GIANPAOLO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA
[...] P.IVA_1
URBANO RELA 1/10 16149 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
GO CE e dell'Avv. GATTO PAOLO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti. PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per le parti appellanti: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, per tutte le ragioni e le causali sovra esposte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 1396/2024 del Tribunale di Genova, Giudice Dott. Mirko
Parentini, procedimento iscritto al N°r.g. 1640/2022, pubblicata in data
06.05.2024 e non notificata (Doc. A), in accoglimento delle difese, eccezioni, istanze istruttorie tutte, nonché della eccezione di inadempimento, respingere la domanda proposta da
[...]
perché infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% ed ogni accessorio di legge, oltre oneri e IVA.”
Espressamente riproposte al vaglio devolutivo del Giudice del gravame tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni ed istanze proposte in primo grado. per la parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, respingere
l'appello, con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVAZIONE
1.1. La società Controparte_1
adiva il Tribunale di Genova affinché accertasse il suo diritto alla
[...]
provvigione maturato per l'attività di intermediazione svolta nell'interesse di (venditrice), e Parte_3 Parte_1 Parte_2
pag. 2/17 (acquirenti) e, per l'effetto, li condannasse al relativo pagamento nella misura del 3% del corrispettivo pattuito per l'acquisto di due immobili.
L'agenzia immobiliare esponeva:
- che in data 11.01.2019 parte attrice riceveva mandato da Parte_3
per la vendita del compendio immobiliare di sua proprietà sito in
[...]
Campo Ligure, Via della Franchizia 44 A – 44, inclusi box e tavernetta;
- che la durata dell'incarico era annuale e scadeva in data 11.01.2020;
- che nel corso dell'anno 2019, e Parte_1 Parte_2
visitavano l'immobile, per tre volte, accompagnati dalla collaboratrice dell'Agenzia, Tes_1
- che i convenuti fin da subito manifestavano interesse per gli immobili, tanto che a giugno 2019 si erano recati negli uffici dello per CP_1
conferire con il titolare, sig. , e stabilire i punti di una futura CP_1
trattativa;
- in tale occasione, il proponeva che la acquistasse CP_1 Parte_1
l'appartamento seminterrato più piccolo e lo quello posto al Parte_2
piano superiore, il box e la tavernetta;
- che nonostante l'impegno di ricontattare l'Agenzia a dicembre 2019, i sigg.ri e non avevano più dato alcun riscontro;
Parte_1 Parte_2
- che lo dopo la scadenza dell'incarico, comunicava alla CP_1
venditrice i nominativi dei possibili acquirenti, dapprima mediante un appuntamento presso i locali dell nel febbraio 2020, e Pt_4
successivamente con PEC in data 11.03.2020;
- che in data 14.12.2020 le parti convenute concludevano un contratto preliminare di vendita e successivamente, in data 09.04.2021, l'atto definitivo di compravendita.
pag. 3/17 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, si costituiva in giudizio la venditrice, contestando quanto ex adverso Parte_3
dedotto.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio anche gli acquirenti, e , esponendo: Parte_1 Parte_2
- che la conclusione dell'affare era avvenuta 23 mesi dopo la visita dell'immobile e senza alcuna attività nel frattempo posta in essere dallo e quindi non era avvenuta in conseguenza e/o CP_1
grazie all'intervento professionale dell'attrice;
- che il prezzo pagato dai convenuti era inferiore del 20% rispetto a quello indicato nel mandato conferito in data 11.01.2019;
- che l'attività di intermediazione era stata svolta da tale IG.ra Tes_1
soggetto che non era mediatore iscritto all'Albo, e che
[...]
l'immobile era privo del certificato di agibilità, per il cui ottenimento sarebbe stato necessario effettuare complessi e costosi lavori edili;
- che, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, nessun appuntamento era stato convenuto tra le parti per il mese di dicembre
2019 al fine di formalizzare la proposta di acquisto e che nessun contatto c'era stato nei mesi successivi allorquando il suddetto immobile non era peraltro più “in vendita” presso la
[...]
tanto che era stato locato a tal signor CP_1 Per_1
[...]
- che nel mese di novembre 2020, la proprietaria dell'immobile, che gli acquirenti non avevano mai incontrato prima, era stata messa in contatto con la tramite un comune conoscente, il Parte_1
Commercialista Rag. di Campo Ligure, poiché Persona_2
pag. 4/17 sapeva con il fidanzato, stavano cercando una Parte_2
villetta indipendente da acquistare;
- che era stata Banca Intesa San Paolo, che aveva erogato il mutuo, a suggerire ai convenuti di acquistare gli immobili uno ciascuno, così da agevolare la concessione del mutuo.
1.4. Con ordinanza del 26/10/2022, il Tribunale di Genova dichiarava cessata la materia del contendere fra la IG.ra e l'attrice per il Parte_3
raggiungimento di un accordo transattivo e ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e dalle parti convenute.
Conclusa la fase istruttoria, con sentenza n. 1396/2024, il Tribunale di
Genova dichiarava tenuti e condannava e Parte_1 Parte_2
al pagamento della provvigione in favore dell'agenzia immobiliare attrice per l'attività di intermediazione per l'acquisto dei rispettivi immobili.
In primo luogo, in merito all'eccezione di mancata iscrizione all'albo dei mediatori da parte della IG.ra , collaboratrice dell'Agenzia, il Tes_1
Tribunale rilevava che “posto che i convenuti sono venuti a conoscenza della messa in vendita dell'immobile grazie all'attività pubblicitaria svolta dall'agenzia e che la sig.ra ha accompagnato i due convenuti Tes_1
presso l'immobile ma su disposizione del sig. il quale, peraltro, CP_1
come ammesso anche dalla stessa sig.ra in sede di Parte_1
interrogatorio formale, ha ricevuto lei e il fidanzato per discutere in merito ad una possibile offerta economica (che poi di fatto non venne formulata per mezzo dell'agenzia), non può fondatamente ritenersi, come sostengono
i due acquirenti convenuti, che l'attività di intermediazione sia ascrivibile alla sola sig.ra . Tes_1
pag. 5/17 In secondo luogo, in merito al diritto dell'attrice al conseguimento della provvigione, il Tribunale evidenziava che “non pare seriamente revocabile in dubbio che la “prima” messa in contatto tra i futuri contraenti sia avvenuta grazie all'apporto causale dell'agenzia attrice che fece visionare ai due futuri acquirenti l'immobile per diverse volte (secondo quanto risulta dall'elenco delle visite prodotto sub doc. 2 e come confermato dalla testimone che collaborava con l'agenzia immobiliare) e Tes_1
avviò una trattativa con loro”.
Infine, in merito all'eccezione di inadempimento ex art. 1759 c.c., per avere l omesso di riferire agli acquirenti la mancanza del Pt_4
certificato di agibilità, il Tribunale affermava che “Posto che è pacifico che il preliminare, che appunto segna il termine entro il quale il mediatore deve adempiere al predetto obbligo informativo, è stato stipulato all'insaputa del mediatore (la cui attività di intermediazione, come esposto nel paragrafo precedente, si era limitata a mettere le due parti in contatto), non è possibile fondatamente ritenere, già su un piano logico, che il mediatore non avesse ottemperato all'obbligo informativo al momento della conclusione dell'affare poiché le parti hanno continuato le trattative, prima della stipulazione del preliminare, senza minimamente avvisare il mediatore al quale, a incarico scaduto, la sig.ra aveva Parte_3
comunicato di non essere più intenzionata a vendere”.
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1396/2024. Parte_2
2.2. In primo luogo, censurano la decisione, nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento della provvigione, per violazione di legge e per errata ricostruzione dei fatti di causa.
pag. 6/17 Sotto il profilo della violazione di legge, gli appellanti rilevano che la decisione del giudice di primo grado si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1754 c.c. e 1755 c.c. e con il più recente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, e in particolare in contrasto con il principio di “causalità adeguata” secondo cui “la messa in relazione di duo o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.)” (Cass. Civ. 3165 del
02.02.2023).
Sotto il profilo dell'errata ricostruzione dei fatti, evidenziano che nessun contatto e nessuna trattativa è mai intercorsa tra le parti tramite la e che il contratto di vendita dell'immobile di Controparte_1
Campo Ligure, Via della Franchizia 44-44A, è stato stipulato e concluso solo a seguito di una autonoma trattativa intercorsa tra la parte venditrice e le parti acquirenti, a distanza di tempo (circa quindici mesi) dalla cessazione dell'incarico di mediazione e con condizioni di vendita differenti da quelle proposte dalla mediatrice.
2.3. Inoltre, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1757 c.c.. per non avere l'Agenzia comunicato la mancanza del certificato di agibilità, avendo, al contrario, affermato la regolarità edilizia dell'immobile.
In particolare, evidenziano la contraddittorietà delle motivazioni sul punto con quanto ritenuto nel capo della sentenza che nell'accogliere la domanda della di pagamento della provvigione ha affermato la CP_1
partecipazione della società alle trattative per la vendita dell'immobile per cui è causa.
pag. 7/17 2.4. Infine, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di far decorrere gli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. richiesti dalla sul capitale dalla data della ricezione della raccomandata CP_1
contenente la lettera di messa in mora: 21.07.2021, atteso che il dettato normativo di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. prevede testualmente che i suddetti interessi decorrono nel momento in cui è proposta la domanda giudiziale.
3. Con comparsa del 14/11/2024, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto e in diritto l'appello avversario. CP_1
4. Con ordinanza del 13/12/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.1 L'appello è parzialmente fondato infondato e va accolto nei limiti che seguono.
pag. 8/17 4.2. In tema di diritto alla provvigione del mediatore, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di causalità adeguata secondo il quale il diritto del mediatore sorge quando l'attività posta in essere da quest'ultimo rappresenti l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell'affare tra le parti che ha messo in relazione.
Dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità è possibile desumere che la “messa in relazione” delle parti dell'affare rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere del diritto alla provvigione.
Difatti, è condizione necessaria in quanto è solo con il contatto tra venditore e acquirente che hanno inizio le trattative idonee a condurre alla conclusione dell'affare da cui sorge il diritto alla provvigione del mediatore ai sensi dell'art. 1755 cc., “indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto” (Cass.
Ordinanza n. 11443 del 08/04/2022). Affermando tale principio, la S.C. ha, ad esempio, dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto.
Tuttavia, come affermato recentemente dalla stessa Corte (Cass. Ordinanza
n. 538 del 08/01/2024), la “messa in relazione” delle parti è condizione non sufficiente per il sorgere del diritto alla provvigione, in quanto anche in tali ipotesi il giudice dovrà verificare, con giudizio ex post, se non siano pag. 9/17 intervenute circostanze che abbiano interrotto il nesso causale in modo tale che l'apporto del mediatore rappresenti una condizione di per sé irrilevante per la conclusione dell'affare.
Difatti, ha affermato la Corte, “non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate”.
In applicazione del suddetto principio la S.C. ha, infatti, cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%. (Cass. Ordinanza n. 538 del 08/01/2024).
Nello stesso senso, in un'altra pronuncia la Corte ha affermato che “In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto”. (Cass.
Ordinanza n. 22426 del 16/10/2020). Nella specie, la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare,
pag. 10/17 nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario.
Al fine di accertare il diritto alla provvigione del mediatore occorre dunque verificare la sussistenza del requisito necessario della “messa in relazione” tra le parti dell'affare e verificare sulla base delle circostanze del fatto concreto se, sulla base del principio di causalità adeguata, il contributo del mediatore abbia rappresentato l'antecedente necessario per la conclusione dell'affare.
4.3. Nel caso di specie, si ritiene che dal contesto delle vicende del caso concreto il contatto tra le parti sia la conseguenza diretta dell'attività svolta dall'agenzia che ha dato inizio alle trattative da cui quest'ultima è stata successivamente estromessa.
Tale circostanza si desume, condividendosi la decisione del Tribunale, dal fatto che:
l'agenzia ha fatto visionare gli immobili agli acquirenti per tre volte, ha ricevuto gli acquirenti presso i propri uffici per stabilire i punti di una futura trattativa, ha indicato il prezzo di vendita in € 380.000,00 (cfr teste madre dell'appellante) in misura inferiore a quello Tes_2
determinato nell'incarico conferito dalla proprietaria, e fornendo altre informazioni relative agli immobili;
l'agenzia, inoltre, pur dopo la scadenza del mandato, avvenuta l'11/1/2020, ha informato la venditrice, con PEC del 11.03.2020, dell'interesse degli pag. 11/17 odierni appellanti, invitandola ad informare l'agenzia in caso di contatti diretti da parte degli interessati per l'acquisto; in data 14/12/2020 le parti e sono Parte_3 Parte_5
addivenute alla stipula del contratto preliminare cui è seguito in data
9/4/2021 il rogito di compravendita dei beni al prezzo complessivo di €
364.000,00.
Ciò posto si osserva che l'agenzia ha fornito la prova del proprio apporto causale nella conclusione dell'affare cui consegue il diritto a percepire la provvigione.
4.4 Infatti, le controparti non hanno fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere eliso tale collegamento in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sopra richiamati come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
In particolare, non assume rilievo il tempo trascorso, tenuto conto che tra l'ultima visita dell'immobile da parte degli appellanti (avvenuta nel settembre 2019) e la stipula del contratto preliminare di vendita (del dicembre 2020) sono trascorsi 15 mesi, tempo non particolarmente significativo in ragione della ripresa delle trattative e della necessità per le parti acquirenti di chiedere l'erogazione del mutuo.
4.5 In secondo luogo, neppure significativa è la riduzione del prezzo avvenuta in misura contenuta (da € 380.000,00 a € 364.000,00) e, quindi, compatibile che le ulteriori trattative svolte e comunque secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione non è indice “significativo dell'assenza di causalità adeguata” (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 15/09/2022,
n. 27185; Cass. Civ., Sez. II, n. 15014/2020).
pag. 12/17 4.6 Né, inoltre, rileva la circostanza che la abbia locato uno Parte_3
degli immobili poi oggetto di vendita, atteso che la locazione di cui al contratto datato 15/1/2020, è avvenuta immediatamente dopo la scadenza del mandato all'agenzia e prima che questa avesse inviato alla venditrice l'elenco delle persone che avevano mostrato interesse all'acquisto; si trattava di locazione temporanea della durata di mesi sei prorogabile fino ad un massimo di 18 mesi.
Trattandosi di condotta quindi non incompatibile con il permanere della volontà di alienare i beni proprio per la natura transitoria della locazione, limitata ad uno solo degli immobili, e giustificabile con la volontà di mettere a reddito il bene in attesa di addivenire comunque alla vendita.
4.7 Va, infine, osservato che gli appellanti non hanno neppure dimostrato la sussistenza della ripresa di trattative autonome tramite l'interventi di terzi: non è infatti stato provato che le parti siano state messe in contatto dal commercialista della , , il quale sarebbe stato a Parte_3 Persona_2
conoscenza che i sig.ri e cercavano una casa Parte_1 Parte_2
indipendente da acquistare. Il sentito come teste ha riferito Per_2
solamente di aver aiutato le parti a redigere il contratto preliminare presso il suo studio su richiesta della , sua ex impiegata. Parte_3
5. Anche il secondo motivo di doglianza relativo al rigetto da parte del
Tribunale dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1757
c.c. da parte dell per aver omesso di informare gli appellanti che Pt_4
l'immobile posto era privo del certificato di agibilità, avendo, al contrario, affermato la regolarità edilizia dell'immobile, va rigettato.
5.1 Si osserva che non risulta la prova che l'agenzia abbia rassicurato i sig.ri circa la regolarità urbanistica degli immobili, Parte_5
pag. 13/17 essendovi contrasto tra le deposizioni testimoniali sul punto (cfr testi e ). Tes_1 Tes_3
E', tuttavia, provato che la mancanza di agibilità venne comunicata ai promittenti acquirenti qualche settimana prima della stipula del rogito di vendita da parte del collaboratore del notaio, , che così ha Testimone_4
riferito in sede di escussione testimoniale.
Se è vero che in tema di mediazione immobiliare, il mediatore, è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c., idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, tali essendo, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore (cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
15577 del 16/05/2022), tuttavia, quanto alla conseguente responsabilità del mediatore, il quale è tenuto al risarcimento del danno ovvero a vedersi negato il diritto alla provvigione, la Corte di Cassazione ha specificato che
“nel caso in cui l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito
(indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la pag. 14/17 violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente”. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023).
Nella specie, l'affare si è concluso ad un prezzo inferiore a quello originariamente indicato dal mediatore con la conseguenza che l'omessa informazione non ha pregiudicato gli interessi economici degli acquirenti, i quali restano pertanto obbligati al pagamento della provvigione.
6. Va invece accolto il terzo motivo di appello.
Il Tribunale ha fissato la decorrenza degli interessi ex all'art. 1284 c. 4 c.c dalla data della ricezione della raccomandata contenente la lettera di messa in mora ossia dal 21.07.2021 per lo e dal 26.07.2021 per la Parte_2
. Parte_1
Gli appellanti deducono la erroneità della decisione dovendosi far decorrere detto termine dalla data della domanda.
La doglianza è fondata.
6.1 La Corte di Cassazione ha infatti statuito che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento pag. 15/17 in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
6.2 Il credito rientra tra quelli per cui è consentita la produzione di interessi maggiorati, derivando da contratto, le parti non ne hanno pattiziamente stabilito la misura facendo riferimento al codice civile con la conseguenza che gli interessi devono decorrere dalla domanda, come peraltro richiesto dall'attrice odierna appellata.
7. In ragione per parziale accoglimento dell'appello pare equo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti nelle misura di 1/5 restando a carico degli appellanti per i restanti 4/5 così come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di riferimento da €
5.200,00 a € 26.000,00 in ragione del valore della causa secondo i valori medi.
In ragione della irrilevanza della liquidazione degli interessi in rapporto al valore della causa con riferimento alla decisione di primo grado ed alla lieve differenza temporale tra il giorno indicato in sentenza e la data della domanda (circa sei mesi) non sussistono i presupposti per compensare neppure in parte le spese di lite del primo grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Genova n. 1396/2024 del 6/5/2024 e a parziale modifica della stessa pag. 16/17 2) dispone che gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. sulle somme di cui alla condanna decorrano dalla data della domanda del giudizio di primo grado;
3) condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
a Controparte_1
e spese legali del giudizio di appello nella misura dei
[...]
4/5 liquidate per la frazione in € 4.647,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
4) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per i restanti 4/5;
Genova, 01/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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