Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 3.4.2025, alle ore 11:49 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CERVIA Nicoletta per la parte ricorrente e l'Avv. Lapo CARPINI, anche in sostituzione degli Avv. Roberto CALABRESI e Lapo GUADALUPI per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.55. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 391/2022 promossa da
Parte_1
entrambi assistiti dall'Avv. CERVIA Nicoletta Parte_2
C o n t r o
1
GUADALUPI e Roberto CALABRESI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 e Parte_1 Parte_2
, entrambi in qualità di eredi di si rivolgevano al giudice
[...] Persona_2 del lavoro perché fosse loro risarcito il danno non patrimoniale, biologico e morale, cagionato dall'esposizione professionale che aveva determinato la malattia professionale del proprio congiunto. Rappresentavano all'uopo che il medesimo aveva lavorato alle dipendenze della società dal 1959 al 1996 con le mansioni di Controparte_2 saldatore, così esposto all'inalazione di fibre d'asbesto e altri agenti patogeni esistenti nell'ambiente lavorativo e che, in conseguenza di una condotta gravemente inadempiente del suo datore di lavoro che non aveva posto in essere quanto necessario ai fini della tutela della salute, aveva sviluppato placche pleuriche, asbestosi e BCPO di tipo grave.
Così concludevano:
"Accertato che la malattia contratta dal sig. è avvenuta per causa riconducibile alla Persona_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del datore di lavoro, sede di Controparte_2
Massa, nella persona dei suoi dirigenti, direttori e responsabili della sicurezza succedutisi nel corso degli anni, per i fatti e le violazioni di cui alle premesse del presente ricorso, e che conseguentemente il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni tutti, Voglia il sig. Giudice Ill.mo, in funzione di
Giudice del lavoro, condannare la sede di Massa Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Suo Direttore pro-tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
(biologico, morale ed esistenziale e/o da interesse costituzionalmente garantito, terminale, catastrofale) conseguente alla malattia di da liquidarsi, secondo le tabelle del Persona_2
Tribunale di Roma o di Milano, così come sopra specificato anche in via equitativa ex combinato artt.
1256 e 2056 C.c. e artt. 32 e 38 Cost., come da disposizioni di legge ed elaborazioni giurisprudenziali,
o in alternativa quella somma minore o maggiore rimessa all‟equo apprezzamento del Giudice”.
2. “Voglia il sig. Giudice Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, previo accertamento la rivalutazione e gli interessi sul risarcimento così come sarà determinato, nonché dell‟eventuale maggior danno.”
3. “Voglia il sig. Giudice Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, riconoscere ed accertare, alla luce del nuovo quadro clinico emerso a seguito della gravissima malattia del lavoratore ricorrente, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare che l‟eventuale danno non patrimoniale (danno morale iure proprio / danno parentale, e danno alla integrità psicofisica, liquidazione unitaria nelle componenti
2 dedotte) riportato dai ricorrenti (figli dello stesso) per la malattia del loro familiare, è stato cagionato,
dall'attività lavorativa svolta dal sig. , stretto familiare dei ricorrenti, presso Persona_2 [...]
e conseguentemente, condannare a corrispondere ai medesimi CP_2 Controparte_2
l'integrale risarcimento spettante per il Danno non patrimoniale sofferto (nelle componenti sopra specificate) nella somma ritenuta giusta ed equa ex artt. 1226 e 2056 cc, per le deduzioni di cui alla parte motiva, con eventuale applicazione della tabella di liquidazione ritenuta riferibile dal Giudice stesso (cfr Tabella Milano 2021 e Tabella Roma 2018).
4. “Il tutto con vittoria di spese ed onorari del procuratore antistatario”.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi consulenza medica e ambientale.
Parte resistente (già Controparte_1 [...]
si costituiva in data 30.12.2022 a mezzo dei propri difensori i quali CP_2 evidenziavano anzitutto che la stessa non aveva mai utilizzato l'amianto come materia prima e che l'utilizzo quale coibente era cessato alla fine degli anni settanta.
Producevano relazione medico legale di proprio Consulente tecnico che argomentava diffusamente sostenendo con riguardo alle placche pleuriche la mancanza di prova circa la genesi asbestosica e anche relativamente all'asbestosi e con riguardo alla malattia BCPO sosteneva l'origine non tecnopatica e la sua riconduzione, secondo la regola causale del più probabile che non, alla abitudine tabagica del de cuius.
Così concludeva: affinché l'Ill.mo Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, ogni e contraria eccezione respinta e disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- Nel merito, respingere la domanda dei ricorrenti per i motivi descritti in narrativa,
- In via istruttoria, si chiede ammettersi consulenza medico legale e ci si rimette al Giudice sull'ammissione di quella ambientale.
- Con vittoria di compensi e spese.
Fissata con decreto l'udienza al 12.1.2023, ivi veniva disposta CTU medico legale e rinviato all'udienza del 20.4.2023 ove veniva conferito l'incarico. La consulenza veniva depositata telematicamente il 24.1.2024: a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente il CTU veniva convocato a chiarimenti all'udienza del 29.7.2024. Da ultimo la causa era fissata per discussione al 3.4.2025 con termine per note.
Occorre premettere che il CTU nominato Dr ha utilizzato, per rispondere al Per_3 quesito posto, e in particolare per definire l'esposizione all'amianto, la CT resa
3 dall'NE (e prodotta telematicamente in data 5.8.2024) realizzata per Per_4 conto del Tribunale di Massa su incarico del giudice del lavoro in ordine a procedimenti aventi ad oggetto richieste di risarcimento del danno proposte da vari lavoratori nei confronti della medesima resistente e dunque con riguardo al medesimo luogo di lavoro.
Consulente il quale, dopo approfonditi accertamenti, nel contraddittorio con i CTP, aveva dapprima descritto i luoghi e le condizioni di lavoro, in seguito ha depositato una relazione integrativa in cui ha dato conto dei livelli di esposizione all'amianto.
L'azienda eseguiva calandratura delle lamiere metalliche, le quali venivano riscaldate a temperature elevatissime (800 gradi circa) per poter essere forgiate in forma di “virola” circolare, i cui lembi esterni venivano saldati in modo da formare un corpo cilindrico che produceva manufatti di caldereria pesante di grandi dimensioni, quali reattori, scambiatori di calore: per evitare che il manufatto si raffreddasse troppo velocemente pregiudicandone le caratteristiche ed al fine di tutelare i lavoratori addetti alle diverse fasi della lavorazione dal rischio di scottature e stress termico da calore eccessivo, i pezzi da trattare venivano rivestiti e coibentati con materiale ignifugo, precisamente teli di amianto, caratterizzati da un'elevata resistenza al calore.
Peraltro tali teli di amianto, sottoposti ad usura, a stress termico, consumati e riutilizzati più volte (soltanto a partire dal 1980 l'ASMIU ha cominciato a ritirare i teli usurati), sfaldandosi, provocavano l'emissione di fibre d'amianto nell' unico capannone, suddiviso in diverse sezioni produttive, denominate “campate”, comunicanti l'una con l'altra e delimitate solo da pilastri di cemento armato che sorreggevano la struttura, con la conseguenza che le diverse maestranze, operanti all'interno di tale unico grande ambiente, erano esposte al rischio di inalare le fibre di asbesto sparse nell'aria, le cui potenzialità nocive erano accresciute dalla presenza delle altre polveri inerti e metalliche.
Tale ciclo produttivo esponeva principalmente i calandratori, i calderai, i fornaioli, gli elettricisti, gli addetti ai collaudi e per quanto qui di specifico interesse i saldatori i quali, oltretutto, in concreto, risultavano essere addetti, oltre alla propria specifica mansione, anche a quelle che si rendevano necessarie in base alle esigenze del ciclo produttivo.
Il CTU per determinare i livelli di esposizione, non potendo procedere a campionamenti ora per allora, utilizzava gli esiti delle indagini svolte nel 1974 dall'Istituto di Medicina del
Lavoro dell' (anch'esse depositate in data 5.8.2024) Controparte_4 evidenziando peraltro che quando l'Istituto del S. Cuore aveva eseguito l'analisi, la
4 situazione era di fatto migliorata in quanto parte resistente aveva appena adottato sistemi di aspirazione fissa, mentre negli anni precedenti erano stati utilizzati aspiratori mobili del tutto inefficaci in quanto privi di idonei filtri di abbattimento che riversavano le fibre nocive nello stesso ambiente di lavoro dal quale dunque solo apparentemente erano aspirate.
In punto responsabilità evidenziava che il datore di lavoro non aveva adempiuto alle prescrizioni del DPR 303/1956 (artt. 4, 7, 19 e specificatamente 20 e 21); che il predetto era consapevole dei rischi fatti correre alle maestranze, come si evince dal documento denominato “Ambiente omogeneo n. 8” (cfr. allegato n. 43 della CTU), redatto dal
Nuovo Pignone di Massa nel 1976, ove sono descritte in modo dettagliato le varie fasi lavorative con riguardo ad una campata, ritenuta peraltro dal CTU esemplificativa della situazione generale;
e che pur essendo consapevole il non ha mai CP_2 informato i lavoratori circa la nocività dell'amianto e non ha adottato le misure idonee a ridurre il rischio.
Il CTU precisa sul punto: “il datore di lavoro era consapevole dell'esistenza di un rischio di natura ambientale che avrebbero potuto mitigare con opportune attività. ……In sintesi, il datore di lavoro, avrebbe dovuto: eliminare o ridurre considerevolmente alla fonte pericoli, impedendo l'uso dell'amianto come coibente, riducendone l'uso nei DPI e impedendone usi impropri (impasto, ritaglio, immagazzinamento degli scarti direttamente nelle campate); predisporre idonei impianti di aspirazione sia localizzata che centralizzata per i fumi di saldatura, le polveri di molatura e l'amianto; informare lavoratori sulla presenza del rischio e predisporre opportune procedure dettagliate verificandone all'esatta, comprensione da parte del personale;
controllo nel comportamento dei lavoratori per impedirne la non conformità; predisporre campagne periodiche di monitoraggio ambientale e di controllo sanitario”.
Indubbia risulta pertanto l'esposizione cumulativa e la conseguente inosservanza degli obblighi da parte della resistente di cui all'art. 2086 c.c., determinativi della malattia professionale riconosciuta dall' (18%, cfr. doc. 2 allegato al ricorso) quanto meno CP_5 concausalmente.
Il CTU medico-legale Dr relativamente al decuis ha Per_3 Parte_1 evidenziato di avere esaminato, in quanto allegata al fascicolo di causa, la documentazione sanitaria che prende in considerazione esclusivamente il periodo intercorrente tra il 2011 ed il decesso (avvenuto il 22.4.2019), costituita da lettere di dimissioni conseguenti vari ricoveri, certificazioni di visite specialistiche (soprattutto pneumologiche) ed
5 approfondimenti radiologico-strumentali (in particolare: TC del polmone, Prove di
Funzionalità Respiratorie e PET “globali”) e di non aver al contrario potuto esaminare - perché inesistente- documentazione relativa alle condizioni cliniche e alle cause che possano aver determinato il decesso. Ed ha così concluso: relativamente alle placche pleuriche:
“esse erano indiscutibilmente presenti bilateralmente già alla TC del febbraio 2011. Dall'indagine peritale sono emersi elementi di giudizio che confermano l'assai probabile correlazione causale con
l'esposizione professionale ad amianto.
Le placche pleuriche, quindi, hanno determinato un danno biologico permanente pari al 3% (tre per cento). Invece, proprio per la loro natura, esse non ebbero riflessi sugli aspetti dinamico-relazionali, non determinarono una sofferenza soggettiva interiore e non causarono una inabilità temporanea.
E ancora: “ Tali lesioni, però, per le caratteristiche e l'estensione delle stesse (ricavabili dai referti prodotti), oltre ad essere definibili (da letteratura) come “benigne” e meri “indicatori di esposizione”, non appaiono tali, nel caso in questione, da poter essere ritenute responsabili di una compromissione del quadro funzionale respiratorio”.
Relativamente alla asbestosi:
“è possibile sostenere che non fossero/siano presenti elementi “radiologici” che consentano di porre diagnosi di “pneumopatia fibrotica”: in particolare, non sono bilateralmente presenti alcuno dei criteri radiologici e clinici considerati, in assenza di esame istologico, potenzialmente patognomonici di asbestosi (o fibrosi polmonare da asbesto). Nei referti (allegati al fascicolo di causa) non sono stati rilevati né ispessimenti interstiziali e/o dei setti interlobulari, né lesioni puntiformi e/o strie curvilinee sub-pleuriche bilaterali.
Dal punto di vista clinico, inoltre, anche se potessimo considerare potenzialmente presente (nonostante non sia mai stata fatta o presentata una stima dell'esposizione, cumulativa o per anno, a fibre di amianto del ricorrente) il rispetto del criterio n. 1, mancherebbero tutti gli altri criteri ritenuti fondamentali per la diagnosi di asbestosi”.
Relativamente, alla Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva:
“occorre prendere in esame due possibili cause. Da un lato si può ipotizzare che il lavoratore sia stato esposto a fumi di saldatura. Tuttavia, dall'indagine peritale non è stato possibile individuare la tipologia di lavorazioni eseguite né attrezzature/materiali utilizzati in azienda. Di conseguenza, non sussistono elementi di giudizio tali da poter attribuire, probabilisticamente, la all'esposizione a “fumi e gas Pt_3
6 di saldatura”. Dall'altro lato, invece, si deve considerare che il lavoratore è stato un forte fumatore (circa
30 sigarette/die fino al 2011 e circa 10-20 sigarette fino al decesso del 2019) e che è scientificamente comprovato che il tabagismo rappresenti uno dei principali fattori di rischio per la BPCO. Per quanto sopra, quindi, non si ritiene attribuibile, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causa tra esposizione professionale e ”. Pt_3
A seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente, con particolare riguardo proprio alla , il CTU è stato convocato a chiarimenti e sentito diffusamente nell'udienza del CP_6
29.7.2024 ove ha anzitutto spiegato ha confermato che nel compiere e rendere le conclusioni di cui a verbale ha tenuto presente, letto e considerato la relazione svolta dall'Ing. relativamente all'ambiente di lavoro svolta in cause Per_4 CP_2 analoghe a quella per cui si procede nell'anno 2010 nonché i chiarimenti ad essa resi nell'anno 2012 (documentazione acquisita agli atti, come da autorizzazione del giudice all'atto del conferimento dell'incarico).
Ha altresì precisato di avere esaminato anche la certificazione emessa da in data CP_5
7.6.2021 (e allegato da parte ricorrente) che ha riscontrato nel decuis l'esistenza della malattia professionale “placche pleuriche e deficit ventilatorio in parte di natura non tecnopatica” e veniva riconosciuto il medesimo portatore di una menomazione complessiva del 19% (18% n.d.r.) dell'integrità psicofisica.”…
Ha dunque dichiarato che “in linea astratta certamente l'esposizione a fumi di saldatura può determinare BPCO;
nel caso concreto, svolgendo la mansione di saldatura, era esposto a fumi di Parte_1 saldatura così come all'amianto e ad altri cancerogeni che risultavano compresenti potenzialmente qualitativamente nell'ambiente di lavoro….. Pertanto concludo in questi termini: dovendo andare ad analizzare l'esposizione a fumi di saldatura del ricorrente in tutta la sua storia lavorativa, dal 60 al
1996, sono carente di dati utili per rilevare e definire la reale esposizione quantitativa ai fumi di saldatura del lavoratore”.
E, a domanda del difensore di parte ricorrente: “ribadisco che qualitativamente il rischio da esposizione a fumi di saldatura era presente. Tuttavia ribadisco che era uno dei rischi presente e che quantitativamente non avevamo e non abbiamo dati per poterlo definire prevalente rispetto al tabagismo”, concludendo “preciso che non sono in grado di escludere che l'esposizione a fumi di saldatura possa essere una concausa della BPCO, come peraltro rilevato da
. CP_5
7 Orbene, a fronte del fatto che l'esposizione a fumi di saldatura possa costituire almeno concausa rispetto alla produzione della malattia BCPO, su cui il CTU ha concordato, ritiene il giudicante che, pur in difetto di una esatta quantificazione dell'incidenza sull'integrità psicofisica del decuius dei fumi cui certamente è stato prolungatamente esposto -attesa la specifica mansione di saldatore dallo stesso svolta-, sussistano le condizioni per riconoscere una seppur limitata percentuale di danno alla salute derivato al decuius medesimo per la causale in questione BCPO.
In altri termini: poiché risulta dalla documentazione medica prodotta che il lavoratore fosse un fumatore, tale fattore viene preso in specifica considerazione nei termini che seguono. Esso tuttavia non vale ad escludere il nesso di causalità rappresentando il fumo sempre un rischio solo concausale negli esposti all'amianto e non rileva, di per sé, al fine dell'interruzione del nesso causale e ciò per la nota e ben decritta nella letteratura scientifica c.d. sinergia dei fattori di rischio, quali l'esposizione all'amianto e ai fumi di saldatura ed il fumo, con effetto moltiplicativo (principio di equivalenza di cause di cui all'art. 41, I comma c.p.).
Tale comportamento pericoloso (l'abitudine al tabagismo) deve essere tuttavia considerata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., sì che il danno del 3% riconosciuto dal CTU in relazione alle placche pleuriche, può essere aumentato del solo 2% in via equitativa, per una percentuale complessiva di danno alla salute riconoscibile nella specie nella misura del
5%.
Tutto ciò premesso deve essere riconosciuto, iure hereditatis, ai ricorrenti, figli del decuius, il risarcimento del danno non patrimoniale sub specie sia di danno biologico che di danno morale (quest'ultimo da quantificarsi nella misura di 1/3 del danno biologico quale sopra quantificato) subito in vita dal decuius, il diritto al ristoro dei quali si è trasmesso agli eredi a seguito del decesso.
Danno da lesione e non da morte da calcolarsi secondo i criteri stabiliti nelle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e quindi nell'ammontare di complessivi €. 6.803,00 (di cui €. 5.443,00 a titolo di danno biologico permanente e €.
1.360,00 a titolo di danno morale) da ripartirsi in parti uguali tra gli eredi odierni ricorrenti.
8 A tale quantificazione non deve essere operata alcuna decurtazione da danno differenziale in quanto la percentuale di invalidità permanente riconosciuta non supera quella minima, pari al 6% per la quale è prevista la liquidazione della rendita . CP_5
È appena il caso di rilevare come non essendo stata raggiunta la prova del fatto le malattie professionali denunciate e in parte riconosciute siano state causa del decesso (il decuius non
è stato sottoposto a autopsia né a riscontro autoptico e neppure risulta essere stata effettivamente posta la diagnosi di mesotelioma pleurico, pure sospettata), non possa essere riconosciuta come spettante ai ricorrenti alcuna delle voci di danno dagli stessi indicate come correlate al decesso del medesimo.
Conclusivamente, il ricorso merita parziale accoglimento.
Sulla somma liquidata spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente dalla data del sentenza sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (ex multis, v. Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).
A ciascun legittimario spetta 1/2 (v. art. 581 c.c.) dell'importo complessivo.
Le spese di CTU vengono poste integramente a carico di parte resistente essendosi resa necessaria per determinare l'effettivamente accertata percentuale di invalidità riconoscibile in favore del decuius.
Quanto alle spese di causa la parziale soccombenza di parte ricorrente giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura che si stima congrua di 1/4 del totale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, accertata la responsabilità contrattuale della società resistente per le lesioni riportate da condanna la predetta a risarcire ai ricorrenti, in qualità di eredi del Persona_2 predetto, il danno non patrimoniale subito dal congiunto, che liquida in via equitativa nella somma complessiva di € 6.803,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutata dalla sentenza al saldo.
9 Somma da ripartirsi in parti uguali tra i ricorrenti.
Dichiara compensate per 1/4 tra le parti le spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in € 5.388,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ponendo il restante 3/4 delle spese a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate come in atti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 3 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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