Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1033/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Abogado Parte_1 C.F._1
Francesca Mastroianni che agisce d'intesa con l'Avv. Guido Cecinelli, per delega a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti. Maria Ester Balduini e Simonetta De Carolis per delega a margine della comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medico - professionale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio l' di Latina, in persona Controparte_2 del rappresentante legale p.t., per sentirlo condannare al risarcimento del presunto maggior danno che avrebbe subito a seguito di intervento chirurgico effettuato presso la struttura. A sostegno della domanda deduceva:
a) di essersi rivolta al personale medico dell' di Latina a causa di patologia CP_2
algica a carico della colonna sacrale su base degenerativa della quale soffriva dal
2016 (rectius 2006);
b) che nel marzo 2010 effettuava presso l' di Latina l'intervento chirurgico di CP_2
“Nucleotomia percutanea di L4-L5 e L5- S1”;
c) dall'intervento conseguiva un peggioramento della patologia, anziché una risoluzione;
d) solo dopo due giorni dalle dimissioni, si rendeva necessaria una nuova degenza presso il medesimo nosocomio per “insufficienza statica” confermata da esame di risonanza magnetica (aprile del 2010) ove si metteva in evidenza antero-listesi L4-5 con ernia discale contenuta mediana e paramediana destra che determina effetti compressivi di moderata entità sul sacco durale”;
e) che a guarigione clinica avvenuta residuavano postumi permanenti descritti nella relazione di parte, quantificati nella misura del 16% come maggior danno sulla globale integrità psico-fisica, oltre ad un periodo di malattia e convalescenza di giorni 300 (cfr. relazione Dott. ; Persona_1
f) che, avviata la proceduta di mediazione, il mediatore su richiesta dei procuratori di parte attrice nominava in data 16.07.2014 come CTM il Prof. , Persona_2
il quale accertava il nesso di causalità tra l'intervento e l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente attribuito ad un inadeguato esercizio di prudenza;
g) che il CTM valutava la sussistenza di esiti permanenti pari al 16% di maggior danno iatrogeno, oltre a ITA pari a 120 gg., ITP al 50% di 240 gg.;
h) che la struttura sanitaria convenuta è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti;
i) che la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della struttura sanitaria in data
11.02.2014 è rimasta priva di riscontri;
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell'” di Latina” in ordine alla produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, CP_2 condannarli per l'errata esecuzione dell'intervento di nucleotomia percutanea di L4-5” e conseguentemente a rifondere all'attrice il rimborso tutti i danni, fisici, morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a seguito ed a causa dell'evento de quo dalla sig.ra
quantificati nella seguente misura: per le lesioni € 82.141,51 (I.P. 16% = €53.895,51; Parte_1
I.T.A. 120 gg. = € 13.128,00; I.T.P. al 50% 240 gg. = € 13.128,00; spese mediche =1.990,00, danno morale pari ad € 16.000,00), ovvero nella misura minore o maggiore che risulterà in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudicante, previa occorrenda CTU medico- legale di cui sin d'ora si chiede l'accoglimento, oltre il danno esistenziale, alla vita di relazione, nonché il danno patrimoniale consistente nel danno emergente e lucro cessante, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Per un totale complessivo di €98.141,51. Il tutto con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa in data 3 giugno 2019 si costituiva per la struttura convenuta l'ente gestore in persona del rappresentante legale p.t., deducendo: CP_1
a) che l'attrice sin dal 2006 si rivolgeva all'Icot di Latina ove effettuava cicli di
Ozonoterapia e Fisiochinesiterapia;
b) che in data 20.11.2009 a seguito di visita ortopedica le veniva diagnosticato una
“lombosciatalgia sinistra in fase acuta con insufficienza statica e deambulatoria” e in data
18.03.2010 effettuava intervento di nucleoplastica con radiofrequenze del disco L4-
L5 e L5- S1, eseguito dal dott. Persona_3
c) in data 30.03.2010 veniva dimessa e trasferita presso il reparto di riabilitazione;
d) che al momento del ricovero presso il Reparto di Riabilitazione (30.10.2010) non erano presenti segni di “deficit neuromuscolari”;
e) la paziente veniva dimessa il 28.04.2010 con prescrizione di terapia riabilitativa;
f) dal punto di vista tecnico, l'intervento chirurgico non può aver provocato in alcun modo il peggioramento del quadro sintomatologico e clinico lamentato;
g) la casistica documenta risultati migliorativi nel 70% dei casi ed alcun risultato per il restante 30%;
h) la sintomatologia descritta nella relazione di parte attrice va ricondotta causalmente alle pregresse patologie delle quali l'attrice era già portatrice;
i) successivamente al controllo del 23.09.2010, la signora non si è sottoposta Pt_1
alle successive visite impedendo ai sanitari di monitorare l'evoluzione della malattia;
j) l'inammissibilità della consulenza tecnica irritualmente espletata senza il rispetto del contraddittorio nel procedimento di mediazione conclusosi oltre il termine obbligatorio di tre mesi dal deposito dell'istanza (art. 6 d.lgsl. 28/10);
k) che con lettera del 18.09.2014 inviata all'Organismo di Mediazione CP_1 comunicava la propria mancata adesione al procedimento, poiché alla luce dell'istruttoria medico-legale svolta sul caso, non era emerso un nesso causale tra l'intervento oggetto di causa ed i danni lamentati dalla Sig.ra Pt_1
l) di contestare il quantum risarcitorio, eccessivo e non provato;
Per quanto dedotto, l'Ente convenuto concludeva chiedendo in via preliminare di rigettare la domanda, in via gradata di ridurre le pretese risarcitorie nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni e della riconducibilità ai fatti di causa.
All'udienza del 27 giugno 2019, rilevata la competenza tabellare di altra sezione del
Tribunale in considerazione dell'oggetto della controversia, rimessi gli atti al Presidente di
Sezione, questi, con successivo provvedimento, trasmetteva il fascicolo a giudice della sezione competente.
Il giudizio proseguiva all'udienza del 28 gennaio 2020 ed a conclusione il giudice concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 comma sei c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei c.p.c., depositata il 29 febbraio
2020, parte attrice si riportava al proprio atto di citazione, rilevava l'ammissibilità e l'utilizzabilità della perizia disposta ed effettuata nel procedimento di mediazione validamente esperito.
Con memoria istruttoria di replica depositata in data 1 aprile 2020, parte convenuta reiterava l'opposizione all'acquisizione dell'elaborato redatto in sede di mediazione perché svolta senza il rispetto del contraddittorio tra le parti;
ribadiva di aver comunicato all'Organismo di Mediazione la propria mancata adesione al procedimento, ritenendo, alla luce dell'istruttoria medico-legale svolta sul caso, non sussistente il nesso causale tra l'intervento oggetto di causa ed i danni lamentati dalla Sig.ra rilevava l'assenza Pt_1 del presupposto di cui al d.lgs. 28/10 della concorde volontà delle parti per la nomina di un esperto in sede di mediazione;
insisteva per l'inutilizzabilità della relazione, dovendosi comunque considerare le valutazioni del consulente tecnico svolte nell'ambito del procedimento di mediazione nel novero delle informazioni coperte dalla riservatezza e dal segreto professionale ex art.
9 -10 d.lgs. n. 28/10; nel merito si riportava alle considerazioni medico-legali già svolte in sede di comparsa di costituzione, depositava due relazioni medico legali, di cui una (del 02.05.2014) redatta dal medico che ha eseguito l'intervento chirurgico del 18.03.2010, insisteva per il rigetto della domanda, comunque non si opponeva alla richiesta di CTU medico-legale avanzata da parte attrice.
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 15 novembre 2020 il giudice, visti gli atti di causa e le memorie istruttorie depositate dalle parti, ammetteva la CTU medico-legale richiesta da parte attrice e non opposta da parte convenuta, nominando il dott.
[...]
per rispondere ai seguenti quesiti: Per_4
1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica dell'attrice Pt_1
con riferimento alle cure prestate ed alle strutture sanitarie che l'ebbero in cura;
[...]
2) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attrice all'epoca in cui si è affidato alle cure della struttura;
3) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attrice in esito alle cure prestate dal medico/dai medici convenuti;
4) dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva e in caso di errore specifichi se esso sia dovuto ad incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente;
5) dica il ctu se le terapie/interventi effettuati siano state o meno adeguati e tempestivi tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attrice e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
6) accerti il ctu se la struttura sanitaria era o meno dotata di attrezzature e di organizzazione idonee per l'esecuzione dei trattamenti medico-chirurgici necessari per la cura del paziente;
7)dica il ctu se l'intervento eseguito era o meno indicato, se è stato correttamente eseguito, specifichi le eventuali complicanze e dica se l'assistenza pre e post-operatoria sia stata o meno adeguata;
8) dica il ctu se l'attività sanitaria prestata era routinaria ovvero se presentasse caratteri di particolare difficoltà tecnica, specificandone le ragioni;
9) dica il ctu se il sanitario ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
10) tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età, dica il ctu se le condizioni fisiche attuali del periziando siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari;
11) dica il ctu quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora
l'attore fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dal sanitario/i; dica altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
12) dica il ctu se sia stata fornita all'attrice una corretta informazione e se siano stati acquisiti validi consensi informati agli atti sanitari invasivi;
13) indichi il ctu la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando;
quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
14) indichi il ctu (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
15) indichi il ctu gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dalla attività sanitaria;
indichi altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
16) nel caso in cui l'attrice si sia sottoposta ad attività sanitaria presso medici diversi o presso strutture sanitarie diverse, indichi il ctu la parte (o percentuale) di responsabilità e la conseguente entità dei postumi addebitabile a ciascun medico/struttura singolarmente ed il criterio di determinazione dell'invalidità complessiva e di quella relativa ad ogni trattamento sanitario ritenuto incongruo;
17) dica il ctu se i postumi abbiano o meno impedito l'attività lavorativa specifica e se siano o meno, anche in futuro, incidenti sulla capacità lavorativa specifica svolta dal danneggiato indicandone le ragioni . In ipotesi di perdita o di limitazione della capacità lavorativa specifica, indichi il ctu quali siano le mansioni che il danneggiato può continuare a svolgere proficuamente e in quale campo di attività. In ipotesi di soggetto non produttore di reddito (minore di età, disoccupato), accerti il ctu se i postumi impediranno in futuro, in tutto o in parte, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
18) accerti il ctu l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.
19) indichi il ctu la Letteratura scientifica esaminata.
20) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
21)dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico.
All'udienza del 6 aprile 2021 il giudice conferiva al nominato consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui alla precedente ordinanza del 15 novembre 2020.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice disponeva per l'udienza del 4 novembre 2021 la trattazione in modalità figurata con scambio di note telematiche.
In data 3 agosto 2021 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo. Seguivano successive udienze (4 novembre 2021, 10 gennaio 2023, 20 marzo 2025) di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
Con ordinanza in data 20 marzo 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 30 aprile 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria;
quanto all'esperita CTU ed alla quantificazione dei danni rilevava la non chiarezza della quantificazione del danno temporanei ritenendo doversi considerare l'intero periodo di ricovero con ITA al 100%; rilevava di non condividere il mancato riscontro di una IP;
considerato il risolutivo intervento chirurgico avvenuto dopo 8 anni, di cui sia il procuratore che il medico legale di parte, non erano a conoscenza, rilevato nel corso delle operazioni peritali, riteneva doversi quantificare l'IP rispetto ad 8 anni, ritenendo congrua la quantificazione proposta dal Prof. , pari al Per_2
16% frazionabile in anni 8; concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria per complessivi € 22.000,00 oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
Con comparsa conclusionale del 16 maggio 2025 parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda, ribadiva l'Insussistenza di nesso causale e di profili di responsabilità professionale medica, anche alla luce della CTU, ritenendo non raggiunta la prova dell'esistenza di una condotta erronea e colposa dei medici della struttura, in relazione causale con i postumi lamentati dall'attrice; ed ancora, ribadiva doversi escludere la liquidazione di qualsiasi danno e/o pregiudizio non patrimoniale in assenza di postumi permanenti.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 6 giugno 2025 ribadendo le proprie difese ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
In tema di responsabilità medica, la legge n. 24/2017 c.d. non trova CP_3
applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore del 1° aprile 2017
(Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019), di talché nella fattispecie (intervento chirurgico del marzo 2010) si farà applicazione dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza invalso, che già qualificava come contrattuale la responsabilità della struttura, pubblica o privata, e del medico in essa operante.
Tale responsabilità si fonda sull'atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, e di contatto sociale con il medico, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria ovvero del medico in essa operante e che genera un obbligo del medico e della struttura di protezione nei confronti del paziente (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
Di conseguenza, dei danni arrecati al paziente ne risponde la struttura ospedaliera per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze (Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
L'attività dei sanitari si incardina cioè nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Va osservato, che l'adempimento della prestazione di natura sanitaria è regolato dalle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato ai sensi dell'art.2697 c.c., dimostrare l'esistenza del rapporto di cura e provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (da ultimo Cass. n.
27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 5808/2023; Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Nel caso di specie, non è controversa, e comunque documentata, l'esistenza del rapporto di cura e assistenza insorto tra parte attrice e la struttura sanitaria convenuta ( , CP_2 riferibile al GRUPPO GIOMI di Latina, nonché l'effettuazione dell'intervento chirurgico di nucleotomia percutanea di L4-5 dedotto da parte attrice. Con riferimento al lamentato inadempimento contrattuale, allega parte attrice che in conseguenza dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di cui sopra sarebbe derivato l'aggravamento della patologia algica della colonna vertebrale su base degenerativa, della quale già soffriva sin dal 2006.
A fondamento della domanda, parte attrice produceva, tra l'altro, la relazione medica eseguita nell'ambito della procedura di mediazione (dal Prof ) ma in Persona_2
assenza di contraddittorio, risultando la struttura convenuta assente tanto in sede di nomina del consulente tecnico e conferimento dell'incarico, quanto durante le operazioni peritali.
Detta relazione costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e non può essere parificata ad una CTU.
Se è vero che il d.lgs 28/2010 prevede la possibilità che il mediatore si avvalga di consulente tecnico, si ritiene, tuttavia, che la relazione tecnica eseguita nell'ambito della procedura di mediazione possa confluire nel giudizio di merito ed essere valutata al pari di una CTU, in deroga ai limiti di utilizzabilità derivanti dal dovere di riservatezza e segreto professionale (di cui agli art.
9-10 D.Lgs n. 28/2010) solo in presenza di concorde volontà delle parti alla nomina del consulente e preventivo accordo sulla utilizzabilità in giudizio.
Del resto, il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. n.
197/2022, intervenuto sul D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sulla possibile produzione in giudizio della consulenza tecnica redatta in mediazione, dispone al comma 7 dell'articolo
8 che: “Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.”
In ogni caso, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in sede di mediazione, il quale ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra l'intervento chirurgico ed i danni lamentati sul presupposto di un inadeguato esercizio di prudenza nella fase preoperatoria, risultano superate dalle risultanze della CTU, esperita nel rispetto del contraddittorio delle parti, dal nominato consulente Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, Persona_4 completa ed esente da vizi, anche in relazione ai riscontri resi alle note critiche del CT di parte attrice. In sintesi il CTU ha riferito:
- che l'attrice, all'epoca dei fatti (2010) risultava affetta da una condizione di lombosciatalgia bilaterale cronica ingravescente e disabilitante sin dal 2006;
- l'appropriatezza della scelta dell'intervento chirurgico praticato di nucleolisi con radiofrequenze, a minimo impatto, considerate le pregresse condizioni della paziente;
- l'assenza di condizioni (“assenza di franche erniazioni dei nuclei polposi dei dischi intervertebrali”) che facevano propendere per un alternativo e più cruento intervento a cielo aperto di laminectomia ed erniectomia su duplice livello (L4-L5 ed L5-S1) con contestuale aumento del rischio chirurgico ed instabilità posturale dell'assetto del rachide;
- la regolarità e correttezza dell'esecuzione dell'intervento chirurgico;
- l'assenza di eventi avversi o complicazioni intraoperatorie;
- l'idoneità al caso di specie e la coerenza alle linee guida della tecnica chirurgica praticata, anche con riferimento alla discografia praticata in corso d'intervento;
- il rispetto dei protocolli di sicurezza, anche nella effettuazione di terapia antibiotica e cortisonica a scopo precauzionale antinfiammatorio e asettico;
- la prescrizione e l'effettuazione di trattamenti riabilitativi;
- l'esatto adempimento degli obblighi informativi e la valida acquisizione di consenso informato.
Riferiva, inoltre, il CTU che la periziata si sottoponeva, dopo circa otto anni (marzo 2018 in
Arezzo), ad un “non meglio specificato e/o documentato” intervento di stabilizzazione vertebrale con placche e viti e che l'obiettività delle condizioni risente necessariamente delle variazioni anatomico-funzionali connesse a tale intervento sopraggiunto ex post, e che l'attrice, all'epoca della perizia, era in discrete condizioni generali e deambulava autonomamente.
Per quanto rilevato, così concludeva il CTU: “E' stato quindi accertato, come la periziata,
, si sia sottoposta il 28/03/2010 ad un intervento di nucleolisi percutanea di L4 ed L5. Parte_1
Dopo questo intervento si è determinato un ritardo nella guarigione, ovvero nella ripresa delle comuni attività della quotidianità, già di per se compromesse e limitate per la preesistente condizione di sofferenze discali a tali livelli compiutamente descritte sia clinicamente che strumentalmente. L'esatta descrizione di tale condizione è stata classificata dai sanitari che la ebbero in cura come “insufficienza statica vertebrale”. La genesi del ritardo nella ripresa funzionale, successivamente risoltasi senza ulteriori reliquati è di difficile e non univoca interpretazione, sebbene sembri plausibile un fenomeno di irritazione dei plessi o gangli nervosi limitrofi alla sede della diatermocoagulazione con radiofrequenze con temporanea interruzione e/o alterazione del segnale e contestuale sindrome iperalgica locale.
Tali complicazioni sono del resto compiutamente elencate nei documenti relativi al consenso informato che risultano essere stati regolarmente accettati e quale espressione di volontà della paziente di volersi sottoporsi al trattamento chirurgico-terapeutico attuato dall'operatore sanitario.
Inoltre non si è rinvenuto in atti o nella discussione medico-legale collegiale un sicuro errore o un evento avverso che possa aver causato direttamente e causalmente la condizione che ne è scaturita, ovvero il ritardo nella ripresa funzionale e nella riabilitazione neuro-motoria. L'indicazione all' intervento di nucleolisi è stata posta in maniera corretta e lo stesso intervento è stato eseguito con tecnica chirurgica coerente alle linee guida ed adeguata al caso di specie. La durata nell' esecuzione dello stesso è stata in linea con le medie statistiche e non sono stati descritti eventi avversi o complicazioni intraoperatorie. Risulta essere stata fornita adeguata informazione alle procedure e le stesse sono state compiutamente accettate dall' operanda controfirmando il cd “consenso
Informato”.
Il CTU ha poi escluso la sussistenza di un danno biologico in termini di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, riconoscendo la sola invalidità temporanea per il ritardo nella risoluzione della sintomatologia, pari a ITT al 100% di gg. 30, ITP al 75% di gg.94, ITP al 50% di gg. 74, tenendo conto dei periodi di degenza e di riabilitazione motoria.
Alle osservazioni pervenute unicamente dal CT di parte attrice il CTU ha replicato confermando le proprie valutazioni e precisando: “Questo CTU ritiene infatti che sia effettivamente occorso un ritardo nella ripresa della già compromessa staticità vertebrale della periziata riconducibile ad anni di comprovata sofferenza rachidea e che questo ritardo sia compatibile con una non meglio identificabile e transitoria radicolite delle fibre nervosi viciniori il sito chirurgico tesi anch'essa condivisibile da controparti non essendo stati accertati sicuri errori giustificanti quadri di imperizia, negligenza o imprudenza. Il tutto avvalorato da esami strumentali praticati nelle assolute vicinanze temporali con l'atto chirurgico di cui è causa che, nelle more, avrebbero disvelato condizioni ben diverse da quelle comunemente ricorrenti nelle patologie lombosciatalgiche di questo tenore (disciti, assonotmesi irreversibili, crolli o lesioni vertebrali, deiscenze durali, fenomeni aderenziali ecc.).” Pertanto, sebbene il CTU abbia accertato che dall'intervento chirurgico conseguiva per l'attrice una invalidità temporanea per il ritardo nella ripresa funzionale, successivamente comunque risoltasi, tuttavia non è ravvisabile alcuna colpa professionale dei sanitari che hanno avuto in cura l'attrice presso l di Latina, neanche in termini di comportamenti CP_2
omissivi, avendo il CTU chiaramente escluso ipotesi di imperizia, negligenza o imprudenza dei sanitari intervenuti e ricondotto il pregiudizio in termini di probabilità, alla preesistente condizione di sofferenze discali descritte sia clinicamente che strumentalmente (“già compromessa staticità vertebrale della periziata riconducibile ad anni di comprovata sofferenza rachidea”).
Ora, a norma dell'art. 1228 c.c., la struttura sanitaria risponde dei fatti dolosi o colposi dei suoi ausiliari. Dunque, il positivo accertamento della responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, postula quantomeno la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento, poiché sia l'art. 1228 che l'art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell' per il fatto dei suoi preposti. CP_2
Pertanto, alla stregua degli elementi di conferma del corretto adempimento dei sanitari intervenuti e del verosimile alternativo processo causale rappresentato dalle pregresse condizioni critiche di salute che avrebbero comportato un ritardo nella guarigione, la domanda risarcitoria di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
La soccombenza di parte attrice regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, sulla base del petitum, nella misura media in applicazione del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/22.
Considerato l'esito della CTU, che ha comunque accertato la sussistenza di un pregiudizio in termini di invalidità temporanea, le relative spese, liquidate come da decreto dell'8 settembre 2021 vanno poste a carico di parte attrice e della convenuta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1033/2019, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che CP_1
si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e della struttura convenuta nella misura del 50% ciascuno.
Lì 15 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava