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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ IG Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- AN TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 09.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 20 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASIELLO DONATO giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. DEL CP_1
DO TA e dall'Avv. CAPANNOLO EMANUELA giusta procura in atti;
APPELLATO
E
sede di Pescara in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. TRACANNA SANDRA giusta procura in atti.
APPELLATA Oggetto: impugnazione della sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il 3/7/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pescara che respinto la sua opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
08320239002356105000, a lui notificata tramite posta elettronica certificata, avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito, per un credito complessivo di €51.288,78 a titolo di contributi previdenziali oltre oneri accessori.
o Avviso di addebito 38320120001293269000;
o Avviso di addebito 38320130002318878000;
o Avviso di addebito 38320140000667004000;
o Avviso di addebito 38320140001613273000;
o Avviso di addebito 38320140003070444000;
o Avviso di addebito 38320150001496202000;
o Avviso di addebito 38320160001107201000;
o Avviso di addebito 38320160002648064000;
o Avviso di addebito 38320160003167652000;
o Avviso di addebito 38320170001063512000;
o Avviso di addebito 38320170002101771000;
o Avviso di addebito 38320190000222329000;
o Avviso di addebito 38320190003283847000;
o Avviso di addebito 38320190003285564000;
o Avviso di addebito 38320190003445179000.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione del ricorrente per tardività della stessa, essendo spirato il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs.46/1999, decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento - avvenuta in data 18.9.2023 (come individuata nello stesso ricorso), ed essendo stato il ricorso depositato il 20.11.2023.
Il Tribunale rilevava inoltre l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito non menzionati nell'intimazione di pagamento impugnata, per carenza di interesse ad agire del ricorrente, e l'infondatezza nel merito della stessa, non avendo il ricorrente contestato i fatti esposti dalle parti resistenti ( e costituite in primo grado), relativi alle notifiche CP_1 Controparte_3 effettuate.
Avverso la suindicata decisione il sig. ha proposto appello sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_1
- con il primo motivo di gravame ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt.
132 n. 5, 133, 161 c. 2 c.p.c, poiché la sentenza come trasmessa dal Tribunale in data
27/7/2024 sarebbe priva della firma digitale e di tutti i requisiti per ritenersi valida ai sensi dell'art. 16 c. 4 L 179/2012. Pertanto, il dies a quo per la decorrenza del termine lungo, dovrebbe individuarsi nella data di comunicazione via pec operata dalla cancelleria.
- con il secondo motivo ha censurato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto tardiva l'opposizione, per aver meramente aderito alle conclusioni di parte resistente. In applicazione dell'art. 615 c.p.c., infatti, il contribuente avrebbe diritto ad eccepire in qualsiasi momento l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata.
- Con il terzo motivo ha denunciato erroneità della valutazione del Giudice nel ritenere l'opposizione inammissibile per il difetto della dimostrazione di un interesse qualificato ad agire, non avendo offerto il Tribunale un ragionamento decisorio sufficiente per negarne la sussistenza.
- Con il quarto motivo, invece, ha censurato la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché contrariamente da quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, nella sentenza il ricorrente non avrebbe mantenuto il silenzio sulla produzione documentale versata in atti, bensì avrebbe contestato seppur in modo generico, la validità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito.
- Infine, ha censurato l'abnormità delle spese di lite, in quanto manifestamente sproporzionate.
Si è costituito nel corso del presente giudizio l' , con memoria depositata l'8/9/2025, chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, l' ha eccepito la tardività dell'appello in quanto depositato oltre la scadenza del CP_4 cd. termine lungo. Ha precisato, inoltre, che a seguito del d. lgs. n. 164/2024, che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma Cartabia sul processo civile, noto come Correttivo
Cartabia, è stata eliminata la previsione della firma del Cancellerie e l'apposizione della data da parte del medesimo, ai fini della pubblicazione, ed è stato previsto che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico, dovendone il Cancelliere dare immediata comunicazione alle parti costituite.
Nel merito ha eccepito che la documentazione versata in atti dall' e dalla CP_1 Controparte_3 relativa alle notifiche degli avvisi di addebito presupposti ed ai successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, non è stata oggetto di contestazione dalla parte ricorrente, né in prima udienza né nel termine successivamente assegnato per note difensive conclusive.
Il 15/9/2025 ha depositato memoria di costituzione anche l' Controparte_2 chiedendo in primo luogo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato oltre i termini perentori previsti per l'impugnazione e in subordine il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Anche tale Ente ha insistito in via preliminare nella tardività dell'atto di appello, essendo spirato il termine lungo per l'impugnazione. Ha inoltre evidenziato che l'appello sarebbe infondato anche nel merito, poiché il Giudice avrebbe correttamente dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito dal n. 1 al n. 6 (così come indicati nel ricorso introduttivo), in quanto non contenuti nell'intimazione di pagamento n. 08320239002356105000 e, pertanto, non richiesti in pagamento attraverso l'intimazione da ultimo notificata e opposta.
L'appello è inammissibile per tardività.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 3/7/2024 ,mentre il deposito dell'appello risale al 23.1.2025, dunque oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Sebbene
l'effettiva comunicazione della sentenza all'appellante sia avvenuta solo in data 23/7/2024, a seguito di tentativi della cancelleria con esito negativo, il dies a quo per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dal giorno di pubblicazione della sentenza, e – ne caso di processo telematico – dal momento in cui la cancelleria iscrive la sentenza nel registro cronologico delle sentenze pubblicate.
La Cassazione ha infatti, anche recentemente, affermato (Cass. ordinanza n. 16363/2025):
“il termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. Sez. 1, n. 3372 del 03/02/2022); con sentenza n. 297 del 2008, la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
secondo la Corte delle leggi, inf atti, l'articolo opera, invece, un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa;
l'ampiezza del termine (all'epoca della decisione annuale) consente, infatti, al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis;
la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non soltanto sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio “.
Si veda inoltre Cass. n. 24891 del 2018 secondo cui:“Nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati” L'appello pertanto risulta proposto fuori termine e deve dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pur dovendo liquidarsi in misura minima considerata la natura in rito della decisione.
PQM
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate costituite, nella misura di euro 1.984,00 ciascuna,
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente
IZ IG
La Consigliera est.
AN TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ IG Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- AN TE Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 09.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 20 dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASIELLO DONATO giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. DEL CP_1
DO TA e dall'Avv. CAPANNOLO EMANUELA giusta procura in atti;
APPELLATO
E
sede di Pescara in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. TRACANNA SANDRA giusta procura in atti.
APPELLATA Oggetto: impugnazione della sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il 3/7/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pescara che respinto la sua opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
08320239002356105000, a lui notificata tramite posta elettronica certificata, avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito, per un credito complessivo di €51.288,78 a titolo di contributi previdenziali oltre oneri accessori.
o Avviso di addebito 38320120001293269000;
o Avviso di addebito 38320130002318878000;
o Avviso di addebito 38320140000667004000;
o Avviso di addebito 38320140001613273000;
o Avviso di addebito 38320140003070444000;
o Avviso di addebito 38320150001496202000;
o Avviso di addebito 38320160001107201000;
o Avviso di addebito 38320160002648064000;
o Avviso di addebito 38320160003167652000;
o Avviso di addebito 38320170001063512000;
o Avviso di addebito 38320170002101771000;
o Avviso di addebito 38320190000222329000;
o Avviso di addebito 38320190003283847000;
o Avviso di addebito 38320190003285564000;
o Avviso di addebito 38320190003445179000.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione del ricorrente per tardività della stessa, essendo spirato il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs.46/1999, decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento - avvenuta in data 18.9.2023 (come individuata nello stesso ricorso), ed essendo stato il ricorso depositato il 20.11.2023.
Il Tribunale rilevava inoltre l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito non menzionati nell'intimazione di pagamento impugnata, per carenza di interesse ad agire del ricorrente, e l'infondatezza nel merito della stessa, non avendo il ricorrente contestato i fatti esposti dalle parti resistenti ( e costituite in primo grado), relativi alle notifiche CP_1 Controparte_3 effettuate.
Avverso la suindicata decisione il sig. ha proposto appello sulla scorta dei seguenti motivi: Pt_1
- con il primo motivo di gravame ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt.
132 n. 5, 133, 161 c. 2 c.p.c, poiché la sentenza come trasmessa dal Tribunale in data
27/7/2024 sarebbe priva della firma digitale e di tutti i requisiti per ritenersi valida ai sensi dell'art. 16 c. 4 L 179/2012. Pertanto, il dies a quo per la decorrenza del termine lungo, dovrebbe individuarsi nella data di comunicazione via pec operata dalla cancelleria.
- con il secondo motivo ha censurato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto tardiva l'opposizione, per aver meramente aderito alle conclusioni di parte resistente. In applicazione dell'art. 615 c.p.c., infatti, il contribuente avrebbe diritto ad eccepire in qualsiasi momento l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata.
- Con il terzo motivo ha denunciato erroneità della valutazione del Giudice nel ritenere l'opposizione inammissibile per il difetto della dimostrazione di un interesse qualificato ad agire, non avendo offerto il Tribunale un ragionamento decisorio sufficiente per negarne la sussistenza.
- Con il quarto motivo, invece, ha censurato la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché contrariamente da quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, nella sentenza il ricorrente non avrebbe mantenuto il silenzio sulla produzione documentale versata in atti, bensì avrebbe contestato seppur in modo generico, la validità del procedimento notificatorio degli avvisi di addebito.
- Infine, ha censurato l'abnormità delle spese di lite, in quanto manifestamente sproporzionate.
Si è costituito nel corso del presente giudizio l' , con memoria depositata l'8/9/2025, chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, l' ha eccepito la tardività dell'appello in quanto depositato oltre la scadenza del CP_4 cd. termine lungo. Ha precisato, inoltre, che a seguito del d. lgs. n. 164/2024, che introduce disposizioni integrative e correttive alla riforma Cartabia sul processo civile, noto come Correttivo
Cartabia, è stata eliminata la previsione della firma del Cancellerie e l'apposizione della data da parte del medesimo, ai fini della pubblicazione, ed è stato previsto che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico, dovendone il Cancelliere dare immediata comunicazione alle parti costituite.
Nel merito ha eccepito che la documentazione versata in atti dall' e dalla CP_1 Controparte_3 relativa alle notifiche degli avvisi di addebito presupposti ed ai successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, non è stata oggetto di contestazione dalla parte ricorrente, né in prima udienza né nel termine successivamente assegnato per note difensive conclusive.
Il 15/9/2025 ha depositato memoria di costituzione anche l' Controparte_2 chiedendo in primo luogo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato oltre i termini perentori previsti per l'impugnazione e in subordine il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Anche tale Ente ha insistito in via preliminare nella tardività dell'atto di appello, essendo spirato il termine lungo per l'impugnazione. Ha inoltre evidenziato che l'appello sarebbe infondato anche nel merito, poiché il Giudice avrebbe correttamente dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione agli avvisi di addebito dal n. 1 al n. 6 (così come indicati nel ricorso introduttivo), in quanto non contenuti nell'intimazione di pagamento n. 08320239002356105000 e, pertanto, non richiesti in pagamento attraverso l'intimazione da ultimo notificata e opposta.
L'appello è inammissibile per tardività.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 3/7/2024 ,mentre il deposito dell'appello risale al 23.1.2025, dunque oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Sebbene
l'effettiva comunicazione della sentenza all'appellante sia avvenuta solo in data 23/7/2024, a seguito di tentativi della cancelleria con esito negativo, il dies a quo per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dal giorno di pubblicazione della sentenza, e – ne caso di processo telematico – dal momento in cui la cancelleria iscrive la sentenza nel registro cronologico delle sentenze pubblicate.
La Cassazione ha infatti, anche recentemente, affermato (Cass. ordinanza n. 16363/2025):
“il termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. Sez. 1, n. 3372 del 03/02/2022); con sentenza n. 297 del 2008, la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito;
secondo la Corte delle leggi, inf atti, l'articolo opera, invece, un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa;
l'ampiezza del termine (all'epoca della decisione annuale) consente, infatti, al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis;
la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non soltanto sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio “.
Si veda inoltre Cass. n. 24891 del 2018 secondo cui:“Nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati” L'appello pertanto risulta proposto fuori termine e deve dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pur dovendo liquidarsi in misura minima considerata la natura in rito della decisione.
PQM
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate costituite, nella misura di euro 1.984,00 ciascuna,
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente
IZ IG
La Consigliera est.
AN TE