Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6099 del 2025, proposto da
Prestige S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B785B79024, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Best Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per il “Servizio di vigilanza armata alla Casa Comunale per anni uno” - CIG B785B79024 - adottato in favore della società BEST SECURITY SERVICE S.R.L del 06.10.2025;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota della Stazione Appaltante del 30.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra e della Best Security Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente Prestige s.r.l. ha dedotto di aver partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Acerra per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per anni uno, con base d’asta di € 59.931,00 oltre IVA, aggiudicato alla società Best Security Service s.r.l.
Avverso detto provvedimento di aggiudicazione sono state articolate distinte censure:
1) in primo luogo, si lamenta che la S.A. avrebbe omesso di procedere alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria prima dell’aggiudicazione, procedendovi solo a seguito del tempestivo intervento della società ricorrente, che segnalava la presunta anomalia dell’offerta;
secondo la ricorrente, detta attivazione tardiva denoterebbe un comportamento reattivo e non autonomo della Stazione Appaltante, privo di motivazione propria e contrario ai principi di correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa;
2) si deduce, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe ritenuto congrua l’offerta della controinteressata pur in assenza di giustificativi idonei a dimostrare la sostenibilità economica delle migliorie e dotazioni tecniche che hanno determinato l’assegnazione del massimo punteggio tecnico;
non sarebbe stato prodotto alcun piano di ammortamento né documentazione attestante la copertura dei costi relativi a beni strumentali del valore complessivo di oltre € 11.000,00, né sarebbero stati considerati i costi indiretti e le spese generali (amministrative, assicurative, di certificazione, ecc.);
non si sarebbe neppure tenuto conto della circostanza che talune delle attrezzature offerte nel progetto tecnico, al di là del costo intrinseco – ammortizzato o meno –richiedono forza lavoro per il loro stesso utilizzo;
3) ancora, l’aggiudicataria avrebbe giustificato il ribasso dichiarando di poter “ottimizzare” i costi del personale mediante assunzioni under 35 e agevolazioni ZES, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta di cui agli artt. 41, comma 14, e 110, comma 5, D.Lgs. 36/2023.
4) infine, l’aggiudicataria ha dichiarato che parte delle attrezzature sarebbe già stata ammortizzata in altri appalti, sollevando dubbi sulla piena efficienza e sicurezza dei beni, dei quali non sarebbe stato accertato lo stato di funzionamento, l’idoneità tecnica e la conformità normativa di tali dotazioni, incorrendo in un grave difetto di istruttoria.
Si è costituito il Comune di Acerra, eccependo l’inammissibilità del gravame, non essendo stata fornita la prova di resistenza, atteso l’ampio scarto tra i punteggi assegnati alla prima e alla seconda graduata; nel merito ha chiesto la reiezione dell’impugnazione.
Si è, altresì, costituita la società aggiudicataria, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 febbraio la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata presso la Casa Comunale di Acerra, deducendo, in primo luogo, la macroscopica inattendibilità dell’offerta presentata dalla controinteressata e la conseguente illegittimità della verifica di anomalia svolta dalla Stazione Appaltante.
2. In via preliminare, il Comune di Acerra ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, sostenendo che la ricorrente non avrebbe fornito la prova di resistenza, tale da consentire di affermare che l’accoglimento del gravame potrebbe avere, in concreto, un’utile incidenza rispetto agli interessi fatti valere dalla deducente.
In proposito, la resistente rimarca che l’ampio discostamento tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e quello assegnato alla seconda graduata (odierna ricorrente) avrebbe imposto di fornire tale prova, nel caso di specie mancata.
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione in commento.
Ed infatti, avuto riguardo alle censure concretamente svolte dalla società Prestige, emerge che quest’ultima non si è limitata a prospettare l’attribuzione, in favore dell’aggiudicataria, di un punteggio maggiore rispetto a quello che le competeva (ciò che, effettivamente, avrebbe implicato l’onere, a carico della deducente, di dimostrare che, operata la decurtazione del punteggio invocata, la graduatoria tra le imprese candidate ne sarebbe risultata sovvertita); la ricorrente ha, invece, dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe economicamente insostenibile e dunque anomala, sicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Si allega, in altri termini, non già una mera divergenza valutativa, ma l’insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, che emergerebbe dagli stessi giustificativi prodotti in giudizio, i quali, secondo la deducente, ne confermerebbero la radicale inattendibilità.
Dunque, non sussiste la necessità di assolvere alla prova di resistenza, giacché, l’eventuale accoglimento delle censure prospettate, sarebbe suscettibile di condurre all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria (ove, appunto, ritenuta anomala), con conseguente rimodulazione della graduatoria in senso favorevole alla ricorrente, seconda classificata.
3. Ciò posto, il Collegio rileva che la prospettazione del carattere anomalo dell’offerta si collega, secondo le argomentazioni svolte in giudizio dalla società Prestige, all’utile particolarmente ridotto che la società Best Security Service ha dichiarato di ricavare dalla commessa pubblica, pari ad euro 600,00.
In particolare, dai giustificativi prodotti emerge che l’offerta economica dell’aggiudicataria, pari a € 42.594, si compone quasi integralmente del costo della manodopera (pari a € 41.444,87), oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza, con un utile aziendale pari, come anticipato, a € 650,00 (cfr. all. 10 alla produzione allegata al ricorso introduttivo).
Come noto, l’anomalia dell’offerta non può esser desunta, ex se , dal ridotto margine di utile economico che un’impresa ricava dall’affidamento del servizio pubblico, posto che, come in plurime occasioni evidenziato da condivisibile giurisprudenza, il vantaggio a derivare dalla commessa ottenuta può anche articolarsi su piani differenti (in termini: “ Nella gara pubblica, la valutazione di anomalia dell'offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all'apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e dall'aver portato a termine un appalto pubblico ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2/01/2025, n. 42).
Fermo restando quanto appena osservato è, però, pure da rilevarsi che, nel caso di specie, secondo le deduzioni della ricorrente, tale ridotto margine di utile sarebbe del tutto eroso dai costi da sostenere, ove questi siano correttamente calcolati, sì da rendere l’offerta economicamente insostenibile.
4. Operate le premesse che precedono, e venendo allo scrutinio del merito delle censure svolte, giova prendere abbrivio, per ragioni di economia processuale, dalla disamina del secondo mezzo di censura, con il quale, come anticipato, la ricorrente lamenta che la S.A. avrebbe effettuato un’istruttoria carente e inadeguata in relazione alla sostenibilità dell’offerta, la quale, in ragione degli elementi addotti dalla Prestige, dovrebbe -secondo quest’ultima- considerarsi anomala, in quanto priva di attendibilità sul piano economico.
Il Collegio, avuto riguardo alla documentazione versata in atti (e, segnatamente, all’offerta proposta dalla Best Security Service e alle giustificazioni da quest’ultima fornite) ritiene di dover condividere quanto lamentato dalla ricorrente circa la carenza di una completa istruttoria relativamente ad alcuni dei punti dell’offerta dell’aggiudicataria, la cui più attenta considerazione avrebbe, effettivamente, imposto una più approfondita valutazione della eventuale anomalia dell’offerta.
Il riferimento è, in particolare, al fatto che l’Amministrazione procedente ha ritenuto congrua l’offerta della controinteressata pur non essendo stato da quest’ultima allegato alcunché in punto di costi da sostenere in relazione alle migliorie e dotazioni tecniche che hanno determinato l’assegnazione, in favore di quest’ultima, del massimo punteggio tecnico (si tratta, nello specifico di beni strumentali del valore complessivo pari a circa € 11.000,00).
Nell’offerta della Best Security Service, si legge quanto segue: “ Per garantire elevati standard qualitativi, riteniamo che sia necessario pensare in modo proattivo strategie e proporre soluzioni concrete per migliorare quotidianamente il nostro operato. Per questo Best Security propone le seguenti soluzioni migliorative senza alcun onere per la S.A. 1-Tracciabilità informatizzata delle presenze e modalità di comunicazione alla S.A. 2-Servizio di Tele allarme–televigilanza con pronto intervento 3 Servizio di bonifica ambientale e anti bomba 4-Sistema di ronda elettronica 5- ACTION CAMPORTATILE 6- Sistemi elettronici di gestione dell’apertura/chiusura aree 7-FORNITURA TELECAMERE 8-Radio ricetrasmittente portatile 9-Dispositivo smartphone 10-MAN Down Dispositivo che permette di geolocalizzare il lavoratore attraverso l'uso del gps interno. 11-Metal Detector portatile 12-Asta telescopica con videocamera: 13-Sostenibilità del 14- REALIZZAZIONE SISTEMI RILEVAZIONE ALLAGAMENTO BAGNI 15-Kit Antincendio 16-Cassetta Pronto soccorso 17-Estintore carrellato a polvere Kg. 50 18-L’impianto di rivelazione gas-incendi ”.
In data 22 ottobre 2025, su istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente (prot. 92050/2025), venivano richiesti chiarimenti alla Best Security Service da parte della S.A.: il successivo 24 ottobre, l’aggiudicataria si esprimeva, per quanto di interesse, in tal senso: “… Sempre a proposito delle agevoli economie di scala nell’acquisizione delle attrezzature Tecniche la scrivente Società, grazie a politiche di approvvigionamento su larga scala, può vantare un parco attrezzature a disposizione ed una sede fornita di attrezzature e macchinari. La totale parte delle attrezzature sono state dismesse da altri cantieri e sono tutti in ottimo stato di manutenzione; quindi, sono già in possesso della scrivente e ammortizzate. Nel caso si rendesse necessario l’acquisto di nuove attrezzature, non previste nella dichiarazione delle migliorie offerte in sede di gara, i costi saranno a carico della eventuale S.A. Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, l’unica spesa diretta che sostiene la Società è quella relativa al costo del personale dipendente che eroga il servizio, per il quale già vi è stata comunicata la stima dei costi ” (cfr. all. 9 alla produzione di parte resistente).
In seguito a tali giustificazioni, la S.A. confermava l’aggiudicazione già disposta in favore della controinteressata.
4. È opportuno premettere che il Collegio condivide i consolidati principi giurisprudenziali, pure invocati dalla controinteressata, a mente dei quali la valutazione sull’anomalia dell’offerta ha carattere sintetico e globale, e non può parcellizzarsi né risolversi in una indebita penetrazione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione.
Deve, tuttavia, rimarcarsi che l’esame che la S.A. effettua sull’offerta deve includere quantomeno un sommario, essenziale, esame delle censure tecniche svolte, che nel caso di specie è mancato.
In termini, di recente: “ A fronte di censure tecniche circa la qualità dell'offerta contestata, astrattamente idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non è ammessa una declaratoria di inammissibilità per l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo che non sia stata preceduta da un almeno sommario, essenziale, esame delle stesse dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 30/05/2025, n. 4748 (Conferma Tar Toscana, sez. II, n. 1589 del 2024); ed ancora: “ Il procedimento di verifica dell'anomalia è certamente sindacabile in sede giurisdizionale, sebbene limitatamente ai casi di macroscopica irragionevolezza o di manifesto e decisivo travisamento dei fatti, da dimostrare in giudizio da parte di chi ne contesta gli esiti, e con l'impossibilità per il giudice di legittimità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione; quindi è una questione di merito verificare se il procedimento di anomalia è stato effettuato correttamente, considerato che in tale frangente «è onere di chi contesti il giudizio dell'Amministrazione fornire, ai sensi dell' articolo 64, comma 1, c.p.a ., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l'erroneità (erroneità che, peraltro, 'deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell"offerta"; peraltro, «tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell'aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere” (cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 26/04/2023, n. 1017).
In tal modo enucleati i canoni ermeneutici applicabili al caso di specie, il Collegio rileva che nella fattispecie in esame ricorre l’ipotesi della vistosa lacuna nell’esame svolto dalla S.A., ove essa ha omesso di considerare che l’impiego, nell’esecuzione del contratto, di specifiche dotazione tecniche non può che associarsi a dei costi che, nell’offerta dell’aggiudicataria, sono stati del tutto omessi.
Come correttamente osserva la ricorrente, infatti, la disponibilità già attuale di beni strumentali non implica la loro gratuità: anche a voler ritenere le dotazioni già ammortizzate (circostanza allegata ma indimostrata) devono essere considerati i costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa, costi che la controinteressata ha del tutto obliterato.
Quanto appena rilevato deve, peraltro, essere posto in relazione all’assai ridotto margine di utile dichiarato dalla controinteressata nella propria offerta economica (pari a soli 650 euro), che imponeva alla S.A. un vaglio ancora più rigoroso della serietà dell’offerta alla luce della mancata considerazione di qualunque costo da sopportare per le migliorie tecnologiche promesse, peraltro destinate ad essere cedute gratuitamente alla Stazione Appaltante al termine del contratto.
Non merita, invece, positivo apprezzamento la doglianza svolta in riferimento alla mancata verifica, da parte della S.A., del buono stato manutentivo, all’attualità, delle attrezzature in discorso, trattandosi di un tema che pertiene, piuttosto, alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
5. In ragione di tutto quanto finora osservato, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, al fine di consentire alla S.A. di ripetere l’istruttoria svolta in punto di verifica della serietà dell’offerta economica dell’aggiudicataria, così da colmare le lacune che sono state appena evidenziate.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente del provvedimento di aggiudicazione, ai fini dei quali si è appena detto.
6. Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene di dover applicare il principio della soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e il Comune di Acerra; nel rapporto processuale tra ricorrente e controinteressata, avuto riguardo alla circostanza che l’omissione istruttoria è imputabile all’Amministrazione e che spetta a quest’ultima la rinnovazione del segmento procedimentale in commento, il Collegio ritiene opportuno dar corso alla relativa compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per il “Servizio di vigilanza armata alla Casa Comunale per anni uno” - CIG B785B79024 - adottato in favore della società BEST SECURITY SERVICE S.R.L del 06.10.2025, ai fini di cui in parte motiva;
condanna il Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di lite, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa nel resto le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | NA RD |
IL SEGRETARIO