TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA LAGANELLA, elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._2
GUIDI elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico, parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento del COA di Rimini n. prot. 0000777/U del 30/03/2022,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/05/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
OG (FG) il 21/06/1984, contraevano matrimonio civile a UL (AQ) in data 27/09/2014, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n.16, parte I, anno 2014.
Dalla coppia era già nata la figlia , in data 30/01/2012. Per_1
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre all'ordine di liberazione della casa coniugale da parte della moglie entro la scadenza del contratto di locazione, nonché l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso di sé e la frequentazione della minore in base al libero accordo delle parti. A livello economico, chiedeva disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento della minore della somma di
Euro 300,00 e l'assegnazione integrale degli assegni familiari in proprio favore.
Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino Covid-19 nell'interesse della minore, nonché il pagamento in proprio favore da parte della sig.ra della somma di Euro CP_1
8.400,00, pari al 50% della morosità locatizia maturata da luglio 2020 a giugno 2021, e della somma di Euro 4.032,00 per l'estinzione di un finanziamento acceso nel 2018.
In particolare, il ricorrente deduceva che la coppia era in crisi da anni, tanto che i coniugi si erano già separati una prima volta consensualmente avanti il Tribunale di Rimini (RGN 2227/2021), per poi riconciliarsi ed annullare gli effetti della predetta separazione che ora, invece, si rendeva nuovamente necessaria a causa della persistenza delle incomprensioni e delle difficoltà dei rapporti tra i coniugi.
Riferiva altresì di godere di buoni rapporti con la figlia , al contrario della , e di Per_1 CP_1 essere il genitore più presente e idoneo ad assumersi la cura della minore, visto che era il solo ad avere un impiego stabile ed a poter provvedere al suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione e all'affido condiviso della minore, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal marito sostenendo, al contrario, che fosse il rapporto padre-figlia ad essere difficoltoso a causa dei comportamenti pressanti del , che coinvolgeva la minore nel conflitto di coppia. Ella Parte_1 formulava condizioni difformi da quelle del ricorrente laddove chiedeva il collocamento di Per_1 presso di sé nella casa familiare (o altra abitazione in caso di trasferimento), la regolamentazione delle visite padre-figlia secondo un calendario ordinario, nonché richiedeva la vigilanza dei Servizi
Sociali sul nucleo, con particolare riguardo ai rapporti padre-figlia. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle domande di ordine di liberazione della casa familiare, di autorizzazione alla somministrazione vaccinale e di pagamento delle somme richieste. Sul piano economico chiedeva un contributo al mantenimento della minore a carico del padre di
Euro 400,00 mensili, comprensivo anche delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche e dentistiche superiori ad Euro 500,00 da concordarsi e da dividere al 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna. Infine, chiedeva l'assegnazione al 100% in proprio favore dell'assegno unico e degli eventuali ulteriori bonus erogati da enti pubblici, compresi eventuali arretrati.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/04/2022, ove il ricorrente chiedeva la collocazione della figlia presso di sé a UL, ove nel frattempo si era trasferito per lavoro, e deduceva il comportamento ostacolante della madre nel rapporto padre- figlia, concordando pertanto sulla necessità dell'intervento dei Servizi Sociali per ripristinare le visite impedite dalla . CP_1
La ricorrente negava i comportamenti ostacolanti addotti da marito affermando, di converso, che fosse il padre a non trascorrere i week end con la figlia da quando lo stesso aveva definitivamente lasciato la casa coniugale.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimento temporanei ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore;
b) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé nei fine settimana dal sabato pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera;
il Servizio Sociale di Rimini organizzerà i primi incontri, per favorire i rapporti fra padre e figlia;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di Euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
La causa proseguiva davanti al G.I. all'udienza del 29/6/2022, in cui il ricorrente deduceva il mancato rispetto dei provvedimenti presidenziali da parte della moglie, mentre la resistente, respingendo le accuse, affermava che fosse il padre ad essere poco presente nella vita della figlia, nonostante l'intervenuto avvicinamento geografico del da UL a Ferrara. All'esito Parte_1 dell'udienza il Giudice concedeva i termini congiuntamente richiesti dalle parti ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 25/01/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalla resistente e, ritenuto di dover approfondire l'indagine del Servizio Sociale, lo incaricava di predisporre un calendario di incontri padre-figlia alla luce del riavvicinamento del Parte_1 risultante dalla prima relazione di aggiornamento del 22/6/22, suggerendo gli interventi necessari per favorire la ripresa dei rapporti.
Assunte le prove orali all'udienza del 6/12/2023, la causa è proseguita con l'acquisizione della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'esito della quale, stante il rifiuto di di Per_1 vedere il padre, all'udienza del 28/2/2024 veniva disposto l'ascolto della minore ed incaricato il
Servizio Sociale di attivare un percorso di sostegno psicologico in suo favore e di sostegno alla bigenitorialità per le parti, oltre che di proseguire nel monitoraggio, relazionando entro il 30/6/24.
All'udienza dell'8/5/24 il Giudice, dopo aver sentito la minore, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/5/2025 onerando le parti di aggiornare la propria documentazione reddituale e mandando al Servizio Sociale di aggiornare semestralmente sulla situazione della minore.
Alla predetta udienza il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, riservandosi di riferire al Collegio.
Parte ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni del 27/05/2025, modificava la domanda relativamente alla frequentazione madre-figlia, chiedendo che venissero confermate in capo alla madre le medesime modalità di visita disposte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti in riferimento al padre nonché modificava, in caso di conferma del collocamento della minore presso la madre, la somma da porsi a proprio carico per il mantenimento della figlia, indicandolo nella somma inferiore di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Allo stesso tempo il ricorrente non riproponeva la domanda di ordine di liberazione della casa familiare e di autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, confermando per il resto le domande di cui al ricorso introduttivo.
Immutate le conclusioni rassegnate dalla resistente.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** ** 1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di separazione che, concordemente richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la separazione può essere richiesta nel caso in cui si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Nel caso in esame, le circostanze dedotte dalle parti, nonché la separazione di fatto già in essere e l'impossibilità di addivenire alla riconciliazione confermano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per tali motivi il Collegio accoglie la domanda di separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 cc.
2. Quanto al regime di affidamento della minore il Collegio, preso atto della concorde richiesta delle parti, manifestata e rinnovata per tutta la durata del procedimento, ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, ritenendolo il regime più idoneo e Per_1 rispondente all'interesse della minore, oltre che in linea con le previsioni dell'art. 337 ter cc. a garanzia del diritto alla bigenitorialità. In base al disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c., terzo comma, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minore.
Quanto al collocamento di , le parti hanno concluso in maniera difforme, laddove ciascuno ne Per_1 ha chiesto il collocamento presso di sé.
Sul punto il Collegio, stante la situazione attuale, che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura della minore, mentre risulta più difficoltoso e da rinsaldare il rapporto con il padre, ritiene che risponda all'interesse di il collocamento prevalente presso la madre, con Per_1 conferma della situazione già in essere fin dall'ordinanza Presidenziale del 26/4/2022.
Nulla si dispone sull'assegnazione della casa coniugale, essendosi madre e figlia già da tempo trasferite presso un altro immobile.
3. Passando alle visite padre-figlia, la resistente insiste affinché le stesse vengano regolamentate secondo lo schema dalla stessa proposto, che disciplina i tempi di permanenza della figlia presso il padre durante la settimana e durante le vacanze annuali.
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (presupponendo di essere il genitore collocatario) chiede che le modalità di visita madre-figlia vengano regolamentate secondo quanto disposto nell'ordinanza presidenziale in riferimento al padre, e dunque con diritto di visita nei fine settimana, dal sabato pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera. Preliminarmente occorre esaminare e valutare quanto relazionato dai Servizi Sociali circa l'andamento e l'esito dell'incarico ricevuto, volto ad organizzare i primi incontri padre-figlia nel dichiarato intento di favorirne il rapporto.
Ebbene, dalla lettura di tutte le relazioni dei Servizi Sociali, come pure dall'ascolto della minore in sede di udienza dell'8/05/2024, è emersa una frequentazione padre-figlia incostante, che alterna periodi di ripresa a periodi di sospensione delle visite organizzate dal Servizio, a causa della scarsa disponibilità della minore ad incontrare il padre che vive con diffidenza. In considerazione di ciò, i
Servizi Sociali hanno proposto ed attivato, su autorizzazione del Giudice, sia un percorso di sostegno psicologico per la minore, sia un percorso di sostegno alla bigenitorialità per la coppia, percorsi che i Servizi, tuttavia, “venendo a mancare la compliance dei membri interessati”, non sono stati messi in condizione di attuare (cfr. relazione del 22/8/2024), tanto che i rapporti padre figlia, come dichiarato dalle parti all'udienza del 28/5/2025, risultano tutt'ora interrotti.
Il Collegio, considerato che dall'istruttoria di causa non è emersa una inidoneità genitoriale della figura paterna, tanto che la stessa resistente chiede la regolamentazione delle visite padre-figlia secondo uno schema ordinario, considerato altresì che corrisponda al superiore interesse della minore mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il padre, ritiene di disporre quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali da concordare in base agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o lavorativi delle parti, sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione della minore in occasione delle festività annuali e vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi tra genitori, il seguente schema: durante le vacanze Natalizie la figlia rimarrà con il padre per sei giorni, comprendenti, ad anni alterni, Natale e Santo Stefano o Capodanno e l'Epifania; durante le vacanze scolastiche pasquali la figlia rimarrà con il padre per tre giorni, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive la figlia rimarrà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi.
Allo stesso tempo il Collegio, considerata la situazione attuale e visto quanto suggerito dai Servizi
Sociali nell'ultima relazione del 21/5/2025, ritiene di confermare in capo agli stessi l'incarico di monitoraggio sul nucleo familiare, oltre che sulla frequentazione padre-figlia, disponendo che siano rimessi a disposizione dei soggetti coinvolti entrambi i percorsi suggeriti, di supporto psicologico alla minore e di sostegno alla bigenitorialità della coppia, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta l'anno.
4. Venendo alle questioni economiche, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter,
e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, ma anche quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori, tenendosi presente che, in caso di collocazione prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ma unicamente la determinazione del suo importo.
A tal fine occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Il ricorrente risulta svolgere da tempo l'attività di aiuto fornaio con contratti a tempo determinato, che negli anni si sono avvicendati, percependo nel 2022, per sua stessa ammissione, uno stipendio mensile iniziale di circa Euro 1.700,00, poi successivamente diminuito a circa Euro 1.500,00 (cfr. doc.15) e da ultimo incassando un reddito annuale pari a circa Euro 15.754,88 (vd. CU 2025).
Egli dichiara di risiedere presso un residence di Rimini, sostenendo una spesa mensile documentata di circa Euro 600,00.
Passando invece alla capacità economica della , ella dichiara di avere modesti introiti CP_1 derivanti dai lavori occasionali, svolti in riviera durante l'estate e di pulizia nelle abitazioni private durante l'inverno. Da ultimo, allega di aver trovato occupazione come lavoratrice stagionale con contratti a tempo determinato, percependo un reddito netto annuo risultante dalle certificazioni reddituali del 2023-2024-2025, pari, rispettivamente a circa Euro 3.500,00, Euro 6.100,00 ed Euro
10.500,00.
La resistente, a fronte di tali entrate, deduce di avere spese fisse mensili documentate di Euro
600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove si è trasferita a vivere con la figlia, oltre al pagamento delle relative utenze, che riesce a sostenere anche grazie all'aiuto economico dei propri genitori.
Entrambe le parti affermano di non essere intestatari di beni immobili e sollevano reciproche contestazioni sulla attendibilità della documentazione fiscale prodotta, nel sospetto dell'esistenza di ulteriori entrate non tracciate e non dichiarate da ciascuno. Così ricostruite le rispettive situazioni delle parti, il Collegio ritiene non del tutto attendibile la situazione reddituale di entrambe le parti.
Quanto alla situazione del ricorrente, occorre valorizzare la testimonianza resa dal teste Tes_1
, la quale ha dichiarato che , durante la convivenza matrimoniale, le ha
[...] Parte_1 personalmente riferito di lavorare 12 ore al giorno e di percepire uno stipendio mensile di Euro
2.000,00.
Tale testimonianza, già di per sé attendibile e credibile, è del resto avvalorata dal fatto che
, per sua stessa ammissione, in costanza di matrimonio si occupava interamente del Parte_1 mantenimento di tutta la famiglia che ricomprendeva, oltre a moglie e figlia, anche il figlio della
, nato da una precedente relazione. CP_1
Alla luce di ciò, non risulta verosimile la capacità economica allegata dal ricorrente che, a parità di mansioni e di esperienza, registra ora un reddito sensibilmente inferiore rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.
Occorre inoltre segnalare la lacunosità e frammentarietà della documentazione fiscale prodotta dal
, che si è limitato a depositare in atti la certificazione unica 2021 e 2025, oltre ad una sola Parte_1 busta paga del 2022, impedendo -di fatto- di ricostruire e valutare la sua capacità economica nel suo complesso.
Tutti tali elementi unitamente considerati portano, dunque, a presumere in capo al ricorrente una disponibilità finanziaria per guadagni realmente conseguiti, quantomeno pari alle capacità che aveva all'epoca della convivenza matrimoniale, per come sopra ricostruita.
Quanto invece ai redditi effettivi della resistente, il Collegio ritiene verosimile la percezione da parte della stessa di ulteriori entrate non dichiarate derivanti dall'attività di pulizia presso abitazioni private, che la stessa dichiara di svolgere durante l'inverno e che, seppur non CP_1 comprovate nel loro ammontare, vanno quantomeno ad arrotondare gli introiti da lavoro dipendente da essa svolto con contratti a tempo determinato durante la stagione estiva.
La complessiva capacità reddituale della , seppur migliorata, rimane comunque inferiore CP_1 rispetto a quella del , per come sopra ricostruita. Parte_1
Pertanto il Collegio, per tutte le ragioni sin qui esposte, in considerazione dei maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre, nonché in considerazione della capacità economico- reddituale di entrambe le parti, ritiene equo disporre a carico del un contributo mensile Parte_1 per il mantenimento ordinario di pari ad Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo ufficio.
5. In punto di Assegno Unico Universale, entrambe le parti ne chiedono la percezione al 100%.
Sul punto, si rammenta che, in caso di separazione e divorzio, tale beneficio deve essere ripartito in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n.
230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La regolare generale CP_2 può essere derogata in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore ovvero per volontà dei beneficiari. Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di diverso accordo tra le parti, opera la regola generale della corresponsione dell'assegno al 50% tra i genitori, come per legge.
6. Va invece dichiarata la inammissibilità della domanda del ricorrente di ottenere il pagamento da parte della moglie della somma di Euro 8.400,00, quale quota del 50% della morosità dei canoni di locazione della ex casa familiare maturata nel periodo luglio 2020-giugno 2021, in quanto segue il regime ordinario.
Altrettanto inammissibile risulta anche la domanda del ricorrente di pagamento in capo alla resistente della somma di Euro 4.032,00, relativa ad un precedente finanziamento acceso dalla ed estinto dal , trattandosi di questione che, al pari di quella precedente, esula CP_1 Parte_1 dal thema decidendum della separazione, atteso che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata” per cui l'art. 40 cpc. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (ex plurimis vd. Cass. Civ.
6620/2001, 11828/2009, 18870/2014).
7. Come sopra anticipato, la domanda di autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti
Covid-19 non è stata riproposta dal ricorrente e, pertanto, deve essere considerata rinunciata.
La richiesta di ordine di liberazione della casa familiare, anch'essa non riproposta, deve essere ritenuta ormai superata, visto il trasferimento di madre e figlia in altra abitazione.
8. Le spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(FG) il 20/6/1979, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio civile a UL (AQ) in data 27/09/2014, trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.16, parte I, anno 2014; - Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
- Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 abitativa prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto stabilito al punto 3 della motivazione;
- Dispone che il Servizio Sociale prosegua l'incarico di monitoraggio sul nucleo familiare, oltre che sulla frequentazione padre-figlia, rimettendo a disposizione entrambi i percorsi di supporto psicologico alla minore e di sostegno alla bigenitorialità della coppia, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta l'anno.
- Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 400,00 -annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT- a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , con Per_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
assegno unico al 50% tra i genitori salvo diverso accordo;
- Dichiara inammissibili le restanti domande;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e al Giudice
Tutelare in sede.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA LAGANELLA, elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Controparte_1 C.F._2
GUIDI elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico, parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento del COA di Rimini n. prot. 0000777/U del 30/03/2022,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/05/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
OG (FG) il 21/06/1984, contraevano matrimonio civile a UL (AQ) in data 27/09/2014, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n.16, parte I, anno 2014.
Dalla coppia era già nata la figlia , in data 30/01/2012. Per_1
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre all'ordine di liberazione della casa coniugale da parte della moglie entro la scadenza del contratto di locazione, nonché l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso di sé e la frequentazione della minore in base al libero accordo delle parti. A livello economico, chiedeva disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento della minore della somma di
Euro 300,00 e l'assegnazione integrale degli assegni familiari in proprio favore.
Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino Covid-19 nell'interesse della minore, nonché il pagamento in proprio favore da parte della sig.ra della somma di Euro CP_1
8.400,00, pari al 50% della morosità locatizia maturata da luglio 2020 a giugno 2021, e della somma di Euro 4.032,00 per l'estinzione di un finanziamento acceso nel 2018.
In particolare, il ricorrente deduceva che la coppia era in crisi da anni, tanto che i coniugi si erano già separati una prima volta consensualmente avanti il Tribunale di Rimini (RGN 2227/2021), per poi riconciliarsi ed annullare gli effetti della predetta separazione che ora, invece, si rendeva nuovamente necessaria a causa della persistenza delle incomprensioni e delle difficoltà dei rapporti tra i coniugi.
Riferiva altresì di godere di buoni rapporti con la figlia , al contrario della , e di Per_1 CP_1 essere il genitore più presente e idoneo ad assumersi la cura della minore, visto che era il solo ad avere un impiego stabile ed a poter provvedere al suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione e all'affido condiviso della minore, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal marito sostenendo, al contrario, che fosse il rapporto padre-figlia ad essere difficoltoso a causa dei comportamenti pressanti del , che coinvolgeva la minore nel conflitto di coppia. Ella Parte_1 formulava condizioni difformi da quelle del ricorrente laddove chiedeva il collocamento di Per_1 presso di sé nella casa familiare (o altra abitazione in caso di trasferimento), la regolamentazione delle visite padre-figlia secondo un calendario ordinario, nonché richiedeva la vigilanza dei Servizi
Sociali sul nucleo, con particolare riguardo ai rapporti padre-figlia. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle domande di ordine di liberazione della casa familiare, di autorizzazione alla somministrazione vaccinale e di pagamento delle somme richieste. Sul piano economico chiedeva un contributo al mantenimento della minore a carico del padre di
Euro 400,00 mensili, comprensivo anche delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche e dentistiche superiori ad Euro 500,00 da concordarsi e da dividere al 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna. Infine, chiedeva l'assegnazione al 100% in proprio favore dell'assegno unico e degli eventuali ulteriori bonus erogati da enti pubblici, compresi eventuali arretrati.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/04/2022, ove il ricorrente chiedeva la collocazione della figlia presso di sé a UL, ove nel frattempo si era trasferito per lavoro, e deduceva il comportamento ostacolante della madre nel rapporto padre- figlia, concordando pertanto sulla necessità dell'intervento dei Servizi Sociali per ripristinare le visite impedite dalla . CP_1
La ricorrente negava i comportamenti ostacolanti addotti da marito affermando, di converso, che fosse il padre a non trascorrere i week end con la figlia da quando lo stesso aveva definitivamente lasciato la casa coniugale.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimento temporanei ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore;
b) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé nei fine settimana dal sabato pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera;
il Servizio Sociale di Rimini organizzerà i primi incontri, per favorire i rapporti fra padre e figlia;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di Euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
La causa proseguiva davanti al G.I. all'udienza del 29/6/2022, in cui il ricorrente deduceva il mancato rispetto dei provvedimenti presidenziali da parte della moglie, mentre la resistente, respingendo le accuse, affermava che fosse il padre ad essere poco presente nella vita della figlia, nonostante l'intervenuto avvicinamento geografico del da UL a Ferrara. All'esito Parte_1 dell'udienza il Giudice concedeva i termini congiuntamente richiesti dalle parti ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 25/01/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalla resistente e, ritenuto di dover approfondire l'indagine del Servizio Sociale, lo incaricava di predisporre un calendario di incontri padre-figlia alla luce del riavvicinamento del Parte_1 risultante dalla prima relazione di aggiornamento del 22/6/22, suggerendo gli interventi necessari per favorire la ripresa dei rapporti.
Assunte le prove orali all'udienza del 6/12/2023, la causa è proseguita con l'acquisizione della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'esito della quale, stante il rifiuto di di Per_1 vedere il padre, all'udienza del 28/2/2024 veniva disposto l'ascolto della minore ed incaricato il
Servizio Sociale di attivare un percorso di sostegno psicologico in suo favore e di sostegno alla bigenitorialità per le parti, oltre che di proseguire nel monitoraggio, relazionando entro il 30/6/24.
All'udienza dell'8/5/24 il Giudice, dopo aver sentito la minore, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/5/2025 onerando le parti di aggiornare la propria documentazione reddituale e mandando al Servizio Sociale di aggiornare semestralmente sulla situazione della minore.
Alla predetta udienza il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, riservandosi di riferire al Collegio.
Parte ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni del 27/05/2025, modificava la domanda relativamente alla frequentazione madre-figlia, chiedendo che venissero confermate in capo alla madre le medesime modalità di visita disposte in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti in riferimento al padre nonché modificava, in caso di conferma del collocamento della minore presso la madre, la somma da porsi a proprio carico per il mantenimento della figlia, indicandolo nella somma inferiore di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Allo stesso tempo il ricorrente non riproponeva la domanda di ordine di liberazione della casa familiare e di autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti Covid-19, confermando per il resto le domande di cui al ricorso introduttivo.
Immutate le conclusioni rassegnate dalla resistente.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** ** 1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di separazione che, concordemente richiesta da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la separazione può essere richiesta nel caso in cui si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Nel caso in esame, le circostanze dedotte dalle parti, nonché la separazione di fatto già in essere e l'impossibilità di addivenire alla riconciliazione confermano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Per tali motivi il Collegio accoglie la domanda di separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 cc.
2. Quanto al regime di affidamento della minore il Collegio, preso atto della concorde richiesta delle parti, manifestata e rinnovata per tutta la durata del procedimento, ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, ritenendolo il regime più idoneo e Per_1 rispondente all'interesse della minore, oltre che in linea con le previsioni dell'art. 337 ter cc. a garanzia del diritto alla bigenitorialità. In base al disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c., terzo comma, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minore.
Quanto al collocamento di , le parti hanno concluso in maniera difforme, laddove ciascuno ne Per_1 ha chiesto il collocamento presso di sé.
Sul punto il Collegio, stante la situazione attuale, che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura della minore, mentre risulta più difficoltoso e da rinsaldare il rapporto con il padre, ritiene che risponda all'interesse di il collocamento prevalente presso la madre, con Per_1 conferma della situazione già in essere fin dall'ordinanza Presidenziale del 26/4/2022.
Nulla si dispone sull'assegnazione della casa coniugale, essendosi madre e figlia già da tempo trasferite presso un altro immobile.
3. Passando alle visite padre-figlia, la resistente insiste affinché le stesse vengano regolamentate secondo lo schema dalla stessa proposto, che disciplina i tempi di permanenza della figlia presso il padre durante la settimana e durante le vacanze annuali.
Il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (presupponendo di essere il genitore collocatario) chiede che le modalità di visita madre-figlia vengano regolamentate secondo quanto disposto nell'ordinanza presidenziale in riferimento al padre, e dunque con diritto di visita nei fine settimana, dal sabato pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera. Preliminarmente occorre esaminare e valutare quanto relazionato dai Servizi Sociali circa l'andamento e l'esito dell'incarico ricevuto, volto ad organizzare i primi incontri padre-figlia nel dichiarato intento di favorirne il rapporto.
Ebbene, dalla lettura di tutte le relazioni dei Servizi Sociali, come pure dall'ascolto della minore in sede di udienza dell'8/05/2024, è emersa una frequentazione padre-figlia incostante, che alterna periodi di ripresa a periodi di sospensione delle visite organizzate dal Servizio, a causa della scarsa disponibilità della minore ad incontrare il padre che vive con diffidenza. In considerazione di ciò, i
Servizi Sociali hanno proposto ed attivato, su autorizzazione del Giudice, sia un percorso di sostegno psicologico per la minore, sia un percorso di sostegno alla bigenitorialità per la coppia, percorsi che i Servizi, tuttavia, “venendo a mancare la compliance dei membri interessati”, non sono stati messi in condizione di attuare (cfr. relazione del 22/8/2024), tanto che i rapporti padre figlia, come dichiarato dalle parti all'udienza del 28/5/2025, risultano tutt'ora interrotti.
Il Collegio, considerato che dall'istruttoria di causa non è emersa una inidoneità genitoriale della figura paterna, tanto che la stessa resistente chiede la regolamentazione delle visite padre-figlia secondo uno schema ordinario, considerato altresì che corrisponda al superiore interesse della minore mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato anche con il padre, ritiene di disporre quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali da concordare in base agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o lavorativi delle parti, sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione della minore in occasione delle festività annuali e vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi tra genitori, il seguente schema: durante le vacanze Natalizie la figlia rimarrà con il padre per sei giorni, comprendenti, ad anni alterni, Natale e Santo Stefano o Capodanno e l'Epifania; durante le vacanze scolastiche pasquali la figlia rimarrà con il padre per tre giorni, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive la figlia rimarrà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi.
Allo stesso tempo il Collegio, considerata la situazione attuale e visto quanto suggerito dai Servizi
Sociali nell'ultima relazione del 21/5/2025, ritiene di confermare in capo agli stessi l'incarico di monitoraggio sul nucleo familiare, oltre che sulla frequentazione padre-figlia, disponendo che siano rimessi a disposizione dei soggetti coinvolti entrambi i percorsi suggeriti, di supporto psicologico alla minore e di sostegno alla bigenitorialità della coppia, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta l'anno.
4. Venendo alle questioni economiche, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter,
e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, ma anche quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori, tenendosi presente che, in caso di collocazione prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ma unicamente la determinazione del suo importo.
A tal fine occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Il ricorrente risulta svolgere da tempo l'attività di aiuto fornaio con contratti a tempo determinato, che negli anni si sono avvicendati, percependo nel 2022, per sua stessa ammissione, uno stipendio mensile iniziale di circa Euro 1.700,00, poi successivamente diminuito a circa Euro 1.500,00 (cfr. doc.15) e da ultimo incassando un reddito annuale pari a circa Euro 15.754,88 (vd. CU 2025).
Egli dichiara di risiedere presso un residence di Rimini, sostenendo una spesa mensile documentata di circa Euro 600,00.
Passando invece alla capacità economica della , ella dichiara di avere modesti introiti CP_1 derivanti dai lavori occasionali, svolti in riviera durante l'estate e di pulizia nelle abitazioni private durante l'inverno. Da ultimo, allega di aver trovato occupazione come lavoratrice stagionale con contratti a tempo determinato, percependo un reddito netto annuo risultante dalle certificazioni reddituali del 2023-2024-2025, pari, rispettivamente a circa Euro 3.500,00, Euro 6.100,00 ed Euro
10.500,00.
La resistente, a fronte di tali entrate, deduce di avere spese fisse mensili documentate di Euro
600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ove si è trasferita a vivere con la figlia, oltre al pagamento delle relative utenze, che riesce a sostenere anche grazie all'aiuto economico dei propri genitori.
Entrambe le parti affermano di non essere intestatari di beni immobili e sollevano reciproche contestazioni sulla attendibilità della documentazione fiscale prodotta, nel sospetto dell'esistenza di ulteriori entrate non tracciate e non dichiarate da ciascuno. Così ricostruite le rispettive situazioni delle parti, il Collegio ritiene non del tutto attendibile la situazione reddituale di entrambe le parti.
Quanto alla situazione del ricorrente, occorre valorizzare la testimonianza resa dal teste Tes_1
, la quale ha dichiarato che , durante la convivenza matrimoniale, le ha
[...] Parte_1 personalmente riferito di lavorare 12 ore al giorno e di percepire uno stipendio mensile di Euro
2.000,00.
Tale testimonianza, già di per sé attendibile e credibile, è del resto avvalorata dal fatto che
, per sua stessa ammissione, in costanza di matrimonio si occupava interamente del Parte_1 mantenimento di tutta la famiglia che ricomprendeva, oltre a moglie e figlia, anche il figlio della
, nato da una precedente relazione. CP_1
Alla luce di ciò, non risulta verosimile la capacità economica allegata dal ricorrente che, a parità di mansioni e di esperienza, registra ora un reddito sensibilmente inferiore rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.
Occorre inoltre segnalare la lacunosità e frammentarietà della documentazione fiscale prodotta dal
, che si è limitato a depositare in atti la certificazione unica 2021 e 2025, oltre ad una sola Parte_1 busta paga del 2022, impedendo -di fatto- di ricostruire e valutare la sua capacità economica nel suo complesso.
Tutti tali elementi unitamente considerati portano, dunque, a presumere in capo al ricorrente una disponibilità finanziaria per guadagni realmente conseguiti, quantomeno pari alle capacità che aveva all'epoca della convivenza matrimoniale, per come sopra ricostruita.
Quanto invece ai redditi effettivi della resistente, il Collegio ritiene verosimile la percezione da parte della stessa di ulteriori entrate non dichiarate derivanti dall'attività di pulizia presso abitazioni private, che la stessa dichiara di svolgere durante l'inverno e che, seppur non CP_1 comprovate nel loro ammontare, vanno quantomeno ad arrotondare gli introiti da lavoro dipendente da essa svolto con contratti a tempo determinato durante la stagione estiva.
La complessiva capacità reddituale della , seppur migliorata, rimane comunque inferiore CP_1 rispetto a quella del , per come sopra ricostruita. Parte_1
Pertanto il Collegio, per tutte le ragioni sin qui esposte, in considerazione dei maggiori tempi di permanenza della minore presso la madre, nonché in considerazione della capacità economico- reddituale di entrambe le parti, ritiene equo disporre a carico del un contributo mensile Parte_1 per il mantenimento ordinario di pari ad Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo ufficio.
5. In punto di Assegno Unico Universale, entrambe le parti ne chiedono la percezione al 100%.
Sul punto, si rammenta che, in caso di separazione e divorzio, tale beneficio deve essere ripartito in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n.
230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall' a tutela della famiglia. La regolare generale CP_2 può essere derogata in caso di affidamento esclusivo a un solo genitore ovvero per volontà dei beneficiari. Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di diverso accordo tra le parti, opera la regola generale della corresponsione dell'assegno al 50% tra i genitori, come per legge.
6. Va invece dichiarata la inammissibilità della domanda del ricorrente di ottenere il pagamento da parte della moglie della somma di Euro 8.400,00, quale quota del 50% della morosità dei canoni di locazione della ex casa familiare maturata nel periodo luglio 2020-giugno 2021, in quanto segue il regime ordinario.
Altrettanto inammissibile risulta anche la domanda del ricorrente di pagamento in capo alla resistente della somma di Euro 4.032,00, relativa ad un precedente finanziamento acceso dalla ed estinto dal , trattandosi di questione che, al pari di quella precedente, esula CP_1 Parte_1 dal thema decidendum della separazione, atteso che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata” per cui l'art. 40 cpc. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (ex plurimis vd. Cass. Civ.
6620/2001, 11828/2009, 18870/2014).
7. Come sopra anticipato, la domanda di autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti
Covid-19 non è stata riproposta dal ricorrente e, pertanto, deve essere considerata rinunciata.
La richiesta di ordine di liberazione della casa familiare, anch'essa non riproposta, deve essere ritenuta ormai superata, visto il trasferimento di madre e figlia in altra abitazione.
8. Le spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(FG) il 20/6/1979, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio civile a UL (AQ) in data 27/09/2014, trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.16, parte I, anno 2014; - Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
- Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 abitativa prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto stabilito al punto 3 della motivazione;
- Dispone che il Servizio Sociale prosegua l'incarico di monitoraggio sul nucleo familiare, oltre che sulla frequentazione padre-figlia, rimettendo a disposizione entrambi i percorsi di supporto psicologico alla minore e di sostegno alla bigenitorialità della coppia, con conseguente prosecuzione degli adempimenti davanti al Giudice Tutelare cui i Servizi riferiranno, salvo urgenze, una volta l'anno.
- Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 400,00 -annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT- a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , con Per_1 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
assegno unico al 50% tra i genitori salvo diverso accordo;
- Dichiara inammissibili le restanti domande;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali e al Giudice
Tutelare in sede.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi