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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10349/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pastacaldi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) I coniugi hanno lasciato l'attuale domicilio sito in Roma (Rm), alla
Via Casale Santarelli 67;
c) contestualmente la sig.ra Parte_2 ha trasferito il proprio domicilio presso l'immobile di sua proprietà e residenza anagrafica sito in Via Vervio 9 in Roma e il Sig. Parte 1 in conseguenza della comune decisione di separarsi, ha provveduto ad allontanarsi dall'attuale domicilio coniugale, portando con sé i suoi effetti ed oggetti personali ed è attualmente domiciliato presso un nuovo alloggio sito in Roma loc. Santa Maria delle Mole alla Via Vittorio
Emanuele 130, tale soluzione abitativa scelta dal Sig. Parte_1
è stata determinata dall'esigenza, di agevolare la frequentazione con il proprio figlio Per 1 garantendo una maggiore presenza e partecipazione nelle scelte educative e legate all'accrescimento del medesimo e nelle varie attività (scolastica, sportiva, ludica e culturale), dando comunque atto che il signor Parte 1 dispone di un immobile di proprietà nel Comune di Montefalco, ove attualmente risulta residente, immobile attualmente libero.
d) il figlio Per 1, verrà pertanto affidato congiuntamente ai genitori,
con residenzialità presso la madre nella casa di proprietà della madre sita in Via Vervio 9 in Roma;
e) il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni volta che vorrà
compatibilmente con le esigenze del figlio, con i turni di lavoro di entrambi i genitori e comunque fatto salvo ogni diverso accordo, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore
20,00. Un fine settimana ogni quindici giorni, con pernotto, dal venerdì dalle ore 19,00 sino alle ore 20,00 della domenica sera. Il
signor Parte 1 si rende disponibile a tenere con sé il figlio in occasione delle trasferte lavorative comandate di servizio della
Signora Parte 2 la quale provvederà a darne opportuna comunicazione al sig. Pt 1 con congruo preavviso di giorni 7. Nel
periodo natalizio alternativamente ogni anno dal 23 dicembre al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il periodo estivo, il padre terrà con sé il figlio, per un periodo continuativo di giorni 20, da comunicare alla madre e non oltre la data del 15 marzo di ciascun anno;
f) Il Sig. Parte_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio Per 1, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo complessivo pari ad € 800,00 (Euro ottocento/00) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente;
Il Sig. Parte 1 si impegna altresì a corrispondere nella misura pari al 50% le spese tutte nessuna esclusa relative all'attività sportiva
(JUDO) come dal 2015 praticata, oggi da cadetto in modalità
agonistica, dal figlio Per 1 nonché quelle relative alle eventuali rette scolastiche. Dando atto che tali spese sono state già ampiamente e concordemente valutate ed approvate da entrambi i coniugi;
- saranno inoltre poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% tutte le ulteriori spese straordinarie in base al Protocollo del
Tribunale di Roma (ad esempio le spese sanitarie non coperte dal
SSNN), necessarie per il figlio che andranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi;
h) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il nulla osta,
ai fini del rilascio o del rinnovo del passaporto;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 24.9.2005 in Montefalco (PG);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 parte II, atto n. 22
,
serie A, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
nulla perle spese.
Così deciso in Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10349/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pastacaldi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) I coniugi hanno lasciato l'attuale domicilio sito in Roma (Rm), alla
Via Casale Santarelli 67;
c) contestualmente la sig.ra Parte_2 ha trasferito il proprio domicilio presso l'immobile di sua proprietà e residenza anagrafica sito in Via Vervio 9 in Roma e il Sig. Parte 1 in conseguenza della comune decisione di separarsi, ha provveduto ad allontanarsi dall'attuale domicilio coniugale, portando con sé i suoi effetti ed oggetti personali ed è attualmente domiciliato presso un nuovo alloggio sito in Roma loc. Santa Maria delle Mole alla Via Vittorio
Emanuele 130, tale soluzione abitativa scelta dal Sig. Parte_1
è stata determinata dall'esigenza, di agevolare la frequentazione con il proprio figlio Per 1 garantendo una maggiore presenza e partecipazione nelle scelte educative e legate all'accrescimento del medesimo e nelle varie attività (scolastica, sportiva, ludica e culturale), dando comunque atto che il signor Parte 1 dispone di un immobile di proprietà nel Comune di Montefalco, ove attualmente risulta residente, immobile attualmente libero.
d) il figlio Per 1, verrà pertanto affidato congiuntamente ai genitori,
con residenzialità presso la madre nella casa di proprietà della madre sita in Via Vervio 9 in Roma;
e) il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni volta che vorrà
compatibilmente con le esigenze del figlio, con i turni di lavoro di entrambi i genitori e comunque fatto salvo ogni diverso accordo, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore
20,00. Un fine settimana ogni quindici giorni, con pernotto, dal venerdì dalle ore 19,00 sino alle ore 20,00 della domenica sera. Il
signor Parte 1 si rende disponibile a tenere con sé il figlio in occasione delle trasferte lavorative comandate di servizio della
Signora Parte 2 la quale provvederà a darne opportuna comunicazione al sig. Pt 1 con congruo preavviso di giorni 7. Nel
periodo natalizio alternativamente ogni anno dal 23 dicembre al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il periodo estivo, il padre terrà con sé il figlio, per un periodo continuativo di giorni 20, da comunicare alla madre e non oltre la data del 15 marzo di ciascun anno;
f) Il Sig. Parte_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio Per 1, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo complessivo pari ad € 800,00 (Euro ottocento/00) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente;
Il Sig. Parte 1 si impegna altresì a corrispondere nella misura pari al 50% le spese tutte nessuna esclusa relative all'attività sportiva
(JUDO) come dal 2015 praticata, oggi da cadetto in modalità
agonistica, dal figlio Per 1 nonché quelle relative alle eventuali rette scolastiche. Dando atto che tali spese sono state già ampiamente e concordemente valutate ed approvate da entrambi i coniugi;
- saranno inoltre poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% tutte le ulteriori spese straordinarie in base al Protocollo del
Tribunale di Roma (ad esempio le spese sanitarie non coperte dal
SSNN), necessarie per il figlio che andranno comunque preventivamente concordate tra i coniugi;
h) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il nulla osta,
ai fini del rilascio o del rinnovo del passaporto;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 24.9.2005 in Montefalco (PG);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 parte II, atto n. 22
,
serie A, uff. 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
nulla perle spese.
Così deciso in Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi