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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 524 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Presidente, P.IVA_1 avv. Valter Militi, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovanna
Pacchiana Parravicini presso la quale è elettivamente domiciliata in
Torino, corso Siccardi n. 11bis – per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
AVV. C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente – in virtù di procura alle liti telematicamente congiunta al ricorso di primo grado ai sensi di legge – dagli avv.ti prof Giorgio Frus, prof Giovanni Villani e
Andrea Buchicchio. I quali – anche quale domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies, d.l. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) – dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex artt.136 c.p.c. e 51 D.L. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008) agli
1 indirizzi di posta elettronica certificata comunicati all'Ordine ai sensi della L. n. 2/2009
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 05.11.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 14.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13.02.2024, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, l'avv. ha Controparte_1
convenuto in giudizio la Parte_1
(d'ora in avanti anche la ), contestando l'erronea
[...] Pt_1
applicazione, da parte della , della rivalutazione dei Parte_1
redditi pensionabili a partire dal 1983 anziché dal 1981, in base agli indici e ai coefficienti del periodo 1979/1980 (21,1%, in luogo del coefficiente 18,7% applicato dalla ) e, per l'effetto, ha Parte_1
chiesto al Tribunale adito:
-di accertare il proprio diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili, del limite della media dei redditi e degli scaglioni di reddito a partire dal 1981 sulla base del coefficiente del 21,1% e con applicazione, per gli anni successivi, degli indici di rivalutazione annualmente determinati dall'ISTAT;
-di condannare la a riliquidare correttamente il Parte_1
proprio trattamento pensionistico dalla data (1.05.2003) di accesso alla pensione nella misura lorda di Euro 4.671,83 e, quindi, a corrispondergli la differenza sui ratei di pensione già maturati
(calcolati, dall'1.04.2012 al 31.12.2023) in Euro 256.367,86, oltre interessi (legali dalla data di debenza di ciascun rateo e sino alla data del deposito del ricorso, moratori per il periodo successivo) e oltre che alla rifusione delle spese legali.
2 Costituendosi in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
24.05.2024, la , senza invertire l'onere della prova, ha Parte_1
chiesto, in via principale, la reiezione integrale delle pretese avversarie eccependo:
-la prescrizione del diritto dell'avv. a chiedere la CP_1
riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, per decorso del termine decennale, essendo tale professionista stato ammesso alla pensione con decorrenza dall'1.05.2003 e avendo lo stesso presentato la prima istanza di ricalcolo della pensione e pagamento delle differenze dei ratei già corrisposti solo nel marzo 2022;
-l'infondatezza delle pretese del ricorrente in quanto basate su un'errata interpretazione degli artt. 2 e 27 della L. 576/1980, in combinato disposto con gli artt. e 26 della medesima legge, e in quanto, comunque, l'indice di rivalutazione ex adverso richiesto potrebbe al più decorrere dal 1982 (e non dal 1981) atteso quanto previsto dall'art. 26 della medesima legge.
Tenuto conto di tali eccezioni, la ha depositato, Parte_1
unitamente alla memoria difensiva, propri conteggi contenenti sia la rideterminazione del rateo di pensione e dei supplementi biennale e triennale (docc. 16, 17 e 18 del fascicolo di primo grado dell'esponente), sia il calcolo dei relativi arretrati (docc. 19, 20 e 21 del fascicolo di primo grado della . Pt_1
Con la medesima memoria difensiva la ha chiesto, in Parte_1
via riconvenzionale subordinata (per il caso di riconoscimento del diritto del professionista ricorrente all'applicazione dell'indice di rivalutazione dei redditi pensionabili del 21,1% sin dal 1981), la condanna dell'avv. al pagamento delle differenze contributive CP_1 non ancora prescritte, determinate dall'applicazione del medesimo coefficiente di rivalutazione invocato dai professionisti anche alla
3 fascia di reddito presa a riferimento per il conteggio dei contributi soggettivi dovuti tempo per tempo, e il rigetto delle pretese di ricalcolo del trattamento pensionistico e di pagamento delle differenze pensionistiche pregresse relativamente agli anni per il quale il versamento delle differenze contributive non sia più possibile in quanto prescritto.
Con memoria in replica alla già menzionata riconvenzionale, depositata il 13.09.2024, l'odierno, appellato ha contestato le difese della Pt_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, al termine del giudizio di primo grado, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1981 e in base all'indice di rivalutazione del periodo 1979/1980 (21,10%), accogliendo integralmente le domande dell'avv. e respingendo le CP_1
domande riconvenzionali della , condannata, quindi, Parte_1
anche alla rifusione delle spese di lite nella misura complessiva di
Euro 24.633,80 per onorari, oltre accessori (rimborso spese forfettario, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato).
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.2368/2024), la assumendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“In riforma della sentenza n. 2368/2024 resa dal Tribunale di Torino,
Sezione Lavoro, in data 26.09.2024 e pubblicata in pari data;
In via preliminare:
Dichiarare la prescrizione di tutte le pretese formulate dall'avv. per i motivi esposti sub IIIA;
CP_1
In via principale:
Respingere tutte le pretese e domande formulate dall'appellato nel ricorso in primo grado, in quanto infondate per i motivi esposti sub
IIIB;
In via subordinata:
4 Previa eventuale CTU contabile per la corretta determinazione sia dei ratei di pensione spettanti all'appellato, sia degli arretrati di pensione, sia delle somme dovute dall'appellato a titolo di maggiori contributi non versati;
Nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria di rivalutazione dei redditi costituenti la base per la determinazione della pensione in base all'indice del periodo 1979/1980: accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a percepire l'emolumento CP_1
pensionistico considerando esclusivamente i redditi per i quali sia stata effettivamente versata la contribuzione e, per l'effetto, dichiarare la correttezza dell'emolumento come determinato da tempo per tempo, dal 2003 alla data del deposito del Parte_1
ricorso in primo grado, e ciò quanto meno in relazione agli anni per i quali è intervenuta la prescrizione per il versamento di maggiori contributi;
- in via ulteriormente subordinata, per gli anni per i quali il versamento della contribuzione non è ancora prescritto, accertare e dichiarare il debito contributivo dell'appellato conseguente alla rivalutazione – al medesimo indice applicato al rateo di pensione – del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e, conseguentemente, condannare l'avv. al pagamento delle CP_1
relative differenze contributive non prescritte, maggiorate di sanzioni e interessi, determinando il rateo di pensione e i ratei dei supplementi biennale e triennale spettanti all'avv. nelle CP_1
misure calcolate dalla nei docc. sub 16, 17 e 18 Parte_1
(fascicolo di primo grado della conchiudente) o nelle veriori somme da determinarsi in corso di causa e gli arretrati di pensione e dei supplementi biennale e triennale nelle misure calcolate dalla
[...]
nei docc. sub 19, 20 e 21 (fascicolo di primo grado della Pt_1
conchiudente) o nelle veriori somme da determinarsi in corso di
5 causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Resiste l'appellato assumendo le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
rigettare l'appello avversario e confermare l'impugnata sentenza, dando atto che in punto quantum l'appellato aderisce alla quantificazione della dell'importo capitale dovuto a titolo di Pt_1 arretrati dall'1.4.2012 al 31.12 2023 in € 178.301,85, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla dell'importo Parte_2
netto pagato dopo la sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA:
i nel denegato caso di ritenuta accoglibilità della domanda riconvenzionale della diretta ad ottenere dall'appellato il Pt_1
pagamento dei contributi asseritamente dovuti sulla quota di tetto determinata giudizialmente in eccedenza rispetto a quello originariamente indicato dalla detrarre in compensazione Pt_1
dalle somme capitali in denegata ipotesi dovute alla per i Pt_1
suddetti titoli negli anni giudizialmente determinati, quanto versato dall'appellato quale contributo aggiuntivo di solidarietà nella misura del 3% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per ciascuno di tali anni, con riferimento alla quota di tetto giudizialmente accertata;
ii in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di ritenuta accoglibilità della domanda relativa all'annullamento a fini pensionistici degli anni il cui asserito diritto al recupero dei contributi risulti prescritto, dichiarare estinti per prescrizione decennale (a) il diritto della di ottenere dai ricorrenti la restituzione dei ratei Pt_1
asseritamente riscossi in maniera indebita (b) il diritto di veder revocato per tali anni il trattamento pensionistico e (c) il diritto di annullare tali anni a fini pensionistici;
rigettare in ogni caso la
6 domanda relativa alla rivalutazione monetaria;
subordinatamente, limitare gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale della Pt_1
iii in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui sia riconosciuto il diritto della di ottenere dall'appellato la Pt_1
restituzione di qualsivoglia somma, detrarre in compensazione da tali somme altresì i contributi versati dall'appellato alla negli anni Pt_1
in denegata ipotesi annullati a fini pensionistici, con riserva di azionare in separato giudizio il diritto ad ottenere una rendita vitalizia ed ottenere il risarcimento dei danni per il comportamento antigiuridico della Pt_1
iv in via di estremo subordine, nel solo denegato caso in cui la
Corte ritenga (a) che la abbia il diritto di pretendere Pt_1 dall'appellato il pagamento di maggiori contributi sui redditi dichiarati in relazione al tetto giudizialmente aumentato, e (b) la abbia il Pt_1
diritto di annullare alcuni anni pensionistici, dare atto della disponibilità dell'appellato a versare i maggiori contributi asseritamente dovuti, per tutto il periodo della sua attività professionale, previa deduzione in compensazione delle somme indicate al paragrafo “N”.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese dei due gradi di giudizio, maggiorate del 30% in relazione ai collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto, oltre 15 % di rimborso spese generali, IVA e CPA”.
All'udienza del 27.03.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La prima Giudice con la sentenza impugnata:
a) ha accolto la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia dell'appellato richiamando la sentenza n. 216/24 di questa Corte
7 territoriale;
b) ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dell'appellato di richiedere la riliquidazione della sua pensione (p.5);
c) ha dichiarato che l'importo dei conteggi dell'appellato “non è stato specificamente contestato sotto il profilo contabile” (p.7);
d) ha rigettato la domanda riconvenzionale della di Pt_1
accertamento di un debito contributivo dei ricorrenti per la rivalutazione del c.d. tetto, richiamando nuovamente la sentenza n.
216/24 di questa Corte territoriale;
2.
L'appellante censura la sentenza di primo grado svolgendo tre motivi di appello che ribadiscono le difese già svolte con la comparsa di costituzione di primo grado:
1) con il primo motivo (§ III A) eccepisce la prescrizione del diritto dell'Avv. alla liquidazione di una giusta pensione, essendo CP_1
egli andato in pensione dal 2003;
2) con il secondo motivo (§ III B) chiede il rigetto delle domande dell'appellato, ritenendo di aver correttamente operato con la rivalutazione del 18,7% dall'1.1.1983 dei redditi pensionabili con gli elementi costitutivi delle pensioni e subordinatamente contesta il quantum;
3) con il terzo motivo (§ III C) ripropone le sue domande riconvenzionali subordinate.
3.
Ritiene il Collegio che l'appello debba essere respinto dando così continuità all'oramai consolidato indirizzo di questa Corte territoriale, in particolare richiamando da ultimo la sentenza n. 8/2025
(successiva a Cass. n. 27609/24) che ha accolto la domanda di riliquidazione della pensione degli avvocati sulla base di una rivalutazione dei suoi elementi costitutivi, richiamando Cass. n.
8 16585/23 e rigettando le riconvenzionali della “in consapevole Pt_1
contrasto con quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza
27609/24”.
3.1
Ora, con riferimento al primo motivo di appello nella citata sentenza era stato rilevato e ritenuto che:
“Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza riproponendo l'eccezione di prescrizione delle pretese avanzate dall'avv. (omissis) per l'inutile decorso del termine decennale dal pensionamento.
L'eccezione è infondata alla luce delle considerazioni espresse da questa corte nella sentenza n. 127/2023 cui il collegio intende dare continuità. posto che il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. è imprescrittibile in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei".
In tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a sua volta fondato su quello della giurisprudenza costituzionale, è granitico.
In particolare, la Corte Costituzionale ha sempre considerato il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, trattandosi di un diritto costituzionale previsto dall'art.38 della Costituzione, che non può essere colpito da deroghe legislative (cfr. tra le varie, sent.n.71 del 2010, n.345 del
1999, n.203 del 1985). La giurisprudenza di legittimità, a sua volta, in conformità a questi principi, ha ritenuto che anche in tema di ricalcoli pensionistici, la decadenza o la prescrizione incidono unicamente sulle differenze dei ratei pregressi e non sul diritto al ricalcolo, posto che il diritto al trattamento pensionistico (da intendersi nella sua più
9 ampia accezione e quindi quale diritto al trattamento correttamente calcolato) è di per sé imprescrittibile, e soltanto il diritto ai singoli reati può estinguersi per prescrizione (o per decadenza), avendo un contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile”.
3.2
Questa Corte aveva poi disatteso il secondo motivo evidenziando che:
“Con il secondo motivo la censura la sentenza nella parte in Pt_1
cui ha individuato la misura e la decorrenza del coefficiente di rivalutazione da applicare al momento dell'entrata in vigore della legge 576/80. Rileva in particolare che il 4° comma dell'art. 27 L.
576/80 non può avere una portata generale bensì una portata eccezionale e transitoria. Invoca il d.m. 30.9.1982 che stabilisce la decorrenza della rivalutazione della pensione già liquidata dal
1.1.1983 con il 18,7% Infine afferma che gli art 15 e 16 introducono un principio di automatismo in base al quale la rivalutazione degli elementi costitutivi della pensione di vecchiaia deve seguire la decorrenza della rivalutazione delle pensioni già concesse
Il motivo deve essere disatteso in continuità con quanto più volte ritenuto dalla giurisprudenza di merito ( App. Milano 836/24; app.
Torino 127/23; App. Torino 216/24) e dalla Suprema Corte con l'ordinanza 16585/23 di seguito trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc : “ il punto centrale della questione, vale a dire il carattere generale e non di diritto transitorio della norma di cui alla L. n. 576 del
1980, art. 27, comma 4, appare correttamente individuato dalla Corte
d'Appello sulla scorta di quanto deciso da Sez. Un. n. 7281 del 2004, e ribadito da Cass. n. 9698 del 2010; Cass. n. 5672 del 2012; Cass. n. 30421 del 2019; tale giurisprudenza nel rispondere al quesito di diritto secondo cui la , nel procedere alla Parte_1 rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli
10 avvocati, a) debba effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento, ovvero b) debba rivalutare la pensione a far data dal 1° gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto, ha fatto il punto circa l'assetto legislativo della
[...]
, dando altresì atto delle modifiche Parte_1
introdotte con la L. n. 141 del 1992; in particolare ha riportato il testo dell'art. 16, sì come modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 8, il quale dispone che: "Gli importi delle pensioni erogate dalla sono Pt_1 aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del lavoro e Pt_1 della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione s'intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale, e con la stessa decorrenza, sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, i limiti di reddito di cui all'art. 10, comma
1, e il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, arrotondando i relativi importi a L. 100.000 più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed a L.
10.000 più vicine per il contributo”; ha anche riportato gli artt. 26 e 27 i quali dispongono in ordine alla decorrenza della L. n. 576 del 1980 e prevedono il regime transitorio;
secondo l'art. 26 “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dall'1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data”; quanto all'art. 27 esso prevede che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15 (art. 16 sostituito dalla L. 2 maggio 1983, n.
175, art. 2), con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a
11 norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge"; le Sezioni Unite hanno ritenuto che il criterio letterale non sia sufficiente a chiarire la portata della norma, ed hanno perciò fatto ricorso ai criteri teleologico e sistematico;
la conclusione raggiunta è nel senso che la pensione va rivalutata fin dall'1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto;
il principio di diritto che ne deriva
è il seguente: "In tema di pensioni a carico della di previdenza ed Pt_1 assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto”; tale principio, applicato ad una fattispecie precedente alla entrata in vigore della L. n. 141 del 1992 di modifica della L. n.576 del
1980, art. 16, è stato ripreso anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 16 (il quale, peraltro, differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto interministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della quale provvedimento contenente le variazioni Pt_1 degli importi delle pensioni); in base a tale ricostruzione, il Supremo
Collegio è giunto ad affermare che, non facendo riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un
12 vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall' 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto;
quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosi nel
1980; nel caso in esame, è, pertanto, pienamente legittima la conclusione cui è giunto il giudice dell'appello, nel disporre che la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indici di rivalutazione del
1979, e non sui più bassi indici che la avrebbe preteso di Parte_1 applicare alla fattispecie“ ( cass. Ord. 16585/23).
3.3
Con il citato precedente questa Corte ha poi disatteso anche il terzo motivo rilevando e ritenendo che:
“Con il terzo motivo l'appellante ripropone entrambe le domande riconvenzionali rilevando che per effetto del richiamo operato dall'art. 15 L. 576/80 all'art. 16 della medesima legge il tetto sulla base del quale gli appellati hanno versato il contributo soggettivo minimo dovrebbe essere rideterminato con la stessa decorrenza e nella stessa misura;
in sostanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 legge 576/80 l'applicazione dell'indice di rivalutazione richiesto dai ricorrenti dovrebbe avere riflessi non solo sull'ammontare del rateo di pensione ma anche sui contributi dovuti e versati dai professionisti avendo l'ente calcolato l'ammontare della contribuzione soggettiva minima dovuta dagli iscritti su una fascia di reddito inferiore a quella che si sarebbe dovuto prendere in considerazione applicando il tasso di rivalutazione del 21,1% in luogo di quello applicato ( 18,7%) e con decorrenza dal 1980 anziché dal 1983.
13 La censura è infondata.
Il collegio, in consapevole contrasto con quanto deciso dalla
Cassazione nella sentenza 27609/24 che ha sostenuto -in modo peraltro poco argomentato- che la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 opera non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo con conseguente correlativo aumento del contributo dovuto, intende ribadire che nessuna contribuzione ulteriore può essere retroattivamente pretesa dagli iscritti alla . Pt_1
Questa corte ha già respinto la domanda riconvenzionale in oggetto con la citata sentenza 127/23 nella quale condividendo o quanto osservato da n. 562/2021, ha rilevato che la CP_2 rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980 “non comporta alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che, avendo l'avv. … corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Pt_1
non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva.
Una tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse operato, variandoli in aumento, sui limiti generali di Pt_1 reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato”.
Stante il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte è necessario qui approfondire e ribadire le ragioni del rigetto della domanda.
14 Va innanzitutto rilevato che il sistema della previdenza forense è di tipo reddituale, ancorando la misura della pensione di vecchiaia non immediatamente ai contributi versati, ma ai redditi prodotti dai professionisti iscritti o meglio alla media dei redditi in un determinato arco temporale. I redditi da utilizzare, come prescrive l' art.2, comma
2, sono rivalutati a norma del successivo art.15, il quale, al primo comma, dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo l'andamento degli indici Istat di cui al successivo art.16.Quest'ultima norma disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni e prevede che gli importi delle pensioni erogate dalla siano aumentate in Pt_1 proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall'Istat, con delibera della cda della comunicazione al Ministero della Giustizia e al Ministero del lavoro per la relativa approvazione, aggiungendo che gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
L'ipotizzato automatismo tra contributi versati e quantificazione del rateo di pensione è quindi escluso in radice dal sistema previdenziale forense che mette in relazione la pensione ed i redditi e non le pensioni ed i contributi.
In secondo luogo, gli artt.15 e 16 della l.576 del 1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art.15 disciplina la rivalutazione dei redditi annuali base di calcolo delle singole prestazioni (mentre l'art.16 regola l'adeguamento delle componenti generali della previdenza forense, ossia le pensioni e la loro rivalutazione ed i parametri generali di reddito da utilizzare per determinare la generalità delle
Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto per come dichiarato dall'iscritto nell'anno di
15 riferimento.: pacificamente gli appellati hanno versato i contributi che la ha annualmente determinato sulla base dei redditi dichiarati Pt_1 nell'anno di riferimento ed il credito per maggior importo della pensione qui rivendicato dipende solo dal fatto che la pensione è stata calcolata in modo errato, per effetto della errata decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili.
In terzo luogo, l'art. 16 comma 2, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, include negli elementi da rivalutare il contributo minimo e non il contributo soggettivo obbligatorio ininfluente ai fini della quantificazione della pensione.
Da ultimo rileva il collegio che il reddito professionale sulla base del quale viene liquidata la pensione rimane immutato poiché ciò che muta è solo il coefficiente di rivalutazione del tetto.
Parimenti infondata è la seconda domanda riconvenzionale della qui riproposta come terzo motivo di appello, volta ad ottenere Pt_1
la revoca del trattamento pensionistico in relazione agli anni fino al decennio precedente l'invio della prima istanza di riliquidazione in relazione ai quali il debito contributivo è prescritto.
Osserva innanzitutto il collegio che le conseguenze dell'erronea interpretazione delle norme relative alla decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili operata dalla non Pt_1
possono ricadere sugli appellati che hanno correttamente dichiarato i redditi percepiti e su di essi adempiuto all'obbligo di versamento contributivo;
l'inefficacia dei contributi può derivare solo da una accertato inadempimento dell'iscritto alla cassa e nella specie difetta il presupposto sostanziale non essendo gli appellati incorsi in alcun inadempimento..
In secondo luogo, il collegio condivide quanto sul punto argomentato da questa corte nella sentenza 216/24 di seguito trascritta: “Il
Supremo Collegio ha più volte ribadito il principio per il quale il
16 concetto di “effettiva contribuzione” deve essere inteso nel senso, non già della totalità della contribuzione dovuta, ma soltanto di quella, in concreto e di fatto, versata da ciascun iscritto (Cfr. Cass.
7621/2015; Id. 15463/2018). Date tali premesse, non vi può essere violazione alcuna delle disposizioni invocate dall'appellante. Siccome il sistema previdenziale forense è reddituale, i redditi pensionabili entro il tetto sono parametrati in base alla retribuzione in concreto versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione – principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, nella quale l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione.
Come ricordato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 18.9.2019, n.
30421) “l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo
(art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L.
n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della dal momento che allo scopo, Pt_1
come si è detto, rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati
17 di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. Tale soluzione, cui occorre dare continuità, è stata poi ribadita da Cass. n. 26962 del
2.12.2013 e da Cass. n. 7261 del 15.4.2015”.
3.4
Richiamando le conclusioni sopra riportate, si deve rammentare che in via subordinata la censura la sentenza per avere Pt_1
“apoditticamente” accolto i conteggi dell'Avv senza disporre CP_1
una CTU contabile.
In realtà la prima Giudice ha correttamente ritenuto incontestati i conteggi prodotti dalla Difesa dell'avv. , perché nessuna CP_1
specifica contestazione la ha mosso nei loro riguardi, se si Pt_1 eccettuano le generiche contestazioni sull' an o quelle fondate sopra una diversa interpretazione delle norme giuridiche sottese alle modalità di rivalutazione pensionistica.
Si legge infatti nella memoria difensiva di primo grado della Pt_1
“Per scrupolo difensivo, si contestano sin d'ora i conteggi avversari anche nel quantum, sia perché frutto di un'interpretazione errata della normativa di riferimento, sia perché fondati – parrebbe – su un errato metodo di calcolo della rivalutazione, sia perché, infine, errati anche nell'ipotesi in cui si segua il metodo suggerito da controparte, atteso che controparte rivaluta tetti e scaglioni con l'indice ISTAT
1979/1980 a partire dall'anno 1981 anziché dal 1982. Si evidenzia, in proposito, che l'art. 26 della L. 576/1980 prevede espressamente che
“Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”; essendo tale Legge stata pubblicata nella
18 Gazzetta Ufficiale del 27.09.1980, è evidente che le modalità di rivalutazione dalla stessa previste non potrebbero essere applicate prima del 1° gennaio 1982.”
Alcuna menzione ad asseriti errori sugli importi indicati nel conteggio di parte ricorrente è stata dunque effettuata dalla Pt_1
In ogni caso, correttamente l'avv. ha rinunciato (in sede di CP_1 costituzione in appello) a far valere l'eccezione di tardività di contestazione dei conteggi, imputando così a saldo del capitale dovuto per arretrati dal 1.4.2012 al 31.12.2023 la minor somma corrisposto dalla (e cioè € 178.301,85 lordi, a fronte di € Pt_1
256.367,86 cui era stata condannata), rinunciando a richiedere alla altre somme a titolo di capitale per arretrati dovuti fino al Pt_1
31.12.2023, fatto salvo ogni ulteriore suo diritto.
4.
In conclusione, l'appello deve solo parzialmente accolto in punto quantum dando atto che l'appellato ha aderito alla quantificazione operata dalla dell'importo capitale a lui dovuto a titolo di Pt_1 arretrati dall'1.4.2012 al 31.12.2023 in € 178.301,85, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Cassa esplicativo dell'importo netto pagato dopo la sentenza di primo grado che per il resto deve essere confermata.
La condanna della deve pertanto essere ridotta nel senso di Pt_1
cui sopra.
In base al principio della soccombenza la deve essere Pt_1 condannata a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 10.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA. Si è fatto riferimento ai valori medi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 (senza la fase istruttoria)
e non a quello da € 260.001,00 ad € 520.000,00 (come da notula
19 prodotta dalla Difesa dell'appellato) alla luce della riduzione della condanna.
Non essendovi, nella memoria di costituzione in appello, collegamenti ipertestuali le spese non vengono maggiorate ai sensi di legge.
Si da atto che in dispositivo per mero errore materiale è stato scritto:
“Riduce la condanna dell'appellante al pagamento di euro
178.301,85” dovendosi invece intendere: “Riduce la condanna dell'appellante al pagamento di euro 178.301,85 a titolo di arretrati dall'1.4.2012 al 31.12.2023 oltre alle ulteriori somme capitali dovute in base alla sentenza di primo grado”.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello
Riduce la condanna dell'appellante al pagamento di euro
178.301,85;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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