Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2025, proposto da
NC LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della nota prot. n. 28421 del 19 dicembre 2024 con cui il Responsabile dell’Area VII – Ambiente Patrimonio Manutentivo del Comune di Castellabate ha disposto il diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8 d.lgs. n. 42/2004 sull’istanza prot. n. 2046 del 31 gennaio 2022, relativa all’intervento di ampliamento ai sensi della l.r. Campania n. 19/2009 s.m.i. dell’immobile di proprietà del ricorrente, ubicato alla contrada Starza e distinto in catasto al foglio 13, particella 473 sub 1 NCEU;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente premette in fatto:
- di essere proprietario di un immobile costituito da un unico piano terra adibito ad abitazione con annesso locale pertinenziale, destinato a garage, ubicato alla contrada Starza di Castellabate e distinto in catasto al foglio 13, particella 473, sub 1;
- di aver elaborato un progetto di demolizione e ricostruzione del manufatto, finalizzato anche all’ampliamento della preesistenza, ai sensi della L.R.C. n. 19/2009;
- di aver richiesto al Comune di Castellabate, con istanza n. 2046 del 31 gennaio 2022, il rilascio del necessario permesso di costruire, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica;
- che sull’istanza si è espressa la Soprintendenza con parere contrario (prot. n. 7366 - P del 22 marzo 2024) cui ha fatto seguito il diniego comunale (n. 6884 del 2 aprile 2024);
- entrambi i provvedimenti sono stati impugnati innanzi a questo TAR che, con sentenza n. 1103 del 20 maggio 2024, ha ritenuto il parere tardivo e pertanto non più vincolante e ha accolto il ricorso avverso il diniego comunale, per non avere l’Ente locale svolto una autonoma e approfondita valutazione di merito dandone adeguatamente conto in motivazione;
- stante l’inerzia del Comune, il ricorrente ha nuovamente adito, in sede di ottemperanza, questo TAR, che, con sentenza n. 2365 del 4 dicembre 2024, ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di Castellabate di dare esecuzione alla sentenza n. 1103/2024;
- nelle more, è emerso che con atto prot. n. 7265 del 14 aprile 2022 (mai comunicato all’interessato) era stato disposto il diniego definitivo sull’istanza di permesso di costruire; anche tale provvedimento è stato impugnato innanzi a questo TAR che, con sentenza n. 2366/2024, ha accolto il ricorso, annullando il diniego per violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;
- da ultimo, con atto prot. n. 2841 del 19 dicembre 2024, il Comune ha denegato la richiesta di autorizzazione paesaggistica de qua agitur.
2. Con atto notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il successivo 25 febbraio il sig. LA NC è dunque insorto avverso il diniego comunale da ultimo citato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva sulla base di sei motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004; artt. 1, 2, 3, 10 bis e 21 septies l. n. 241/90; incompetenza; elusione del giudicato delle sentenze TAR SA n. 1103/2024 e n. 2365/2024; nullità del provvedimento impugnato; difetto, carenza e comunque erroneità dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, travisamento, sviamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e del giusto procedimento; motivazione apparente, contraddittorietà, perplessità, abnormità).
2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la locale Soprintendenza, che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Comune di Castellabate, nel costituirsi in resistenza, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; ha in ogni caso dedotto l’infondatezza del gravame.
3. Con ordinanza n. 122 del 19 marzo 2025 è stata accolta la domanda cautelare “ ritenuto che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare sprovvisto del prescritto requisito del fumus boni iuris, sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione ”.
4. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
5. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Cultura e dalla locale Soprintendenza, non risultando impugnato alcun provvedimento adottato dalle citate amministrazioni (peraltro neppure indicate fra le parti resistenti nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio).
6. Va invece respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, formulata dal civico ente sul presupposto che l’annullamento, ad opera della sentenza n. 2366/2024, del diniego del permesso di costruire “ determina un effetto caducante dello stesso diniego di autorizzazione paesaggistica adottata poco dopo la sentenza TAR n. 2366/2024 ”.
Come noto, per giurisprudenza consolidata in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, l’invalidità ad effetto caducante – in virtù della quale l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato - “ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante (in via del tutto eccezionale) solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi ” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 maggio 2022, n. 1058).
Orbene, nel caso di specie nessuna situazione di stretta conseguenzialità è ravvisabile stante la riconosciuta autonomia fra titolo paesaggistico e titolo urbanistico edilizio (cfr. art. 146 d.lgs. n. 42/20024 a mente del quale “ l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ”); né tale situazione muta per effetto del richiamo operato nel provvedimento impugnato al diniego del permesso di costruire (su cui cfr. funditus infra ), che costituisce solo una delle motivazioni ad esso sottese.
7. Venendo al merito del gravame, il Collegio reputa opportuno esaminare congiuntamente, in ragione dell’intrinseca connessione, i primi quattro motivi, a mezzo dei quali parte ricorrente lamenta:
a) il difetto dei presupposti del mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica considerato che: i) il diniego del permesso di costruire è stato annullato con sentenza di questo TAR n. 2366 del 4 dicembre 2024; ii) la contestazione relativa alla presenza nell’area di manufatti ed opere privi di titoli autorizzativi, che alterebbero la consistenza del fabbricato principale, oltre ad essere generica (non rinvenendosi nell’atto alcuna individuazione delle presunte opere abusive) non tiene conto della circostanza che l’ipotesi progettuale prevede in ogni caso la demolizione del garage e degli altri elementi posti nella corte esterna, con conseguente evidente difetto di motivazione e di istruttoria (primo motivo);
b) il diniego risulta basato esclusivamente su considerazioni di ordine edilizio, pretermettendo del tutto la valutazione di compatibilità paesaggistica cui invece il Comune era tenuto, anche in ragione del vincolo conformativo nascente dal precedente giudicato (secondo e terzo motivo);
c) risultano illogiche le affermazioni, contenute nel diniego, secondo le quali il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto presentato, in assenza di un’apposita e preventiva istanza di accertamento di compatibilità, determinerebbe un’illegittima sanatoria tacita del costruito poiché le ulteriori opere replicherebbero il carattere di abusività, anche paesaggistica, delle preesistenze (quarto motivo).
7.1. Le doglianze risultano fondate.
7.2. Preliminarmente osserva il Collegio che il vincolo conformativo nascente dal giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 1103 del 20 maggio 2024 (nonché dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 2365 del 4 dicembre 2024) imponeva all’amministrazione comunale - tenuto conto dell’acclarata tardività del parere reso dalla Soprintendenza – di svolgere “ una autonoma e approfondita valutazione di merito dandone adeguatamente conto in motivazione ”.
Tale valutazione, in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto ai titoli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto, avrebbe dovuto involgere specificamente i profili di merito paesaggistico; in tal senso la giurisprudenza amministrativa ha anche da ultimo ribadito che " in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. "stato legittimo" dell'immobile " ed ha predicato " la necessità ... per l'autorità procedente ... titolare della cura degli interessi paesaggistici ... di valutare specificamente in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'incidenza dell'intervento progettato dal richiedente sul paesaggio in senso lato, e non gli aspetti attinenti alla regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, stante l'autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto " (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006; in termini, sez. IV, 3 settembre 2024 n. 7360).
7.3. Poste tali premesse, occorre rilevare che il nuovo diniego comunale da un lato si è incentrato profili di natura squisitamente urbanistico- edilizia (laddove ha operato un richiamo al diniego del permesso di costruire, peraltro in alcun modo idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato in quanto annullato con sentenza di questo TAR n. 2366 del 4 dicembre 2024, pubblicata prima della sua adozione); dall’altro, senza esplicitamente soffermarsi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, ha richiamato in senso ostativo la “ presenza nelle aree di manufatti ed opere privi di titoli autorizzativi ”.
Tale ultima circostanza - pur in astratto rilevante in quanto riferita alla verifica di liceità degli immobili con particolare riferimento ai titoli autorizzativi paesaggistici (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 luglio 2025, n. 1324 secondo cui “ in mancanza di liceità paesaggistica dell'immobile sul quale si intende intervenire, non essendo state autorizzate precedenti trasformazioni dello stesso con un adeguato titolo paesaggistico, non si possono rilasciare autorizzazioni paesaggistiche per interventi ulteriori, a prescindere dalla eventuale regolarità dei titoli urbanistico-edilizi che potrebbero legittimare lo stato di fatto dell'immobile ”) - risulta in concreto inidonea a sorreggere il diniego di autorizzazione considerato che l’intervento progettato contempla – oltre alla demolizione e ricostruzione dell’unità immobiliare - la demolizione senza ricostruzione (e senza computo delle volumetrie) delle pertinenze del fabbricato di cui è contestata la liceità paesaggistica (cfr. anche perizia giurata in atti ove si legge che “ tanto il garage quanto la tettoia presente sul lato ovest saranno demoliti e non ricostruiti, come emerge chiaramente dai grafici allegati al progetto presentato dal Comune ”).
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento comunale, omettendo di considerare le specifiche caratteristiche del progetto presentato, non resiste alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria formulate da parte ricorrente (vieppiù acuite dalla genericità della formulazione utilizzata, che non reca alcuna puntuale descrizione delle opere in contestazione).
8. Il ricorso, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi dedotti (concernenti la contraddittorietà dell’atto gravato rispetto al parere favorevole precedentemente espresso dal medesimo responsabile comunale nonché l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto) deve essere accolto, con l'annullamento degli atti impugnati.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;
- condanna il Comune di Castellabate al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN OR | AT EZ |
IL SEGRETARIO