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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 8693 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. CA TI Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8693 / 2023 promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SFORZA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FARINI, 37 40124 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 28.06.2023, , cittadino della TUNISIA, ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 12.04.2023 e notificato il 29.05.2023 con il quale la Questura ha dichiarato l'istanza inammissibile per l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura Controparte_1 della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia. La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 14.05.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria in quanto incardinato nell' , si è svolta l'audizione del ricorrente il quale, con l'ausilio Controparte_2 del fratello, ha dichiarato:
“D. Parla italiano? R. Pochissimo. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Poco. D. Quanti anni ha? R. 46. D. Da quanto tempo è in Italia? R. Da tre anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3 R. No. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No. Con l'ausilio dell'interprete vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande: D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso
o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Sono privo di codice fiscale e senza non posso lavorare. Faccio lavoretti saltuari e non in regola. I miei fratelli hanno un'attività di pulizie e quando avrò risolto il problema del codice fiscale potrò essere assunto. Il fratello mostra dichiarazione di impegno all'assunzione e conferma che l'attività è intestata alla moglie e vi lavora un altro fratello. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. Si, faccio volontariato presso un'associazione, Labas, vicino alle due torri. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. No.
ha familiari? CP_3 R. Si i miei due fratelli. Vivo con uno di loro, l'interprete, e la sua famiglia. Viviamo a Bologna, in appartamento che mio fratello ha in comodato d'uso dal suo datore di lavoro dal 2006. Mio fratello fa il meccanico. Ho la dichiarazione di ospitalità. Non contribuisco alle spese perché non lavoro.
ha una relazione affettiva? CP_3 R. No. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. Con la mia famiglia. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. I genitori e tre fratelli e una sorella, tutti sposati e fuori casa. Li sento regolarmente, ogni giorno sento mia mamma. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho amici che sento. D. Durante il suo percorso migratorio ha avuto problemi? R. No, D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. No. Dott. desidera porre altre domande al suo assistito? CP_4 No”.
All'udienza del 13.11.2025, fissata a seguito del colloquio con lo Sportello Anti Lavorativo, Parte_2 la difesa ha rappresentato che non fossero emersi indici di sfruttamento lavorativo e che le problematiche lavorative del ricorrente fossero legate esclusivamente al mancato rilascio da parte della Questura di un documento munito di Codice Fiscale che gli consentisse di lavorare. Che il ricorrente stava svolgendo lavori in nero e che veniva mantenuto dal fratello, con il quale convive, e la cui moglie è titolare dell'impresa individuale che avrebbe voluto assumere il ricorrente. All'udienza del 27.11.2025, fissata per la discussione orale il difensore ha esposto il caso e, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (11.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione. Ebbene, venendo al caso di specie, ciò che connota il percorso di integrazione avviato dal ricorrente sul territorio nazionale è la sua dimensione privata e familiare, posto egli convive stabilmente con il fratello (cfr. dichiarazione di ospitalità del 31.07.2023), che lo ha accolto nel suo nucleo familiare e ha assunto la responsabilità di provvedere al suo sostentamento finché non fosse stato autosufficiente (cfr. Dichiarazione del 31.07.2023). Dal punto di vista lavorativo, infatti, il ricorrente è attualmente disoccupato, seppur ha dichiarato di aver svolto attività̀ lavorativa in maniera saltuaria e non regolare a causa delle problematiche conseguenti alla sua mancata regolarizzazione sul territorio, ma ha documentato, come peraltro confermato dal fratello in udienza, che la moglie di quest'ultimo, titolare di un'impresa di pulizie, è disponibile ad assumerlo (cfr. Dichiarazione di impegno all'assunzione del 13.05.2025).
E' vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma è indubbio che nei quattro anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale per il consolidamento dei legami familiari, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Tale vissuto infatti converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei fratelli in Italia, riferimento familiare sul territorio, elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con i familiari nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Kwakye-Nti et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Ezzouhdi v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Per_1
Europea dei Diritti Umani - sentenza Slivenko v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025
Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente
CA TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. CA TI Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8693 / 2023 promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SFORZA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FARINI, 37 40124 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 28.06.2023, , cittadino della TUNISIA, ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 12.04.2023 e notificato il 29.05.2023 con il quale la Questura ha dichiarato l'istanza inammissibile per l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura Controparte_1 della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia. La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 14.05.2025, tenutasi davanti al Giudice delegato al compimento dell'attività istruttoria in quanto incardinato nell' , si è svolta l'audizione del ricorrente il quale, con l'ausilio Controparte_2 del fratello, ha dichiarato:
“D. Parla italiano? R. Pochissimo. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Poco. D. Quanti anni ha? R. 46. D. Da quanto tempo è in Italia? R. Da tre anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3 R. No. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No. Con l'ausilio dell'interprete vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande: D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso
o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Sono privo di codice fiscale e senza non posso lavorare. Faccio lavoretti saltuari e non in regola. I miei fratelli hanno un'attività di pulizie e quando avrò risolto il problema del codice fiscale potrò essere assunto. Il fratello mostra dichiarazione di impegno all'assunzione e conferma che l'attività è intestata alla moglie e vi lavora un altro fratello. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. Si, faccio volontariato presso un'associazione, Labas, vicino alle due torri. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. No.
ha familiari? CP_3 R. Si i miei due fratelli. Vivo con uno di loro, l'interprete, e la sua famiglia. Viviamo a Bologna, in appartamento che mio fratello ha in comodato d'uso dal suo datore di lavoro dal 2006. Mio fratello fa il meccanico. Ho la dichiarazione di ospitalità. Non contribuisco alle spese perché non lavoro.
ha una relazione affettiva? CP_3 R. No. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. Con la mia famiglia. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. I genitori e tre fratelli e una sorella, tutti sposati e fuori casa. Li sento regolarmente, ogni giorno sento mia mamma. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho amici che sento. D. Durante il suo percorso migratorio ha avuto problemi? R. No, D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. No. Dott. desidera porre altre domande al suo assistito? CP_4 No”.
All'udienza del 13.11.2025, fissata a seguito del colloquio con lo Sportello Anti Lavorativo, Parte_2 la difesa ha rappresentato che non fossero emersi indici di sfruttamento lavorativo e che le problematiche lavorative del ricorrente fossero legate esclusivamente al mancato rilascio da parte della Questura di un documento munito di Codice Fiscale che gli consentisse di lavorare. Che il ricorrente stava svolgendo lavori in nero e che veniva mantenuto dal fratello, con il quale convive, e la cui moglie è titolare dell'impresa individuale che avrebbe voluto assumere il ricorrente. All'udienza del 27.11.2025, fissata per la discussione orale il difensore ha esposto il caso e, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (11.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione. Ebbene, venendo al caso di specie, ciò che connota il percorso di integrazione avviato dal ricorrente sul territorio nazionale è la sua dimensione privata e familiare, posto egli convive stabilmente con il fratello (cfr. dichiarazione di ospitalità del 31.07.2023), che lo ha accolto nel suo nucleo familiare e ha assunto la responsabilità di provvedere al suo sostentamento finché non fosse stato autosufficiente (cfr. Dichiarazione del 31.07.2023). Dal punto di vista lavorativo, infatti, il ricorrente è attualmente disoccupato, seppur ha dichiarato di aver svolto attività̀ lavorativa in maniera saltuaria e non regolare a causa delle problematiche conseguenti alla sua mancata regolarizzazione sul territorio, ma ha documentato, come peraltro confermato dal fratello in udienza, che la moglie di quest'ultimo, titolare di un'impresa di pulizie, è disponibile ad assumerlo (cfr. Dichiarazione di impegno all'assunzione del 13.05.2025).
E' vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma è indubbio che nei quattro anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale per il consolidamento dei legami familiari, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Tale vissuto infatti converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei fratelli in Italia, riferimento familiare sul territorio, elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con i familiari nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Kwakye-Nti et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Ezzouhdi v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Per_1
Europea dei Diritti Umani - sentenza Slivenko v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025
Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente
CA TI