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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 4685/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian David Censani giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Udine, vicolo Pulesi n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Voglia codesto Ill.mo Giudice adito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
4. Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 5.12.2023 in Egitto con il signor (matrimonio poi trascritto in Italia) e che, CP_1
dalla loro unione, non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno, anche in ragione del fatto che il marito non era mai riuscito a raggiungerla in Italia a fronte del diniego del visto per ricongiungimento familiare da parte delle autorità italiane.
Per tale ragione, la signora si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor CP_1
Inizialmente, il Giudice relatore autorizzava la rinnovazione della notifica in quanto non perfezionatasi nei termini di legge. Alla successiva udienza del 15.7.2025, il Giudice relatore procedeva all'audizione della ricorrente ma disponeva un ulteriore rinvio finalizzato all'acquisizione della prova della regolare notifica del ricorso in
Egitto.
Tale prova veniva prodotta all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In tale sede, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente.
A fronte della precisazione delle conclusioni di parte ricorrente contenuta nella nota ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che il resistente è cittadino egiziano, pertanto la controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede stabilmente in Italia da oltre un anno;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste quindi ai sensi della lett. a), quinto punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Alcuna domanda reciproca di mantenimento è stata formulata, pertanto alcunché deve essere pronunciato con riguardo agli aspetti di natura economica.
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese del giudizio di separazione, non sussistendo profili di soccombenza. * * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugatisi a Il Cairo Controparte_1
(Egitto) il 5.12.2023, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vendemiano al n. 60, parte II, serie C, anno 2023;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 4685/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian David Censani giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Udine, vicolo Pulesi n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Voglia codesto Ill.mo Giudice adito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
4. Ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 5.12.2023 in Egitto con il signor (matrimonio poi trascritto in Italia) e che, CP_1
dalla loro unione, non erano nati figli.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era venuta meno, anche in ragione del fatto che il marito non era mai riuscito a raggiungerla in Italia a fronte del diniego del visto per ricongiungimento familiare da parte delle autorità italiane.
Per tale ragione, la signora si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor CP_1
Inizialmente, il Giudice relatore autorizzava la rinnovazione della notifica in quanto non perfezionatasi nei termini di legge. Alla successiva udienza del 15.7.2025, il Giudice relatore procedeva all'audizione della ricorrente ma disponeva un ulteriore rinvio finalizzato all'acquisizione della prova della regolare notifica del ricorso in
Egitto.
Tale prova veniva prodotta all'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In tale sede, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente.
A fronte della precisazione delle conclusioni di parte ricorrente contenuta nella nota ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che il resistente è cittadino egiziano, pertanto la controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, la ricorrente risiede stabilmente in Italia da oltre un anno;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste quindi ai sensi della lett. a), quinto punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Alcuna domanda reciproca di mantenimento è stata formulata, pertanto alcunché deve essere pronunciato con riguardo agli aspetti di natura economica.
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese del giudizio di separazione, non sussistendo profili di soccombenza. * * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugatisi a Il Cairo Controparte_1
(Egitto) il 5.12.2023, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vendemiano al n. 60, parte II, serie C, anno 2023;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero