Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 717
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD)

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto attestante l'irreperibilità relativa della contribuente presso il domicilio indicato e l'affissione dell'atto presso la Casa Comunale, nonché prova della spedizione delle necessaria raccomandata informativa e dell'avviso di mancato recapito del predetto avviso perché restituito al mittente per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2016

    Una volta accertata la rituale notifica dell'atto richiamato dal sollecito di pagamento oggetto di lite, la Corte ha ribadito che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.

  • Inammissibile
    Prescrizione del tributo

    L'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto con il quale viene richiesto il pagamento al contribuente. La regolare notifica della cartella di pagamento ha reso definitiva la pretesa tributaria oggetto di lite con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore profilo di illegittimità prospettato dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 717
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 717
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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