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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4744/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici N. 4 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4916/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 02820249000206736000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 02820249000206736000, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2016, notificato il 26/02/2024.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo la mancata notifica degli atti prodromici
(cartella di pagamento e avviso di accertamento), la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. XI, con sentenza n. 4916/2024, depositata il 25/11/2024, ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la contestazione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento preventivo, rilevando che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva prodotto in giudizio copia delle relate di notifica.
Inoltre, la Corte ha rilevato che, essendo stata dimostrata la notifica degli atti prodromici, le censure attinenti al merito della pretesa contributiva (come la prescrizione) risultavano inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere avanzate con tempestiva impugnazione delle cartelle regolarmente notificate. Allo stesso modo, i primi Giudici hanno ritenuto non fondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la notifica degli atti era avvenuta nei termini di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1) L'appellante contesta la validità della notifica della cartella di pagamento n. 02820230000523464000, sostenendo che non era stata fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD), come richiesto dall'art. 140 c.p.c. e dalla giurisprudenza di Cassazione. La mancanza di tale prova comporta la nullità della notifica e, di conseguenza, dell'atto impugnato.
2) La Ricorrente_1 lamenta la mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2016 (provvedimento n. 380 del 07/11/2019), per assenza della relata di notifica, mancanza di prova della consegna e mancata correlazione tra originale e copia.
Secondo l'appellante, quindi, la omessa o irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato
(sollecito di pagamento), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.
Inoltre, non essendo stata dimostrata la valida notifica dei predetti atti, le pretese tributarie non potevano ritenersi definitive sicchè risultava matura la prescrizione dell' IMU dovuta per l'anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio: Il Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha prodotto nuovamente copia delle relate di notifica degli atti prodromici, sostenendo la regolarità delle notifiche e la fondatezza della pretesa tributaria.
Il Comune di Capua, che ha confermato la regolarità dell'iter notificatorio e la legittimità della pretesa impositiva.
Nella seduta del 16.1.2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (già in primo grado) dalla Concessionaria per la riscossione risulta che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02820230000523464000, è stata dimostrata la regolare notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto attestante l'irreperibilità relativa della contribuente presso il domicilio indicato e l'affissione dell'atto presso la Casa Comunale, nonché prova della spedizione delle necessaria raccomandata informativa e dell'avviso di mancato recapito del predetto avviso perché restituito al mittente per compiuta giacenza in data 12.7.2021.
Una volta accertata la rituale notifica dell'atto richiamato dal sollecito di pagamento oggetto di lite, va ribadito che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, chiarito che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit.,
Cass. 22/04/2024, n. 10736).
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto con il quale viene richiesto il pagamento al contribuente.
Consegue a quanto premesso che la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820230000523464000 ha reso definitiva la pretesa tributaria oggetto di lite con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore profilo di illegittimità prospettato dalla contribuente.
Le spese di lite sono liquidate in base al principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna delle parti appellate con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria di quelle dovute all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4744/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Capua - Piazza Dei Giudici N. 4 81043 Capua CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4916/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 02820249000206736000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 02820249000206736000, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2016, notificato il 26/02/2024.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo la mancata notifica degli atti prodromici
(cartella di pagamento e avviso di accertamento), la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. XI, con sentenza n. 4916/2024, depositata il 25/11/2024, ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la contestazione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento preventivo, rilevando che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva prodotto in giudizio copia delle relate di notifica.
Inoltre, la Corte ha rilevato che, essendo stata dimostrata la notifica degli atti prodromici, le censure attinenti al merito della pretesa contributiva (come la prescrizione) risultavano inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere avanzate con tempestiva impugnazione delle cartelle regolarmente notificate. Allo stesso modo, i primi Giudici hanno ritenuto non fondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la notifica degli atti era avvenuta nei termini di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
1) L'appellante contesta la validità della notifica della cartella di pagamento n. 02820230000523464000, sostenendo che non era stata fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD), come richiesto dall'art. 140 c.p.c. e dalla giurisprudenza di Cassazione. La mancanza di tale prova comporta la nullità della notifica e, di conseguenza, dell'atto impugnato.
2) La Ricorrente_1 lamenta la mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2016 (provvedimento n. 380 del 07/11/2019), per assenza della relata di notifica, mancanza di prova della consegna e mancata correlazione tra originale e copia.
Secondo l'appellante, quindi, la omessa o irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato
(sollecito di pagamento), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.
Inoltre, non essendo stata dimostrata la valida notifica dei predetti atti, le pretese tributarie non potevano ritenersi definitive sicchè risultava matura la prescrizione dell' IMU dovuta per l'anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio: Il Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha prodotto nuovamente copia delle relate di notifica degli atti prodromici, sostenendo la regolarità delle notifiche e la fondatezza della pretesa tributaria.
Il Comune di Capua, che ha confermato la regolarità dell'iter notificatorio e la legittimità della pretesa impositiva.
Nella seduta del 16.1.2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (già in primo grado) dalla Concessionaria per la riscossione risulta che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02820230000523464000, è stata dimostrata la regolare notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto attestante l'irreperibilità relativa della contribuente presso il domicilio indicato e l'affissione dell'atto presso la Casa Comunale, nonché prova della spedizione delle necessaria raccomandata informativa e dell'avviso di mancato recapito del predetto avviso perché restituito al mittente per compiuta giacenza in data 12.7.2021.
Una volta accertata la rituale notifica dell'atto richiamato dal sollecito di pagamento oggetto di lite, va ribadito che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, chiarito che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit.,
Cass. 22/04/2024, n. 10736).
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto con il quale viene richiesto il pagamento al contribuente.
Consegue a quanto premesso che la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820230000523464000 ha reso definitiva la pretesa tributaria oggetto di lite con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore profilo di illegittimità prospettato dalla contribuente.
Le spese di lite sono liquidate in base al principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna delle parti appellate con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria di quelle dovute all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.