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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.2983 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 1.3.2024, e vertente TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. , C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e dif elemat l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Rosanna MASCOLO, presso lo studio della quale, sito in SANT'ANTONIO ABATE alla via TEILLITI n.26, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: annullamento di ordinanze-ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei pregressi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 10.05.2023 la Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale
[...]
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001378848 e di quella
“gemella” n. OI-001372431, per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e conseguente prescrizione della posta azionata, per intervenuto pagamento delle ritenute in contestazione, per manifesta sproporzione della sanzione irrogata. In via gradata, la sollecitava la rimodulazione di Parte_1 detta sanzione.
Non si costituiva in Giudizio l' che, pertanto, veniva dichiarato CP_1 contumace.
La controversia, decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate dalla parte ricorrente attraverso la trasmissione delle note sostitutive, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
1 Le doglianze della ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da cui deriverebbe l'originaria infondatezza della contestazione sfociata nella sanzione irrogata con le ordinanze-ingiunzione “impugnate”, e il difetto di -regolare- preventiva notifica dei verbali di accertamento prot. n. .5101.01/10/2018.0185431 e CP_1 prot. n. 5101.01/10/2018, indicati nell inanze d'ingiunzione quali atti CP_1 presupposto. All'uopo la allega di non avere mai ricevuto i verbali di Parte_3 accertamento su cui si regge la duplice ordinanza ingiunzione.
La prima obiezione attorea non è condivisibile, proprio alla luce delle documentate allegazioni della “ ”. Parte_1
Ed invero, deduce la società che il dovuto inerente due delle quattro rate trimestrali è stato versato in ritardo, peraltro solo a seguito di una ulteriore iniziativa dell'ente previdenziale che all'uopo notificava mirato avviso di addebito. Ciò implica che la contestazione, afferente il manato tempestivo versamento delle ritenute, era corretta e che, di conseguenza, la sanzione non può essere tacciata di illegittimità sostanziale. Ed invero, le vicende successive, e quindi gli eventuali pagamenti verificatisi dopo la contestazione e dopo i tre mesi concessi per la regolarizzazione (cfr. infra) non interferiscono con la perfezionata “omissione”, ripetesi giuridicamente rilevante anche nella forma della non tempestività dei versamenti.
La mancata costituzione in Giudizio dell'ente previdenziale non consente di approfondire, al di là dell'originario rilievo attoreo, la questione della notifica dei due verbali di accertamento del 9 novembre 2018, sui quali si innestano le opposte ordinanze-ingiunzione, dovendosi ritenere pacifico che il relativo onere dimostrativo grava sull' convenuto. CP_1
Le conseguenze del ma pprezzamento processuale della regolare notifica del duplice verbale di accertamento sono desumibili dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione. Si legge, infatti, nella stessa.
<…constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopradescritte;
rilevato che non è stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta;
rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.; rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
ritenuto che
la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di € 10.000;
…>.
2 Peraltro, tale scriptum va collegato alle informazioni -notoriamente- contenute nei modelli utilizzati per la predisposizione dei verbali di accertamento. Modelli con i quali si avverte il “contravventore” della possibilità di evitare la sanzione sanando l'omissione entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento, o se si preferisce della contestazione, e della possibilità di attivarsi laddove non fosse il responsabile del mancato versamento delle ritenute. E' del tutto evidente, pertanto, l'intima connessione, non solo formale, ma anche e prima di tutto sostanziale fra i due atti. Consegue che, mancando la prova della notifica “legale” al destinatario del verbale di accertamento, nessuna valenza potrà annettersi all'ordinanza ingiunzione, la cooperativa non essendo stata posta, emergenze di causa in scrutinio, nelle condizioni di determinarsi, secondo le previste alternative procedimentali, in riferimento a tutte le variabili segnalate nel verbale di accertamento. Il che proietta effetti -ripetesi: anche sostanziali- sull'atto successivo, i cui aspetti contenutistici in massima parte dipendono dalle decisioni assunte dal destinatario del primo provvedimento. Impedito, tuttavia, a qualsiasi determinazione a causa della mancata conoscenza, indipendente dalla sua volontà, del verbale di accertamento.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
A margine deve segnalarsi l'irrilevanza della eventuale rimodulazione della sanzione originaria cui l' si fosse determinato in ossequio alla CP_1 normativa medio tempore gata. L'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per motivi che investono la genesi stessa dell'atto, travolge, infatti, ogni determinazione assunta dall'ente previdenziale basata sulla medesima causale.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da “ ” nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla le ordinanze di ingiunzione opposte;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente, e per CP_1 essa dal p re dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.2983 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 1.3.2024, e vertente TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t. , C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e dif elemat l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Rosanna MASCOLO, presso lo studio della quale, sito in SANT'ANTONIO ABATE alla via TEILLITI n.26, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
CONVENUTO, contumace
OGGETTO: annullamento di ordinanze-ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei pregressi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 10.05.2023 la Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] Parte_2 adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale
[...]
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001378848 e di quella
“gemella” n. OI-001372431, per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e conseguente prescrizione della posta azionata, per intervenuto pagamento delle ritenute in contestazione, per manifesta sproporzione della sanzione irrogata. In via gradata, la sollecitava la rimodulazione di Parte_1 detta sanzione.
Non si costituiva in Giudizio l' che, pertanto, veniva dichiarato CP_1 contumace.
La controversia, decidibile su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate dalla parte ricorrente attraverso la trasmissione delle note sostitutive, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
1 Le doglianze della ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da cui deriverebbe l'originaria infondatezza della contestazione sfociata nella sanzione irrogata con le ordinanze-ingiunzione “impugnate”, e il difetto di -regolare- preventiva notifica dei verbali di accertamento prot. n. .5101.01/10/2018.0185431 e CP_1 prot. n. 5101.01/10/2018, indicati nell inanze d'ingiunzione quali atti CP_1 presupposto. All'uopo la allega di non avere mai ricevuto i verbali di Parte_3 accertamento su cui si regge la duplice ordinanza ingiunzione.
La prima obiezione attorea non è condivisibile, proprio alla luce delle documentate allegazioni della “ ”. Parte_1
Ed invero, deduce la società che il dovuto inerente due delle quattro rate trimestrali è stato versato in ritardo, peraltro solo a seguito di una ulteriore iniziativa dell'ente previdenziale che all'uopo notificava mirato avviso di addebito. Ciò implica che la contestazione, afferente il manato tempestivo versamento delle ritenute, era corretta e che, di conseguenza, la sanzione non può essere tacciata di illegittimità sostanziale. Ed invero, le vicende successive, e quindi gli eventuali pagamenti verificatisi dopo la contestazione e dopo i tre mesi concessi per la regolarizzazione (cfr. infra) non interferiscono con la perfezionata “omissione”, ripetesi giuridicamente rilevante anche nella forma della non tempestività dei versamenti.
La mancata costituzione in Giudizio dell'ente previdenziale non consente di approfondire, al di là dell'originario rilievo attoreo, la questione della notifica dei due verbali di accertamento del 9 novembre 2018, sui quali si innestano le opposte ordinanze-ingiunzione, dovendosi ritenere pacifico che il relativo onere dimostrativo grava sull' convenuto. CP_1
Le conseguenze del ma pprezzamento processuale della regolare notifica del duplice verbale di accertamento sono desumibili dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione. Si legge, infatti, nella stessa.
<…constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopradescritte;
rilevato che non è stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta;
rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.; rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
ritenuto che
la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di € 10.000;
…>.
2 Peraltro, tale scriptum va collegato alle informazioni -notoriamente- contenute nei modelli utilizzati per la predisposizione dei verbali di accertamento. Modelli con i quali si avverte il “contravventore” della possibilità di evitare la sanzione sanando l'omissione entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento, o se si preferisce della contestazione, e della possibilità di attivarsi laddove non fosse il responsabile del mancato versamento delle ritenute. E' del tutto evidente, pertanto, l'intima connessione, non solo formale, ma anche e prima di tutto sostanziale fra i due atti. Consegue che, mancando la prova della notifica “legale” al destinatario del verbale di accertamento, nessuna valenza potrà annettersi all'ordinanza ingiunzione, la cooperativa non essendo stata posta, emergenze di causa in scrutinio, nelle condizioni di determinarsi, secondo le previste alternative procedimentali, in riferimento a tutte le variabili segnalate nel verbale di accertamento. Il che proietta effetti -ripetesi: anche sostanziali- sull'atto successivo, i cui aspetti contenutistici in massima parte dipendono dalle decisioni assunte dal destinatario del primo provvedimento. Impedito, tuttavia, a qualsiasi determinazione a causa della mancata conoscenza, indipendente dalla sua volontà, del verbale di accertamento.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
A margine deve segnalarsi l'irrilevanza della eventuale rimodulazione della sanzione originaria cui l' si fosse determinato in ossequio alla CP_1 normativa medio tempore gata. L'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per motivi che investono la genesi stessa dell'atto, travolge, infatti, ogni determinazione assunta dall'ente previdenziale basata sulla medesima causale.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da “ ” nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla le ordinanze di ingiunzione opposte;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla ricorrente, e per CP_1 essa dal p re dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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