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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4 dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Alberto, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti.
-APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Arturo Rianna, come da CP_1 C.F._2 mandato in atti.
-APPELLATO- APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, in tema di scioglimento di comunione”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante principale: come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 9.6.2025; per l'appellato/appellante in via incidentale: come da comparsa di costituzione depositata il 19.3.2018 e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il
5.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 22.12.2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_1 pubblicata il 22.5.2017.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, , Parte_1 CP_1 chiedendo: 1) in via principale, che fosse accertato il proprio diritto - in quanto comproprietaria al 50%, dell'immobile sito in Mugnano di Napoli in via Menna n.
9- ad ottenere la divisione di tale immobile e, di conseguenza, che ne fosse disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; 2) in subordine, che fosse accertato il proprio diritto - in quanto comproprietaria al 50% dell'immobile sito in Mugnano di Napoli in via Menna n.
9 - ad ottenere la divisione di tale immobile e, di conseguenza, che ne fosse previsto il frazionamento in due lotti di pari valore, con assegnazione di uno di essi in suo (dell'attrice, si intende) favore;
3) in ogni caso, che il convenuto fosse condannato al pagamento, in suo favore, dal 17.2.2006 (ossia dalla data di pubblicazione della sentenza n.220/2006 del Tribunale di Parma), e fino alla effettiva divisione, di euro 900,00 mensili (o di altra somma maggiore o minore, oltre interessi legali) per l'occupazione in via esclusiva del detto immobile, il tutto con vittoria di spese di lite.
A fondamento di quanto domandato , premettendo che in data 16.12.2004 il Tribunale di Parma Parte_1 aveva emesso sentenza parziale dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei (dall'attrice, si intende) contratto a Napoli il 22.4.1976 con , e che il predetto Tribunale, in data 17.2.2006, aveva CP_1 emesso la sentenza n.220/2006 pronunciandosi definitivamente sulla detta cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarando, tra l'altro, cessata la statuizione del Tribunale di Napoli che, in sede di separazione, aveva assegnato la casa coniugale al , aveva sostenuto di essere comproprietaria (al 50%) della detta casa CP_1 coniugale, con conseguente suo diritto ad ottenerne la divisione.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17.12.2009, aveva chiesto, innanzitutto, il CP_1 rigetto della avversa domanda di divisione, essendo il detto immobile di sua proprietà esclusiva (non rientrando nel regime di comunione legale con la moglie, ex art. 179, lett. b, c.c.), essendogli pervenuto per donazione del padre, che aveva acquistato il fondo e pagato anche l'appaltatore (e i fornitori) per la costruzione di tale immobile, realizzato sul detto fondo.
In via riconvenzionale aveva chiesto, nel caso in cui fosse stata riconosciuta fondata la domanda di divisione formulata dalla parte attrice, che quest'ultima fosse condannata al pagamento della complessiva somma di euro
332.803,20, (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto pagato per l'acquisto del terreno su cui era stato costruito l'immobile in questione, nonché per la realizzazione di quest'ultimo e per le spese sostenute anche a titolo di imposta comunale sugli immobili. pagina 2 di 9 Con la sentenza n. 5943/2017 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande formulate dalle parti, compensando integralmente le spese di lite, sostenendo che l'immobile in questione, essendo stato costruito con denaro versato da , padre del convenuto, su un appezzamento di CP_2 terreno parimenti acquistato con denaro dello stesso , costituisse oggetto di donazione indiretta in CP_2 favore di quest'ultimo, come tale non rientrante nella comunione legale ai sensi dell'art. 179, lettera b, c.c.
****
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame: Parte_1
1) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 769 C.C., 179 LETTERA B) C.C., 832 C.C., 2697 C.C. E 116 C.P.C.
Con tale motivo di gravame ha sostenuto, in particolare, che il primo giudice avesse errato nel Parte_1 rigettare la domanda di divisione da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta. Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice le avrebbe negato ingiustamente il diritto di procedere alla divisione del detto immobile, avendo ella, invece, provato, per tabulas, di essere proprietaria dei diritti pari al 50% dell'intero sull'appezzamento di terreno, nonché dei medesimi diritti sul fabbricato (realizzato su tale terreno) per il principio dell'accessione.
Ciò in virtù dell'atto per notar del 26.6.1984, in virtù del quale ella, firmataria dell'atto unitamente a Per_1 CP_1
aveva acquistato da tal l'appezzamento di terreno su cui poi fu realizzato il detto
[...] Persona_2 fabbricato.
Secondo , nello specifico: Parte_1
- sebbene fosse incontestato, per le risultanze istruttorie del giudizio di 1° grado, che avesse CP_2 elargito il danaro sia per l'acquisto dell'appezzamento di terreno che per la realizzazione del fabbricato e che, quindi, avesse effettuato una donazione indiretta, ciò che il primo giudice non avrebbe compreso è che l'immobile non le era pervenuto al 50%, ope legis, in virtù della comunione legale dei beni con il coniuge , CP_1 bensì quale soggetto firmatario e cointestatario del bene, intervenuto nello stesso atto di compravendita, avendo quindi acquistato il bene, in comunione pro indiviso con il marito, a titolo derivativo;
- trattandosi di un bene di sua proprietà al 50% non ope legis, a causa del regime di comunione legale dei beni, ma in virtù di un acquisto con rogito notarile di cui era stata anche lei (l'attrice/appellante, si intende) parte, CP_1 avrebbe dovuto dare la prova che quel danaro fossero stato elargito dal padre soltanto a suo favore e
[...] non anche di sua moglie (all'epoca).
2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 723 C.C. APPLICABILE ANALOGICAMENTE A QUALSIVOGLIA TIPO DI COMUNIONE.
L'appellante ha poi ritenuto che, una volta ritenuta ammissibile la domanda di divisione del detto immobile, dovesse essere affrontata ed istruita la domanda di rendiconto, tenendo conto che il convenuto non aveva contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in comparsa di risposta, il godimento dello immobile de quo, quantomeno dal deposito della sentenza di divorzio.
Ha, inoltre, contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, in via subordinata, in primo grado, ribadendo anche l'eccezione di prescrizione sollevata dinanzi al Tribunale di Napoli. pagina 3 di 9 , nel proporre appello, ha chiesto: “1- In riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni tutte rassegnate ai Parte_1 punti su 1), 2) e 3) dell'atto di citazione del giudizio di 1° grado, che debbono intendersi per qui riportate e trascritte integralmente.
2. Rigettare tutte le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nella comparsa di risposta del giudizio di 1° grado.
3- Emettere ogni altro provvedimento del caso. 4-
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.3.2018, ha contestato l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame, riproponendo, in caso di accoglimento dell'avverso gravame, la domanda riconvenzionale (rigettata dal primo giudice) formulata in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “…in via principale, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello, attesa la sua infondatezza, e confermare la sentenza gravata;
in subordine, e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza allorquando in dispositivo “rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto”, accogliere le ulteriori domande riconvenzionali comunque sollevate e reiterate in sede di gravame e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito del nell'importo della complessiva somma di €. 332.803,20, CP_1 pari a vecchie £. 644.396.900. erogata sia per l'acquisto del terreno che per la costruzione dell'immobile oggetto di causa, nonché della somma di €.
38.625,73, di cui €. 25.000,00 per spese di esecuzione lavori, come da relazione tecnica dell'arch. nonché, allo stato, di €.13.625,73 Persona_3 per il pagamento dell'I.C.I. – imposta comunale sugli immobili, quest'ultima corrisposta integralmente dal sig. , oltre i successivi CP_1 corrisposti all'attualità, ovvero in quel diverso importo, maggiore e/o minore, che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria anche a mezzo di Ctu e/o in subordine ulteriormente gradato disponendo conguagli di accredito e/o di addebito a favore o a carico di chi spetta in sede di rendicontazione finale, il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio.”
****
Nell'ambito del presente giudizio di appello sono state emesse due sentenze non definitive.
Con la prima (la n. 168/2023, pubblicata il 17.1.2023) è stato così statuito: “
1. In accoglimento dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, ed in riforma di tale sentenza: Parte_1
a) dichiara la sussistenza del diritto di di procedere allo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito in Parte_1
Mugnano di Napoli, in via Menna n.9 (in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. nn. 2, 3 e 4); b) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
2. Rigetta l'appello incidentale (condizionato) proposto da , con la comparsa di risposta CP_1 depositata il 19.3.2018, avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017. 3. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1 quello dovuto per l'appello incidentale (condizionato) proposto.”.
E, con separata ordinanza depositata il 17.1.2023, è stato così disposto: “Letto l'art. 194 disp. att. c.p.c., dispone una
C.T.U. nominando, a tal fine, l'ing. (c.f. ), con studio a Napoli, in via E. De Deo n.4, per rispondere ai Persona_4 C.F._3 seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, il bene da dividere (sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. nn. 2, 3 e 4) e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota
(tenendo conto di quanto accertato da questa Corte, su tale aspetto, con sentenza parziale emessa in data odierna); 2) descriva dettagliatamente il suddetto bene e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) verifichi se il bene sia comodamente divisibile ai sensi dell'art. 720 c.c., ossia se, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, se la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale
pagina 4 di 9 destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso;
4) predisponga, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 3, un progetto di comoda divisione;
5) ove il bene non sia comodamente divisibile, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
6) rilevi se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; 7) indichi il giusto valore locativo di tale immobile dal 17.2.2006 sino all'attualità (ossia il canone mensile astrattamente percepibile da tale data sino all'attualità), verificando attualmente da chi sia occupato. 8) letti gli artt. 127, 127 – ter e 193, co.2, c.p.c., nonché l'art. 35, co.2, d. lgs. n.149/2022, fissa l'udienza del 18.4.2023 per il conferimento dell'incarico peritale mediante c.d. trattazione scritta, assegnando: a) al consulente nominato termine, sino a tale data
(18.4.2023), per depositare telematicamente, nel fascicolo d'ufficio, una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudizi la verità” (art. 193, co.1,
c.p.c.); b) alle parti termine perentorio, sino a tale data (18.4.2023), per il deposito di note di trattazione scritta, con l'avvertimento che, nel caso di mancato deposito di tali note, si provvederà ai sensi dell'art. 127-ter, co.IV, c.p.c.
9. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al ctu nominato (l'ing. , con studio a Napoli, in via E. De Deo Persona_4
n.4).”.
A seguito dell'espletamento della disposta ctu, con altra sentenza non definitiva (la n. 1931/2024, pubblicata il
3.5.2024), questa Corte ha così statuito: “1. In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, ed in riforma di tale sentenza: a) Dispone lo scioglimento della comunione limitatamente all'immobile (villa posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5; b) dispone che lo scioglimento della comunione relativamente al detto immobile avvenga mediante vendita dello stesso, come da separata ordinanza;
c) in accoglimento della domanda di indennità di occupazione formulata da in Parte_1 primo grado, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di euro CP_1 Parte_1
217.400,00, oltre interessi al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dall'1.10.2009 sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Alberto Gaetano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di CP_1
, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in €.11.576,5 per il primo grado (di cui euro 348,00 Parte_1 per esborsi ed euro 11.228,5 per compensi professionali) ed in €. 10.863,5 per il secondo grado (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata dall'ing. , come liquidate Persona_5 con decreto del 17.1.2024, definitivamente a carico di per 2/3 e di per 1/3.”. CP_1 Parte_1
Con separata ordinanza depositata il 3.5.2024 è stata autorizzata la vendita dell'immobile (villa posta ai piani 1°
e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5 (e delle parti comuni, identificate con il subalterno n.1, meglio specificate nella detta relazione peritale dell'ing. Persona_5
) precisandone termini e modalità, delegando al tal fine l'avv. Paola Capobianco, con studio in Napoli, e
[...] fissando per la verifica dello stato delle operazioni di vendita l'udienza del 10.6.2025.
****
Con decreto presidenziale del 14.5.2025 è stata disposta la trattazione della controversia, per l'udienza del
10.6.2025, mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
pagina 5 di 9 Il professionista delegato, avv. Paola Capobianco, ha depositato, l'11.5.2025, una relazione in cui ha fatto presente, tra l'altro, che, nonostante i solleciti inoltrati, non fosse stato effettuato dalle parti alcun versamento sia con riferimento all'acconto per le spese sostenute (ad oggi di euro 63,30 doc.5) e per le competenze liquidate, sia con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita, riportando, di conseguenza, il conto n.17423, un saldo negativo di euro 4.08 al 31.3.2025, destinato ad aumentare per ulteriori oneri bancari.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dall'appellante principale il 9.6.2025 e dall'appellato/appellante in via incidentale il 5.6.2025), questa Corte, con ordinanza depositata in data 11.6.2025, ha trattenuto la causa in decisione (concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica), considerata la necessità di invitarle a prendere posizione in ordine alla proseguibilità o meno del giudizio in ordine alla vendita disposta con ordinanza depositata il 3.5.2024, tenuto conto di quanto riportato nella detta relazione del professionista delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che non è possibile statuire in questa sede sulle questioni già decise con le dette sentenze non definitive, posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord., 31/12/2020, n. 29988; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez.
III, 16/02/2001, n. 2332).
In altri termini, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2009, n.
18898).
****
Fatta questa necessaria premessa, la Corte deve esaminare, allora, soltanto la questione della proseguibilità o meno del processo in ordine alla vendita (e, quindi, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione attraverso tale modalità) disposta con la sentenza non definitiva n. 1931/2024 (sentenza integrata, quanto alle modalità e ai termini delle operazioni di vendita, con ordinanza del 3.5.2024), avendo già deciso tutte le altre pagina 6 di 9 questioni sottoposte al suo esame in conseguenza delle domande ed eccezioni delle parti.
Al riguardo si rileva che, a fronte di quanto relazionato dal professionista delegato circa l'inerzia delle parti, nonostante i solleciti effettuati, in relazione al versamento sia dell'acconto per le spese e per le competenze liquidate, che con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita:
- La difesa dell'appellante principale, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 9.6.2025, dopo aver fatto presente che le trattative di bonario componimento della lite, manifestate al professionista delegato al fine di soprassedere alle operazioni di vendita dell'immobile, non avessero sortito l'effetto sperato, ha insistito affinchè si procedesse alle operazioni di vendita, dichiarando la disponibilità della propria assistita a versare gli acconti già stabiliti con nella ordinanza del 22.4.2024 o comunque da stabilire ulteriormente;
ciò è stato confermato anche nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 10.9.2025;
- la difesa dell'appellato/appellante incidentale (che non ha depositato gli scritti conclusivi), si è rimessa, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 5.6.2025, alle determinazioni di questa Corte.
Ciò posto, deve dichiararsi l'improseguibilità della vendita e, quindi, della domanda di divisione formulata da con riferimento all'immobile (villa posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna Parte_1
n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5.
Ciò in considerazione dell'inerzia delle parti che, come si desume dalla detta relazione del professionista delegato, non hanno dato impulso alla vendita, non versando (nonostante le comunicazioni, via pec, del 5.7.2024
e dell'8.5.2025) gli importi sia con riferimento all'acconto per le spese sostenute dallo stesso professionista e per le competenze allo stesso spettanti, sia con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita.
Ciò malgrado gli specifici oneri disposti con l'ordinanza del 3.5.2024, non avendo le parti neanche chiesto a questa Corte una proroga dei termini (di cui al punto n. 2 della detta ordinanza) disposti per il versamento delle spese di pubblicità (sul Portale delle Vendite Pubbliche, incluso il contributo per la pubblicazione prescritto dall'art. 18-bis del D.P.R. n. 115 del 2002), nonostante il notevole tempo trascorso tra tale ordinanza e la successiva udienza del 10.6.2025 (più di un anno).
Al riguardo va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata (ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., norma introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del
2015, e applicabile dall'inizio del 2018, cioè dopo la pubblicazione sulla G.U. del 10/1/2018 del decreto del
5/12/2017 con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche), l'inutile spirare
(come nel caso di specie) del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 18-bis, comporta l'impossibilità per la parte di pagina 7 di 9 compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/03/2022, n. 8113; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/11/2023, n. 33037; Sez. III,
Ord., 23/01/2023, n. 1991).
E non è superfluo precisare (posto che nel caso di specie si tratta della vendita disposta, ai sensi dell'art. 788
c.p.c., nell'ambito di un giudizio di divisione), che la riforma operata dalla L. n. 263 del 2005, fino alla L. n. 51 del
2006, ha accentuato l'attrazione del procedimento di divisione nell'orbita della disciplina del processo esecutivo
(poichè nell'art. 788, comma 1 - il richiamo è ora all'art. 569, e nei commi 2 e 3- si stabilisce che la vendita si svolga, davanti all'istruttore o al professionista delegato, con applicazione dell'art. 570 e segg., cioè attraverso le forme della vendita forzata;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2013, n. 18185).
****
Avendo questa Corte già regolato, con la sentenza n. 1931/2024 (pubblicata il 3.5.2024), le spese processuali tra le parti (comprese quelle della ctu espletata dall'ing. ), non resta che statuire sulle Persona_5 spese sostenute dal professionista delegato alla vendita, avv. Paola Capobianco (come risultanti dalla relazione depositata in data 11.5.2025 e dai relativi allegati) nonché sulle competenze spettanti allo stesso professionista
(come liquidate con l'ordinanza di vendita del 3.5.2024),
E, in considerazione delle quote di (com)proprietà spettanti a ciascuna parte in relazione all'immobile in comunione (secondo quanto accertato da questa Corte con la sentenza n. 168/2023), tali spese e competenze vanno poste per metà a carico di e per l'altra metà a carico di . CP_3 CP_1
In conseguenza della improseguibilità della vendita (e, dunque, della domanda di divisione proposta da Pt_1
), va disposta anche la chiusura del conto spese n.17423 giacente presso la come richiesto dal
[...] CP_4 professionista delegato nella relazione dell'11.5.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara improseguibile la domanda di divisione formulata da con riferimento all'immobile (villa Parte_1 posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5.
2. Dispone che il professionista delegato alla vendita, avv. Paola Capobianco, provveda alla chiusura del conto spese n.17423 giacente presso la mandando alla cancelleria di comunicare la presente sentenza al CP_4 detto professionista.
3. Pone definitivamente il pagamento delle spese sostenute dal professionista delegato, avv. Paola Capobianco
(come risultanti dalla relazione depositata in data 11.5.2025 e dai relativi allegati) nonché delle competenze spettanti allo stesso professionista (come liquidate con l'ordinanza di vendita del 3.5.2024), per metà a carico di e per l'altra metà a carico di . CP_3 CP_1
pagina 8 di 9 Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere est.
PE AV IN
Il Presidente
PE De LI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4 dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Alberto, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti.
-APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Arturo Rianna, come da CP_1 C.F._2 mandato in atti.
-APPELLATO- APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, in tema di scioglimento di comunione”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante principale: come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 9.6.2025; per l'appellato/appellante in via incidentale: come da comparsa di costituzione depositata il 19.3.2018 e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il
5.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 22.12.2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_1 pubblicata il 22.5.2017.
****
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, , Parte_1 CP_1 chiedendo: 1) in via principale, che fosse accertato il proprio diritto - in quanto comproprietaria al 50%, dell'immobile sito in Mugnano di Napoli in via Menna n.
9- ad ottenere la divisione di tale immobile e, di conseguenza, che ne fosse disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; 2) in subordine, che fosse accertato il proprio diritto - in quanto comproprietaria al 50% dell'immobile sito in Mugnano di Napoli in via Menna n.
9 - ad ottenere la divisione di tale immobile e, di conseguenza, che ne fosse previsto il frazionamento in due lotti di pari valore, con assegnazione di uno di essi in suo (dell'attrice, si intende) favore;
3) in ogni caso, che il convenuto fosse condannato al pagamento, in suo favore, dal 17.2.2006 (ossia dalla data di pubblicazione della sentenza n.220/2006 del Tribunale di Parma), e fino alla effettiva divisione, di euro 900,00 mensili (o di altra somma maggiore o minore, oltre interessi legali) per l'occupazione in via esclusiva del detto immobile, il tutto con vittoria di spese di lite.
A fondamento di quanto domandato , premettendo che in data 16.12.2004 il Tribunale di Parma Parte_1 aveva emesso sentenza parziale dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei (dall'attrice, si intende) contratto a Napoli il 22.4.1976 con , e che il predetto Tribunale, in data 17.2.2006, aveva CP_1 emesso la sentenza n.220/2006 pronunciandosi definitivamente sulla detta cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarando, tra l'altro, cessata la statuizione del Tribunale di Napoli che, in sede di separazione, aveva assegnato la casa coniugale al , aveva sostenuto di essere comproprietaria (al 50%) della detta casa CP_1 coniugale, con conseguente suo diritto ad ottenerne la divisione.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17.12.2009, aveva chiesto, innanzitutto, il CP_1 rigetto della avversa domanda di divisione, essendo il detto immobile di sua proprietà esclusiva (non rientrando nel regime di comunione legale con la moglie, ex art. 179, lett. b, c.c.), essendogli pervenuto per donazione del padre, che aveva acquistato il fondo e pagato anche l'appaltatore (e i fornitori) per la costruzione di tale immobile, realizzato sul detto fondo.
In via riconvenzionale aveva chiesto, nel caso in cui fosse stata riconosciuta fondata la domanda di divisione formulata dalla parte attrice, che quest'ultima fosse condannata al pagamento della complessiva somma di euro
332.803,20, (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso di quanto pagato per l'acquisto del terreno su cui era stato costruito l'immobile in questione, nonché per la realizzazione di quest'ultimo e per le spese sostenute anche a titolo di imposta comunale sugli immobili. pagina 2 di 9 Con la sentenza n. 5943/2017 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande formulate dalle parti, compensando integralmente le spese di lite, sostenendo che l'immobile in questione, essendo stato costruito con denaro versato da , padre del convenuto, su un appezzamento di CP_2 terreno parimenti acquistato con denaro dello stesso , costituisse oggetto di donazione indiretta in CP_2 favore di quest'ultimo, come tale non rientrante nella comunione legale ai sensi dell'art. 179, lettera b, c.c.
****
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame: Parte_1
1) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 769 C.C., 179 LETTERA B) C.C., 832 C.C., 2697 C.C. E 116 C.P.C.
Con tale motivo di gravame ha sostenuto, in particolare, che il primo giudice avesse errato nel Parte_1 rigettare la domanda di divisione da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta. Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice le avrebbe negato ingiustamente il diritto di procedere alla divisione del detto immobile, avendo ella, invece, provato, per tabulas, di essere proprietaria dei diritti pari al 50% dell'intero sull'appezzamento di terreno, nonché dei medesimi diritti sul fabbricato (realizzato su tale terreno) per il principio dell'accessione.
Ciò in virtù dell'atto per notar del 26.6.1984, in virtù del quale ella, firmataria dell'atto unitamente a Per_1 CP_1
aveva acquistato da tal l'appezzamento di terreno su cui poi fu realizzato il detto
[...] Persona_2 fabbricato.
Secondo , nello specifico: Parte_1
- sebbene fosse incontestato, per le risultanze istruttorie del giudizio di 1° grado, che avesse CP_2 elargito il danaro sia per l'acquisto dell'appezzamento di terreno che per la realizzazione del fabbricato e che, quindi, avesse effettuato una donazione indiretta, ciò che il primo giudice non avrebbe compreso è che l'immobile non le era pervenuto al 50%, ope legis, in virtù della comunione legale dei beni con il coniuge , CP_1 bensì quale soggetto firmatario e cointestatario del bene, intervenuto nello stesso atto di compravendita, avendo quindi acquistato il bene, in comunione pro indiviso con il marito, a titolo derivativo;
- trattandosi di un bene di sua proprietà al 50% non ope legis, a causa del regime di comunione legale dei beni, ma in virtù di un acquisto con rogito notarile di cui era stata anche lei (l'attrice/appellante, si intende) parte, CP_1 avrebbe dovuto dare la prova che quel danaro fossero stato elargito dal padre soltanto a suo favore e
[...] non anche di sua moglie (all'epoca).
2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 723 C.C. APPLICABILE ANALOGICAMENTE A QUALSIVOGLIA TIPO DI COMUNIONE.
L'appellante ha poi ritenuto che, una volta ritenuta ammissibile la domanda di divisione del detto immobile, dovesse essere affrontata ed istruita la domanda di rendiconto, tenendo conto che il convenuto non aveva contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in comparsa di risposta, il godimento dello immobile de quo, quantomeno dal deposito della sentenza di divorzio.
Ha, inoltre, contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, in via subordinata, in primo grado, ribadendo anche l'eccezione di prescrizione sollevata dinanzi al Tribunale di Napoli. pagina 3 di 9 , nel proporre appello, ha chiesto: “1- In riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni tutte rassegnate ai Parte_1 punti su 1), 2) e 3) dell'atto di citazione del giudizio di 1° grado, che debbono intendersi per qui riportate e trascritte integralmente.
2. Rigettare tutte le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nella comparsa di risposta del giudizio di 1° grado.
3- Emettere ogni altro provvedimento del caso. 4-
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 19.3.2018, ha contestato l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame, riproponendo, in caso di accoglimento dell'avverso gravame, la domanda riconvenzionale (rigettata dal primo giudice) formulata in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “…in via principale, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello, attesa la sua infondatezza, e confermare la sentenza gravata;
in subordine, e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della sentenza allorquando in dispositivo “rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto”, accogliere le ulteriori domande riconvenzionali comunque sollevate e reiterate in sede di gravame e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito del nell'importo della complessiva somma di €. 332.803,20, CP_1 pari a vecchie £. 644.396.900. erogata sia per l'acquisto del terreno che per la costruzione dell'immobile oggetto di causa, nonché della somma di €.
38.625,73, di cui €. 25.000,00 per spese di esecuzione lavori, come da relazione tecnica dell'arch. nonché, allo stato, di €.13.625,73 Persona_3 per il pagamento dell'I.C.I. – imposta comunale sugli immobili, quest'ultima corrisposta integralmente dal sig. , oltre i successivi CP_1 corrisposti all'attualità, ovvero in quel diverso importo, maggiore e/o minore, che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria anche a mezzo di Ctu e/o in subordine ulteriormente gradato disponendo conguagli di accredito e/o di addebito a favore o a carico di chi spetta in sede di rendicontazione finale, il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio.”
****
Nell'ambito del presente giudizio di appello sono state emesse due sentenze non definitive.
Con la prima (la n. 168/2023, pubblicata il 17.1.2023) è stato così statuito: “
1. In accoglimento dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, ed in riforma di tale sentenza: Parte_1
a) dichiara la sussistenza del diritto di di procedere allo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito in Parte_1
Mugnano di Napoli, in via Menna n.9 (in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. nn. 2, 3 e 4); b) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
2. Rigetta l'appello incidentale (condizionato) proposto da , con la comparsa di risposta CP_1 depositata il 19.3.2018, avverso la sentenza n. 5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017. 3. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1 quello dovuto per l'appello incidentale (condizionato) proposto.”.
E, con separata ordinanza depositata il 17.1.2023, è stato così disposto: “Letto l'art. 194 disp. att. c.p.c., dispone una
C.T.U. nominando, a tal fine, l'ing. (c.f. ), con studio a Napoli, in via E. De Deo n.4, per rispondere ai Persona_4 C.F._3 seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, il bene da dividere (sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. nn. 2, 3 e 4) e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota
(tenendo conto di quanto accertato da questa Corte, su tale aspetto, con sentenza parziale emessa in data odierna); 2) descriva dettagliatamente il suddetto bene e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) verifichi se il bene sia comodamente divisibile ai sensi dell'art. 720 c.c., ossia se, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, se la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale
pagina 4 di 9 destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso;
4) predisponga, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 3, un progetto di comoda divisione;
5) ove il bene non sia comodamente divisibile, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
6) rilevi se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; 7) indichi il giusto valore locativo di tale immobile dal 17.2.2006 sino all'attualità (ossia il canone mensile astrattamente percepibile da tale data sino all'attualità), verificando attualmente da chi sia occupato. 8) letti gli artt. 127, 127 – ter e 193, co.2, c.p.c., nonché l'art. 35, co.2, d. lgs. n.149/2022, fissa l'udienza del 18.4.2023 per il conferimento dell'incarico peritale mediante c.d. trattazione scritta, assegnando: a) al consulente nominato termine, sino a tale data
(18.4.2023), per depositare telematicamente, nel fascicolo d'ufficio, una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento “di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudizi la verità” (art. 193, co.1,
c.p.c.); b) alle parti termine perentorio, sino a tale data (18.4.2023), per il deposito di note di trattazione scritta, con l'avvertimento che, nel caso di mancato deposito di tali note, si provvederà ai sensi dell'art. 127-ter, co.IV, c.p.c.
9. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al ctu nominato (l'ing. , con studio a Napoli, in via E. De Deo Persona_4
n.4).”.
A seguito dell'espletamento della disposta ctu, con altra sentenza non definitiva (la n. 1931/2024, pubblicata il
3.5.2024), questa Corte ha così statuito: “1. In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5943/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.5.2017, ed in riforma di tale sentenza: a) Dispone lo scioglimento della comunione limitatamente all'immobile (villa posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5; b) dispone che lo scioglimento della comunione relativamente al detto immobile avvenga mediante vendita dello stesso, come da separata ordinanza;
c) in accoglimento della domanda di indennità di occupazione formulata da in Parte_1 primo grado, dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di euro CP_1 Parte_1
217.400,00, oltre interessi al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dall'1.10.2009 sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Alberto Gaetano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di CP_1
, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in €.11.576,5 per il primo grado (di cui euro 348,00 Parte_1 per esborsi ed euro 11.228,5 per compensi professionali) ed in €. 10.863,5 per il secondo grado (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata dall'ing. , come liquidate Persona_5 con decreto del 17.1.2024, definitivamente a carico di per 2/3 e di per 1/3.”. CP_1 Parte_1
Con separata ordinanza depositata il 3.5.2024 è stata autorizzata la vendita dell'immobile (villa posta ai piani 1°
e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5 (e delle parti comuni, identificate con il subalterno n.1, meglio specificate nella detta relazione peritale dell'ing. Persona_5
) precisandone termini e modalità, delegando al tal fine l'avv. Paola Capobianco, con studio in Napoli, e
[...] fissando per la verifica dello stato delle operazioni di vendita l'udienza del 10.6.2025.
****
Con decreto presidenziale del 14.5.2025 è stata disposta la trattazione della controversia, per l'udienza del
10.6.2025, mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
pagina 5 di 9 Il professionista delegato, avv. Paola Capobianco, ha depositato, l'11.5.2025, una relazione in cui ha fatto presente, tra l'altro, che, nonostante i solleciti inoltrati, non fosse stato effettuato dalle parti alcun versamento sia con riferimento all'acconto per le spese sostenute (ad oggi di euro 63,30 doc.5) e per le competenze liquidate, sia con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita, riportando, di conseguenza, il conto n.17423, un saldo negativo di euro 4.08 al 31.3.2025, destinato ad aumentare per ulteriori oneri bancari.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dall'appellante principale il 9.6.2025 e dall'appellato/appellante in via incidentale il 5.6.2025), questa Corte, con ordinanza depositata in data 11.6.2025, ha trattenuto la causa in decisione (concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica), considerata la necessità di invitarle a prendere posizione in ordine alla proseguibilità o meno del giudizio in ordine alla vendita disposta con ordinanza depositata il 3.5.2024, tenuto conto di quanto riportato nella detta relazione del professionista delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che non è possibile statuire in questa sede sulle questioni già decise con le dette sentenze non definitive, posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord., 31/12/2020, n. 29988; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez.
III, 16/02/2001, n. 2332).
In altri termini, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2009, n.
18898).
****
Fatta questa necessaria premessa, la Corte deve esaminare, allora, soltanto la questione della proseguibilità o meno del processo in ordine alla vendita (e, quindi, in ordine alla domanda di scioglimento della comunione attraverso tale modalità) disposta con la sentenza non definitiva n. 1931/2024 (sentenza integrata, quanto alle modalità e ai termini delle operazioni di vendita, con ordinanza del 3.5.2024), avendo già deciso tutte le altre pagina 6 di 9 questioni sottoposte al suo esame in conseguenza delle domande ed eccezioni delle parti.
Al riguardo si rileva che, a fronte di quanto relazionato dal professionista delegato circa l'inerzia delle parti, nonostante i solleciti effettuati, in relazione al versamento sia dell'acconto per le spese e per le competenze liquidate, che con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita:
- La difesa dell'appellante principale, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 9.6.2025, dopo aver fatto presente che le trattative di bonario componimento della lite, manifestate al professionista delegato al fine di soprassedere alle operazioni di vendita dell'immobile, non avessero sortito l'effetto sperato, ha insistito affinchè si procedesse alle operazioni di vendita, dichiarando la disponibilità della propria assistita a versare gli acconti già stabiliti con nella ordinanza del 22.4.2024 o comunque da stabilire ulteriormente;
ciò è stato confermato anche nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 10.9.2025;
- la difesa dell'appellato/appellante incidentale (che non ha depositato gli scritti conclusivi), si è rimessa, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 5.6.2025, alle determinazioni di questa Corte.
Ciò posto, deve dichiararsi l'improseguibilità della vendita e, quindi, della domanda di divisione formulata da con riferimento all'immobile (villa posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna Parte_1
n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5.
Ciò in considerazione dell'inerzia delle parti che, come si desume dalla detta relazione del professionista delegato, non hanno dato impulso alla vendita, non versando (nonostante le comunicazioni, via pec, del 5.7.2024
e dell'8.5.2025) gli importi sia con riferimento all'acconto per le spese sostenute dallo stesso professionista e per le competenze allo stesso spettanti, sia con riferimento al versamento del fondo spese necessario per l'avvio delle operazioni di vendita.
Ciò malgrado gli specifici oneri disposti con l'ordinanza del 3.5.2024, non avendo le parti neanche chiesto a questa Corte una proroga dei termini (di cui al punto n. 2 della detta ordinanza) disposti per il versamento delle spese di pubblicità (sul Portale delle Vendite Pubbliche, incluso il contributo per la pubblicazione prescritto dall'art. 18-bis del D.P.R. n. 115 del 2002), nonostante il notevole tempo trascorso tra tale ordinanza e la successiva udienza del 10.6.2025 (più di un anno).
Al riguardo va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata (ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., norma introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132 del
2015, e applicabile dall'inizio del 2018, cioè dopo la pubblicazione sulla G.U. del 10/1/2018 del decreto del
5/12/2017 con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche), l'inutile spirare
(come nel caso di specie) del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 18-bis, comporta l'impossibilità per la parte di pagina 7 di 9 compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/03/2022, n. 8113; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/11/2023, n. 33037; Sez. III,
Ord., 23/01/2023, n. 1991).
E non è superfluo precisare (posto che nel caso di specie si tratta della vendita disposta, ai sensi dell'art. 788
c.p.c., nell'ambito di un giudizio di divisione), che la riforma operata dalla L. n. 263 del 2005, fino alla L. n. 51 del
2006, ha accentuato l'attrazione del procedimento di divisione nell'orbita della disciplina del processo esecutivo
(poichè nell'art. 788, comma 1 - il richiamo è ora all'art. 569, e nei commi 2 e 3- si stabilisce che la vendita si svolga, davanti all'istruttore o al professionista delegato, con applicazione dell'art. 570 e segg., cioè attraverso le forme della vendita forzata;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2013, n. 18185).
****
Avendo questa Corte già regolato, con la sentenza n. 1931/2024 (pubblicata il 3.5.2024), le spese processuali tra le parti (comprese quelle della ctu espletata dall'ing. ), non resta che statuire sulle Persona_5 spese sostenute dal professionista delegato alla vendita, avv. Paola Capobianco (come risultanti dalla relazione depositata in data 11.5.2025 e dai relativi allegati) nonché sulle competenze spettanti allo stesso professionista
(come liquidate con l'ordinanza di vendita del 3.5.2024),
E, in considerazione delle quote di (com)proprietà spettanti a ciascuna parte in relazione all'immobile in comunione (secondo quanto accertato da questa Corte con la sentenza n. 168/2023), tali spese e competenze vanno poste per metà a carico di e per l'altra metà a carico di . CP_3 CP_1
In conseguenza della improseguibilità della vendita (e, dunque, della domanda di divisione proposta da Pt_1
), va disposta anche la chiusura del conto spese n.17423 giacente presso la come richiesto dal
[...] CP_4 professionista delegato nella relazione dell'11.5.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4/2018 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara improseguibile la domanda di divisione formulata da con riferimento all'immobile (villa Parte_1 posta ai piani 1° e 2°), sito in Mugnano di Napoli, in via Menna n.9, in catasto al fg. 5, particella 1178, sub. n. 5.
2. Dispone che il professionista delegato alla vendita, avv. Paola Capobianco, provveda alla chiusura del conto spese n.17423 giacente presso la mandando alla cancelleria di comunicare la presente sentenza al CP_4 detto professionista.
3. Pone definitivamente il pagamento delle spese sostenute dal professionista delegato, avv. Paola Capobianco
(come risultanti dalla relazione depositata in data 11.5.2025 e dai relativi allegati) nonché delle competenze spettanti allo stesso professionista (come liquidate con l'ordinanza di vendita del 3.5.2024), per metà a carico di e per l'altra metà a carico di . CP_3 CP_1
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Il Consigliere est.
PE AV IN
Il Presidente
PE De LI
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