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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2013/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Crescenzo Parte_1 C.F._1
e presso cui elegge dom.lio in Sarno, alla via Nuova Lavorate n. 269
-Parte attrice-
E
(c.f. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Controparte_1 C.F._2
Odierna e Luigi Ferrara e presso i quali elegge dom.lio in Nocera Inferiore, alla via G.
Garibaldi n. 23
-Parte convenuta-
Nonché
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Fiore Controparte_2 C.F._3
e presso cui elegge dom.lio in Sarno, alla via 1^ Traversa Matteotti n. 2;
(p. iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig. , con sede legale in Sarno, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4
Domenico Crescenzo e presso cui elegge domicilio in Sarno, alla via Pietro Marmino n. 2
-Terzi chiamati in causa-
Conclusioni: I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti. pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 20/04/2013, il sig. Parte_1 premetteva di essere proprietario di una porzione di fabbricato sito in Sarno, alla via Masseria
Medici n. 5; che l'indicato immobile è adiacente ad altra porzione di fabbricato di proprietà della SI che quest'ultima nell'eseguire lavori di ristrutturazione Controparte_1 del proprio immobile provocava danni all'immobile di parte attrice, in particolare al solaio di calpestio e crepe lungo le pareti perimetrali;
che nonostante impegno della SI CP_1 anche con scrittura privata del 26/08/2010, ad eliminare gli eventuali danni che si fossero creati nella proprietà attrice, nulla era stato fatto;
che presentava ricorso per a.t.p. a codesto
Tribunale r.g. n.1682/12 nei confronti della parte convenuta che veniva regolarmente espletato e poiché non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia, la citava innanzi a codesto Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni nella misura di € 12.000,00
o a quella somma che sarebbe risultato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
si costituiva in giudizio la SI che eccepiva la infondatezza della Controparte_1 domanda, evidenziando che gli eventuali danni alla proprietà non sono conseguenza Pt_1 dei lavori eseguiti nella proprietà , ma dei lavori eseguiti nella proprietà della CP_1 SI anch'essa adiacente a quella attrice e pertanto chiedeva di Controparte_2 essere autoriz-zata alla chiamata in causa della SI e dell'impresa che ha CP_2 eseguito lavori nella proprietà di quest'ultima, Controparte_3 quali responsabili in solido dei danni subiti alla proprietà , nonché quelli causati alla Pt_1 proprietò nella misura di € 4.500,00 e concludeva per il rigetto della domanda CP_1 attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione;
autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio le chiamate in causa;
la SI eccepiva di non essere proprietaria di alcun corpo di fabbrica Parte_2 adiacente la proprietà di e di e di non aver Parte_1 Controparte_1 provveduto a nessuna demolizione di corpi di fabbrica che avessero potuto interessare le proprietà avverse;
che l'unica proprietà demolita a confine era quella dei coniugi CP_5 che l'avevano ceduta alla di;
che prima delle
[...] Controparte_3 Controparte_3 opere di demolizione era stato richiesto un ATP per verificare le condizioni degli immobili di e concludeva per la declaratoria di carenza di Parte_1 Controparte_1 legittimazione passiva, per l'estromissione dal giudizio e per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio;
la premetteva di essere l'impresa esecutrice dei Controparte_3 lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni corpi di fabbrica di proprietà della sig.ra pagina 2 di 5 sigg. , , Parte_3 Pt_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e ; che la sig.ra al fine di individuare la situazione degli
[...] CP_9 CP_2 immobili dei sigg. e di faceva ricorso per ATP Parte_1 Controparte_1 innanzi a codesto Tribunale r.g. n.1667/12; nel merito eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa e l'infondatezza delle richieste della sig.ra per non Controparte_1 aver causato alcun danno né alla proprietà e né alla proprietà della sig.ra Pt_1 CP_1
e concludeva per la sua estromissione dal giudizio, la sua estraneità in merito ai presunti danni lamentati dalla sig.ra e con vittoria delle spese e competenze del giudizio. CP_1
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale, l'interrogatorio formale del legale rapp.te della benchè ammesso non veniva espletato, nonchè consulenza Controparte_3 tecnica di ufficio e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 SI è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono. Controparte_1 Dall'attività istruttoria espletata, la prova testimoniale (al di là della qualità dei testi escussi) ha evidenziato quello che poi è stato riscontrato dall'esame della documentazione agli atti di causa (anche gli A.t.p. n.r.g. 1682/2012, con c.t.u. ing. Orefice e n. 1667/12 con c.t.u. ing.
) e dalla C.T.U. espletata nel presente;
Per_1
da tale documentazione è emerso che il quadro fessurativo presente nell'immobile del sig.
è dovuto solo in minima parte all'attività di manutenzione straordinaria del Parte_1 proprio immobile da parte della SI ed in maggiore misura Controparte_1 all'attività di demolizione del fabbricato limitrofo eseguito dalla di Controparte_3
, nonché per la vetustà delle strutture del medesimo fabbricato attoreo;
Controparte_3
il C.T.U. arch. ha evidenziato a pag. 37 della propria relazione che il quadro Per_2 fessurativo presente nell'immobile del sig. non erano conseguenza dei lavori Pt_1 effettuati dalla SI nel suo immobile, ma le lesioni presenti nella muratura di CP_1 confine posta le due proprietà erano ascrivibili alla vibrazioni rilasciate dagli attrezzi elettromeccanici usati per l'effettuazione dei lavori all'interno della proprietà e CP_1 quantificando tali danni in € 190,88, oltre iva;
quanto riferito dall'indicato Consulente, trova riscontro e conferma nella relazione a firma dell'ing. Orefice resa nel procedimento per ATP n.r.g. 1682/2012 di codesto Tribunale, in cui alle pag. 32 e segg. evidenziava che gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile della SI solo in minima parte avevano influito sullo Controparte_1 stato fessurativo presente nell'immobile di parte attrice, che derivava per la maggior parte alle opere di demolizione delle strutture confinanti nella zona Nord-Est e dalla vetustà dello stesso immobile del sig. . Pt_1
Per quanto concerne invece i danni lamentati dalla SI al proprio Controparte_1 immobile a seguito delle opere di demolizione degli immobili limitrofi a quello del sig.
, ad opera della di , il Consulente ha Pt_1 Controparte_3 Controparte_3 evidenziato, in risposta al quesito n. 4, che gli immobili, quelli demoliti, quella della parte attrice e quello della parte convenuta, “fanno parte di una vecchia cortina edilizia edificata
pagina 3 di 5 nel tempo con tecniche costruttive relativamente semplici, ma che negli anni hanno consentito alla stessa di acquisire una identità strutturale …. omissis …. tale da consentire ai fabbricati stessi una inerzia statica se non sottoposti a sollecitazioni.”; la rottura di tale inerzia statica, dovuta agli interventi di demolizione dei fabbricati da parte della ha provocato “un aggravamento del quadro fessurativo già Controparte_3 presente nell'immobile del sig. il quale essendo collegato staticamente Parte_1 all'immobile della sig.ra ha reso evidente anche nell'immobile della Controparte_1 stessa una lesione passante e precisamente al Piano Primo sulla parete a confine con la Camera da letto 2 del sig. , comportando un danno per il ripristino della Parte_1 muratura nella misura di € 481,09 oltre Iva.
Non si ritiene di discordarsi dalle risultanze della C.T.U. che si presenta immune da vizi logici e giuridici e le cui conclusioni sono condivisibili, che hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita agli atti di causa, come sopra evidenziato.
Va rigettata la domanda avanzata da nei confronti della SI Controparte_1 e di condanna di quest'ultimi per i danni Controparte_2 Controparte_3 provocati alla proprietà della parte attrice, per quanto è risultato in corso di causa;
va accolta parzialmente la domanda nei confronti della sola per i danni al proprio Controparte_3 immobile come è risultato in corso di causa ed invece va rigettata la domanda nei confronti della SI non risultando dagli atti di causa che la stessa abbia Controparte_2 commissionato i lavori alla e/o comunque non può ritenersi responsabile Controparte_3 delle modalità in cui quest'ultima abbia eseguito le demolizioni delle porzioni di fabbricato a confine con quello di parte attrice.
Le spese di giudizio stante la particolarità delle questioni trattate e quanto è risultato in corso di causa si intendono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della SI e la domanda di risarcimento danni
[...] Controparte_1 proposta da quest'ultima nei confronti della SI e della Controparte_2 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_10
1) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della SI e per l'effetto condanna
[...] Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni in favore del sig. della somma di € Parte_1
190,88, oltre iva, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'agosto
2010 e fino all'effettivo soddisfo.
2) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra CP_1 nei confronti della ditta , in persona
[...] Controparte_10 dell'omonimo titolare e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della sig.ra della somma di € 481,09, oltre iva, nonché interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal novembre 2012 e fino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 3) Compensa interamente le spese e competenze del giudizio tra tutte le parti in causa;
le spese della CTU resa nel procedimento ATP n.r.g. 1682/12 del Tribunale di Salerno e le spese di CTU del presente giudizio restano a carico solidale ed in parti uguali di tutte le parti in causa, con esclusione della SI . Controparte_2
Nocera Inferiore, 10/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2013/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Crescenzo Parte_1 C.F._1
e presso cui elegge dom.lio in Sarno, alla via Nuova Lavorate n. 269
-Parte attrice-
E
(c.f. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Controparte_1 C.F._2
Odierna e Luigi Ferrara e presso i quali elegge dom.lio in Nocera Inferiore, alla via G.
Garibaldi n. 23
-Parte convenuta-
Nonché
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Filippo Fiore Controparte_2 C.F._3
e presso cui elegge dom.lio in Sarno, alla via 1^ Traversa Matteotti n. 2;
(p. iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig. , con sede legale in Sarno, rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4
Domenico Crescenzo e presso cui elegge domicilio in Sarno, alla via Pietro Marmino n. 2
-Terzi chiamati in causa-
Conclusioni: I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti. pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 20/04/2013, il sig. Parte_1 premetteva di essere proprietario di una porzione di fabbricato sito in Sarno, alla via Masseria
Medici n. 5; che l'indicato immobile è adiacente ad altra porzione di fabbricato di proprietà della SI che quest'ultima nell'eseguire lavori di ristrutturazione Controparte_1 del proprio immobile provocava danni all'immobile di parte attrice, in particolare al solaio di calpestio e crepe lungo le pareti perimetrali;
che nonostante impegno della SI CP_1 anche con scrittura privata del 26/08/2010, ad eliminare gli eventuali danni che si fossero creati nella proprietà attrice, nulla era stato fatto;
che presentava ricorso per a.t.p. a codesto
Tribunale r.g. n.1682/12 nei confronti della parte convenuta che veniva regolarmente espletato e poiché non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia, la citava innanzi a codesto Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni nella misura di € 12.000,00
o a quella somma che sarebbe risultato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
si costituiva in giudizio la SI che eccepiva la infondatezza della Controparte_1 domanda, evidenziando che gli eventuali danni alla proprietà non sono conseguenza Pt_1 dei lavori eseguiti nella proprietà , ma dei lavori eseguiti nella proprietà della CP_1 SI anch'essa adiacente a quella attrice e pertanto chiedeva di Controparte_2 essere autoriz-zata alla chiamata in causa della SI e dell'impresa che ha CP_2 eseguito lavori nella proprietà di quest'ultima, Controparte_3 quali responsabili in solido dei danni subiti alla proprietà , nonché quelli causati alla Pt_1 proprietò nella misura di € 4.500,00 e concludeva per il rigetto della domanda CP_1 attrice, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione;
autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio le chiamate in causa;
la SI eccepiva di non essere proprietaria di alcun corpo di fabbrica Parte_2 adiacente la proprietà di e di e di non aver Parte_1 Controparte_1 provveduto a nessuna demolizione di corpi di fabbrica che avessero potuto interessare le proprietà avverse;
che l'unica proprietà demolita a confine era quella dei coniugi CP_5 che l'avevano ceduta alla di;
che prima delle
[...] Controparte_3 Controparte_3 opere di demolizione era stato richiesto un ATP per verificare le condizioni degli immobili di e concludeva per la declaratoria di carenza di Parte_1 Controparte_1 legittimazione passiva, per l'estromissione dal giudizio e per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio;
la premetteva di essere l'impresa esecutrice dei Controparte_3 lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni corpi di fabbrica di proprietà della sig.ra pagina 2 di 5 sigg. , , Parte_3 Pt_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e ; che la sig.ra al fine di individuare la situazione degli
[...] CP_9 CP_2 immobili dei sigg. e di faceva ricorso per ATP Parte_1 Controparte_1 innanzi a codesto Tribunale r.g. n.1667/12; nel merito eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa e l'infondatezza delle richieste della sig.ra per non Controparte_1 aver causato alcun danno né alla proprietà e né alla proprietà della sig.ra Pt_1 CP_1
e concludeva per la sua estromissione dal giudizio, la sua estraneità in merito ai presunti danni lamentati dalla sig.ra e con vittoria delle spese e competenze del giudizio. CP_1
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale, l'interrogatorio formale del legale rapp.te della benchè ammesso non veniva espletato, nonchè consulenza Controparte_3 tecnica di ufficio e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di risarcimento danni proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 SI è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono. Controparte_1 Dall'attività istruttoria espletata, la prova testimoniale (al di là della qualità dei testi escussi) ha evidenziato quello che poi è stato riscontrato dall'esame della documentazione agli atti di causa (anche gli A.t.p. n.r.g. 1682/2012, con c.t.u. ing. Orefice e n. 1667/12 con c.t.u. ing.
) e dalla C.T.U. espletata nel presente;
Per_1
da tale documentazione è emerso che il quadro fessurativo presente nell'immobile del sig.
è dovuto solo in minima parte all'attività di manutenzione straordinaria del Parte_1 proprio immobile da parte della SI ed in maggiore misura Controparte_1 all'attività di demolizione del fabbricato limitrofo eseguito dalla di Controparte_3
, nonché per la vetustà delle strutture del medesimo fabbricato attoreo;
Controparte_3
il C.T.U. arch. ha evidenziato a pag. 37 della propria relazione che il quadro Per_2 fessurativo presente nell'immobile del sig. non erano conseguenza dei lavori Pt_1 effettuati dalla SI nel suo immobile, ma le lesioni presenti nella muratura di CP_1 confine posta le due proprietà erano ascrivibili alla vibrazioni rilasciate dagli attrezzi elettromeccanici usati per l'effettuazione dei lavori all'interno della proprietà e CP_1 quantificando tali danni in € 190,88, oltre iva;
quanto riferito dall'indicato Consulente, trova riscontro e conferma nella relazione a firma dell'ing. Orefice resa nel procedimento per ATP n.r.g. 1682/2012 di codesto Tribunale, in cui alle pag. 32 e segg. evidenziava che gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile della SI solo in minima parte avevano influito sullo Controparte_1 stato fessurativo presente nell'immobile di parte attrice, che derivava per la maggior parte alle opere di demolizione delle strutture confinanti nella zona Nord-Est e dalla vetustà dello stesso immobile del sig. . Pt_1
Per quanto concerne invece i danni lamentati dalla SI al proprio Controparte_1 immobile a seguito delle opere di demolizione degli immobili limitrofi a quello del sig.
, ad opera della di , il Consulente ha Pt_1 Controparte_3 Controparte_3 evidenziato, in risposta al quesito n. 4, che gli immobili, quelli demoliti, quella della parte attrice e quello della parte convenuta, “fanno parte di una vecchia cortina edilizia edificata
pagina 3 di 5 nel tempo con tecniche costruttive relativamente semplici, ma che negli anni hanno consentito alla stessa di acquisire una identità strutturale …. omissis …. tale da consentire ai fabbricati stessi una inerzia statica se non sottoposti a sollecitazioni.”; la rottura di tale inerzia statica, dovuta agli interventi di demolizione dei fabbricati da parte della ha provocato “un aggravamento del quadro fessurativo già Controparte_3 presente nell'immobile del sig. il quale essendo collegato staticamente Parte_1 all'immobile della sig.ra ha reso evidente anche nell'immobile della Controparte_1 stessa una lesione passante e precisamente al Piano Primo sulla parete a confine con la Camera da letto 2 del sig. , comportando un danno per il ripristino della Parte_1 muratura nella misura di € 481,09 oltre Iva.
Non si ritiene di discordarsi dalle risultanze della C.T.U. che si presenta immune da vizi logici e giuridici e le cui conclusioni sono condivisibili, che hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita agli atti di causa, come sopra evidenziato.
Va rigettata la domanda avanzata da nei confronti della SI Controparte_1 e di condanna di quest'ultimi per i danni Controparte_2 Controparte_3 provocati alla proprietà della parte attrice, per quanto è risultato in corso di causa;
va accolta parzialmente la domanda nei confronti della sola per i danni al proprio Controparte_3 immobile come è risultato in corso di causa ed invece va rigettata la domanda nei confronti della SI non risultando dagli atti di causa che la stessa abbia Controparte_2 commissionato i lavori alla e/o comunque non può ritenersi responsabile Controparte_3 delle modalità in cui quest'ultima abbia eseguito le demolizioni delle porzioni di fabbricato a confine con quello di parte attrice.
Le spese di giudizio stante la particolarità delle questioni trattate e quanto è risultato in corso di causa si intendono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della SI e la domanda di risarcimento danni
[...] Controparte_1 proposta da quest'ultima nei confronti della SI e della Controparte_2 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_10
1) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della SI e per l'effetto condanna
[...] Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni in favore del sig. della somma di € Parte_1
190,88, oltre iva, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'agosto
2010 e fino all'effettivo soddisfo.
2) Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra CP_1 nei confronti della ditta , in persona
[...] Controparte_10 dell'omonimo titolare e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della sig.ra della somma di € 481,09, oltre iva, nonché interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal novembre 2012 e fino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 3) Compensa interamente le spese e competenze del giudizio tra tutte le parti in causa;
le spese della CTU resa nel procedimento ATP n.r.g. 1682/12 del Tribunale di Salerno e le spese di CTU del presente giudizio restano a carico solidale ed in parti uguali di tutte le parti in causa, con esclusione della SI . Controparte_2
Nocera Inferiore, 10/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 5 di 5