Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 15426/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15426/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI LUCIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TULLIO 9, 33100 UDINE presso il difensore avv. TIRELLI LUCIO
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BASEGGIO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
GARIBALDI 1, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BASEGGIO CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di discussione del 19 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n° 150/2011 la società proponeva opposizione Parte_1
all'ordinanza-ingiunzione n° AG 78514826627-9 – Prot. 4072/2023, emessa dall
[...]
in data 24 ottobre 2023 e notificata a mezzo PEC in pari data Controparte_1
pagina 1 di 9
accertate con i verbali n° 50/22, n° 51/22, n° 52/22, n° 53/22, n° 54/22 e n° 55/22.
Al ricorrente con detti verbali venivano contestate le seguenti violazioni:
1. verbale n° 50/2022: “…violazione dell'art. 40, c. 1, della LR 06/2005, sanzionato ai sensi dell'art. 60,
comma 2, lettera c) della medesima disposizione normativa, avente la seguente natura: “mancata richiesta di nulla osta per la realizzazione di attività, opere ed interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di
€ =1.000,00=;
2. verbale n° 51/2022: “… violazione dell'art. 60, c. 2, lett “e/bis”, della LR 06/2005, avente la seguente natura: “mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza (VIncA) prevista per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di €
=4.000,00=;
3. verbale n° 52/2022: “… violazione dell'art. 40, c. 1, della LR 06/2005, sanzionato ai sensi dell'art. 60,
comma 2, lettera c) della medesima disposizione normativa, avente la seguente natura: “lavori eseguiti in difformità del nulla osta per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di
€ =1.000,00=;
4. verbale n° 53/2022: “…violazione dell'art. 60, c. 2, lett “e/bis”, della LR 06/2005, avente la seguente natura: “lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni impartite dalla valutazione di incidenza (VIncA) prevista per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n.
92/43/CEE”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di € =5.000,00=;
5. verbale n° 54/2022: “… violazione dell'art. 60, c. 2, lett “e”, della LR 06/2005, avente la seguente natura:
“Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di € =6.000,00=;
6. verbale n° 55/2022: “…… violazione dell'art. 60, c. 2, lett “e”, della LR 06/2005, avente la seguente natura: “Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE”; per tale violazione alla ricorrente veniva comminata la sanzione di € =8.000,00=.
In diritto, la ricorrente eccepiva: pagina 2 di 9 A. l'insussistenza dei presupposti per una condanna di quale obbligata in solido Parte_1
stante la necessità dell'individuazione del trasgressore;
B. l'assenza di prova di una qualunque condotta illecita con riferimento ai verbali n° 50 e 51 del 2022
in quanto le operazioni di taglio erano avvenute su porzioni di terreni all'esterno dell'area di proprietà della ricorrente;
C. l'assenza di prova circa il “giovamento” da parte della del taglio illecito e/o da Parte_1
accatastamento illecito.
D. in caso di mancato accoglimento delle dedotte censure d'illegittimità la ricorrente chiedeva che le sanzioni relative a ciascuna violazione accertata venissero ridotte.
La ricorrente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“In via principale
Annullare e/o dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione qui impugnata perché infondata in fatto e in diritto, adottando ogni provvedimento conseguente.
In via subordinata
Annullare e/o dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione qui impugnata nella parte in cui si riferisce ai Verbali
nn. 50 e 51, perché infondata in fatto e in diritto, adottando ogni provvedimento conseguente;
modificare l'Ordinanza impugnata riducendo la relativa sanzione complessiva, in applicazione dell'art. 8,
comma 1, legge n. 689/1981, alla misura minima possibile ovvero, in subordine, secondo il calcolo seguente:
considerata più grave la violazione contestata con il Verbale 55 e quantificata la relativa sanzione nella misura del doppio del minimo (e così in euro 4.000,00), ridurre la sanzione complessivamente irrogata nell'Ordinanza
impugnata, aggiungendo al predetto importo di euro 4.000,00, per la violazione di cui al Verbale 55, un ulteriore importo di euro 250,00 per ciascuna delle altre violazioni eventualmente accertate (Verbali 52 e/o 53 e/o 54), e così contenere la sanzione complessiva irroganda in un massimo di complessivi euro 4.750,00 (ovvero in un massimo di complessivi euro 5.000,00 o euro 5.250,00, nella denegatissima ipotesi in cui si ritengano fondate anche le contestazioni delle quali ai Verbali 50 e/o 51, in tal caso applicando il medesimo aumento di euro 250,00
per una di esse o per entrambe); e in ogni caso riducendo la sanzione complessiva a una misura inferiore a euro
25.000,00 (il tutto, previo annullamento o modifica, in parte qua, dell'Ordinanza impugnata).
In via ulteriormente subordinata
Annullare e/o dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione qui impugnata nella parte in cui si riferisce ai Verbali
nn. 50 e 51, perché infondata in fatto e in diritto, adottando ogni provvedimento conseguente;
pagina 3 di 9 in denegata ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni, modificare l'Ordinanza impugnata riducendo la relativa sanzione complessiva in modo da contenere il relativo importo nella misura del minimo edittale per ciascuna violazione e così nella misura complessiva massima di euro 5.250,00 (Verbale 52: euro 250,00; Verbale 53: euro
1.000,00; Verbale 54: euro 2.000,00; Verbale 55: euro 2.000,00) ovvero nella misura complessiva massima di euro 5.500,00 ovvero di euro 6.250,00 ovvero di euro 6.500,00 (nella denegatissima ipotesi in cui si ritengano fondate anche le contestazioni delle quali ai Verbali 50 e/o 51, in tal caso applicando il minimo edittale per una di esse o per entrambe) e in ogni caso riducendo la sanzione complessiva a una misura inferiore a euro 25.000,00 (il tutto, previo annullamento o modifica, in parte qua, dell'Ordinanza impugnata).
In ogni caso
Spese di lite rifuse o compensate”.
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente chiedendo il
[...]
rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Quanto al primo profilo di contestazione sollevato dal ricorrente, impossibilità di una condanna in via solidale per la mancata individuazione del trasgressore, deve rilevarsi come la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata smentisca la tesi del ricorrente. Parte ricorrente riporta in modo parziale e non corretto quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 22082/2017 (ved. anche le successive Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 22084/2017 e 22086/2017).
Parte ricorrente esplicitamente afferma che: “Occupandosi in particolare “della solidarietà passiva nell'ambito dell'illecito amministrativo con la sentenza n. 890/94 (preceduta dalla n. 4405/91 della prima sezione civile)” le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito “che l'identificazione del trasgressore”, pur non essendo un “requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale” è pur sempre necessaria “ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato” (Cass. Sez. Un. 18.07-
22.09.2017, n. 22082)” (pag. 4 ricorso). Il che però è diverso rispetto a quanto letteralmente risulta nella citata sentenza al paragrafo 6.2: “Queste Sezioni Unite si sono occupate della solidarietà passiva nell'ambito dell'illecito amministrativo con la sentenza n. 890/94 (preceduta dalla n. 4405/91 della prima sezione civile),
allorchè hanno affermato che l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ancorché necessaria per esperire l'azione di regresso della L. n. 689 del 1981, ex art. 6, ovvero ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della pagina 4 di 9 valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato”. Letta più attentamente, la Corte
ritiene che l'identificazione del trasgressore non è un requisito: (a) “di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale”, (b) “ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione”, (c) “della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio”
o, (d) “della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato”.
Continua la Corte, “ne è scaturita la giurisprudenza successiva, la quale ha riaffermato che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità
dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di quest'ultimo non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore,
bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile l'obbligato solidale a norma della L. n. 689 del 1981,
art. 6, comma 1 (v. sentenze nn. 145/15, 11643/10, 24573/06, 2780/04, 4725/04, 18389/03, 7909/02, 357/00,
1986-1988/97, 1979-1982/97, 1969-1977/97, 1960/97, 1402/97, 1114/97, 590-606/97, 558-573/97 e 172/97)”
(Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 22082/2017; ved. anche sent. n° 22084/2017 e 22086/2017).
Ebbene, l'amministrazione ha individuato nell'odierna ricorrente la responsabile solidale sulla base di elementi comprovati e, in particolare dal fatto che:
a) “in data 22.10.2021 la ditta OO GY di richiedeva l'autorizzazione all'esecuzione di CP_2
lavori di taglio boschivo in un'area boschiva nel Comune di Grizzana Morandi ricadente all'intero delle aree protette (all. 1)”.
b) “l'Ente di gestione delle suddette aree protette rilasciava quindi alla predetta OO GY il nulla osta […]
subordinando l'autorizzazione ad una serie dettagliata di prescrizioni (all. 2)”;
c) “a seguito dell'effettuazione delle predette attività, tuttavia, l'Ente di Gestione e i Carabinieri Forestali:
c1. rilevavano l'abbandono in situ di una ingente quantità di materiale cippato disposto su più
cumuli oltre che ad altro materiale legnoso di risulta dell'intervento (all. 4);
c2. ricevevano plurime segnalazioni di cattiva esecuzione dei lavori forestali, utilizzo di macchinari e manodopera non idonea, mancato rispetto dei confini catastali dell'intervento (all. 5) e danni al profilo arboreo,
geologico, paesaggistico e tecnico (all. 6) nelle quali veniva indicato come responsabile del danno la ditta
OO GY”;
pagina 5 di 9 d) “veniva quindi ricevuta una nota dell'Avv. Gianandrea Gaddoni il quale – su mandato della OO GY –
precisava che «I lavori di taglio ed esbosco, [erano stati] svolti dalla – C.F. e P.IVA Parte_2
con sede in Via Stroppagallo n. 27 – 33050 -Pocenia (UD) sulla base di regolare contratto con P.IVA_1
OO GY che si allega» allegando il relativo contratto di compravendita di piante in piedi (all. 7)”.
In assenza dell'identificazione dei trasgressori i verbali venivano quindi notificati “alla società Pt_1
in quanto soggetto titolare del “diritto di taglio” sull'area in questione in ragione del citato
[...]
contratto di compravendita (all. 7)”.
Questo giudicante ritiene che, a prescindere dell'identificazione dei trasgressori, vi siano elementi per individuare con certezza che obbligata in solido è l'odierna ricorrente. La aveva Parte_1
infatti un interesse per procedere al taglio in quanto titolare del contratto di compravendita di piante in piedi.
In merito all'onere della prova in materia di sanzioni amministrative è principio consolidato che
“nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., sez. VI, 24/01/2019, n. 1921)” (Cass. civ., sez. II, ord. n°
7841/2022, ord. n° 21502/2020 e ord. n° 20878/2020) “con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione
può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. civ., sez. VI, ord. n°
4424/2018 in Diritto & Giustizia 2018, 26 febbraio;
Cass. civ., sez. II, ord. n° 21502/2020; così anche
Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 20930/2009 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1377). Non solo. È stato in più
occasioni affermato che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative l'onere della prova dell'illecito può essere soddisfatto anche con la produzione dei verbali ispettivi che, “con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 4006/2022 in
Banca Borsa Titoli di Credito 2023, 5, II, 679).
pagina 6 di 9 In ogni caso, dalla mail del 21 luglio 2022, ore 14:23 proveniente da e diretta alla Parte_1
Polizia Municipale del Comune di Grizzana Morandi emerge chiaramente come la ricorrente abbia effettivamente effettuato dei tagli (all. 17 resistente). Il presente giudicante ritiene quindi che possano costituire una prova sufficiente, a dimostrare la sussistenza di un'obbligazione solidale della ricorrente quanto ai verbali da n° 52 a n° 55 del 2022, il contratto di compravendita tra OO GY e
(all. 7 fasc. , la mail che attesta che la ricorrente dei tagli ne ha compiuti (all. Parte_1 CP_1
17 fasc. ed i verbali con cui hanno accertato direttamente le violazioni contestate (docc. CP_1
da 4 a 7 fasc. . Pt_1
Alla luce di tali elementi la ricorrente era pertanto onerata di allegare, e successivamente provare,
di non aver effettuato quei tagli. Alcuna allegazione ed alcuna prova è stata fornita dalla ricorrente la quale si è limitata ad una dissertazione giuridica sull'illegittimità delle sanzioni in assenza dell'individuazione del trasgressore.
Se il ricorso è pertanto infondato quanto alle violazioni risultanti dai verbali n° 52/2022, n°
53/2022, n° 54/2022 e n° 55/2022 diversamente deve affermarsi quanto ai primi due verbali. In
particolare, non vi è contestazione sul fatto che le violazioni sanzionate con i verbali n° 50/2022 e n°
51/2022 siano state commesse in aree boschive all'esterno dell'Area Assentita e riguardata dall'acquisto da parte di Parte_1
Se i tagli illeciti accertati all'interno dell'area oggetto del contratto di compravendita tra OO
GY e può effettivamente costituire un elemento di riconducibilità della condotta Parte_1
illecita alla ricorrente altrettanto non può valere per quanto riguarda eventuali tagli illeciti avvenuti al di fuori di tale area. È infatti la stessa amministrazione che, per accertare la responsabilità
solidale della ricorrente, si avvale di elementi che restringono l'operato in un determinato ambito territoriale (vedasi contratto tra OO GY e . Deve pertanto ritenersi che quanto Parte_1
accaduto al di fuori di tale ambito non possa con sufficiente certezza essere ricondotta a soggetti in connessione con la ricorrente e per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale. Non è
stato pertanto sufficientemente provato, neppure mediante presunzioni, che i soggetti che hanno commesso le violazioni contestate con i verbali n° 50/2022 e n° 51/2022 possano essere in un rapporto di dipendenza o collaborazione con l'odierna ricorrente. I detti verbali devono pertanto essere annullati.
pagina 7 di 9 In merito alla quantificazione della misura delle sanzioni ritiene il giudicante di dover rideterminare quelle stabilite con i verbali n° 53/2022 e n° 55/2022 coerentemente alla scelta compiuta dall'amministrazione per le violazioni sanzionate con i verbali n° 51/2022 e n° 54/2022.
Si osserva infatti come la violazione contestata col verbale n° 53/2022 è la medesima contestata con il verbale n° 51/2022 (annullato per motivi diversi dalla quantificazione) con la differenza che mentre nel secondo verbale è stata applicata nella misura del quadruplo del minimo edittale nel primo si è deciso, senza una precisa giustificazione, di determinarla nel quintuplo. Ritiene pertanto il presente giudicante di ridurre la sanzione contestata col verbale n° 53/2022 determinandola in modo analogo alla misura stabilita nel verbale n° 51/2022 ossia in €=4.000,00=.
Per gli stessi motivi va rideterminata la violazione contestata col verbale n° 55/2022. La violazione contestata con tale verbale è la stessa contestata con il verbale n° 54/2022 con la differenza che mentre in quest'ultimo verbale è stata applicata nella misura del triplo del minimo edittale nel verbale n°
55/2022 si è deciso, anche qui senza una precisa giustificazione, di determinarla nel quadruplo. Ritiene
pertanto il presente giudicante di ridurre la sanzione contestata col verbale n° 55/2022 determinandola nella stessa misura di quella stabilita nel verbale n° 54/2022 ossia in € =6.000,00=.
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 15426/2023 R.G., così provvede:
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, visto l'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011:
- ANNULLA i verbali n° 50/2022 e n° 51/2022 emessi dai Parte_3
in data 20 dicembre 2022 e, per l'effetto,
[...]
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione Reg. n° Parte_1
0004072/2023 emessa e notificata in data 24 ottobre 2023 dall' Controparte_1
limitatamente alla parte riguardante i verbali n° 50/2022 e n° 51/2022 emessi dai
[...]
CARABINIERI STAZIONE in data 20 dicembre 2022; Pt_3 Parte_3
- RIGETTA l'opposizione quanto ai verbali n° 52/2022, n° 53/2022, n° 54/2022, e n° 55/2022 emessi dai in data 20 dicembre 2022 e, Parte_3
per l'effetto,
sempre ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n° 150/2011:
- CONFERMA la sanzione così come stabilita quanto ai verbali n° 52/2022 e n° 54/2022; pagina 8 di 9 - per i verbali n° 53/2022 e n° 55/2022 RIDETERMINA la sanzione nella seguente misura:
1. quanto al verbale n° 53/2022 la STABILISCE in € =4.000,00=;
2. quanto al verbale n° 55/2022 la STABILISCE in € =6.000,00=;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9