Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14593/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Luisa Beghin Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Alessio Morosin Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
b) Ordinare al Comune di GH di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra le parti si è sciolta a far data dalla comparizione dei coniugi.
c) Spese integralmente compensate tra le parti.
I coniugi chiedono inoltre di omologare le seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita GH (PD) via Villanova n.8/G int.1 viene assegnata al GN
[...]
con tutti gli arredi. CP_1
pagina 1 di 7
madre ed il padre come di seguito regolato, con esclusione di obbligo di assegno reciproco per il concorso nel mantenimento.
Il padre potrà vederla e tenerla con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo fino al giorno successivo quando riaccompagnerà la figlia all'istituto ed a settimane alterne il sabato dalle ore 10 quando la madre la accompagnerà dal padre, alle ore 21 della domenica quando il padre la riaccompagnerà dalla madre.
Inoltre, il padre potrà tenerla con sé, ad anni alterni, a Natale o a Santo Stefano e a Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e per 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive da concordarsi entro il 31 maggio.
Il padre potrà comunque vedere e tenere la figlia con sé anche in altre occasioni, previo accordo con la moglie, riservandosi i coniugi di concordare tra loro, di volta in volta, compatibilmente con gli impegni della minore, diversi periodi di visita e permanenza della figlia con il padre, anche per compleanni e feste familiari.
3) Le spese straordinarie della minore saranno divise al 50% tra i coniugi.
Oltre a quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Padova, dovranno ritenersi spese straordinarie anche la cancelleria di inizio anno, l'attrezzatura didattica particolare richiesta dalla scuola, le gite scolastiche, il trasporto pubblico da e per l'asilo, la scuola, la sede universitaria, nonché attività ricreative, i corsi di recupero e le lezioni private.
4) I coniugi concordano che l'assegno unico sia erogato integralmente alla NO . Pt_1
5) Si dà atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, è stato raggiunto un accordo in base al quale la NO si impegna a cedere e trasferire, come di Pt_1
fatto trasferisce, senza corrispettivo - tenuto conto degli apporti di natura personale ex art. 179 c.c., dei rimborsi e restituzioni concordate tra le parti ex art. 192 c.c. e di ogni reciproca pretesa risarcitoria e/o compensativa derivante dal rapporto coniugale - al GN , che accetta, la sua quota di CP_1
proprietà, pari al 50%, della casa coniugale acquistata con atto in data 3.4.2019 n.19107 rep. e n.12946 racc. Notaio , sita in GH (PD) via Villanova n.8/G int.1, identificata al Persona_2
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 14 part. 2051 sub 7 p. T-2 cat. A/2 cl.1 vani 5,5 e sub 2 - Via Villanova, n. 8/G,, p. T - cat. C/6 - cl. 1, nonché 1/60, oltre alla propria quota delle parti comuni, e comunque così come descritta nell'atto di compravendita cui ci si richiama integralmente
(doc.16).
pagina 2 di 7 Per effetto di tale accordo il GN diventa unico e pieno proprietario per l'intero Controparte_1
del compendio immobiliare medesimo, a tacitazione anche di tutte le partite di credito/debito intercorrenti tra le parti fino alla data di trasferimento dell'immobile anche con riferimento alle spese condominiali ed ogni altro onere e/o tassa accessorio/a e solidale derivante dal godimento del bene immobile sopra identificato anche se accertato od iscritto a ruolo in epoca successiva al trasferimento della proprietà ed in tal modo reciprocamente tacitate e soddisfatte.
Il predetto compendio immobiliare consiste nelle seguenti unità immobiliari site in GH (PD) via Villanova n.8/G int. 1:
- appartamento posto al piano terra, con annesso cortile esclusivo di pertinenza, composto da 5,5 vani catastali, avente accesso dall'interno n. 1, con pannello fotovoltaico di pertinenza, al piano secondo-copertura;
- garage pertinenziale, di forma rettangolare, posto al piano terra, dell'estensione di 14mq catastali;
il tutto meglio riportato in Catasto Fabbricati Comune di GH (PD) - foglio 14 (quattordici) - particelle numero:
• 2051 sub 7 - Via Villanova, n. 8/G, p. T-2 - cat. A/2 - cl.
1 - vani 5,5 - superficie catastale totale mq. 124, totale escluse aree scoperte mq. 111 - R.C. Euro 468,68 (abitazione);
• 2051 sub 2 – Via Villanova, n. 8/G, p. T – cat. C/6 – cl.
1 - mq. 14 - superficie catastale totale mq. 17 - R.C. Euro 26,03 (garage); confini: complessivamente con sub. 1 per un lato, subb. 3, 1 e 8 per secondo lato e part. 1831, fg. 14 c.t., per terzo lato.
Le unità immobiliari oggetto di trasferimento sono pervenute ai GNi e Controparte_1 Pt_1
in forza di atto compravendita del 03.04.2019 a rogito del Notaio rep. n. 19107
[...] Persona_2
racc. n. 12946, registrato a Padova in data 10.04.2019 al n. 11732 serie 1T (doc. 16).
Il fabbricato condominiale di cui fanno parte le unità immobiliari descritte è stato edificato in forza del permesso di costruire n. 14/017 rilasciato il 06.08.2014 e successivo permesso di costruire in variante n. 14/017/bis del 17.11.2017 - S.C.I.A. in data 28.01.2019 Prot. 1687.
Le parti dichiarano che le unità immobiliari in oggetto sono graficamente rappresentate dalla planimetria catastale allegata sul doc. 28, e che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato pagina 3 di 7 di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e sono altresì conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Le unità come descritte e catastalmente individuate vengono trasferite pro quota a corpo nello stato di fatto e grado attuale, con i connessi diritti, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, così come attestato ad oggi dalle conformi risultanze dei Registri Immobiliari.
La NO garantisce che la quota immobiliare oggi trasferita al GN Parte_1 CP_1
non è gravata da ipoteche, ad eccezione di quella concessa ad BI AN (ora Intesa SanPaolo)
[...]
in data 3.4.2019 (doc.17) e da altri diritti reali o personali a favore di terzi e da oneri reali non adempiuti o da altri vincoli;
inoltre, le parti si danno atto di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa od imposta od onere relativo all'immobile alienato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il GN dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Controparte_1
certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica redatto dal dott. Ing. in data 12.02.2019 che si allega in copia sub doc. 29. Persona_3
Le parti si danno atto della conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento di ultimazione del fabbricato.
Ai fini fiscali, il GN richiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. Controparte_1
19 L. 06.03.87 n.74, integrato con sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10.05.99, per la cessione della quota di proprietà dei beni immobili sopra identificati.
In relazione alla loro quota di proprietà sugli immobili de quo, le parti, e Controparte_1 Pt_1
, dichiarano di esonerare i propri legali, il Cancelliere ed il Conservatore dei R.R.I.I. competenti
[...]
da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione del verbale di udienza quale titolo di acquisto dell'immobile suindicato presso i competenti Uffici Cons. RR.II., con rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice delegato e il Collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà immobiliare, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Il GN Controparte_1
ed il difensore dovranno curare la trascrizione esonerando il Cancelliere.
pagina 4 di 7 Le parti si impegnano, nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, ad effettuare detto trasferimento con atto notarile, con ogni spesa, imposta, onere e tassa assunta in via esclusiva da parte del GN . Controparte_1
I coniugi, con l'esatta esecuzione di quanto previsto nei punti precedenti, dichiarano di aver definito, con negozio avente causa familiare e comunque anche in via transattiva, tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali, dandosi reciprocamente atto di non esservi obbligazioni gravanti sui beni della comunione, ad eccezione di quelle derivanti dal mutuo di cui sopra, contratte congiuntamente e/o separatamente, nonché di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altra e reciprocamente in forza o ragione dell'intercorso rapporto di coniugio né ad altro titolo, confermando che quanto qui concordato e definito è espressione di loro libera pattuizione e volontà.
6) A fronte del trasferimento di cui sopra, il GN si impegna ed obbliga a corrispondere CP_1
integralmente le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di cui sopra, erogato da Unione
Banche Italiane spa, oggi Intesa SanPaolo (doc.17) e ad intestarsi la polizza sulla casa Cargeas
Assicurazioni spa n.900001953528 (doc.26), tenendo indenne e manlevata la NO da Pt_1
qualsiasi pretesa che l'Istituto di Credito potesse avanzare a qualsiasi titolo nei suoi confronti.
Inoltre, il GN si impegna, entro e non oltre il 30.06.2025, a liberare da qualsivoglia CP_1
garanzia la NO , anche fornendo alla AN altro garante, intestandosi altresì la polizza di Pt_1
cui sopra (doc. 26), impegnandosi dall'01.09.2024 a tenere, in ogni caso, indenne e manlevata la NO
da qualsiasi pretesa che l'Istituto di Credito potesse avanzare a qualsiasi titolo nei suoi confronti Pt_1
in merito al mutuo ipotecario (doc.17).
7) A seguito del trasferimento di cui sopra, il conto corrente n.8281 acceso presso Intesa Sanpaolo - filiale di Camposampiero intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto ed il saldo sarà trattenuto integralmente dal marito.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione e con l'esatto adempimento di quanto in esso concordemente stabilito, le parti reciprocamente dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione e titolo conseguenti ai rapporti tra loro intercorsi e derivanti dal matrimonio;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare quindi a qualsiasi regolamento economico reciproco;
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con l'autorizzazione ad iscrivere la figlia;
Persona_1
pagina 5 di 7 11) Le spese dell'intero giudizio di separazione sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 Controparte_1
10.1.1985, contraevano matrimonio con rito civile in data 5.6.2021 a GH (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte I, serie A, anno 2021.
Dalla loro unione nasceva una figlia, l'8.5.2022. Per_1
In data 10.12.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Poiché le condizioni congiunte della separazione prevedevano, tra l'altro, un trasferimento immobiliare con effetti reali, all'udienza del 14.1.2025 comparivano personalmente entrambe le parti e il giudice delegato, ammonite le parti che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda di separazione merita accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle deduzioni delle parti e dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della minore in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione Per_1
personale ed economica rappresentata;
pertanto, le condizioni sub 1, 2, 3, 9 vanno omologate.
Quanto alle condizioni sub 4, 6, 7, 8, 10, 11, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto
5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a pagina 6 di 7 cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di GH (PD) annotare la presente pronuncia nel relativo registro degli atti di matrimonio al n. 7, parte I, serie A, anno 2021;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 1, 2, 3, 9;
4. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del .6.02.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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