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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1025/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , con il patrocinio dell'avv. ROBERTO GULLINI, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Mascheraio n. 7, FERRARA.
APPELLANTI
contro
pagina 1 di 15 già C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FORMARO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in via Galliera n. 8, BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, la Parte_2 [...]
(oggi , proponendo opposizione Controparte_2 Controparte_1
avverso il decreto n. 1133/18, con cui, in data 13/11/2018, l'adìto Tribunale aveva loro ingiunto di pagare, in solido tra loro e nella rispettiva veste di mutuatario debitore principale e di garante fino a concorrenza del minor importo di € 6.714,00, la complessiva somma di € 929.980,04, a titolo di residua esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2.3.2016.
Gli ingiunti, in particolare, quali motivi di opposizione, deducevano, in primo luogo, il difetto di prova documentale idonea ai fini dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito,
l'illegittimità del praticato metodo di ammortamento alla francese e, infine, l'usurarietà degli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio la ingiungente e, contestando la fondatezza dei motivi di CP_3
opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'integrale conferma dell'opposto provvedimento monitorio. pagina 2 di 15 Nel corso del giudizio, gli opponenti, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., deducevano altresì la nullità della fideiussione prestata dalla per violazione Parte_2
della normativa “antitrust”, la nullità del mutuo fondiario oggetto di causa per superamento della soglia massima di finanziabilità e l'usurarietà del tasso di interesse moratorio concretamente applicato dalla nel corso del rapporto inter partes. CP_3
Infine, con sentenza n. 297/2020, resa in data 4 giugno 2020, il Tribunale di Ferrara, previo rigetto dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava, preliminarmente, l'inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione dedotti dagli ingiunti con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1
c.p.c., in quanto, sebbene i relativi profili di nullità negoziale fossero suscettibili di rilievo d'ufficio, i fatti costitutivi erano stati tardivamente allegati.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'opposizione rilevando, quanto all'asserita carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c., che l'istituto di credito ingiungente aveva prodotto l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, la copia del contratto di mutuo fondiario, il piano di ammortamento e la copia della fideiussione.
Con riferimento alla denunciata illegittimità del piano di ammortamento alla francese, il primo Giudice escludeva che questo comportasse l'applicazione di interessi anatocistici, precisando, inoltre, come, in relazione ai rapporti anteriori alla pronuncia della Suprema
Corte a SS.UU. n. 19597/2020, non fosse rilevabile l'asserita usurarietà degli interessi di mora in mancanza di uno specifico parametro ad essi riferibile.
Quanto alla dedotta difformità tra l'ISC indicato e quello applicato, il Tribunale rilevava come il suddetto parametro rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto con finalità informativa, avente lo scopo di porre il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del credito prima di accedervi, con la conseguenza che la sopra eccepita difformità non pregiudica, di per sé, la validità del contratto.
pagina 3 di 15 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio (già , innanzi CP_4 Controparte_2 all'intestata Corte d'Appello, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) omesso rilievo d'ufficio di nullità negoziali afferenti ai rapporti bancari allegati in via monitoria e, segnatamente : (1-a) nullità della fideiussione sottoscritta dalla per Parte_2 violazione dell'art. 2 l. n. 287/90; (1-b) nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
(1-c) usurarietà del tasso moratorio applicato dalla banca in relazione al suddetto contratto di mutuo;
2) mancanza della prova scritta attestante il credito ingiunto – indeterminatezza del credito;
3) indeterminatezza ed illegittimità degli interessi anatocistici addebitati per effetto del piano di “ammortamento alla francese”; 4) usurarietà ab origine del tasso di mora in riferimento ai mutui n. 60029335 del 19.1.2010 e n. 600225528 del 11.12.2006; 5) nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per difformità tra ISC pattuito e applicato;
6) errato rigetto della domanda di risarcimento del danno;
7) erroneità della condanna alle spese di lite.Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 297/2020 dep. 04/06/2020 del Tribunale di Ferrara per le gravi conseguenze e nocumenti che deriverebbero nei confronti dell'appellante come sopra meglio specificato - riformare la sentenza n. 297/2020 dep. 04/06/2020 del Tribunale di Ferrara,
e notificata il 05.06.2020 – Proc. Civile Rg. n. 3604/2018, accogliendo le seguenti domande: 1) Accertarsi e dichiararsi, l'invalidità, nullità e l'inefficacia della garanzia fideiussoria sottoscritta in data 14.02.1992, azionata in fase monitoria da
[...]
nei confronti dell'odierna opponente , in Controparte_2 Parte_2
quanto le condizioni contrattuali contengano pattuizioni invalide per irrimediabile contrasto con la Legge Antitrust n. 287 del 10.10.1990; 2) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nei paragrafi della suestesa narrativa e di tutte o talune delle eccezioni ivi sollevate, l'illegittimità e/o l'indeterminatezza e/o nullità del contratto di mutuo n. 60040658 del 02.03.2016 nonché degli addebiti di interessi debitori ultralegali, ossia delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla quali Controparte_5
pagina 4 di 15 rispettivamente A) per carenza di prova del credito azionato e B) per applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito in contratto di mutuo n. 60040658 del
02.03.2016 e/o per indeterminatezza del medesimo tasso, nonché del relativo indice
ISC/TAEG, nonché, C) per usurarietà del tasso di mora applicato al suddetto mutuo da parte di e D) per nullità del mutuo essendo stata Controparte_2 erogata una somma superiore all'80% del valore dell'immobile, e per l'effetto, previo accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti– anche a mezzo di apposita
C.T.U. - rideterminare alla data odierna il saldo finale del rapporto bancario oggetto di ingiunzione n. 60040658 del 02.03.2016 sopra menzionato, nonché revocare, dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1133/2018 emesso dal Tribunale di Ferrara con RG n. 2772/2018; 3) Condannarsi, altresì, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. in ragione dei motivi di cui sopra della suestesa narrativa, al risarcimento del danno patito dagli odierni appellanti da determinarsi previa opportuna C.t.u., ovvero al risarcimento di quella somma di denaro che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia o comunque equa dall'On.le Giudicante, occorrendo anche ex art. 1226 c.c.; 4) In via riconvenzionale: a. ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., accertata l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di mutuo n. 60029335 del
19.1.2010 sottoscritto tra il SI. e la , Parte_1 Controparte_2
condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di €
289.439,60 (S. E. e/o O.) per interessi corrispettivi e/o € 9.797,20 (S. E. e/o O.) per interessi moratori, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa;
b. ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., accertata l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di mutuo n. 60022528 dell'11.12.2006 sottoscritto tra la SI.ra e la Parte_2 [...]
, condannare , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 25.071,47 (S. E. e/o O.) per interessi corrispettivi pagati sino all'1.11.2018, oltre rivalutazione e interessi dalla data di ciascun pagamento fino al saldo, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, nonché dichiarare non dovuto alcun interesse in relazione al predetto contratto di mutuo, per le successive rate sino a scadenza;
5) in via riconvenzionale subordinata: a. ai sensi dell'art. 117 c. 7 T.U.B., accertata nel contratto pagina 5 di 15 di mutuo n. 60029335 del 19.1.2010 sottoscritto tra il SI. e la di Parte_1 CP_2 risparmio di Cento l'applicazione da parte di quest'ultima di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse, e/o per indeterminatezza del medesimo del relativo indice ISC/TAEG, condannare , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 245.515,61 (S.E. e/o O.), ovvero nella misura che risulterà in corso di causa;
b. ai sensi dell'art. 117 c. 7 T.U.B., accertata nel contratto di mutuo n. 60022528 dell'11.12.2006 sottoscritto tra la SI.ra e la Parte_2
, l'applicazione da parte di quest'ultima di tassi di interesse Controparte_2 diversi da quelli pattuiti e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse e/o l'errata indicazione dell .A.E.G del rapporto, condannare , in CP_6 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 16.694,51 (S.E. e/o O.), ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data di ciascun pagamento fino al saldo, nonché dichiarare, in relazione al predetto contratto di mutuo, tenuta la SI.ra a corrispondere le successive rate sino a scadenza Parte_2
con ricalcolo degli interessi al tasso bot minimo sostitutivo tempo per tempo vigente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, (già CP_4 Controparte_2
) si è costituita in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei
[...]
motivi di appello ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa,
Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 297/2020 emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Ghedini in data
01.06.2020, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado”.
pagina 6 di 15 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata, a norma degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., di inammissibilità dei motivi di appello ex adverso dedotti, dovendosi, sul punto, rilevare la sufficiente specificità dei motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del Giudice di prime cure.
Ad ogni modo, volendo prescindere dal superiore, preliminare, rilievo, le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado sono, comunque, infondate nel merito.
Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità afferenti ai rapporti bancari azionati in fase monitoria.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato operato il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali allegate con la memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. e, segnatamente, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. n. 287/90, la nullità del mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e l'usurarietà del tasso moratorio applicato in corso di rapporto dalla banca del mutuo n. 60040658 del 2016.
Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. consente alla parte di precisare e modificare le domande già formulate, ma non di proporre domande o eccezioni nuove nel senso di domande ulteriori o fondate su elementi di fatto o ragioni di diritto diversi da quelli allegati in precedenza, salvo che si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o siano connesse, per incompatibilità, a quella originariamente proposta.
pagina 7 di 15 La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019,
Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Ne consegue che, in difetto di rituale e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle dedotte nullità negoziali, le relative censure sono, in rito, inammissibili.
In ogni caso, anche a voler ritenere le suddette questioni come tempestivamente poste, esse sono, nel merito, infondate.
Ed invero, per quel che concerne l'asserita nullità della fideiussione sottoscritta dalla per contrasto con l'art. 2 della l. n. 287/90, la Corte, al riguardo osserva che, Parte_2 ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione – peraltro non totale, ma parziale – i fideiussori sono tenuti a provare: 1) l'esistenza dell'intesa restrittiva, 2) la sua illiceità mediante allegazione del provvedimento accertativo della Banca d'Italia, cui non è applicabile il generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.; 3) la partecipazione dell'istituto di credito in questione all'intesa anticoncorrenziale come sopra specificamente sanzionata.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, sebbene gli attori, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., abbiano allegato sia lo schema ABI, sia il provvedimento della Banca d'Italia, non hanno, tuttavia, adeguatamente provato che , oggi , Controparte_2 CP_4
avesse fatto parte dell'intesa anticoncorrenziale de qua.
Quanto all'eccepita nullità del mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, il relativo motivo di impugnazione è infondato.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite (v. sent. n. 33719 del
2022), il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 c. II TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non posto a presidio della validità del negozio, ma solo quale specificazione o integrazione dell'oggetto contrattuale da parte dell'Autorità di vigilanza.
Pertanto, la violazione di tale limite non comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo la norma di natura non imperativa e mirata piuttosto a tutelare interessi di vigilanza prudenziale (da ultimo Cass. Civ., n. 3685/2025).
Infine, con riferimento alla denunciata usurarietà del tasso moratorio applicato dalla
Banca, in corso di rapporto, al contratto di mutuo n. 60040658 del 2016, deve rilevarsi come la relativa doglianza si fondi sull'analisi contenuta in una relazione tecnica di parte, alle cui conclusioni si perviene attraverso parametri difformi da quelli indicati dalla Banca d'Italia e che la Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ormai costantemente recepito. Conseguentemente, in difetto di idonei elementi di valutazione attestanti l'applicazione di interessi moratori oltre la soglia di usura, non può darsi ingresso alla c.t.u. invocata dagli appellanti, atteso che, come noto, tale mezzo istruttorio non può supplire alle carenze assertive e probatorie della parte a ciò onerata, al fine, cioè, di esonerare quest'ultima dall'onus di fornire la prova di quanto assume, mediante il compimento di indagini aventi natura esplorativa.
pagina 9 di 15 Infatti, diversamente da quanto asserito, ai fini del calcolo del tasso soglia per gli interessi moratori, non è sufficiente aggiungere il coefficiente di 2,1 punti percentuali al tasso effettivo globale medio, ma – come chiarito dalle Sezioni Unite 19597/2020 – è necessario incrementare il T.e.g.m. della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza.
Inoltre, nel caso in cui non vi siano decreti ministeriali recanti la suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tasso effettivo globale medio così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Civ., n. 1156/2025).
Nella fattispecie in commento, la relazione tecnica prodotta dagli attori/appellanti, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia di usura in relazione agli interessi moratori applicati, opera due ipotesi di calcolo : nel primo caso, il c.t.p. ha confrontato gli interessi moratori applicati nelle rate 7, 8, 9 e 10 con il tasso di mora maggiorato di spese applicate, evidenziando come in tutti i casi oggetto di verifica venisse registrato detto superamento;
nel secondo, il c.t.p. ha confrontato gli interessi moratori applicati con il tasso effettivo globale aumentato del coefficiente di 2,1 punti percentuali, evidenziando che in questo caso soltanto con riferimento alle rate 8, 9 e 10 si riscontrava il superamento, sia pur di poco, del tasso soglia antiusura.
Come anticipato, i calcoli operati dal c.t.p. non sono, però, attendibili e non possono, per ciò, utilizzarsi in causa, in quanto si basano su criteri di calcolo del tutto difformi da quelli individuati dalla Banca d'Italia e dalla Suprema Corte ai fini della valutazione dell'accertamento della denunciata usurarietà.
Sulla mancanza di idonea prova scritta del credito oggetto di ingiunzione – indeterminatezza del credito.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano il difetto di idonea prova scritta, ex art. 50 TUB, ai fini dell'emissione dell'opposta ingiunzione, anche sotto il profilo della liquidità del credito azionato in via monitoria.
pagina 10 di 15 Il motivo è infondato.
Infatti, come provato per tabulas, il credito fatto valere dalla ingiungente trae CP_3
origine da contratto di mutuo e la produzione del relativo documento contrattuale rende, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, superflua la certificazione del credito nei termini previsti dal citato art. 50 TUB.
Infatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento.
La ratio dell'art. 50 TUB, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Al contrario, nel caso del mutuo l'allegazione del contratto e del relativo piano di ammortamento provano adeguatamente la traditio della somma di denaro, la cui erogazione è attestata anche da quietanza.
Incombeva, pertanto, sugli odierni appellanti la prova di eventuali cause estintive dell'obbligazione dedotta in causa.
In difetto di ciò, il gravame va, in parte qua, respinto.
Sulla illegittimità, anche per indeterminatezza, degli interessi anatocistici addebitati in corso di esecuzione del mutuo n. 60040658, del 2.3.2016, per effetto dell'ammortamento c.d. “alla francese”.
pagina 11 di 15 Con il terzo motivo, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la legittimità dell'ammortamento alla francese previsto nel contratto di mutuo sopra indicato.
In particolare, gli odierni appellanti asseriscono che le espressioni utilizzate in contratto, quali “ammortamento alla francese” o “a rata costante”, non siano idonee a specificare le modalità di funzionamento del relativo piano di rimborso.
Inoltre, con la comparsa conclusionale, gli appellanti, richiamando la pronuncia in materia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, hanno anche rilevato la mancata produzione del piano di ammortamento e l'indeterminatezza del tasso fisso.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
L'assunto degli appellanti, per cui il tasso di interesse è, nel caso di specie, indeterminato e nullo, non è fondato, atteso che la documentazione contrattuale versata in atti specifica i parametri oggettivi necessari e sufficienti a valutare in concreto l'effettivo costo del finanziamento: importo mutuato, periodi di pagamento, numero complessivo delle rate, tasso e piano di ammortamento.
Il sistema di capitalizzazione risulta altresì denominato espressamente "alla francese" e, segnatamente, a rata costante, indicando che, nelle prime 12 rate, vengono pagati soli interessi, mentre nelle successive 28 sia gli interessi che il capitale.
Orbene, come anche di recente affermato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (v. la già menzionata sentenza n. 15130/2024), nelle ipotesi di mancata indicazione del tipo di ammortamento, non è ravvisabile indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 TUB, a condizione che siano indicati importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato.
Nella fattispecie in commento, l'Istituto di credito, già con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, ha documentato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento recanti, nel loro insieme, importo mutuato, durata del rapporto, tempistiche e modalità di rimborso e predeterminazione del tasso d'interesse, senza per ciò lasciare alcun margine di incertezza circa le condizioni essenziali del rapporto anche sotto i peculiari profili che qui rilevano. pagina 12 di 15 Sull'usura originaria del tasso di mora relativo ai mutui n. 60029335 del
19.1.2010 e n. 600225528 del 11.12.2006.
Con il quarto motivo, gli appellanti deducono l'usura originaria del tasso di mora con riferimento ai mutui del 2010 e del 2006.
Il motivo è infondato per assoluta genericità della relativa doglianza.
Gli appellanti, infatti, non hanno neppure indicato con la necessaria precisione le rate in cui sarebbero stati applicati interessi di mora superiori alla c.d. soglia di usura.
Né un siffatto deficit assertivo degli appellanti può essere colmato attraverso una consulenza tecnica d'ufficio che, ove disposta, assumerebbe, per tale motivo, un inammissibile carattere esplorativo.
Oltretutto, occorre evidenziare la non pertinenza ai fatti di causa del motivo di gravame in esame, in quanto la censura riguarda due contratti di mutuo diversi rispetto a quello oggetto di ricorso monitorio.
Sulla nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per difformità tra isc pattuito e applicato.
Con il quinto motivo, gli appellanti deducono la nullità del contratto di mutuo del 2016 per difformità tra ISC pattuito e quello in concreto applicato.
Anche questo motivo è infondato. Come noto, in ragione delle finalità sottese al parametro in questione, come correttamente individuate dal primo Giudice, l'erronea Part indicazione dell' – al pari dell'erronea indicazione del TAEG - da parte della Banca non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, la quale può semmai integrare gli estremi di una violazione dell'obbligo informativo circa Part la differenza tra l' applicato e quello dichiarato, idonea, però, non a provocare la nullità delle pattuizioni sugli interessi, bensì un'eventuale responsabilità contrattuale dell'intermediario, a sua volta, rilevante, al più, a fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che non avrebbe sottoscritto se ne avesse conosciuto il costo effettivo.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, gli appellanti non allegano un danno da contratto svantaggioso, ma si Part limitano a domandare l'accertamento della difformità tra l' pattuito e quello applicato, facendo discendere da ciò la nullità del negozio che, invece, per le ragioni sopra esplicitate, non può essere affermata.
Sul risarcimento del danno.
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno chiesto la condanna dell'appellata al risarcimento del danno asseritamente sofferto in conseguenza dei vizi e illegittimità come in precedenza dedotti.
La richiesta non può, ovviamente, trovare accoglimento in ragione dell'integrale rigetto dei presupposti motivi di gravame.
Sulla condanna alle spese.
Con il settimo motivo, viene impugnato il capo di sentenza recante la condanna degli opponenti odierni appellanti al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, ancora una volta, sul presupposto della fondatezza delle censure sopra esaminate.
Ma, come precedentemente affermato in relazione alla domanda di risarcimento danni, anche in questo caso, la reiezione dei motivi di gravame e, quindi, la conferma del rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, impone la condanna dei soccombenti ingiunti alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto dell'effettivo valore della lite pari al credito oggetto di richiesta monitoria.
pagina 14 di 15 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza n. 297/2020, resa dal Tribunale di Ferrara in data 4.6.2020.
CONDANNA
gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di (già Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_2 in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
gli appellanti tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1025/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , con il patrocinio dell'avv. ROBERTO GULLINI, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Mascheraio n. 7, FERRARA.
APPELLANTI
contro
pagina 1 di 15 già C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO FORMARO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in via Galliera n. 8, BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, la Parte_2 [...]
(oggi , proponendo opposizione Controparte_2 Controparte_1
avverso il decreto n. 1133/18, con cui, in data 13/11/2018, l'adìto Tribunale aveva loro ingiunto di pagare, in solido tra loro e nella rispettiva veste di mutuatario debitore principale e di garante fino a concorrenza del minor importo di € 6.714,00, la complessiva somma di € 929.980,04, a titolo di residua esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2.3.2016.
Gli ingiunti, in particolare, quali motivi di opposizione, deducevano, in primo luogo, il difetto di prova documentale idonea ai fini dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito,
l'illegittimità del praticato metodo di ammortamento alla francese e, infine, l'usurarietà degli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio la ingiungente e, contestando la fondatezza dei motivi di CP_3
opposizione ex adverso dedotti, concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli opponenti e l'integrale conferma dell'opposto provvedimento monitorio. pagina 2 di 15 Nel corso del giudizio, gli opponenti, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., deducevano altresì la nullità della fideiussione prestata dalla per violazione Parte_2
della normativa “antitrust”, la nullità del mutuo fondiario oggetto di causa per superamento della soglia massima di finanziabilità e l'usurarietà del tasso di interesse moratorio concretamente applicato dalla nel corso del rapporto inter partes. CP_3
Infine, con sentenza n. 297/2020, resa in data 4 giugno 2020, il Tribunale di Ferrara, previo rigetto dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava, preliminarmente, l'inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione dedotti dagli ingiunti con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1
c.p.c., in quanto, sebbene i relativi profili di nullità negoziale fossero suscettibili di rilievo d'ufficio, i fatti costitutivi erano stati tardivamente allegati.
Nel merito, il Tribunale rigettava l'opposizione rilevando, quanto all'asserita carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c., che l'istituto di credito ingiungente aveva prodotto l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, la copia del contratto di mutuo fondiario, il piano di ammortamento e la copia della fideiussione.
Con riferimento alla denunciata illegittimità del piano di ammortamento alla francese, il primo Giudice escludeva che questo comportasse l'applicazione di interessi anatocistici, precisando, inoltre, come, in relazione ai rapporti anteriori alla pronuncia della Suprema
Corte a SS.UU. n. 19597/2020, non fosse rilevabile l'asserita usurarietà degli interessi di mora in mancanza di uno specifico parametro ad essi riferibile.
Quanto alla dedotta difformità tra l'ISC indicato e quello applicato, il Tribunale rilevava come il suddetto parametro rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto con finalità informativa, avente lo scopo di porre il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del credito prima di accedervi, con la conseguenza che la sopra eccepita difformità non pregiudica, di per sé, la validità del contratto.
pagina 3 di 15 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e hanno Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio (già , innanzi CP_4 Controparte_2 all'intestata Corte d'Appello, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) omesso rilievo d'ufficio di nullità negoziali afferenti ai rapporti bancari allegati in via monitoria e, segnatamente : (1-a) nullità della fideiussione sottoscritta dalla per Parte_2 violazione dell'art. 2 l. n. 287/90; (1-b) nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
(1-c) usurarietà del tasso moratorio applicato dalla banca in relazione al suddetto contratto di mutuo;
2) mancanza della prova scritta attestante il credito ingiunto – indeterminatezza del credito;
3) indeterminatezza ed illegittimità degli interessi anatocistici addebitati per effetto del piano di “ammortamento alla francese”; 4) usurarietà ab origine del tasso di mora in riferimento ai mutui n. 60029335 del 19.1.2010 e n. 600225528 del 11.12.2006; 5) nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per difformità tra ISC pattuito e applicato;
6) errato rigetto della domanda di risarcimento del danno;
7) erroneità della condanna alle spese di lite.Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 297/2020 dep. 04/06/2020 del Tribunale di Ferrara per le gravi conseguenze e nocumenti che deriverebbero nei confronti dell'appellante come sopra meglio specificato - riformare la sentenza n. 297/2020 dep. 04/06/2020 del Tribunale di Ferrara,
e notificata il 05.06.2020 – Proc. Civile Rg. n. 3604/2018, accogliendo le seguenti domande: 1) Accertarsi e dichiararsi, l'invalidità, nullità e l'inefficacia della garanzia fideiussoria sottoscritta in data 14.02.1992, azionata in fase monitoria da
[...]
nei confronti dell'odierna opponente , in Controparte_2 Parte_2
quanto le condizioni contrattuali contengano pattuizioni invalide per irrimediabile contrasto con la Legge Antitrust n. 287 del 10.10.1990; 2) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nei paragrafi della suestesa narrativa e di tutte o talune delle eccezioni ivi sollevate, l'illegittimità e/o l'indeterminatezza e/o nullità del contratto di mutuo n. 60040658 del 02.03.2016 nonché degli addebiti di interessi debitori ultralegali, ossia delle somme di denaro anche a diverso titolo pretese e incassate dalla quali Controparte_5
pagina 4 di 15 rispettivamente A) per carenza di prova del credito azionato e B) per applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito in contratto di mutuo n. 60040658 del
02.03.2016 e/o per indeterminatezza del medesimo tasso, nonché del relativo indice
ISC/TAEG, nonché, C) per usurarietà del tasso di mora applicato al suddetto mutuo da parte di e D) per nullità del mutuo essendo stata Controparte_2 erogata una somma superiore all'80% del valore dell'immobile, e per l'effetto, previo accertamento dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti– anche a mezzo di apposita
C.T.U. - rideterminare alla data odierna il saldo finale del rapporto bancario oggetto di ingiunzione n. 60040658 del 02.03.2016 sopra menzionato, nonché revocare, dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1133/2018 emesso dal Tribunale di Ferrara con RG n. 2772/2018; 3) Condannarsi, altresì, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. in ragione dei motivi di cui sopra della suestesa narrativa, al risarcimento del danno patito dagli odierni appellanti da determinarsi previa opportuna C.t.u., ovvero al risarcimento di quella somma di denaro che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia o comunque equa dall'On.le Giudicante, occorrendo anche ex art. 1226 c.c.; 4) In via riconvenzionale: a. ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., accertata l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di mutuo n. 60029335 del
19.1.2010 sottoscritto tra il SI. e la , Parte_1 Controparte_2
condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di €
289.439,60 (S. E. e/o O.) per interessi corrispettivi e/o € 9.797,20 (S. E. e/o O.) per interessi moratori, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa;
b. ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., accertata l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di mutuo n. 60022528 dell'11.12.2006 sottoscritto tra la SI.ra e la Parte_2 [...]
, condannare , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 25.071,47 (S. E. e/o O.) per interessi corrispettivi pagati sino all'1.11.2018, oltre rivalutazione e interessi dalla data di ciascun pagamento fino al saldo, ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, nonché dichiarare non dovuto alcun interesse in relazione al predetto contratto di mutuo, per le successive rate sino a scadenza;
5) in via riconvenzionale subordinata: a. ai sensi dell'art. 117 c. 7 T.U.B., accertata nel contratto pagina 5 di 15 di mutuo n. 60029335 del 19.1.2010 sottoscritto tra il SI. e la di Parte_1 CP_2 risparmio di Cento l'applicazione da parte di quest'ultima di tassi di interesse diversi da quelli pattuiti e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse, e/o per indeterminatezza del medesimo del relativo indice ISC/TAEG, condannare , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 245.515,61 (S.E. e/o O.), ovvero nella misura che risulterà in corso di causa;
b. ai sensi dell'art. 117 c. 7 T.U.B., accertata nel contratto di mutuo n. 60022528 dell'11.12.2006 sottoscritto tra la SI.ra e la Parte_2
, l'applicazione da parte di quest'ultima di tassi di interesse Controparte_2 diversi da quelli pattuiti e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse e/o l'errata indicazione dell .A.E.G del rapporto, condannare , in CP_6 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme indebitamente percepite nella misura di € 16.694,51 (S.E. e/o O.), ovvero nella misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data di ciascun pagamento fino al saldo, nonché dichiarare, in relazione al predetto contratto di mutuo, tenuta la SI.ra a corrispondere le successive rate sino a scadenza Parte_2
con ricalcolo degli interessi al tasso bot minimo sostitutivo tempo per tempo vigente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, (già CP_4 Controparte_2
) si è costituita in giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei
[...]
motivi di appello ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa,
Nel merito, in via principale: - respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 297/2020 emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Ghedini in data
01.06.2020, e, per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado”.
pagina 6 di 15 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 17 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note difensive depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata, a norma degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., di inammissibilità dei motivi di appello ex adverso dedotti, dovendosi, sul punto, rilevare la sufficiente specificità dei motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del Giudice di prime cure.
Ad ogni modo, volendo prescindere dal superiore, preliminare, rilievo, le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado sono, comunque, infondate nel merito.
Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità afferenti ai rapporti bancari azionati in fase monitoria.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato operato il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali allegate con la memoria ex art. 183, co. 6 n.1 c.p.c. e, segnatamente, la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. n. 287/90, la nullità del mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e l'usurarietà del tasso moratorio applicato in corso di rapporto dalla banca del mutuo n. 60040658 del 2016.
Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. consente alla parte di precisare e modificare le domande già formulate, ma non di proporre domande o eccezioni nuove nel senso di domande ulteriori o fondate su elementi di fatto o ragioni di diritto diversi da quelli allegati in precedenza, salvo che si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o siano connesse, per incompatibilità, a quella originariamente proposta.
pagina 7 di 15 La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019,
Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (Cass. Civ., n.
30383/2024).
Ne consegue che, in difetto di rituale e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle dedotte nullità negoziali, le relative censure sono, in rito, inammissibili.
In ogni caso, anche a voler ritenere le suddette questioni come tempestivamente poste, esse sono, nel merito, infondate.
Ed invero, per quel che concerne l'asserita nullità della fideiussione sottoscritta dalla per contrasto con l'art. 2 della l. n. 287/90, la Corte, al riguardo osserva che, Parte_2 ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione – peraltro non totale, ma parziale – i fideiussori sono tenuti a provare: 1) l'esistenza dell'intesa restrittiva, 2) la sua illiceità mediante allegazione del provvedimento accertativo della Banca d'Italia, cui non è applicabile il generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.; 3) la partecipazione dell'istituto di credito in questione all'intesa anticoncorrenziale come sopra specificamente sanzionata.
pagina 8 di 15 Nel caso di specie, sebbene gli attori, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., abbiano allegato sia lo schema ABI, sia il provvedimento della Banca d'Italia, non hanno, tuttavia, adeguatamente provato che , oggi , Controparte_2 CP_4
avesse fatto parte dell'intesa anticoncorrenziale de qua.
Quanto all'eccepita nullità del mutuo del 2.3.2016 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, il relativo motivo di impugnazione è infondato.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite (v. sent. n. 33719 del
2022), il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 c. II TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non posto a presidio della validità del negozio, ma solo quale specificazione o integrazione dell'oggetto contrattuale da parte dell'Autorità di vigilanza.
Pertanto, la violazione di tale limite non comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo la norma di natura non imperativa e mirata piuttosto a tutelare interessi di vigilanza prudenziale (da ultimo Cass. Civ., n. 3685/2025).
Infine, con riferimento alla denunciata usurarietà del tasso moratorio applicato dalla
Banca, in corso di rapporto, al contratto di mutuo n. 60040658 del 2016, deve rilevarsi come la relativa doglianza si fondi sull'analisi contenuta in una relazione tecnica di parte, alle cui conclusioni si perviene attraverso parametri difformi da quelli indicati dalla Banca d'Italia e che la Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ormai costantemente recepito. Conseguentemente, in difetto di idonei elementi di valutazione attestanti l'applicazione di interessi moratori oltre la soglia di usura, non può darsi ingresso alla c.t.u. invocata dagli appellanti, atteso che, come noto, tale mezzo istruttorio non può supplire alle carenze assertive e probatorie della parte a ciò onerata, al fine, cioè, di esonerare quest'ultima dall'onus di fornire la prova di quanto assume, mediante il compimento di indagini aventi natura esplorativa.
pagina 9 di 15 Infatti, diversamente da quanto asserito, ai fini del calcolo del tasso soglia per gli interessi moratori, non è sufficiente aggiungere il coefficiente di 2,1 punti percentuali al tasso effettivo globale medio, ma – come chiarito dalle Sezioni Unite 19597/2020 – è necessario incrementare il T.e.g.m. della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza.
Inoltre, nel caso in cui non vi siano decreti ministeriali recanti la suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tasso effettivo globale medio così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Civ., n. 1156/2025).
Nella fattispecie in commento, la relazione tecnica prodotta dagli attori/appellanti, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia di usura in relazione agli interessi moratori applicati, opera due ipotesi di calcolo : nel primo caso, il c.t.p. ha confrontato gli interessi moratori applicati nelle rate 7, 8, 9 e 10 con il tasso di mora maggiorato di spese applicate, evidenziando come in tutti i casi oggetto di verifica venisse registrato detto superamento;
nel secondo, il c.t.p. ha confrontato gli interessi moratori applicati con il tasso effettivo globale aumentato del coefficiente di 2,1 punti percentuali, evidenziando che in questo caso soltanto con riferimento alle rate 8, 9 e 10 si riscontrava il superamento, sia pur di poco, del tasso soglia antiusura.
Come anticipato, i calcoli operati dal c.t.p. non sono, però, attendibili e non possono, per ciò, utilizzarsi in causa, in quanto si basano su criteri di calcolo del tutto difformi da quelli individuati dalla Banca d'Italia e dalla Suprema Corte ai fini della valutazione dell'accertamento della denunciata usurarietà.
Sulla mancanza di idonea prova scritta del credito oggetto di ingiunzione – indeterminatezza del credito.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano il difetto di idonea prova scritta, ex art. 50 TUB, ai fini dell'emissione dell'opposta ingiunzione, anche sotto il profilo della liquidità del credito azionato in via monitoria.
pagina 10 di 15 Il motivo è infondato.
Infatti, come provato per tabulas, il credito fatto valere dalla ingiungente trae CP_3
origine da contratto di mutuo e la produzione del relativo documento contrattuale rende, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, superflua la certificazione del credito nei termini previsti dal citato art. 50 TUB.
Infatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento.
La ratio dell'art. 50 TUB, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Al contrario, nel caso del mutuo l'allegazione del contratto e del relativo piano di ammortamento provano adeguatamente la traditio della somma di denaro, la cui erogazione è attestata anche da quietanza.
Incombeva, pertanto, sugli odierni appellanti la prova di eventuali cause estintive dell'obbligazione dedotta in causa.
In difetto di ciò, il gravame va, in parte qua, respinto.
Sulla illegittimità, anche per indeterminatezza, degli interessi anatocistici addebitati in corso di esecuzione del mutuo n. 60040658, del 2.3.2016, per effetto dell'ammortamento c.d. “alla francese”.
pagina 11 di 15 Con il terzo motivo, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la legittimità dell'ammortamento alla francese previsto nel contratto di mutuo sopra indicato.
In particolare, gli odierni appellanti asseriscono che le espressioni utilizzate in contratto, quali “ammortamento alla francese” o “a rata costante”, non siano idonee a specificare le modalità di funzionamento del relativo piano di rimborso.
Inoltre, con la comparsa conclusionale, gli appellanti, richiamando la pronuncia in materia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, hanno anche rilevato la mancata produzione del piano di ammortamento e l'indeterminatezza del tasso fisso.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
L'assunto degli appellanti, per cui il tasso di interesse è, nel caso di specie, indeterminato e nullo, non è fondato, atteso che la documentazione contrattuale versata in atti specifica i parametri oggettivi necessari e sufficienti a valutare in concreto l'effettivo costo del finanziamento: importo mutuato, periodi di pagamento, numero complessivo delle rate, tasso e piano di ammortamento.
Il sistema di capitalizzazione risulta altresì denominato espressamente "alla francese" e, segnatamente, a rata costante, indicando che, nelle prime 12 rate, vengono pagati soli interessi, mentre nelle successive 28 sia gli interessi che il capitale.
Orbene, come anche di recente affermato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (v. la già menzionata sentenza n. 15130/2024), nelle ipotesi di mancata indicazione del tipo di ammortamento, non è ravvisabile indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 TUB, a condizione che siano indicati importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato.
Nella fattispecie in commento, l'Istituto di credito, già con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, ha documentato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento recanti, nel loro insieme, importo mutuato, durata del rapporto, tempistiche e modalità di rimborso e predeterminazione del tasso d'interesse, senza per ciò lasciare alcun margine di incertezza circa le condizioni essenziali del rapporto anche sotto i peculiari profili che qui rilevano. pagina 12 di 15 Sull'usura originaria del tasso di mora relativo ai mutui n. 60029335 del
19.1.2010 e n. 600225528 del 11.12.2006.
Con il quarto motivo, gli appellanti deducono l'usura originaria del tasso di mora con riferimento ai mutui del 2010 e del 2006.
Il motivo è infondato per assoluta genericità della relativa doglianza.
Gli appellanti, infatti, non hanno neppure indicato con la necessaria precisione le rate in cui sarebbero stati applicati interessi di mora superiori alla c.d. soglia di usura.
Né un siffatto deficit assertivo degli appellanti può essere colmato attraverso una consulenza tecnica d'ufficio che, ove disposta, assumerebbe, per tale motivo, un inammissibile carattere esplorativo.
Oltretutto, occorre evidenziare la non pertinenza ai fatti di causa del motivo di gravame in esame, in quanto la censura riguarda due contratti di mutuo diversi rispetto a quello oggetto di ricorso monitorio.
Sulla nullità del contratto di mutuo del 2.3.2016 per difformità tra isc pattuito e applicato.
Con il quinto motivo, gli appellanti deducono la nullità del contratto di mutuo del 2016 per difformità tra ISC pattuito e quello in concreto applicato.
Anche questo motivo è infondato. Come noto, in ragione delle finalità sottese al parametro in questione, come correttamente individuate dal primo Giudice, l'erronea Part indicazione dell' – al pari dell'erronea indicazione del TAEG - da parte della Banca non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, la quale può semmai integrare gli estremi di una violazione dell'obbligo informativo circa Part la differenza tra l' applicato e quello dichiarato, idonea, però, non a provocare la nullità delle pattuizioni sugli interessi, bensì un'eventuale responsabilità contrattuale dell'intermediario, a sua volta, rilevante, al più, a fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che non avrebbe sottoscritto se ne avesse conosciuto il costo effettivo.
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, gli appellanti non allegano un danno da contratto svantaggioso, ma si Part limitano a domandare l'accertamento della difformità tra l' pattuito e quello applicato, facendo discendere da ciò la nullità del negozio che, invece, per le ragioni sopra esplicitate, non può essere affermata.
Sul risarcimento del danno.
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno chiesto la condanna dell'appellata al risarcimento del danno asseritamente sofferto in conseguenza dei vizi e illegittimità come in precedenza dedotti.
La richiesta non può, ovviamente, trovare accoglimento in ragione dell'integrale rigetto dei presupposti motivi di gravame.
Sulla condanna alle spese.
Con il settimo motivo, viene impugnato il capo di sentenza recante la condanna degli opponenti odierni appellanti al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, ancora una volta, sul presupposto della fondatezza delle censure sopra esaminate.
Ma, come precedentemente affermato in relazione alla domanda di risarcimento danni, anche in questo caso, la reiezione dei motivi di gravame e, quindi, la conferma del rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, impone la condanna dei soccombenti ingiunti alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto dell'effettivo valore della lite pari al credito oggetto di richiesta monitoria.
pagina 14 di 15 Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza n. 297/2020, resa dal Tribunale di Ferrara in data 4.6.2020.
CONDANNA
gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di (già Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_2 in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
gli appellanti tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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