Ordinanza collegiale 7 giugno 2022
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/01/2023, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00014/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2020, proposto da
MO BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Molinari, Maurizio Palladini, Carlo Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Masi in AR, via Mistrali 4;
contro
Università degli Studi AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
a) della comunicazione del Rettore dell'Università di AR pervenuta tramite posta elettronica ordinaria in data 25.2.2020 avente per oggetto l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli atti della Commissione di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, atti recanti una valutazione non positiva a carico del ricorrente;
b) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 600 del 18.12.2019 recante approvazione degli atti della Commissione citata;
c) del decreto rettorale rep. DRD n. 566/2020 prot. 48492 del 25.2.2020 che prendeva atto dell'esito della valutazione negativa in capo al ricorrente, confermando la permanenza del prof. BE nella classe stipendiale “0” - tempo pieno ex art. 3 del D.P.R. n. 232 del 2011;
d) in parte qua dei processi verbali della Commissione di valutazione e segnatamente del verbale n. 2 del 25.11.2019 recante valutazione negativa nei confronti del prof. MO BE;
nonché, previa disapplicazione,
e) in parte qua del “Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010” approvato con Decreto rettorale n. 854 del 9.4.2018, compresi tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
MO BE ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di AR degli atti della Commissione di valutazione negativa ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale in favore del ricorrente.
In fatto ha allegato di prestare servizio presso l’Università degli Studi di AR nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura, settore scientifico disciplinare Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Ingegneria Industriale e delle Informazioni, ma di trovarsi allo stato in aspettativa senza assegni a far tempo dal 25.6.2015 ex art. 6 della Legge n. 240 del 2010 (c.d. “legge Gelmini”) e art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 297 del 1999, avendo costituito una società privata con caratteristiche di spin off universitario.
Con istanza del 25.9.2019 il ricorrente ha chiesto all’Università l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’art. 6 comma 14 della Legge n. 240 del 2010 e del “Regolamento sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/210”.
La Commissione di valutazione, con processo verbale n. 2 del 25.11.2019, ha formulato parere negativo in quanto il BE si trovava in aspettativa senza assegni per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 e quindi non integrava il requisito di cui all’art. 5 comma 4 del Regolamento citato, che sul punto così dispone: “in caso di aspettativa senza assegni, il periodo di accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi”.
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 600 del 18.12.2019 è stato approvato il verbale della Commissione ed è stata espressa valutazione negativa.
Quindi con Decreto rettorale n. 566 del 25.2.2020, prendendosi atto di ciò, si è disposta la permanenza del prof. BE nella classe stipendiale “0” - tempo pieno, ex art. 3 del d.P.R. n. 232 del 2011, salva la possibilità per l’interessato di reiterare la richiesta di attribuzione dello scatto una volta “trascorso almeno un anno accademico dalla data di insorgenza del diritto (a far tempo dall’1.11.2020)”, ex art. 6 comma 14 della Legge n. 240 del 2010 e art. 4 comma 4 del Regolamento.
Secondo il ricorrente la decisione assunta nei suoi confronti sarebbe illegittima in quanto al collocamento in aspettativa senza assegni si applicherebbero a suo dire, per espresso richiamo dell’art. 7 della Legge n. 240 del 2010, le disposizioni dell’art. 13, commi quarto, quinto e sesto del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo cui tale periodo sarebbe in ogni caso utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, coerentemente con l’art. 3 comma 2 del d.P.R. n. 297 del 1999 che così recita: “ Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti ”.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’Ateneo non avrebbe dovuto richiedergli, ai fini dello scatto stipendiale in esame, lo svolgimento di un periodo minimo di effettivo servizio relativamente agli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.
L’Università di AR si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto dell’impugnazione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Invero, risulta pacifico che il ricorrente presta servizio presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di AR in qualità di docente di ruolo di seconda fascia dal 1.10.2014, ma che al momento della presentazione della domanda respinta con gli atti impugnati in questa sede, egli si trovava in aspettativa senza assegni a far tempo dal 25.6.2015, sicché il periodo nel quale ha prestato concreta attività didattica presso l’Ateneo va dall’1.10.2014 al 25.6.2015.
E sulla base della normativa vigente, a fronte di tale rilievo, ad avviso del Collegio, deve ritenersi legittimo il non riconoscimento da parte dell’Università dello scatto stipendiale richiesto ex art. 6 comma 14 della Legge n. 240/2010, tenuto conto che il “ Regolamento sull'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca e per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ”, emesso per dare attuazione a tale disciplina, al comma 4 dell'art. 5 del Titolo II “ Modalità procedurali e requisiti per l'attribuzione degli scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 ” sul punto prevede: “ In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi ”.
Circa la legittimità della previsione di un effettivo servizio da parte del docente in aspettativa ai fini in discussione, si è peraltro condivisibilmente espresso anche il IU (vedi Allegato 9 della produzione dell’Amministrazione), il quale ha chiarito che il passaggio di classe stipendiale nel periodo in esame è subordinato alla positiva valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 14 della Legge n. 240 del 2010, sicché “qualora il docente non possa essere valutato ai sensi della suddetta normativa, in quanto non ha prestato servizio in ragione della aspettativa” per questo periodo non potrà beneficiare di alcun incentivo.
Né può ritenersi che l’introduzione del presupposto dell’effettivo servizio per un dato periodo temporale minimo contravvenga alle disposizioni sovraordinate sopra richiamate, facendo esse comunque riferimento ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale allo svolgimento dell’attività propria del docente, demandando alle altre fonti di stabilire discrezionalmente entro quali limiti tale periodo possa ritenersi rilevante, tenuto conto della ratio della disciplina.
E nel caso in esame, neppure può ritenersi che nel periodo di aspettativa senza assegni il ricorrente abbia comunque prestato “effettivo servizio” presso l’Università, compiendovi attività didattica, atteso che nulla l’istante ha dimostrato in tal senso e che l’aspettativa di cui godeva non gli era stata riconosciuta per ragioni connesse all’esercizio di altre attività universitarie o comunque pubblicistiche, bensì “per svolgere attività di sviluppo in ambito di sistemi di percezione intelligenti presso soggetto privato, anche operante in sede internazionale” (vedi Allegato 1 della produzione dell’Amministrazione).
Del pari, nessuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri docenti o illogicità manifesta risulta ravvisabile, essendo il requisito richiesto concernente la prova dell’effettivo espletamento del servizio presso l’Università per un periodo minimo predeterminato, assolutamente coerente con la ratio della disciplina in esame.
Pertanto, attesa l’infondatezza delle doglianze articolate, il ricorso va respinto.
Le spese possono essere compensate per la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
MO Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO