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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 207/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 13/11/2025
Oggi 13/11/2025, innanzi al Giudice dott. AR AR, sono comparsi:
Per l'avv. TT ROBERTA Parte_1
Per l'avv. NN DAVID oggi sostituito dall'avv. AR Colombo. CP_1
Parte attrice deduce l'inadempimento dell'accordo raggiunto in mediazione e si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa del 09.10.2025.
Parte convenuta si riporta all'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione come da verbale in atti.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come indicato e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AR AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 13 novembre 2025 il Giudice dott. AR AR ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 207 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TT ROBERTA, con domicilio eletto in Milano alla via Fontana,3 presso il difensore avv.
TT ROBERTA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. NN DAVID con domicilio eletto in Milano alla via Manara 11, presso il difensore avv. NN
DAVID;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 [...] educendo che lo stesso non aveva corrisposto la somma di euro 6000,00 a titolo di canoni di locazioni CP_1 scaduti oltre a non aver corrisposto le spese condominiali con riferimento all'immobile condotto in locazione commerciale in Cardano al Campo alla via Garibaldi n.54.
Si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del CP_1 tentativo di mediazione;
nel merito ha preso posizione sulla domanda di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto deducendo in particolare un inadempimento del locatore con riferimento alla non conformità della canna fumaria.
Con ordinanza del 22.01.2025 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata emessa ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'articolo 658 c.p.c.
All'udienza del 2.04.2025 le parti hanno dato atto che era in corso la mediazione.
In data 01.10.2025 parte convenuta ha depositato il verbale di mediazione in cui le parti hanno raggiunto un accordo e ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio.
In data 09.10.2025 parte attrice ha insistito nelle conclusioni formulate in atti ( dichiarazione di risoluzione del contratto e condanna al pagamento dei canoni di locazione impagati) deducendo che la parte convenuta non ha adempiuto a quanto indicato nel verbale di mediazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata dunque discussa all'udienza del 13.11.2025.
E' incontroverso, e documentato in atti, che le parti hanno raggiunto un accordo in sede di mediazione, del quale il mediatore ha dato atto nel verbale del 23.5.2025, sottoscritto dai legali, che ne hanno attestato la conformità all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
Nell'accordo le parti hanno dichiarato espressamente l'intenzione di abbandonare il presente giudizio.
Ciononostante, parte attrice ha insistito, nel presente giudizio, per l'accoglimento delle originarie domande, mentre l'intimato si è opposto chiedendo l'estinzione del giudizio alla luce dell'accordo trovato in mediazione.
Ciò premesso, è opinione condivisa in giurisprudenza che l'accordo di conciliazione ha natura contrattuale e che le parti, con esso, regolamentano i propri interessi e pongono fine alla controversia, a mezzo di proprie manifestazioni di volontà. Di norma, viene ricondotto nell'ambito della transazione regolata dagli articoli 1965 e ss. c.c., stante la natura di composizione stragiudiziale della lite, tanto vero che sono ritenuti ammissibili i rimedi impugnatori previsti dagli articoli 1969 a 1976 c.c..
Rispetto alle ordinarie scritture private stragiudiziali di carattere transattivo, l'accordo raggiunto in sede di mediazione gode, in forza dell'art. 12, comma secondo, del d. lgs. n. 28/2010, della peculiare efficacia di titolo esecutivo (“Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”).
A tutela delle parti in caso di inadempimento dei patti, il legislatore ha previsto che “L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento” (art. 11, comma 3, d. lgs. n. 28/2010).
Il d. lgs. n. 28/2010, citato, nulla dispone circa il contenuto dell'accordo, che è libero, e nemmeno in merito all'esito dell'eventuale giudizio in corso.
Ma siccome l'accordo raggiunto in mediazione ha lo scopo di prevenire o porre fine alla controversia giudiziale,
l'effetto che ne consegue è che il rapporto resta regolato dall'accordo ed ogni ulteriore contestazione è preclusa nella causa eventualmente in corso.
Ed infatti, proprio perché “la mediazione consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti”, esso implica, “sul piano processuale, la rinuncia alle domande qui formulate con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere … La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità” (così Trib. Genova 22 aprile 2021, in fattispecie del tutto analoga).
E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (Cass. n.
8034/2020; cfr., ex multis, Cass. n. 143/2019).
pagina 3 di 4 La dichiarazione della cessata materia del contendere può essere dichiarata non soltanto se tutte le parti ne riconoscono la sussistenza dei requisiti, ma anche “alla sola condizione di un'adeguata valutazione delle circostanze da parte del giudice di merito” (Cass. n. 16764/2020) e d'ufficio (Cass, sez. un., n. 1048/2000).
Peraltro, la pronuncia sulle originarie domande presuppone l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione dell'accordo, ciò che non può esser fatto nel presente giudizio, nel quale tali domande, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono state formulate.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, tenuto conto che parte attrice ha chiesto, nonostante l'accordo raggiunto in mediazione, di pronunziarsi sulle domande originarie e tenuto conto però che la parte convenuta non ha contestato di non aver adempiuto a quanto indicato nel verbale di mediazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
AR AR
pagina 4 di 4
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 13/11/2025
Oggi 13/11/2025, innanzi al Giudice dott. AR AR, sono comparsi:
Per l'avv. TT ROBERTA Parte_1
Per l'avv. NN DAVID oggi sostituito dall'avv. AR Colombo. CP_1
Parte attrice deduce l'inadempimento dell'accordo raggiunto in mediazione e si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa del 09.10.2025.
Parte convenuta si riporta all'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione come da verbale in atti.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come indicato e rinunziano a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AR AR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 13 novembre 2025 il Giudice dott. AR AR ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 207 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TT ROBERTA, con domicilio eletto in Milano alla via Fontana,3 presso il difensore avv.
TT ROBERTA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. NN DAVID con domicilio eletto in Milano alla via Manara 11, presso il difensore avv. NN
DAVID;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 [...] educendo che lo stesso non aveva corrisposto la somma di euro 6000,00 a titolo di canoni di locazioni CP_1 scaduti oltre a non aver corrisposto le spese condominiali con riferimento all'immobile condotto in locazione commerciale in Cardano al Campo alla via Garibaldi n.54.
Si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del CP_1 tentativo di mediazione;
nel merito ha preso posizione sulla domanda di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto deducendo in particolare un inadempimento del locatore con riferimento alla non conformità della canna fumaria.
Con ordinanza del 22.01.2025 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata emessa ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'articolo 658 c.p.c.
All'udienza del 2.04.2025 le parti hanno dato atto che era in corso la mediazione.
In data 01.10.2025 parte convenuta ha depositato il verbale di mediazione in cui le parti hanno raggiunto un accordo e ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio.
In data 09.10.2025 parte attrice ha insistito nelle conclusioni formulate in atti ( dichiarazione di risoluzione del contratto e condanna al pagamento dei canoni di locazione impagati) deducendo che la parte convenuta non ha adempiuto a quanto indicato nel verbale di mediazione.
pagina 2 di 4 La causa è stata dunque discussa all'udienza del 13.11.2025.
E' incontroverso, e documentato in atti, che le parti hanno raggiunto un accordo in sede di mediazione, del quale il mediatore ha dato atto nel verbale del 23.5.2025, sottoscritto dai legali, che ne hanno attestato la conformità all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
Nell'accordo le parti hanno dichiarato espressamente l'intenzione di abbandonare il presente giudizio.
Ciononostante, parte attrice ha insistito, nel presente giudizio, per l'accoglimento delle originarie domande, mentre l'intimato si è opposto chiedendo l'estinzione del giudizio alla luce dell'accordo trovato in mediazione.
Ciò premesso, è opinione condivisa in giurisprudenza che l'accordo di conciliazione ha natura contrattuale e che le parti, con esso, regolamentano i propri interessi e pongono fine alla controversia, a mezzo di proprie manifestazioni di volontà. Di norma, viene ricondotto nell'ambito della transazione regolata dagli articoli 1965 e ss. c.c., stante la natura di composizione stragiudiziale della lite, tanto vero che sono ritenuti ammissibili i rimedi impugnatori previsti dagli articoli 1969 a 1976 c.c..
Rispetto alle ordinarie scritture private stragiudiziali di carattere transattivo, l'accordo raggiunto in sede di mediazione gode, in forza dell'art. 12, comma secondo, del d. lgs. n. 28/2010, della peculiare efficacia di titolo esecutivo (“Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”).
A tutela delle parti in caso di inadempimento dei patti, il legislatore ha previsto che “L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento” (art. 11, comma 3, d. lgs. n. 28/2010).
Il d. lgs. n. 28/2010, citato, nulla dispone circa il contenuto dell'accordo, che è libero, e nemmeno in merito all'esito dell'eventuale giudizio in corso.
Ma siccome l'accordo raggiunto in mediazione ha lo scopo di prevenire o porre fine alla controversia giudiziale,
l'effetto che ne consegue è che il rapporto resta regolato dall'accordo ed ogni ulteriore contestazione è preclusa nella causa eventualmente in corso.
Ed infatti, proprio perché “la mediazione consiste in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti”, esso implica, “sul piano processuale, la rinuncia alle domande qui formulate con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere … La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità” (così Trib. Genova 22 aprile 2021, in fattispecie del tutto analoga).
E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (Cass. n.
8034/2020; cfr., ex multis, Cass. n. 143/2019).
pagina 3 di 4 La dichiarazione della cessata materia del contendere può essere dichiarata non soltanto se tutte le parti ne riconoscono la sussistenza dei requisiti, ma anche “alla sola condizione di un'adeguata valutazione delle circostanze da parte del giudice di merito” (Cass. n. 16764/2020) e d'ufficio (Cass, sez. un., n. 1048/2000).
Peraltro, la pronuncia sulle originarie domande presuppone l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione dell'accordo, ciò che non può esser fatto nel presente giudizio, nel quale tali domande, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono state formulate.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, tenuto conto che parte attrice ha chiesto, nonostante l'accordo raggiunto in mediazione, di pronunziarsi sulle domande originarie e tenuto conto però che la parte convenuta non ha contestato di non aver adempiuto a quanto indicato nel verbale di mediazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
AR AR
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