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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
N. R.G. 829/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte ricorrente, , l'Avv. Sammito Stefano Parte_1
in sost. Controparte_1
per la parte convenuta, l'Avv. LISSANDRELLO CP_2
ISABELLA / ; per , l'avv. Lissandrello in sost. avv. Francone. Controparte_3
Per l nessuno. CP_4
I difensori chiedono pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandro La Vecchia
pagina1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 829 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. ; C.F._1 Controparte_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. LISSANDRELLO CP_2 P.IVA_1
ISABELLA;
(c.f. ) con l'avv. Controparte_3 C.F._2
FRANCONE ANTONINO;
resistenti nonché nei confronti di
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_4
avente ad oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza;
pagina2 di 4 FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di: Parte_1
“accertare, ritenere e dichiarare, la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti, alla luce di tutto quanto dedotto e rilevato in narrativa;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei resistenti dal
05/08/2016 al 30/06/2019; accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono inquadrabili nel livello “6” del CCNL di categoria;
conseguentemente condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 36.458,47 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie e festività non correttamente retribuite e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare i resistenti, in solido tra loro, al versamento dei contributi previdenziali omessi e/o al risarcimento per equivalente della mancata corresponsione di quelli eventualmente prescritti, giusta liquidazione del CTU;
condannare i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porsi a carico dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al P.S.S.”.
La e si sono costituiti chiedendo il CP_2 Controparte_3
rigetto del ricorso.
L ha invece chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_4
condanna dei resistenti al versamento dei contributi.
Nel corso del giudizio il ricorrente ed i resistenti hanno conciliato la lite in sede sindacale (cfr. verbale depositato da parte ricorrente il
16.12.2024) ed hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina3 di 4 L , non comparendo all'udienza, non si è opposto a tale richiesta e CP_4
comunque la sua domanda, subordinata all'accoglimento del ricorso, è assorbita dalla conciliazione sulla domanda principale.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti principali.
L'assorbimento della domanda dell non fa venir meno la necessità CP_4
di pronunciare sulle spese dallo stesso sostenute, che devono essere poste a carico del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso per poi riconoscerne espressamente l'infondatezza (cfr. verbale di conciliazione).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra ricorrente e resistenti;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese legali all , CP_4
liquidate in € 400 oltre accessori di legge.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
pagina4 di 4
Giudice del Lavoro
N. R.G. 829/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte ricorrente, , l'Avv. Sammito Stefano Parte_1
in sost. Controparte_1
per la parte convenuta, l'Avv. LISSANDRELLO CP_2
ISABELLA / ; per , l'avv. Lissandrello in sost. avv. Francone. Controparte_3
Per l nessuno. CP_4
I difensori chiedono pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandro La Vecchia
pagina1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 829 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. ; C.F._1 Controparte_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. LISSANDRELLO CP_2 P.IVA_1
ISABELLA;
(c.f. ) con l'avv. Controparte_3 C.F._2
FRANCONE ANTONINO;
resistenti nonché nei confronti di
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_4
avente ad oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza;
pagina2 di 4 FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di: Parte_1
“accertare, ritenere e dichiarare, la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti, alla luce di tutto quanto dedotto e rilevato in narrativa;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei resistenti dal
05/08/2016 al 30/06/2019; accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono inquadrabili nel livello “6” del CCNL di categoria;
conseguentemente condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 36.458,47 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie e festività non correttamente retribuite e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare i resistenti, in solido tra loro, al versamento dei contributi previdenziali omessi e/o al risarcimento per equivalente della mancata corresponsione di quelli eventualmente prescritti, giusta liquidazione del CTU;
condannare i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porsi a carico dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al P.S.S.”.
La e si sono costituiti chiedendo il CP_2 Controparte_3
rigetto del ricorso.
L ha invece chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la CP_4
condanna dei resistenti al versamento dei contributi.
Nel corso del giudizio il ricorrente ed i resistenti hanno conciliato la lite in sede sindacale (cfr. verbale depositato da parte ricorrente il
16.12.2024) ed hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina3 di 4 L , non comparendo all'udienza, non si è opposto a tale richiesta e CP_4
comunque la sua domanda, subordinata all'accoglimento del ricorso, è assorbita dalla conciliazione sulla domanda principale.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate tra le parti principali.
L'assorbimento della domanda dell non fa venir meno la necessità CP_4
di pronunciare sulle spese dallo stesso sostenute, che devono essere poste a carico del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso per poi riconoscerne espressamente l'infondatezza (cfr. verbale di conciliazione).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra ricorrente e resistenti;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese legali all , CP_4
liquidate in € 400 oltre accessori di legge.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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